
D.M. 27 luglio 1999
Numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario per l'a.a. 1999/2000
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;
VISTO il D.M. 26 maggio 1998;
VISTO il D.M. 21 luglio 1997, n.245;
VISTO il D.M. 8 giugno 1999,n.235;
VISTA la nota del MPI n.39931 del 5 luglio 1999
D E C R E T A:
Art.1- Le modalità di accesso alla Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario sono disciplinate ai sensi del presente decreto.
Art.2 - Il numero dei posti disponibili a livello nazionale è determinato per l’anno accademico 1999-2000 in 11.294 ed è ripartito tra le università sedi della Scuola di specializzazione secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il predetto numero e i posti per ciascuna università sede della Scuola di specializzazione possono essere incrementati per un massimo del 20 per cento prima dell’emanazione dei bandi di concorso di cui all’art.3,anche al fine di determinare una più equilibrata offerta formativa sul territorio e di attivare ulteriori gestioni consortili fra più Atenei.
Art.3- Per ogni Scuola,
l’Ateneo che costituisce sede amministrativa, ovvero il Consorzio di Atenei se previsto,
emana il bando di concorso per l’accesso alla Scuola per il numero di posti indicato
nella tabella allegata al presente decreto.
Il bando prevede le norme atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e la segretezza dei contenuti delle prove predisposte; prevede inoltre le
procedure relative alla nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del
procedimento.
Art.4- Per ogni Scuola di specializzazione, l’ammissione a ciascuna classe di abilitazione avviene attraverso la formulazione di una graduatoria, o eventualmente di più graduatorie in casi in cui la medesima classe sia attivata in più sedi, determinata per 70 punti su 100 dalla valutazione di una o più prove previste dal bando, eventualmente costituite da quesiti a risposta multipla, in aree disciplinari o anche relativi a competenze trasversali, come indicato nel bando stesso e per 30 punti su 100 dalla valutazione dei titoli indicati nel bando stesso. Qualora vi sia un candidato che compare in posizione utile in più di una graduatoria, nelle graduatorie diverse da quella in cui egli compare nella posizione più alta accede anche un ulteriore candidato.
Art.5- Il bando per
l’ammissione può, altresì, prevedere una fase di preselezione per il caso in cui il
numero dei candidati superi il doppio dei posti disponibili nella Scuola di
specializzazione.
La preselezione avviene mediante: a) l’attribuzione di punteggi prefissati al voto di
laurea, a risultati riportati in specifici esami di profitto, ad eventuali titoli di
dottorati di ricerca, di altri diplomi di laurea o di altri diplomi di specializzazione,
per un massimo complessivo di punti 30; b) la valutazione delle risposte a quesiti a
risposta multipla, in aree disciplinari o anche relativi a competenze trasversali, come
indicato nel bando, per un massimo complessivo di punti 70.
A conclusione di tale preselezione viene individuato, mediante graduatoria, un numero di
candidati da selezionare pari al doppio dei posti disponibili.
Il bando indica se, e in quale misura, il punteggio acquisito nella preselezione viene
conteggiato ai fini della successiva graduatoria di ammissione. Qualora tale conteggio sia
previsto, il bando opera una conseguente riduzione dei punteggi di cui all’art.3.
Art.6- Le prove a risposta multipla di cui agli articoli 3 e 4 consistono in una parte riferita ad una pluralità di classi di abilitazione ed in parti specifiche riferite a singole classi di abilitazione.
Art.7- Le prove a risposta multipla di cui all’art.3, qualora non vi sia la fase di preselezione, o all’art.4, qualora tale fase sia prevista, ovvero la prima prova scritta qualora non sia prevista una prova a risposta multipla, si effettuano in tutte le Università interessate nelle date seguenti indicate nel bando:
12 ottobre 1999 - Indirizzo economico-giuridico
13 ottobre 1999 - Indirizzi arte e disegno, musica e spettacolo
14 ottobre 1999 - Indirizzi scienze motorie, sanitario e della prevenzione
15 ottobre 1999 - Indirizzo delle lingue straniere
18 ottobre 1999 - Indirizzi scienze naturali, fisico-informatico-matematico e tecnologico
19 ottobre 1999 - Indirizzi scienze umane e linguistico-letterario
Art.8- Le Università che per difficoltà organizzative non possono espletare le prove di ammissione per le immatricolazioni nelle date indicate all’art.7 effettuano tali prove nelle date seguenti indicate nel bando:
9 novembre 1999 - Indirizzo economico-giuridico
10 novembre 1999 -Indirizzi arte e disegno, musica e spettacolo
11 novembre 1999 - Indirizzi scienze motorie, sanitario e delle prevenzione
12 novembre 1999- Indirizzi delle lingue straniere
15 novembre 1999 -Indirizzo scienze naturali, fisico-informatico-matematico e tecnologico
16 novembre 1999 - Indirizzi scienze umane e linguistico - letterario
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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p. IL MINISTRO |
Roma, 27 luglio 1999
Tabella allegata
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Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria |
||||
|
REGIONE |
Università sedi delle Scuole di specializzazione |
Posti disponibili |
|
|
|
LIGURIA |
GENOVA |
180 |
|
|
|
PIEMONTE |
TORINO (Interateneo) |
425 |
|
|
|
LOMBARDIA |
PAVIA(Consorzio) e Univ. Cattolica |
1770 |
|
|
|
VENETO |
VENEZIA |
1040 |
|
|
|
FRIULI |
GORIZIA (Consorzio Udine-Trieste) |
360 |
|
|
|
Provincia Autonoma di TRENTO |
TRENTO |
100 |
|
|
|
EMILIA ROMAGNA |
BOLOGNA |
946 |
|
|
|
TOSCANA |
PISA |
530 |
|
|
|
MARCHE |
MACERATA (Convenzione Ancona-Camerino) |
312 |
|
|
|
UMBRIA |
PERUGIA |
180 |
|
|
|
LAZIO |
ROMA III (convenzione tra Atenei) |
530 |
|
|
|
MOLISE |
CAMPOBASSO |
105 |
|
|
|
ABRUZZO |
CHIETI (Interuniversitaria) |
345 |
|
|
|
CAMPANIA |
NAPOLI (Federico II-conv.tra Atenei) |
1400 |
|
|
|
BASILICATA |
POTENZA |
150 |
|
|
|
PUGLIA |
BARI (Interuniversitaria) |
840 |
|
|
|
CALABRIA |
COSENZA (convenzione) |
330 |
|
|
|
SICILIA |
PALERMO (Cons.Palermo-Catania-Messina) |
1367 |
|
|
|
SARDEGNA |
CAGLIARI (cons.Cagliari-Sassari) |
384 |
|
|
|
|
p. IL MINISTRO |
![]()
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare l'art.4, e successive modifiche;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e successive modifiche;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
VISTO il D.M. 7 giugno 2000 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art.1,comma 1, lettera b) della citata legge n.264/99;
PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della richiamata legge n.264/99;
RITENUTO di dover determinare per l'a.a.2000/2001 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art .4 della predetta legge n.168/89;
VISTA la deliberazione del Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Lazio, assunta in data 24.5.2000,con la quale lo stesso Comitato ha comunicato al MURST la propria decisione di sospendere ogni definitiva delibera in relazione all'attivazione del secondo ciclo della Scuola di specializzazione in questione;
VISTA la nota del Ministero della pubblica istruzione n.39931 del 5 luglio 1999;
DECRETA
Art.1
Limitatamente all'a.a. 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.10739 ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art.2
Ciascuna Università dispone l'ammissione alle Scuole di cui all'art.1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 giugno 2000
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p. IL MINISTRO |
|
Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria |
||
|
REGIONE |
Università sedi delle Scuole di specializzazione |
Posti disponibili |
|
LIGURIA |
GENOVA |
180 |
|
PIEMONTE |
TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale) |
140 |
|
VALLE D’AOSTA |
TORINO-sede AOSTA |
30 |
|
LOMBARDIA |
PAVIA(sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia) |
1643 |
|
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
BOLZANO |
380 |
|
VENETO |
VENEZIA Ca’ Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR) |
1070 |
|
FRIULI |
GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste) |
240 |
|
Provincia Autonoma di TRENTO |
TRENTO |
100 |
|
EMILIA ROMAGNA |
BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena –Reggio Emilia-Parma) |
946 |
|
TOSCANA |
PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena) |
610 |
|
MARCHE |
MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino) |
324 |
|
UMBRIA |
PERUGIA |
180 |
|
MOLISE |
CAMPOBASSO |
125 |
|
ABRUZZO |
CHIETI(sedi convenzionate:L’Aquila –Teramo) |
370 |
|
CAMPANIA |
NAPOLI Fed.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio) |
1400 |
|
BASILICATA |
POTENZA |
150 |
|
PUGLIA |
BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari) |
840 |
|
CALABRIA |
COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro) |
334 |
|
SICILIA |
PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina) |
1367 |
|
SARDEGNA |
CAGLIARI(sede consorziata:Sassari) |
310 |

D.M. 2 luglio 2001
Numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla scuola di
specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria.
Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
|
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, in particolare l’art.4, e successive modifiche; VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 e successive modifiche; VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; VISTO il D.M.3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei"; VISTO il D.M.11 maggio 2001 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’art.1,comma 1, lettera b) della citata legge n.264/99; PRESO ATTO della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall’art.3, comma 2, lettere a) b) e c) della richiamata legge n.264/99; RITENUTO di dover determinare per l’a.a.2001/2002 il numero dei posti a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui all’art .4 della predetta legge n.168/89; VISTA la nota del Ministero della pubblica istruzione n.10526/D.M. DEL 27 aprile 2001; DECRETA Art.1 Limitatamente all’a.a. 2001/2002, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui alle premesse è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n.10999 ripartito fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Art.2 Ciascuna Università dispone l’ammissione alle Scuole di cui all’art.1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
|
Roma, 2 luglio 2001 |
IL MINISTRO |
D.M. 2 luglio 2001
Numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla scuola di

specializzazione
per l'insegnamento nella scuola secondaria.
Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ALLEGATO A
Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria
|
REGIONE |
Università sedi delle Scuole di specializzazione |
Posti disponibili |
|
LIGURIA |
GENOVA |
180 |
|
PIEMONTE |
TORINO(sedi convenzionate:Politecnico e Piemonte Orientale) |
230 |
|
VALLE D’AOSTA |
VALLE D'AOSTA |
30 |
|
LOMBARDIA |
PAVIA(sedi consorziate: Milano statale-Cattolica S.Cuore-Bergamo-Brescia) |
1715 |
|
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
BOLZANO |
150 |
|
VENETO |
VENEZIA Ca’ Foscari(sedi convenzionate: Iuav-PD-VR) |
1090 |
|
FRIULI |
GORIZIA(sedi consorziate: Udine-Trieste) |
240 |
|
Provincia Autonoma di TRENTO |
TRENTO |
100 |
|
EMILIA ROMAGNA |
BOLOGNA(sedi convenzionate-Ferrara-Modena –Reggio Emilia-Parma) |
1441 |
|
TOSCANA |
PISA(sedi convenzionate:Firenze e Siena) |
670 |
|
MARCHE |
MACERATA(sedi convenzionate: Ancona-Camerino-Urbino) |
324 |
|
LAZIO |
ROMA III ROMA L.U.M.S.A |
282 |
|
UMBRIA |
PERUGIA |
161 |
|
MOLISE |
CAMPOBASSO |
125 |
|
ABRUZZO |
CHIETI(sedi convenzionate:L’Aquila –Teramo) |
390 |
|
CAMPANIA |
NAPOLI Fed.II (sedi convenzionate:Napoli II-IUN-IUO-S.Orsola Benincasa-Salerno-Sannio) |
1052 |
|
BASILICATA |
POTENZA |
189 |
|
PUGLIA |
BARI(sedi convenzionate: Lecce-Foggia-Pol.Bari) |
840 |
|
CALABRIA |
COSENZA(sedi convenzionate: Reggio Calabria-Catanzaro) |
365 |
|
SICILIA |
PALERMO(sedi convenzionate:Catania-Messina) |
1115 |
|
SARDEGNA |
CAGLIARI(sede consorziata:Sassari) |
310 |
Legge 2 agosto 1999, n. 264
(in GU 6 agosto 1999, n.
183)
Norme in materia di accessi ai corsi universitari
Art. 1
1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione Europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.
Art. 2
1. Sono programmati dalle università gli accessi:
a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, dei sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
b) ai corsi di diploma universitario, diversi di quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
2. Sono programmati dall'Università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.
Art. 3
1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell’emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall’articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione annuale, per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto dei fabbisogni professionali;
b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;
c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all’articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;
d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato ministero della offerta potenziale degli atenei.
2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, è effettuata sulla base:
a) dei seguenti parametri:
1. posti nelle aule;
2. attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
3. personale docente;
4. personale tecnico;
5. servizi di assistenza e tutorato
b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;
c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza;
Art. 4
1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno 60 giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i successivi 15 giorni. Per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti degli articoli 1, 2, 3, comma 1, 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui alla citata disposizione della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori a quanto previsto dalla presente legge.
Art. 5
1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.
2. Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999, entro il 31 marzo 1999.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001.
4. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, le università determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 0a) e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.