CUB SCUOLA

Federazione Lavoratori della Scuola – Uniti

SEDE NAZIONALE: TORINO Corso Regio Parco, 31 bis

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

COMPARTO SCUOLA ANNI 1998 - 2001

SCHEDA DI ANALISI

di Gino Giove, CUB Scuola Torino

 

Il 3 agosto 1999 – in piena estate, a scuole chiuse, come al solito - è stato "prefirmato" da CGIL CISL UIL e SNALS il contratto integrativo; il 31 agosto in via definitiva. Come tutti sappiamo, l’integrativo, per le novità che introdurrà nella scuola, sarà il vero contratto. Confederali e Snals hanno fatto un tour de force per metterlo a punto, in modo da renderlo operante fin dal 1° settembre 1999.

Attraverso questa scheda forniamo una sintesi delle principali novità introdotte. La linea è sempre quella, confederal/confindustriale, che ormai i lavoratori da diversi anni conoscono: poche briciole a tutti (alla massa di quelli che, pur svolgendo diligentemente il proprio lavoro, vengono considerati e trattati da peones); introduzione di istituti normativi ed economici che porteranno alla frammentazione della categoria (non solo remunerativa quindi, ma anche di status); consistenti aumenti salariali ai dirigenti.

n DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE

L’espressione è quanto mai appropriata per definire il meccanismo degli "aumenti" salariali: si tratta di una vera e propria distribuzione delle risorse stanziate secondo l’ottica su accennata.

n Così DOCENTI e ATA riceveranno, dal luglio ’99, a mo’ di remunerazione dell’enorme mole di lavoro che l’autonomia e le "riforme" in atto stanno introducendo nelle scuole, un "compenso individuale accessorio" (non un’indennità di funzione) nelle seguenti misure:

l docenti: L. 96.000 mensili lorde (sia per i laureati che per i diplomati: hanno avuto almeno il buon gusto di non operare differenziazioni nella miseria);

l ATA (per questi lavoratori, invece, il buon gusto non interviene):

n Mentre, per i CAPI DI ISTITUTO è stata introdotta una Indennità di direzione (a partire dal 1°/9/’99) costituita dai seguenti importi (art. 33):

I Nuclei, in particolare, valuteranno i processi promossi dai capi di istituto in ordine a: direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica; relazioni interne ed esterne; innovazioni e sviluppo; valorizzazione delle risorse umane e gestione delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione. Tuttavia, "prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva" – recita il comma 6, con buona pace dei dirigenti dell’Associazione Nazionale Presidi che hanno sempre tuonato contro la stessa esistenza di organizzazioni sindacali nelle scuole che, a loro detta, impedirebbe ai capi di istituto – insieme ai lacci e lacciuoli rappresentati dagli Organi Collegiali – la più proficua gestione delle risorse e del personale – "i Nuclei acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente scolastico, il quale potrà essere assistito da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce e/o da un legale di fiducia".

n I RESPONSABILI AMMINISTRATIVI riceveranno un’indennità di amministrazione secondo gli stessi parametri dei capi di istituto (art. 34):

n FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Fondo (art. 26) è finalizzato a "retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo e ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro, nonché delle attività e del servizio. È inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio".

§ Parametri per il calcolo in ciascuna scuola:

• L. 693.000 per ciascun posto in organico di diritto;

• L. 900.000 per ciascun posto in organico di diritto per le sole superiori (la quota comprende il finanziamento degli Interventi didattici educativi e integrativi, che non verranno più finanziati a parte).

§ Attività da retribuire (art. 30):

flessibilità organizzativa e didattica ("prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità dell’orario, sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione e ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica": per questo personale "può essere previsto" un compenso forfetario da L. 300.000 a L. 600.000; art. 31);

attività aggiuntive di insegnamento (fino ad un massimo di 6 ore settimanali per interventi didattici "volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa" – ad esclusione delle ore eccedenti e di quelle di avviamento alla pratica sportiva, che continuano ad essere retribuite diversamente; il compenso per le ore aggiuntive è stato portato a L. 50.000 lorde, per tutti gli insegnanti, diplomati e laureati);

attività aggiuntive funzionali all’ insegnamento ("svolgimento di compiti relativi alla progettazione e produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici" nonché le ore eccedenti le 40 annue per riunioni del Collegio Docenti e incontri con le famiglie; L. 28.000 lorde);

prestazioni aggiuntive degli ATA ("prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo o intensificazione di prestazioni lavorative dovute a particolari forme di organizzazione del lavoro connesse all’autonomia:

L. 20.000 lorde per i collaboratori scolastici; L. 23.000 per gli assistenti amministrativi;

L. 26.000 per i responsabili amministrativi – compensi riferiti alle prestazioni diurne);

attività effettivamente prestate dai docenti con funzioni di collaborazione con il capo di istituto (L. 28.000 lorde; tale compenso non è cumulabile con quello previsto per il vicario, retribuito come le "funzioni-obiettivo". Il comma e) dell’art. 30 fa riferimento all’art. 19, c. 4 del CCNL che recita testualmente: "Il capo di istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico". Il che significa che ancora per quest’anno il capo di istituto dovrà rispettare nella scelta dei collaboratori le indicazioni del collegio [secondo, appunto, la normativa "vigente"]; dal 1°/9/2000, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 6/3/98, come ricorda il Sole 24 ore nel suo commento al contratto del marzo ’99, "in pratica, il Collegio docenti viene esautorato dalla funzione di indicazione dei collaboratori del Preside". E un altro pezzo di democrazia se ne andrà dalla scuola.

ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o istituto nell’ambito del POF.

n NORME DI AREA: DOCENTI

l FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Si tratta delle cosiddette funzioni-obiettivo, che da 5-6 che dovevano essere sono scese a 4, anzi a 3, perché nel numero deve rientrare il vicario (eletto, secondo le disposizioni vigenti, dal collegio). Questo vale per le scuole normodimensionate (tra 600 e 900 alunni), perché alle altre verranno assegnate solo 3 funzioni-obiettivo.

I docenti a cui sarà assegnato l’incarico riceveranno una somma di L. 3.000.000 annui lordi, da pagare in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno "e, comunque, non oltre il 31 agosto"; [la precisazione, emblematica dell’intero sistema scolastico italiano, è nel testo!]. I docenti part-time e quelli autorizzati alla libera professione non possono svolgere queste funzioni. Nel caso avanzassero a livello nazionale (comunque, secondo il CCNL, non dovranno essere più di 50.000), le funzioni-obiettivo residue verranno distribuite, nell’ordine, alle scuole superiori con più di 80 docenti; ai circoli didattici con più di 800 alunni; agli istituti verticalizzati e aggregati; ecc.

l A settembre, prima dell’inizio delle lezioni il Collegio Docenti, nell’ambito del POF, identifica le funzioni-obiettivo riferite alle 4 aree dell’art. 28 del CCNL(gestione del POF; sostegno al lavoro dei docenti; interventi e servizi per gli studenti; realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterne. Nell’allegato 3 vengono indicate – "a titolo esemplificativo e salva ogni autonoma decisione del collegio" – alcune funzioni-obiettivo), definendo contestualmente le competenze e i requisiti professionali per l’accesso. Il collegio può avvalersi di una Commissione. Successivamente gli interessati presentano domanda. Entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni (per quest’anno la scadenza è prorogata di 30 giorni), con delibera il collegio designa i docenti tra chi ha fatto domanda, valutando stato di servizio, incarichi ricoperti e relativi risultati, esperienze e progetti significativi di innovazione didattica, titoli e competenze. I prescelti dovranno seguire un corso di formazione di almeno 30 ore, con verifica degli esiti e certificazione, perché la partecipazione a tali corsi servirà anche per la "valorizzazione della professionalità", cioè come punteggio per accedere al concorso per la maggiorazione retributiva [art. 12, c. 11]. Dal prossimo anno a questi corsi potrà partecipare chiunque sia interessato (art. 17, c. 2); a regime, solo chi avrà partecipato a questi corsi, potrà candidarsi alle funzioni-obiettivo (art. 17, c. 5).Peraltro il Contratto Integrativo, prevede, alla voce "Snellimento burocratico – libretto personale informatizzato" l’introduzione di un libretto, appunto, che dovrebbe consentire all’Amministrazione di "acquisire un quadro compiuto delle competenze professionali, dei titoli di studio e di aggiornamento, dei percorsi professionali" e di "disporre degli elementi necessari per una tempestiva emissione dei provvedimenti di stato giuridico ed economico, al fine di eliminare l’arretrato esistente" (art. 35, c 2.). Se il libretto servirà a smaltire gli arretrati, ben venga. Temiamo, tuttavia, che sia stato introdotto soprattutto in riferimento al c. 3, quello che prevede che l’individuazione delle unità di personale avvenga sulla base di elementi diversi: qualifica, professionalità, esperienza, capacità di proposta di soluzione. (Al libero sfogo della fantasia immaginare cosa si intende e soprattutto come saranno caricati a computer i dati relativi a quest’ultimo elemento. La scuola del prossimo futuro, nei sogni di chi ha steso questo contratto, dovrà essere in primo luogo "efficiente" : "C’è questo problema. Cercatemi un docente in grado di risolverlo". Un click a computer, e via. Altro che certificati di servizio consegnati ai Provveditorati dieci volte e anni in attesa della ricostruzione carriera!). Sospettiamo che Il libretto, più che essere uno strumento utile ai lavoratori (se non altro perché era stato già previsto alcuni contratti fa e mai reso operativo), sarà utilizzato dai sindacati istituzionali e dall’Amministrazione soprattutto come anagrafe per portare avanti con maggiore efficienza, appunto, la loro politica di differenziazioni retributive e di stratificazione dei lavoratori.

Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio non devono in nessun caso concludersi con l’assegnazione di punteggi, né con la formazione di graduatorie (art. 37, c. 5). A fine anno il collegio valuta, ai fini di un’eventuale conferma per gli anni successivi, la relazione redatta da ogni insegnante e delle indicazioni circa il regolare svolgimento dell’incarico fornite dal capo di istituto (c. 6).

l TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE

Si tratta del famoso concorso selettivo per diventare aristoi attraverso la valorizzazione economica della "professionalità" acquisita - l’altra grossa novità del contratto, tesa a introdurre differenziazioni retributive – che vedrà premiati "almeno" 150.000 docenti con 10 anni di anzianità al 15 novembre 1999, data di scadenza della domanda, con una maggiorazione della retribuzione di 6.000.000 di lire annui lordi (art. 38).

I 150.000 posti messi in palio saranno suddivisi prima a livello nazionale e poi a livello provinciale in base alla percentuale del 20% dei docenti di ruolo per settore (materne, elementari, medie e superiori; medie e superiori saranno ulteriormente suddivise tra area umanistica e scientifica).

PROCEDURE

§ Entro il 15 novembre 1999: indizione del concorso con O.M. La prova si svolgerà per gruppi di scuole accorpate;

• il beneficio economico scatterà al 1/1/2001;

• la selezione avverrà attraverso 3 fasi:

  1. Valutazione e discussione con la Commissione del curriculum presentato dal candidato. Il curriculum dovrà mettere in evidenza le "competenze professionali maturate" sulla base di una griglia strutturata dal ministero in relazione a: "efficacia dell’azione educativa e didattica del candidato, attività di aggiornamento, ruolo svolto nelle iniziative di sperimentazione, collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, rapporti con le famiglie, attività speciali svolte a scuola". Il curriculum è validato dal Comitato di Valutazione del servizio. Il curriculum concorrerà per il 25% del punteggio complessivo.
  2. Svolgimento di una prova strutturata nazionale per accertare le "competenze metodologico-pedagico-didattiche, anche in connessione ai processi di innovazione, e dell’aggiornamento professionale relativo alle discipline di insegnamento". La prova concorrerà per il 25% del punteggio.
  3. Verifica in situazione (presenza in aula ella Commissione davanti agli alunni). "Su richiesta del candidato, in alternativa alla verifica in situazione, la Commissione assegna al candidato la trattazione di una unità didattica destinata agli alunni". I contenuti della prova: definiti dal Ministero – sentito il CNPI - entro il 15 ottobre 1999. La verifica in situazione concorrerà per il 50% del punteggio. I punteggi parziali e finali saranno comunicati alla fine della terza fase.

• le Commissioni in ogni provincia saranno costituite secondo criteri definiti dal Ministero (sentito il CNPI) entro il 31 ottobre 1999). Ad ogni Commissione sarà assegnato un gruppo di scuole e un contingente di "maggiorazioni" da attribuire;

• I componenti le Commissioni, prima di assumere le funzioni, dovranno frequentare un corso del Ministero per "prendere cognizione dell’istituto contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria" (dovranno essere edotti, evidentemente, sulla funzione ideologica del nuovo istituto) e per conseguire omogeneità nel lavoro;

• le modalità per mantenere la maggiorazione anche nel gradone successivo saranno stabilite dai firmatari il contratto entro il primo anno di applicazione.

n PERSONALE AMMINISTRATIVO,

TECNICO e AUSILIARIO

 

l FUNZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE ATA

 

L’art. 50 disciplina le funzioni aggiuntive dei diversi profili professionali che gli ATA possono svolgere a domanda (si tratta delle mansioni e funzioni aggiuntive che nei profili sono indicate con "può". L’attribuzione avviene sulla base di una graduatoria per titoli. Gli assistenti amministrativi e tecnici riceveranno un compenso di L. 2.000.000 annui lordi; i collaboratori scolastici L. 1.200.000. I prescelti dovranno seguire un corso di formazione da 40 a 80 ore a seconda del profilo, con valutazione finale. Ogni anno partecipa al corso almeno un lavoratore per qualifica in ogni scuola. L’ammissione al corso avviene sulla base del punteggio di una graduatoria. L’assistente amministrativo che svolge una funzione aggiuntiva è anche vicario del responsabile amministrativo.

PROCEDURE

• Entro il 15 ottobre il Provveditore (con accordo provinciale) assegna alla scuola le funzioni aggiuntive;

• gli interessati presentano domanda (allegando i titoli o facendo un’autodichiarazione);

• se le domande superano le funzioni, si formano delle graduatorie in base a tabelle (per i collaboratori saranno due: una per l’assistenza agli alunni con handicap e per il primo intervento di pronto soccorso; una per il supporto all’attività amministrativa, gestionale e/o didattica);

• se nessun assistente amministrativo chiede la funzione aggiuntiva, può svolgerla, a domanda, un assistente di un’altra scuola (in modo da fungere da vicario in assenza del responsabile amministrativo);

• il compenso viene pagato entro il 30 giugno (e comunque entro il 31 agosto).

FUNZIONI AGGIUNTIVE

l collaboratore scolastico: assistenza alunni con handicap; primo intervento e pronto soccorso; supporto all’attività amministrativa (es.: fotocopie), didattica e ai servizi di mensa; piccola manutenzione di beni immobili e mobili e supporto ai laboratori e strumenti audiovisivi; centralinista.

l assistente tecnico: partecipazione a commissioni di acquisto e collaudo attrezzature; coordinamento di più assistenti della stessa specializzazione.

l assistente amministrativo: coordinamento di più assistenti di un’area omogenea; addetto ai servizi di biblioteca; supporto amministrativo ad iniziative didattiche; sostituzione del responsabile amministrativo.

ORARIO

• L’orario di lavoro, di norma, è di 6 ore continuative antimeridiane per 6 giorni;

• l’orario massimo giornaliero, comprese le attività aggiuntive, è di 9 ore; le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario d’obbligo devono (di norma) essere programmate per almeno 3 ore consecutive;

• le la prestazione di lavoro eccede le 6 ore continuative il personale, a richiesta, usufruisce di una pausa di almeno 30 minuti; se l’orario continuativo supera le 7 ore e 12 minuti, la pausa è d’obbligo;

• tipologie di orario:

  1. Orario di lavoro flessibile: anticipazione dell’entrata o posticipazione dell’uscita, distribuendolo anche in 5 giornate secondo le necessità della scuola.
  2. Orario plurisettimanale: da effettuare in relazione a prevedibili periodi in cui si rileva un’esigenza di maggiore intensità delle attività. Il limite massimo di 36 ore settimanali può eccedere fino a 42 ore, per non più di 3 settimane consecutive. Questi periodi devono essere individuati contestualmente di anno in anno e non possono (di norma) superare le 13 settimane. Forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro: riduzione giornaliera dell’orario o riduzione del numero di giornate lavorative.
  3. Turnazioni: per garantire la copertura massima dell’orario giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su 5 o 6 giorni. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.

Ritardi: obbligo di recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo. In caso di inadempienze del dipendente: decurtazione proporzionale della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo.

Recuperi e riposi compensativi: le attività (autorizzate) oltre l’orario possono comportare, anziché la retribuzione, ore o giorni di riposo compensativo, cumulabili e usufruibili nei periodi estivi.

n PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SITUAZIONE

l SCUOLE SITUATE NELLE

ZONE A RISCHIO

Le scuole situate in aree a rischio (art. 4), caratterizzate da devianza giovanile, microcriminalità e forte tasso di insuccesso scolastico (secondo l’allegato 2, le province di: AG, AV, BA, BN, BR, CA, CL, CE, CT, CZ, CS, KR, EN, FG, LE, ME, NU, OR, PA, RG, RC, SA, SS, SR, TA, TP, VV e le aree metropolitane di Ge, MI, RM e TO) potranno ricevere finanziamenti aggiuntivi per il personale impegnato in progetti finalizzati a diminuire l’evasione e l’insuccesso scolastico.

• I progetti vanno presentati entro il 30 settembre 1999 per l’a.s. 1999/2000 ed entro il 31 dicembre 1999 per l’anno successivo;

• i progetti devono indicare gli obiettivi e la previsione di attività di insegnamento flessibile (con orario sia antimeridiano sia pomeridiano);

• entro 30 giorni dalla presentazione, il ministero sceglie i progetti da finanziare;

• il personale impegnato nel progetto deve impegnarsi a rimanere nella scuola per l’intera durata del progetto e, comunque, per non meno di 3 anni.

COMPENSI

L. 5.000.000 per i capi di istituto

L. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale

• L. 2.500.000 per il responsabile amministrativo

L. 1.200.000 per il restante personale.

n FORMAZIONE

Art. 12

• I 5 giorni per la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti dall’Amministrazione comportano l’esonero dal servizio con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi nei diversi gradi scolastici;

• in aggiunta al comma precedente, il capo di istituto assicura, per consentire la partecipazione, un’articolazione flessibile dell’orario;

• lo stesso diritto (non cumulabile) è offerto a chi partecipa in qualità di formatore;

• nelle scuole il capo di istituto fornisce informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi alle R.S.A.

Art. 13

Il Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento per i docenti è deliberato dal Collegio (considerando anche esigenze ed opzioni individuali), tenendo conto dei contenuti della Direttiva annuale del ministro.

Art. 14

Non occorre più la preventiva autorizzazione per i corsi di formazione e aggiornamento dei soggetti "qualificati" (Università, IRRSAE) e di quelli "accreditati" (associazioni professionali e disciplinari che rispondono a precisi criteri: missione contenuta nello statuto; attività svolta; esperienza accumulata; capacità logistiche e stabilità economico e finanziaria; attività di ricerca condotta; livello di professionalizzazione raggiunto; ricorso alle tecnologie dell’informazione e comunicazione; documentata conoscenza della natura e processi di sviluppo professionale; disponibilità a consentire il monitoraggio, ’ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione. Tali soggetti possono accedere alle risorse destinate ai progetti generali promossi dall’Amministrazione.

Possono essere riconosciute dall’amministrazione centrale e periferica – ad eccezione di convegni e congressi – iniziative promosse da soggetti diversi che rientrino negli obiettivi generali definiti nella Direttiva annuale e siano coerenti con le priorità definite a livello provinciale. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto il ministero definisce le procedure per il riconoscimento dei corsi.

n MOBILITÀ

art. 54

Mantenimento della titolarità, per 1 anno, a richiesta, per i perdenti posti da trasferire d’ufficio che saranno utilizzati anche in altro insegnamento o profilo coerente con il titolo di studio;

maggiorazione significativa del punteggio per chi assicuri volontariamente la permanenza nella scuola per un "adeguato numero di anni";

divieto per un biennio del trasferimento per chi abbia ottenuto il trasferimento nella prima scuola richiesta;

riconoscimento, per passaggi di cattedra e ruolo, di tutti i titoli professionali posseduti, comprese le abilitazioni relative a classi di concorso confluite in ambiti disciplinari.

c.i.p. sett. ’99 C.so Regio Parco, 31 bis TO

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