PROPRIETA' RISERVATA

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Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare

la piena e completa proprietà dei testi contrattuali

e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale

a enti, organizzazioni, imprese e privati,

riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1a ALLA 4a) DIPENDENTE DALLE BANCHE, DAGLI ENTI FINANZIARI E DALLE AZIENDE CHE ESPLETANO ATTIVITA' INTRINSECAMENTE ORDINATE E FUNZIONALI ALL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

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Il 19 dicembre 1994 in Roma

- tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito), rappresentata dal Presidente Tancredi Bianchi e dai Vice Presidenti Corrado Faissola, Giorgio Ferretti, Rainer Masera, e Gianfranco Verzaro, assistiti dal Direttore Generale Giuseppe Capo, dal Vice Direttore Generale per gli Affari Sindacali Riccardo Izzi, dai Dirigenti Giancarlo Durante, Dario Nicolini e Giancarlo Stasi, da Giorgio Mieli, Marco Cicogna, Domenico Orofino, Emilio Scafi, con la collaborazione dei Sigg.: Giancarlo Anselmo, Flavio Argentesi, Gianfranco Balboni, Elio Cartasegna, Marco Cicolla, Lucio Di Monta, Luciano Fiorese, Rino Lo Greco, Andrea Massari, Francesco Micheli, Pier Vittorio Milza, Matteo Montagna, Umberto Musetti, Luigi Nobile, Pasquale Paulesu, Carlo Rivolta, Franco Toso

e

- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Gianfranco Steffani, dal Segretario Generale Aggiunto Sig. Carlo Giorgetti, dai Segretari Nazionali Sigg.: Gianfranco Amato, Fulvio Bertoldi, Gianfranco Borghi, Luciano Draghetti, Giancarla Zemiti e dai membri del Comitato Direttivo Centrale Sigg.: Ruggero Adducchio, Carmelo Benedetti, Adriano Bertolutti, Mauro Bossola, Oda Bozzetti, Attilio Calvanese, Valeria Carsana, Mario Castello, Arnaldo Cavaciocchi, Lucio Chalvien, Antonio Cossu, Loredana Cova, Cetty Di Benedetto, Vito Di Benedetto, Angelo Ferrero, Enrico Gavarini, M.Cristina Gessi, Valerio Grimaldi, Paolo Henin, Luigi Leone, Antonio Lupo, Vincenzo Magno, Beniamino Mazzitelli, Giacomo Melfi, Enrico Micci, Pietro Mosca, M.Luisa Picerni, Romano Pierantoni, Lucio Pinsone, Samuele Pirola, Valerio Poloni, Roberto Radici, Carmelo Raffa, Enzo Scola, G.Battista Sequi, Corrado Villa, Piermassimo Villa, Tullio Vivaldi;

- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri), rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Sig. Francesco Esposito e dai Segretari Nazionali Sigg.: Francesco Amodio, Bruno Gabrieli, Massimo Ingelido, Riccardo Montagnani, Roberto Robazza, Ilvio Serenelli;

- la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Eligio Boni e dai Segretari Nazionali Sigg.: Gianni Carocci, Andrea Ceglie, Giuseppe Gallo, Fausto Nucci, Pierluigi Ramponi, Marco Tesi;

- la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil), rappresentata dal Segretario Generale Sign.ra Nicoletta Rocchi, dal Segretario Generale Aggiunto Sig. Mario Boyer, dai Segretari Nazionali Sigg.: Francesco Avallone, Giuseppe Minigrilli, Domenico Moccia, Giancarlo Saccoman, Giovanna Tripodi, Sergio Veroli, Renato Zini, Fortunato Zinni;

- la Unione Italiana Bancari (Uib-Uil), rappresentata dal Segretario Generale Sig. Elio Porino e dai Segretari Nazionali Sigg.: Antonino Brancatelli, Diana Facci, Ugo Fadani, Marco Gaudiomonti, Lucio Giardini, Edgardo Iozia;

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI (DALLA 1a ALLA 4a) DIPENDENTE DALLE BANCHE, DAGLI ENTI FINANZIARI E DALLE AZIENDE CHE ESPLETANO ATTIVITA' INTRINSE-CAMENTE ORDINATE E FUNZIONALI ALL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

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Il 19 dicembre 1994 in Roma

- tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito), rappresentata dal Presidente Tancredi Bianchi e dai Vice Presidenti Corrado Faissola, Giorgio Ferretti, Rainer Masera, e Gianfranco Verzaro, assistiti dal Direttore Generale Giuseppe Capo, dal Vice Direttore Generale per gli Affari Sindacali Riccardo Izzi, dai Dirigenti Giancarlo Durante, Dario Nicolini e Giancarlo Stasi, da Giorgio Mieli, Marco Cicogna, Domenico Orofino, Emilio Scafi, con la collaborazione dei Sigg.: Giancarlo Anselmo, Flavio Argentesi, Gianfranco Balboni, Elio Cartasegna, Marco Cicolla, Lucio Di Monta, Luciano Fiorese, Rino Lo Greco, Andrea Massari, Francesco Micheli, Pier Vittorio Milza, Matteo Montagna, Umberto Musetti, Luigi Nobile, Pasquale Paulesu, Carlo Rivolta, Franco Toso

e

- la Cisnal-Credito, rappresentata dal Segretario Nazionale Responsabile Sig. Stefano Cetica e dai Sigg.: Andrea Augello, Antonio Augello, Francesco Paolo Capone, Mario Coletta, Antonio Consolati, Fulvio Depolo, Aldo Di Pasquale, Stefano Donati Colarossi, Bruno Lai, Rodolfo Leanza, Enrico Marongiu, Sergio Migliorini, Piero Peretti, Roberto Petroni, Marina Porro, Giuliano Ranalli, Claudio Tosto, Vittorio Marcello Toussan, Fabio Verelli, Claudio Zagnoli componenti la Giunta Nazionale;

- la Federazione Autonoma Sindacati Italiani Bancari (Fasib-Confsal), rappresentata dal Segretario Nazionale Coordinatore Sig. Enrico Colzani, dai Segretari Nazionali Sigg.: Giampaolo Beretta, Mario Franchi, Claudio Gaetani, Domenico Rivolta, Arturo Samaden e dai Membri del Comitato Direttivo Federale Sigg.: Giuseppe Anfossi, Eugenio Attura, Claudio Borghesi, Luigi Carminati, Piero Colombo, Riccardo Fiscariello, Giovanni Fustella, Franco Laghi, Flavio Mauri, Angelo Questa, Angelo Vago, Giovanni Venier, Corrado Viotto;

- il Sindacato Italiano Lavoratori Credito Enti Assimilati (Silcea-Cisal), rappresentato dai Segretari Nazionali Sigg.: Dante Cecca, Maurizio Ballotta, Enzo Fascetti, Ferruccio Saturni, Maurizio Baietti, Rosario Collura, Massimo Fiore, Salvatore Piras, Lelio Lupoli e dai Dirigenti Nazionali Sigg.: Renato Olivi, Vincenzo Fusciardi, Otello Norcini, Giacomo Vulpiani.

si è stipulato il seguente:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

PREMESSA

Le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si danno atto che nel settore bancario e dell'intermediazione finanziaria si sono verificati e sono in pieno sviluppo rilevanti processi di ristrutturazione e riorganizzazione - connessi anche a fenomeni di carattere internazionale, coinvolgenti l'intero apparato economico italiano - che richiedono specifici interventi concernenti le strutture del comparto produttivo bancario e finanziario.

Tali processi sono correlati a molteplici fattori, fra i quali assumono carattere decisamente prioritario l'integrazione europea ed i riflessi sul sistema-Italia, la nuova legislazione bancaria e quella relativa agli operatori finanziari, la liberalizzazione degli sportelli, il continuo sviluppo tecnologico ed organizzativo.

Ne consegue che le Banche e gli Enti finanziari sono inseriti in uno scenario più dinamico e competitivo rispetto al passato, caratterizzato dall'ampliamento dei mercati oltre i confini nazionali e dalla più elevata concorrenza fra le Imprese, anche nei confronti di operatori non sempre collocati nel sistema.

Le scelte produttive ed organizzative vanno quindi orientate nella direzione di una crescente qualità dei servizi, di innovazione dei prodotti, di qualificazione e valorizzazione del personale, di un adeguato risultato economico delle Imprese.

Pertanto, in coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Protocollo 23 luglio 1993, le parti hanno convenuto di riordinare il sistema contrattuale di categoria sulla base delle clausole che seguono.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

1. - AREA CONTRATTUALE

Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:

a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;

b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.

In particolare:

a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari dei contratti Assicredito ed Acri; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2a Direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempreché dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, Ë incluso il lavoro dipendente, dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.

b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da aziende destinatarie dei contratti Assicredito ed Acri.

Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.

2. - NORMATIVA CONTRATTUALE

I rapporti di lavoro all'interno dell'area contrattuale sono disciplinati, orizzontalmente, da due contratti: Assicredito e Acri . Le norme per attività soggette ai contratti collettivi di cui alla 2a Direttiva comunitaria (vedi lettera a) del punto 1) e le norme di cui alla lettera b) del punto 1 sono identiche per i due contratti.

A valere per i soli Enti Finanziari di cui al punto 1 a) e per tutte le attività di cui al punto 1 b) sono previsti, all'interno dei contratti suddetti, contratti complementari (appendice n. 4) che si integrano con tali contratti, recanti opportune norme di modulazioni e flessibilità. Le materie di tali contratti complementari riguardano: orari, reperibilità, turni.

Ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1 e ai CED esterni funzionanti in aziende controllate dagli stessi Enti si applicano i contratti Assicredito e Acri, con opportune norme di flessibilità. Ai dipendenti di CED consortili controllati da minori imprese di credito, si applicano particolari norme di flessibilità regolamentate da protocollo facente parte integrante dei contratti stessi.

Relativamente ai centri elaborazione dati esterni eventualmente costituiti prima del 28 febbraio 1990 e regolamentati da contratti collettivi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, le parti si incontreranno per verificarne la compatibilità con la nuova normativa contrattuale e stabilirne le necessarie salvaguardie.

Per entrambi i contratti di cui al comma 1° del punto 2, ai fini della applicazione delle norme riguardanti le aziende minori, si assume come limite il numero di 301 dipendenti alla data del 28 febbraio 1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le aziende sono considerate minori. La norma si applica al terzo comma, secondo periodo del punto 2.

3. - CONTROLLO

Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 c.c., primo comma, n. 1 e n. 3.

E' altresì da riconoscere come controllata la società partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.

NORMA TRANSITORIA

Le parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 1995 per valutare gli eventuali adattamenti da apportare alla disciplina di cui al presente capitolo in tema di area contrattuale e controllo societario in relazione a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n.385, recante il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

Art. 1

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce - con le eccezioni di cui al secondo comma che segue - una normazione unitaria e inscindibile che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende di credito ed i lavoratori inquadrati nelle aree professionali di cui al capitolo III.

L'applicazione del presente contratto agli Enti finanziari di cui alla lett. a) ed alle attività di cui alla lett. b) del punto 1 (Area contrattuale) del presente capitolo si realizza secondo quanto stabilito all'art. 2.

Le aziende di credito cui si riferisce il primo comma del presente articolo sono quelle indicate nell'elenco allegato (all.n. 1).


Art. 2

La disciplina del rapporto di lavoro per i soli Enti finanziari di cui alla lett. a) e per tutte le attività di cui alla lett. b) del punto 1 (Area contrattuale) del presente capitolo, ricompresi nell'area contrattuale predetta - ferma per ogni altro aspetto la regolamentazione del presente contratto -è stabilita, con opportune norme di modulazioni e flessibilità che riguardano orari, reperibilità e turni, dal contratto complementare di cui all'appendice n. 4, come normazione unitaria e inscindibile fra dette aziende ed i lavoratori inquadrati nelle aree professionali di cui al capitolo III .

Le aziende cui si riferisce il presente articolo sono indicate nell'elenco allegato (all.n. 2).

Fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo, le variazioni da apportare in materia di criteri di inquadramento per effetto di quanto stabilito dal Capitolo III sono definite in sede nazionale secondo norme previste dagli stessi contratti complementari.


DICHIARAZIONE DELL'ASSICREDITO PER GLI ARTICOLI 1 E 2

Al fine di consentire un controllo in materia da parte delle organizzazioni sindacali stipulanti, l'Assicredito si impegna a fornire alle organizzazioni medesime l'elenco aggiornato delle aziende destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.


Art. 3

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:

- per le aziende di cui all'art. 1 non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia;

- per le aziende di cui all'art. 2 non si applica al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione, rispettivamente, con attività finanziaria di cui alla lett. a) e con attività intrinsecamente ordinata e funzionale all'intermediazione finanziaria di cui alla lett. b) del punto 1 (Area contrattuale) del presente capitolo.

Art. 4

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993, le parti concordano che gli assetti contrattuali del settore prevedono:

- il contratto collettivo nazionale di categoria;

- un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali - le materie e le voci nelle quali detta contrattazione aziendale si articola.


Art. 5

A valere dal futuro rinnovo del presente contratto collettivo nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare la piattaforma alle controparti imprenditoriali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto predetto.

Durante il suindicato periodo e per il mese successivo a detta scadenza - ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva - le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale appresso disciplinata.

Resta fermo che al termine del primo biennio di valenza contrattuale e cioè il 31 dicembre 1995 scadrà la "parte economica" del presente contratto collettivo nazionale.

Entro tale termine di scadenza le organizzazioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del trattamento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993.


Art. 6

In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a valere dal futuro rinnovo del presente contratto nazionale ed in riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione della piattaforma sindacale e l'avvio delle trattative nazionali, le parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato alla paga di livello, nonché, ai sensi del punto 2 del Protocollo 23 luglio 1993, indennità di ex scala mobile.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.

Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.

CAPITOLO II

Assunzione del personale

Art. 7

Le assunzioni del personale sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge.

Per l'assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti:

- certificati di nascita e di cittadinanza;

- certificato di studi compiuti;

- copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

- certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi e certificato dei carichi pendenti.

L'assunzione deve essere comunicata per iscritto all'interessato specificando:

- la data di assunzione in servizio;

- l'area professionale e il livello retributivo;

- il trattamento economico iniziale;

- la durata dell'eventuale periodo di prova.


Art. 8

I limiti di età per l'assunzione sono quelli stabiliti dalla legge.


Art. 9

In attuazione di quanto previsto dal 1° e 5° comma dell'art. 25 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e successive modifiche e/o integrazioni le parti stipulanti convengono che, ai fini della copertura della riserva percentuale ivi prevista, si farà preferibilmente ricorso agli iscritti nelle "liste regionali" dei lavoratori in mobilità di cui all'art. 6, primo comma, della medesima legge i quali non fruiscano delle integrazioni salariali e dei trattamenti di disoccupazione, con particolare riferimento a coloro i quali, provenendo da aziende del settore creditizio e finanziario, siano in possesso delle professionalità richieste per l'inquadramento in una delle aree contrattualmente previste, avendo anche presente la disponibilità al trasferimento sul territorio e ad una mansione eventualmente diversa da quella originaria.

Ai sensi del 2° comma dell'art.25 della medesima legge, le parti stipulanti convengono che tra le assunzioni sulle quali calcolare l'aliquota ivi prevista, vanno escluse quelle concernenti:

a) il 25% dei lavoratori appartenenti alla 3a area, 1° livello, che siano addetti a mansioni che comportino lo svolgimento delle prestazioni a diretto contatto con il pubblico;

b) i lavoratori da adibire a mansioni di guardiania diurna e notturna.


Art. 10

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi per i lavoratori inquadrati nella 4a, nella 3a e nella 2a area professionale e a 30 giorni per i lavoratori inquadrati nella 1a area professionale, nonché per il personale addetto a mansioni operaie.

Al lavoratore in prova si applicano le disposizioni del presente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso.

Nel caso di recesso ad iniziativa del lavoratore, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, compresi i ratei delle gratificazioni per i mesi di servizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l'eventuale frazione dello stesso. Nell'ipotesi di recesso ad iniziativa dell'azienda dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso.

Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in servizio.

Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso la stessa azienda ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre mesi.


Art. 11

Per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e per la disciplina dei relativi rapporti di lavoro si applicano le norme di legge che regolano la materia.

Nei confronti del personale con orario di lavoro inferiore a quello intero si applica quanto previsto nell'appendice n. 1 del presente contratto.


Art. 12

Non Ë ammessa l'assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.

CAPITOLO III

Inquadramento del personale

DISPOSIZIONI GENERALI

Le parti stipulanti ritengono che in materia di classificazione del personale occorra predisporre strumenti idonei a conciliare le esigenze organizzative e produttive, in continua evoluzione, delle aziende di credito e finanziarie con quelle della clientela e dei lavoratori.

La nuova struttura degli inquadramenti deve risultare maggiormente orientata al riconoscimento della professionalità, delle competenze e delle concrete capacita del dipendente ed al contempo deve essere flessibile, onde consentire alle aziende, sul piano operativo, una gestione funzionale e fungibile del personale, nel rispetto delle garanzie di legge e contrattuali, in sintonia con evoluti modelli di produttività e di qualità dei servizi alla clientela.

In armonia con tale premessa le parti stipulanti convengono di adottare un nuovo sistema di classificazione del personale articolato su quattro aree professionali omogenee, nel cui ambito sono individuati livelli retributivi, corredati da corrispondenti profili professionali esemplificativi.

I lavoratori inquadrati alla data del 19 dicembre 1994 nelle categorie, nelle qualifiche e nei gradi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 23 novembre 1990 vengono automaticamente e correlativamente inseriti, con effetto da tale data, nelle predette aree professionali e nei relativi livelli retributivi, in applicazione della "tabella di corrispondenza" che segue, con salvaguardia, comunque, delle posizioni già acquisite. Entro i tre mesi successivi a tale ultima data si dà corso in sede aziendale ad un apposito incontro per verificare congiuntamente la conformità di tale applicazione ai criteri predetti.

I profili professionali previsti negli accordi aziendali in atto danno luogo all'inquadramento in aree professionali e livelli retributivi secondo la suddetta tabella, salvo che si addivenga, in presenza di normative aziendali difformi, a diverse intese in coerenza con i principi generali della presente normativa.

Le parti nazionali stipulanti definiscono come stabilito negli articoli seguenti le declaratorie ed i profili esemplificativi che determinano le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale e nei livelli retributivi.

Profili professionali nuovi conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione emersi nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1990 ed il 19 dicembre 1994 - e non già previsti dalla normativa aziendale - possono essere individuati in sede di verifica applicativa del nuovo sistema degli inquadramenti. Le intese relative vengono inserite nei contratti integrativi aziendali.

Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale su richiesta di una delle parti. Le intese relative vengono inserite negli contratti integrativi aziendali.

Fermo quanto previsto nei comma precedenti i nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione emersi dopo il 23 novembre 1990, non ancora regolamentati ai sensi dei comma 7 e 8 che precedono, potranno essere definiti a livello aziendale.

La regolamentazione di cui sopra potrà essere effettuata di volta in volta, o anche in contestualità con le contrattazioni integrative aziendali.

In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l'azienda può attribuire al lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell'area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico.

L'azienda, nel corso di un apposito incontro informa, su loro richiesta, gli organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti in merito ai criteri adottati per la miglior gestione della flessibilità di cui al comma che precede; in tale occasione i predetti organi di coordinamento possono avanzare proposte, ai fini di una valutazione congiunta, su situazioni aventi rilevanza generale che possano risultare in contrasto con le finalità pio sopra enunciate (1).

Ove al lavoratore vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l'interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.

Al lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell'ambito della medesima area professionale Ë riconosciuto l'inquadramento nel livello corrispondente attività superiore, sempre che quest'ultima sia svolta - laddove previsto - con continuità e prevalenza, secondo i criteri previsti dall'art. 19 che segue.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nelle presenti disposizioni generali, chiariscono che restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità nell'utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative aziendalmente pattuite.

TABELLA DI CORRISPONDENZA

PRECEDENTE CATEGORIA NUOVO INQUADRAMENTO

QUALIFICA O GRADO (2)

1a area professionale

personale di pulizia,

fatica e custodia livello retributivo unico

personale addetto livello retributivo unico

guardiania notturna + indennità mensile

2a area professionale

operaio/commesso 1° livello retributivo

capo commesso 2° livello retributivo

impiegato di 2a/

operaio specializzato 3° livelloretributivo

3a area professionale

impiegato di 1a 1° livello retributivo

capo reparto 2° livello retributivo

vice capo ufficio 3° livello retributivo

capo ufficio 4° livello retributivo

4a area professionale

quadro 1° livello retributivo

quadro super 2° livello retributivo

A far tempo dal 1_ giugno 1996 il lavoratore che, in rapporto alle funzioni svolte, risulti destinatario - in base a intese aziendali - di un trattamento economico superiore a quello dell'originaria qualifica o grado, verrà inquadrato nel livello retributivo corrispondente ovvero più prossimo per difetto, purché nell'ambito dell'area professionale di appartenenza, conservando l'eventuale eccedenza economica come assegno ad personam assorbibile in occasione di successivi avanzamenti.

Art. 13

I lavoratori destinatari del presente contratto sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi disciplinati dagli articoli che seguono.

La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area professionale.

I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.

Le successive norme del presente capitolo decorrono dal 28 maggio 1996.


Art. 14

1a AREA PROFESSIONALE

Declaratoria (livello retributivo unico)

Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per l'esercizio delle quali Ë sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare.

I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella presente area sono quelli di: personale di pulizia, personale di fatica e custodia, guardia notturna.

Al personale addetto alla guardiania notturna spetta - in aggiunta al trattamento economico proprio dell'area professionale di appartenenza - una indennità mensile nella misura stabilita dal presente contratto.


Art. 15

2a AREA PROFESSIONALE

Declaratoria

Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere - con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione - in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale.

1° livello retributivo - Profili

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli:

- addetti ai servizi di sportello per la contazione, l'ammazzettamento, la cernita ed il trasporto di valori;

- addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;

- addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera, nonché ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico e durante il normale orario di lavoro;

- addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 3° livello retributivo, primo alinea, della presente area professionale;

- addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti;

- addetti a custodia e vigilanza ai sensi dell'art. 79 nonché ai compiti di cui all'art. 24 del contratto nazionale;

- addetti in via continuativa e prevalente:

alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;

a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area ed al 1° livello retributivo della 3a area professionale;

all'archivio, all'economato, alla spedizione, ai microfilms, con responsabilità proprie dell'area di appartenenza;

alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area professionale;

- i lavoratori che, nell'ambito delle specialità di mestiere esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e prevalente - anche in collaborazione con altri appartenenti al presente livello, oppure coadiuvando appartenenti al 3° livello della presente area professionale - lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'allestimento, la conduzione, l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l'individuazione di guasti di facile riparazione.

In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere nonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione, manutenzione, etc. di attrezzi e beni.

2° livello retributivo - Profili

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti alle attività di cui agli alinea da 1 a 7 del 1° livello retributivo, che svolgano anche funzioni di coordinamento di più addetti al medesimo 1° livello.

3° livello retributivo - Profili

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte dagli addetti in via continuativa e prevalente:

- alla compilazione di documenti contabili, moduli, distinte o a riepilogazioni, e relative spunte, di scritture contabili - esclusi i lavori di quadratura - sulla base di elementi comunque già prefissati e/o predisposti, al di fuori dei casi di cui al 4° alinea del 1° livello della presente area;

- a compiti comportanti l'aggiornamento di schedari mediante annotazioni, trascrizioni e controllo dei dati;

- alla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo il caso in cui tale adibizione comporti, in via esclusiva, l'espletamento delle attività di cui al primo alinea del 1° livello della presente area;

- alla spedizione per lo svolgimento dei seguenti compiti: abbinamento di assegni o documenti alle lettere accompagnatorie quando pervengano alla spedizione separatamente e non siano fra loro collegabili mediante contrassegno; amministrazione dei valori bollati (ivi compresa la gestione delle macchine affrancatrici); determinazione del porto dei plichi;

- all'archivio con compiti di selezione e catalogazione e conservazione di pratiche e/o documenti;

- all'economato e/o ai magazzini con compiti di tenuta dei documenti di carico e/o scarico di stampati, cancelleria, valori bollati, microfiches e dischi ottici e/o materiale vario d'economato, delle relative registrazioni, della compilazione di ordinativi e/o richieste;

- ad apparecchiature utilizzate nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" o ad altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso linguaggio grafico;

- alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;

- ai centralini telefonici in qualità di operatore;

- alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di messaggi;

- ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche professionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente livello;

- a compiti di infermiere;

- ai compiti inerenti al servizio della stanza di compensazione, ivi compreso il lavoro di preparazione dei recapiti (con esclusione di coloro che sono soltanto incaricati della presentazione e del ritiro dei recapiti stessi);

- i lavoratori che, in aggiunta alle competenze di cui all'ultimo alinea del 1° livello della presente area, in quanto muniti di preparazione conseguita in apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione di una corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via autonoma, nell'ambito delle specialità di mestiere ivi esemplificativamente indicate, anche lavori di particolare qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione, complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali telefoniche ed elettriche, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di impianti ed apparecchiature interne di sicurezza.


Art. 16

3a AREA PROFESSIONALE

Declaratoria

Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.

Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'azienda, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.

Nell'ambito della predetta declaratoria generale:

- nel 1_ livello retributivo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori;

- nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.

1_ livello retributivo - Profili

In via esemplificativa rientrano tra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

- cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi e/o introiti di valori;

- addetti all'incasso degli effetti, delle bollette e similari;

- addetti a compiti comportanti l'autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;

- addetti ai "terminali" nell'ambito dei sistemi c.d. in "tempo reale" - e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale - in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;

- operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;

- addetti ad attività proprie dell'area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.

Il lavoratore che, ai fini dell'assunzione, denunci di essere in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore, con esclusione dei titoli di studio a carattere artistico, viene inquadrato nel presente 1_ livello retributivo. A tal fine l'interessato deve esibire il relativo titolo all'azienda - per i necessari controlli - prima dell'assunzione.

2_ livello retributivo - Profili

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

- unico addetto alla dipendenza;

- preposti a sportelli con orari speciali funzionanti in via continuativa, qualora siano stabilmente addetti almeno due elementi compreso il titolare.

3_ livello retributivo - Profili

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

- preposti a dipendenza (filiale, agenzia, etc., comunque denominata), qualora nella stessa siano stabilmente addetti due elementi compreso il titolare;

- preposti a sportelli con orari speciali funzionanti in via continuativa qualora siano stabilmente addetti almeno tre elementi compreso il titolare.

4_ livello retributivo - Profili

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

- preposti dall'azienda ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;

- lavoratori che vengano stabilmente incaricati dall'azienda di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un funzionario o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati;

- preposti a dipendenza (filiale, agenzia, etc., comunque denominata), qualora nella stessa siano stabilmente addetti tre elementi compreso il titolare;

- preposti a sportelli con orari speciali funzionanti in via continuativa qualora vi siano stabilmente addetti almeno cinque elementi compreso il titolare.

Ai fini del presente articolo va computato il solo personale ad orario intero di lavoro, appartenente alla presente area professionale e al 3_ livello retributivo (escluso l'ultimo alinea) della 2™ area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale si applica quanto previsto all'art. 8, appendice n. 1, del presente contratto nazionale.


Art. 17

4™ AREA PROFESSIONALE

Declaratoria

Appartengono a questa area i lavoratori che - in posizione superiore agli appartenenti alla 3™ area professionale - sono stabilmente incaricati di svolgere attività che comportano particolari responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori, ovvero elevata responsabilità funzionale o preparazione professionale, con facoltà decisionale nell'ambito delle direttive ricevute per il conseguimento degli obiettivi aziendali e facoltà di firma sociale compatibili con il relativo grado di autonomia e discrezionalità.

Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente area i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi.

Sono altresì inquadrati nella presente area i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere attività comportanti responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente e/o alla 3™ area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli, comunque denominati) di significative dimensioni.

1_ livello retributivo - Profili

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

- preposti a dipendenza (filiale, agenzia, etc., comunque denominata), qualora nella stessa siano stabilmente addetti quattro elementi compreso il titolare;

- preposti a sportelli con orari speciali funzionanti in via continuativa, qualora siano stabilmente addetti almeno sei elementi compreso il titolare.

2_ livello retributivo - Profili

In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo quelle svolte da:

- preposti a dipendenza (filiale, agenzia, etc., comunque denominata), qualora nella stessa siano stabilmente addetti almeno cinque elementi compreso il titolare.

Ai fini del presente articolo va computato il solo personale ad orario intero di lavoro, appartenente alla presente area, alla 3™ area ed al 3_ livello retributivo (escluso l'ultimo alinea) della 2™ area professionale. Relativamente al computo dei lavoratori a tempo parziale si applica quanto previsto all'art. 8, appendice n. 1, del presente contratto nazionale.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti confermano che hanno inteso dare attuazione, con le previsioni del presente articolo, alla legge 13 maggio 1985, n.190 (quadri), nella quale si Ë disposto che i requisiti di appartenenza alla categoria medesima vanno stabiliti dalla contrattazione collettiva, in relazione a ciascun ramo di produzione ed alla particolare struttura organizzativa delle imprese.

CHIARIMENTO A VERBALE

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 che precedono si intendono per sportelli con orari speciali quelli ricompresi nelle previsioni di cui agli artt. 72 e 73 del presente contratto nazionale.


Art. 18

La distinzione tra quadri, impiegati, commessi ed ausiliari mantiene effetto con riferimento alle norme (legislative, contrattuali, etc.) che prevedono un trattamento differenziato fra tali categorie o che alle medesime fanno specifico riferimento.


Art. 19

Si considera convenzionalmente adibizione "continuativa e prevalente" - laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali - l'utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).

Art. 20

In caso di necessità di nuovo personale inquadrato nella 2™ area professionale, 3_ e 1_ livello retributivo (escluso il personale operaio), viene data la preferenza, rispettivamente, agli appartenenti alla 2™ area professionale, 1_ livello, e alla 1™ area professionale in servizio che siano riconosciuti idonei e - a parità di requisiti - che abbiano maggiore anzianità di servizio.

Nel caso di passaggio dalla 2™ area professionale, 1_ livello, alla 2™ area professionale, 3_ livello (escluso il personale operaio) ai sensi del presente articolo, si provvede ad un opportuno addestramento dell'interessato.

Tale addestramento, di durata non inferiore a 2 settimane, si svolge durante il normale orario di lavoro.


Art. 21

L'azienda può incaricare il lavoratore di sostituirne altro di livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale. In tal caso l'interessato ha diritto, dopo un periodo di tre mesi di servizio (quattro mesi ove si tratti di mansioni di competenza della 4™ area professionale), comunque distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno trenta giorni lavorativi di servizio continuativo, al livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente Ë stato chiamato ad esplicare.

Tuttavia i sostituti dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto acquisiscono il livello retributivo superiore, anche se di diversa area professionale, solo nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro dell'assente e comunque non prima di sei mesi dall'inizio della sostituzione. Quando si tratti di sostituzione di lavoratore di livello superiore (esclusi i passaggi dal 1_ al 2_ livello della 2™ area professionale e quelli nell'ambito della 3™ area professionale), anche se di diversa area (esclusa la 4™), il sostituto ha diritto, dopo nove mesi dall'inizio della sostituzione, al livello corrispondente alle mansioni che effettivamente Ë stato chiamato ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dell'assente.

Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino all'attribuzione del livello o al rientro dell'assente ai sensi dei precedenti comma, rispettivamente, l'assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che effettivamente il lavoratore Ë stato chiamato ad esplicare, oppure la differenza di retribuzione in base all'art. 22 che segue.

Ai lavoratori che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l'attribuzione dell'indennità di rischio, indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore sostituito.

La norma di cui sopra non riguarda le aziende presso le quali le sostituzioni in oggetto avvengano mediante l'assegnazione dell'incarico a determinati lavoratori a condizioni nel complesso più favorevoli di quelle indicate nel comma precedente.

Per quant'altro non previsto in materia dal presente articolo, resta ferma la disciplina disposta dall'art.13 della legge 20 maggio 1970, n.300, considerando, relativamente alla 4™ area professionale, un periodo di quattro mesi, ai sensi dell'art.6 della legge 13 maggio 1985, n.190 come modificato dalla legge 2 aprile 1986, n.106.


Art. 22

In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3™ area alla 4™ area professionale, dell'appartenente al 3_ livello retributivo della 2™ area professionale al 1_ livello retributivo della 3™ area professionale, all'interessato vengono attribuiti:

a) la paga di livello fissata per l'inquadramento acquisito;

b) lo stesso numero di scatti di anzianità maturati all'atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo inquadramento.

Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal primo comma del presente articolo, all'interessato vengono attribuiti:

a) la paga di livello fissata per l'inquadramento acquisito;

b) un numero di scatti di anzianità - nelle misure previste per il nuovo inquadramento - per un importo che risulti complessivamente il più vicino alla cifra che l'interessato ha maturato globalmente allo stesso titolo nell'inquadramento precedente.

Nei casi di passaggi di cui al primo comma del presente articolo al lavoratore che fruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore all'anzianità di servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme contrattuali o regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al primo comma si applica quanto previsto dal secondo comma.

In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di anzianità da riconoscere all'interessato non deve, comunque, superare quello spettante ai lavoratori del livello nel quale il medesimo viene inquadrato e che abbiano - in applicazione della disciplina collettiva di cui al comma precedente - pari anzianità di servizio e convenzionale. Resta, fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità viene riconosciuta anzianità già maturata, a tali fini, nel livello di provenienza.

L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al trattamento determinato secondo le norme di cui ai comma precedenti, viene mantenuta come assegno "ad personam" assorbibile con successivi scatti di anzianità e/o passaggi di livello retributivo.


Art. 23

L'azienda deve comunicare per iscritto al lavoratore ogni modificazione di area professionale o di livello retributivo.


Art. 24

Presso le filiali i lavoratori inquadrati nella 2™ area professionale, 1_ livello retributivo possono essere adibiti, naturalmente entro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera ove non esista apposito personale per questo servizio.


Art. 25

Per quanto non previsto dalle norme che precedono in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti integrativi aziendali per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori contenute nei medesimi contratti aziendali.

CAPITOLO IV

Doveri e diritti del personale

Art. 26

Il personale, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.

Il personale ha il dovere di dare all'azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell'azienda stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto di ufficio.

L'azienda deve far conoscere al lavoratore le procedure interne di lavoro che debbono essere seguite per l'espletamento delle mansioni che il lavoratore stesso Ë chiamato ad esercitare.

I vincoli matrimoniali e i rapporti di parentela e di affinità che esistano o sorgano tra appartenenti al personale dell'azienda, debbono essere portati a conoscenza dell'azienda stessa.

Il personale deve comunicare con sollecitudine alla Direzione ogni mutamento di residenza e domicilio.

In particolare al personale Ë vietato di:

a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione della Direzione, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell'azienda o incompatibile con i doveri di ufficio;

b) accettare nomine od incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratore bancario, ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge;

c) fare operazioni di Borsa che non siano per contanti;

d) allontanarsi arbitrariamente dal servizio;

e) entrare o trattenersi nei locali dell'azienda fuori dell'orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e con autorizzazione della Direzione.

CHIARIMENTO A VERBALE

Ai fini di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo ed allo scopo di garantire comportamenti uniformi nella materia, le parti chiariscono che le procedure interne di lavoro sono illustrate, naturalmente quando sia necessario, ai lavoratori durante l'orario di lavoro (con esclusione dell'orario di sportello) e, per i neo assunti, se possibile, durante l'addestramento effettuato secondo le norme contrattuali.


Art. 27

I lavoratori possono rivestire ed espletare:

a) cariche pubbliche elettive o di nomina secondo le norme e le condizioni di legge;

b) cariche sindacali relative al settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo.


Art. 28

L'adesione del lavoratore ad organizzazione sindacale non costituisce elemento a danno o a vantaggio, ad alcun effetto del rapporto di lavoro.


Art. 29

I detentori di chiavi debbono garantire la consegna delle chiavi necessarie per l'estrazione dei valori all'apertura dello sportello.


Art. 30

Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio dei valori, ha l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad esso affidati.

Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza o di assistenza se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, ai Comuni perché provvedano a destinarli alla pubblica assistenza.

Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dalla Direzione, dopo aver sentito l'interessato.

La Direzione, nello stabilire il termine, valuta di volta in volta i singoli casi, anche in rapporto all'entità delle deficienze da rimborsare.

Il personale di cui al primo comma, ferma restando la propria responsabilità individuale specifica derivante dalle mansioni svolte, non risponde di:

- banconote false di taglio non inferiore a L. 50.000, la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature (quale, ad esempio, la lampada di Wood) di cui l'interessato non disponga; in mancanza di tali apparecchiature l'interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia;

- banconote estere false la cui contraffazione risulti tale da non potersi accertare con i mezzi di riconoscimento (quale, ad esempio, la pubblicazione "Contrefacons et falsifications" organo ufficiale della Organizzazione internazionale di polizia criminale) messi dall'azienda a disposizione dell'interessato.


Art. 31

E' esclusa la retribuzione del lavoro sulla base di sistemi di misurazione a tempo.

Art. 32

Il lavoratore il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero Ë stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'azienda. Analogo obbligo incombe sul lavoratore che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.

Qualora l'azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 124, lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore interessato.

L'azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del lavoratore interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al lavoratore interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

La circostanza che il lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo comma.

Il lavoratore allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collettivo di lavoro.

Anche durante il periodo di allontanamento del lavoratore dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, cosi per l'azienda che per il lavoratore medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all'art. 124.


Art. 33

Qualora nei confronti del lavoratore venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell'azienda, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.

Nei casi di cui sopra, al lavoratore che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.

Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del lavoratore, l'onere dell'eventuale risarcimento Ë a carico dell'azienda.

Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell'art. 32.

Il lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'azienda.

Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo si applicano al lavoratore anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.


Art. 34

Le parti stipulanti convengono che in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le aziende terranno a proprio carico l'onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei lavoratori inquadrati nella 4™ area professionale e degli altri lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.


Art. 35

Al personale addetto al servizio di cassa, al maneggio o alla custodia di valori può essere richiesta la prestazione di cauzione.

La restituzione della cauzione a chi cessa per qualsiasi motivo dal servizio che ne determinò??? la prestazione, viene fatta dopo accertata la inesistenza di responsabilità a carico del lavoratore e comunque nel periodo massimo di sei mesi, salvo il caso di contestazione giudiziaria in corso, relativa a tale responsabilità.

Le cedole delle cauzioni in titoli e gli interessi delle cauzioni in contanti sono di pertinenza del lavoratore.


Art. 36

Al personale inquadrato nella 2™ area professionale, 1_ livello retributivo (limitatamente agli addetti a mansioni operaie) e nella 1™ area professionale (limitatamente agli addetti a mansioni di fatica o di pulizia) l'azienda fornisce in dotazione la tenuta di lavoro appropriata al lavoro cui detto personale Ë adibito ed al luogo nel quale il lavoro stesso si svolge.


Art. 37

La divisa dei lavoratori inquadrati nella 2™ area professionale (esclusi gli addetti a mansioni impiegatizie ed operaie), obbligatoria per tutta la durata del servizio, Ë costituita da un abito di foggia uniforme e di taglio civile.

Nei locali dell'azienda e, in casi particolari, per funzioni di rappresentanza anche all'esterno, i lavoratori di cui sopra portano ai risvolti della giacca targhette mobili con la sigla dell'azienda o altri segni distintivi e, ove richiesto, un berretto con la sigla dell'azienda stessa.


Art. 38

I "servizi a domicilio" della clientela sono vietati, salvo i casi autorizzati dalle competenti autorità.

Il divieto deve avere carattere generale nei confronti delle aziende del settore creditizio.

CAPITOLO V

Trattamento economico

Art. 39

A copertura del periodo 1_ gennaio-31 dicembre 1993 viene corrisposto un importo nelle misure stabilite dalla tabella riportata in allegato (all. n. 3).

La determinazione della misura della erogazione in parola va effettuata con riferimento all'inquadramento di ciascun interessato alla data del 31 dicembre 1993.

L'importo di cui sopra:

- va computato pro quota in relazione all'eventuale minor servizio retribuito nel periodo predetto;

- va sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;

- non Ë computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell'A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi.


Art. 40

Al personale spetta mensilmente una paga di livello nella misura stabilita nelle tabelle allegate (all. n. 4).

NORMA TRANSITORIA

Per il periodo precedente all'introduzione del nuovo sistema di "inquadramento del personale" di cui al Capitolo III, sono riportate nell'allegato n. 4 anche le misure della paga base e degli assegni di grado.

Art. 41

A partire dal 1_ gennaio 1993, ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992, al personale spetta mensilmente un "E.D.R.", nella misura di L. 20.000 per 13 mensilità (L. 260.000 annue).


Art. 42

Al personale in servizio alla data del 19 dicembre 1994 spettano mensilmente per ogni biennio di anzianità, a partire dalla data di assunzione, scatti di anzianità nel numero massimo complessivo di 12 scatti e nelle misure stabilite nella tabella allegata (all. n. 5).

Al personale assunto dopo la data del 19 dicembre 1994 il primo scatto di anzianità spetta dopo quattro anni a partire dalla data di assunzione; successivamente lo stesso personale ha diritto ad ulteriori 7 scatti in ragione di ogni biennio di anzianità e nelle misure stabilite nella predetta tabella.

Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura il biennio, o il quadriennio.

NOTA A VERBALE

Per quanto attiene al numero degli scatti le normative aziendali difformi in atto alla data di stipulazione del presente contratto nazionale saranno modificate in modo coerente con quanto stabilito al secondo comma del presente articolo.


Art. 43

Al personale viene mensilmente corrisposta un'indennità di mensa nella misura stabilita nella tabella allegata (all. n. 7).

Detta indennità è comprensiva dell'indennità di caropane nella misura prevista dalla legge.

Art. 44

Al lavoratore inquadrato nella 1™ area professionale, nonché agli addetti a mansioni operaie inquadrati nella 2™ area professionale, cui vengano eventualmente affidate anche mansioni di coordinamento del lavoro di almeno otto persone della stessa area professionale, Ë attribuita una particolare corresponsione per la durata di dette mansioni.


Art. 45

L'indennità di rischio spetta nei casi e con i criteri indicati nella tabella allegata (all. n. 8).

L'indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese, che non sia dovuta a ferie o a malattia.


Art. 46

Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta un'indennità nella misura prevista nella tabella allegata (all. n. 9).

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti chiariscono che per locali sotterranei vanno intesi quei locali che siano posti prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale.


Art. 47

Ai lavoratori che prestino servizio in centri con popolazione superiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella misura indicata nella tabella allegata (all.n. 10).

NOTA A VERBALE

Le misure del concorso spese tranviarie possono essere soggette a revisione qualora si verifichi una notevole variazione, da valutarsi nel suo complesso con criterio di ponderazione ed in rapporto alle circostanze di fatto, nella situazione in atto.


Art. 48

Al personale vengono corrisposte annualmente, il 20 dicembre, due gratificazioni, una delle quali denominata gratificazione di Natale.

Ciascuna di tali gratificazioni viene determinata in misura pari al trattamento economico globale del mese di dicembre relativamente alle seguenti competenze:

- paga di livello di cui all'art. 40;

- scatti di anzianità di cui all'art. 42;

- indennità di ex scala mobile di cui all'art. 50;

e, ove spettino:

- particolare corresponsione nel caso di cui all'art. 44;

- assegni mensili per anzianità di cui all'art. 117;

- assegni mensili per anzianità ai lavoratori inquadrati nella 3™ area professionale, 2_ e 3_ livello retributivo, di cui all'art. 121.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, le gratificazioni competono in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione.

Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, le gratificazioni competono in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali Ë stato corrisposto il trattamento stesso.


Art. 49

L'attribuzione di un premio aziendale (in sostituzione di quello di cui all'art. 45 del contratto nazionale 23 novembre 1990) viene effettuata - secondo il metodo definito a livello aziendale - in stretta correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività del lavoro, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Detto premio non può essere compreso né scambiato con assegni di merito (la cui natura Ë normalmente discrezionale) né con altri emolumenti slegati da criteri di cui al 1_ comma; sono escluse dal computo le rendite dell'azienda.

L'azienda e le delegazioni sindacali di cui all'art. 156, ultimo comma, del presente contratto, provvedono annualmente a verificare gli effetti derivanti dal metodo prescelto, nel corso di un apposito incontro.

Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il periodo di prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel trattamento di fine rapporto - nell'ambito dell'ammontare complessivo del medesimo - viene definita a livello aziendale.

Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l'assenza duri un intero anno. La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.

Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per un periodo di astensione di cinque mesi.

Gli effetti delle note caratteristiche sul premio aziendale restano definiti nello stesso modo già prescelto aziendalmente per il premio annuale di rendimento.

Nei confronti del personale che nell'anno di riferimento abbia prestato servizio ad orario inferiore a quello intero, il premio aziendale viene erogato in proporzione all'orario di lavoro prestato.

NOTE A VERBALE

1. Nell'applicazione di quanto previsto al primo comma della presente norma, le parti aziendali potranno tener conto di quanto indicato, a titolo esemplificativo, dal decimo all'ultimo comma dell'art.45 del contratto nazionale 23 novembre 1990, provvedendo alle opportune modifiche sulla base del nuovo schema di bilancio CEE introdotto a partire dall'esercizio 1993.

2. Il preesistente premio annuale di rendimento viene riconosciuto secondo le previsioni in atto alla data di stipula del contratto collettivo nazionale 23 novembre 1990 senza possibilità di ulteriore variazione.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti stipulanti prendono atto che, in attuazione degli impegni del Protocollo 23 luglio 1993, saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo previdenziale delle erogazioni incentivanti previste dagli accordi collettivi di secondo livello mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo. A tale fine le parti stesse auspicano una rapida emanazione di detto provvedimento e si impegnano ad agire in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.

NORME TRANSITORIE

1. L'erogazione del premio relativo al 1994 avverrà sulla base dei criteri fissati nell'art.45 del contratto nazionale del 23 novembre 1990 e nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali in atto.

Tenuto peraltro conto del nuovo schema di bilancio CEE introdotto a partire dall'esercizio 1993 ed al fine di poter disporre di una serie storica il più possibile omogenea, le indicazioni contenute nel citato articolo 45 del contratto nazionale del 23 novembre 1990 andranno opportunamente modificate.

Resta peraltro inteso che le aziende che presentassero a fine 1994 un risultato economico netto negativo saranno tenute a corrispondere esclusivamente una erogazione pari al 50% del premio erogabile per il valore base sempreché l'indicatore prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - abbia superato il predetto valore base.

Le aziende che presentassero a fine 1994 un risultato economico netto positivo saranno comunque tenute a corrispondere una erogazione pari al 50% del premio erogabile per il valore base anche se l'indicatore prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - non abbia superato il predetto valore base.

Il premio relativo all'anno 1995 sarà oggetto della contrattazione aziendale che sarà avviata a far tempo dall'ultimo bimestre del 1995.

2. In deroga a quanto previsto dall'ultimo comma della norma transitoria che precede, anche l'erogazione del premio aziendale relativo al 1995 avverrà sulla base degli indicatori e dei criteri fissati dall'art. 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 novembre 1990 e dalle corrispondenti norme degli accordi aziendali in atto.

Per quanto attiene alla misura di tale premio, la stessa verrà determinata incrementando del 20% gli importi da erogare al raggiungimento di valori "base" e "soglia" (ed eventuali intermedi) previsti dagli accordi aziendali per il primo anno di applicazione (1991 per l'esercizio 1990). Analogamente si procederà per il caso di premi previsti dagli stessi accordi in un importo unico.

Ove gli importi cui dovrebbe applicarsi la maggiorazione siano variati con riferimento agli esercizi 1990-1994, si assumerà a base la misura prevista per il primo anno di applicazione. Restano fermi i meccanismi e gli indicatori aziendalmente in atto per la determinazione degli effettivi importi da erogare. Nel caso in cui dalla applicazione dei medesimi derivino misure inferiori a quelle riferite all'esercizio 1994, il premio aziendale relativo all'esercizio 1995 sarà determinato con riferimento agli importi relativi all'esercizio 1994 senza alcuna maggiorazione.

Tenuto peraltro conto del nuovo schema di bilancio CEE introdotto a partire dall'esercizio 1993 ed al fine di poter disporre di una serie storica il più possibile omogenea, le indicazioni contenute nell'articolo 45 del contratto nazionale del 23 novembre 1990 andranno opportunamente modificate.

Resta peraltro inteso che le aziende che presentassero a fine 1995 un risultato economico netto negativo, definiranno aziendalmente una erogazione pari al 25% del premio erogabile per il valore base sempreché l'indicatore prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - abbia superato il predetto valore base.

Le aziende che presentassero a fine 1995 un risultato economico netto positivo, definiranno aziendalmente una erogazione pari al 25% del premio erogabile per il valore base anche se l'indicatore prescelto - secondo le norme aziendalmente in atto - non abbia superato il predetto valore base.

Il premio relativo agli altri esercizi compresi nel quadriennio di valenza della contrattazione integrativa sarà oggetto della negoziazione aziendale secondo quanto previsto dal presente articolo.

In mancanza di qualunque previsione aziendale in materia, il premio relativo all'anno 1995 sarà oggetto della contrattazione aziendale ai sensi dell'ultimo comma della norma transitoria che precede.


Art. 50

Le parti stipulanti prendono atto che l'indennità di scala mobile ha cessato di esplicare i suoi effetti.

Pertanto i relativi importi (indennità di ex scala mobile) restano fissati nelle misure di cui all'allegato n. 6.


Art. 51

Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.



Art. 52

A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell'Istituto Centrale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 53

Le parti stipulanti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 1995 per esaminare la possibilità di definire una nuova struttura della retribuzione che risulti improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione e non comporti, ad alcun titolo, maggiori oneri per le aziende.

CAPITOLO VI

Anzianità convenzionali

Art. 54

Fermi i riconoscimenti di anzianità convenzionali effettuati nei confronti del personale in servizio in virtù dei precedenti contratti, al personale assunto in servizio dopo la data di entrata in vigore del presente contratto, sono riconosciute, agli effetti degli scatti di anzianità, del trattamento di ferie e di malattia le seguenti anzianità convenzionali:

a) il 100% del servizio precedentemente prestato con lo stesso inquadramento presso la medesima azienda o presso altre aziende di credito assorbite da quella presso la quale il lavoratore viene assunto, fermo restando che in ogni caso il trattamento da attribuirgli per scatti di anzianità non può risultare più favorevole di quello che l'interessato avrebbe raggiunto qualora avesse sempre prestato servizio presso l'azienda assorbente;

b) il 70% del servizio prestato come sopra presso altre aziende di credito di cui l'azienda abbia assunto la prosecuzione degli affari;

c) il 35% del servizio prestato come sopra presso aziende di credito [esclusi i casi di cui alle precedenti lett.a) e b)];

d) tre anni a chi abbia conseguito o consegua dopo l'assunzione, presso Università statali o riconosciute dallo Stato, una o più delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lettere, materie letterarie (rilasciate dalle facoltà di Magistero delle Università statali o riconosciute dallo Stato), filosofia, lingue estere, sociologia, scienze economiche e bancarie;

e) il 50% del periodo di servizio militare prestato dai cittadini italiani quali combattenti in reparti operanti in zona di operazioni, Nonché in regolari reparti partigiani combattenti, dedotto il servizio di leva, sia di prima sia di seconda categoria. Identico riconoscimento Ë accordato per il periodo trascorso in ospedali militari per ferite riportate in combattimento, Nonché per i periodi di prigionia;

f) un anno:

- ai decorati al valore militare o civile e a coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra;

- ai feriti di guerra;

- ai mutilati e invalidi militari e civili di guerra, per servizio e del lavoro di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482.

Qualora il lavoratore abbia titolo al riconoscimento di più anzianità convenzionali previste alla lett.f), Ë attribuita all'interessato anzianità per un solo titolo.

Anzianità convenzionale di cui alla lett. d) Ë concessa anche per lauree in matematica, ingegneria, architettura, agraria e scienze statistiche (demografiche o attuariali), se richieste all'atto dell'assunzione in rapporto alle mansioni che saranno affidate al dipendente.

Le anzianità convenzionali di cui alla lett. e), Nonché - per i decorati al valore militare, per coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra, per i feriti, mutilati e invalidi militari e civili di guerra - quelle di cui alla lett. f) sono concesse per le campagne di guerra riconosciute dallo Stato, svoltesi dopo il 9 giugno 1940.

Le anzianità convenzionali sono tra loro cumulabili, ferma l'eccezione prevista per la lett. f).


Art. 55

Le anzianità convenzionali di cui all'articolo precedente non sono riconosciute qualora gli interessati non denunzino i titoli che ad esse danno diritto, all'atto dell'assunzione oppure entro un mese dalla data del successivo conseguimento.

Qualora la Direzione non richieda all'atto dell'assunzione la esibizione dei titoli che danno diritto alle anzianità convenzionali oppure il lavoratore consegua i requisiti richiesti posteriormente alla data di assunzione, e ne dia comunicazione alla Direzione entro il termine di un mese, le relative anzianità convenzionali sono riconosciute all'interessato dalla data di assunzione nel primo caso, e dalla data di conseguimento dei titoli che vi danno diritto nel secondo caso.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti convengono che ove, all'atto dell'assunzione, il lavoratore denunci all'azienda di avere in corso pratiche per il conseguimento di titolo inerente anzianità convenzionale di cui alla lett. f) dell'art. 54, l'azienda riconosce la relativa anzianità convenzionale al momento della esibizione dei documenti comprovanti il titolo di cui sopra.

Gli effetti del riconoscimento di tale anzianità convenzionale decorrono, ai fini degli scatti di anzianità, dalla data di assunzione - ma comunque nel limite massimo di un quinquennio - e, per il trattamento di ferie e di malattia, dalla data di esibizione dei documenti.

CAPITOLO VII

Orario di lavoro - Flessibilità - Elasticità - Lavoro straordinario - Assenze - Ferie

Art. 56

L'orario di lavoro settimanale resta stabilito in 37 ore e 30 minuti per il personale destinatario del presente contratto, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 57.

A far tempo dal 1_ gennaio 1996, vanno dedotte annualmente dall'orario di cui al comma che precede ed all'art. 57 del presente contratto due giornate lavorative (una giornata all'anno per il periodo 1_ gennaio 1991-31 dicembre 1995) da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascun lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.


Art. 57

A far tempo dal 1_ luglio 1995 per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni l'orario settimanale Ë di 40 ore (42 ore fino al 30 giugno 1995) con un massimo giornaliero di ore 10,30.

I lavoratori predetti durante il servizio di guardia possono essere adibiti anche alle seguenti mansioni accessorie:

a) lavori di pulizia, per una durata non superiore alle ore 4,30 giornaliere;

b) immissione dei fogli di carta carbone nei blocchi di moduli o stampati a ricalco, imbustazione di circolari, timbratura di stampati o lavori simili; tali lavori non devono peraltro avere una durata superiore alle 5 ore giornaliere quando il lavoratore non sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia secondo quanto previsto alla lettera precedente.

Quando il lavoratore sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia, le prestazioni per i lavori di cui alla lett.b) cumulate a quelle per i lavori di pulizia, non possono superare le ore 4,30 giornaliere.

Per ogni ora di prestazioni accessorie di cui al secondo comma del presente articolo Ë corrisposto al lavoratore interessato un compenso pari al 50% della paga oraria.


Art. 58

L'orario settimanale di lavoro di cui all'art. 56 Ë distribuito in cinque giorni, salvo quanto previsto ai comma seguenti nonché agli artt. 59, 67, 68, 71, 72, 73 e 82.

L'eventuale distribuzione dell'orario settimanale su sei giorni per elementi necessari per il funzionamento delle macchine elettroniche o meccanografiche nei servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati non può, comunque, risultare superiore alla consistenza media di un turno.

Tale distribuzione potrà, altresì, riguardare una limitata aliquota degli addetti ad attività di promozione e consulenza secondo quanto previsto all'art. 60.

DICHIARAZIONI A VERBALE

1. - Le parti stipulanti considerano la ripartizione dell'orario di lavoro in cinque giorni più favorevole per il personale dipendente dalle aziende di credito di quella precedentemente in atto e ne dichiarano la incompatibilità e la non cumulabilità con ogni altra diversa disciplina legale o contrattuale della materia.

2. - L'Assicredito conferma che l'adozione della settimana su cinque giorni nei termini di cui al presente contratto resta comunque condizionata alla sua attuazione in tutti i settori delle aziende di credito.


Art. 59

L'orario di lavoro settimanale distribuito in cinque giorni decorre dal lunedì al venerdì.

Tuttavia le aziende possono far decorrere detto orario dal martedì al sabato, ovvero dal lunedì pomeriggio al sabato mattina:

a) nei confronti del personale che presta servizio in piazze nelle quali sia stabilito di tenere aperti gli sportelli nella giornata di sabato, in coincidenza con fiere o mercati, di cui all'elenco allegato (all. n. 12);

b) nei confronti del personale per il quale esigenze particolari rendano necessaria tale distribuzione di orario.

Al personale che effettua l'orario dal lunedì pomeriggio al sabato mattina spetta, dal 1_ gennaio 1995, un compenso di L. 33.000 - non cumulabile con le indennità di turno, né con il compenso di cui all'art. 60 - per ogni settimana interessata da tale distribuzione di orario.

NOTE A VERBALE

Sul punto a): le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti prendono atto che l'elenco allegato Ë suscettibile di variazioni (in aggiunta o in diminuzione) in dipendenza di eventuali modificazioni della situazione attualmente considerata; dal canto suo l'Assicredito si impegna a segnalare alle organizzazioni stesse ogni variazione che dovesse intervenire al riguardo;

sul punto b): a richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l'Assicredito precisa che tale deroga riguarda esclusivamente il personale addetto ad alcuni determinati uffici o servizi (aliquote di personale di cui agli artt. 69 e 71 del presente contratto, elementi addetti ad attività di promozione e consulenza, elementi addetti a servizi di portineria o a servizi di pulizia e di manutenzione, elementi - appartenenti alla 1a o 2a area professionale, escluso il personale addetto a mansioni impiegatizie - utilizzati per la guida di autoveicoli o motoveicoli) e, comunque, un numero modesto di personale. Fermo quanto previsto all'art. 60 per gli addetti ad attività di promozione e consulenza, per il personale addetto alle altre attività suindicate l'azienda e gli organismi sindacali di cui all'art. 75 potranno incontrarsi per stabilire, laddove necessario, i limiti dell'anzidetta distribuzione d'orario.


Art. 60

Al personale che, su specifico incarico, svolge attività di promozione e consulenza al sabato (nei casi di settimana lavorativa dal lunedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina o dal martedì al sabato) spetta, dal 1_ gennaio 1995, il compenso di L. 33.000 di cui all'art. 59 - non cumulabile con eventuali indennità di turno - per ogni sabato di effettivo espletamento di detto incarico.

Nelle ipotesi di cui sopra l'azienda fornirà un'informativa - da rendersi nel corso di un apposito incontro - concernente le piazze e il personale interessato alle attività medesime: le parti ove necessario potranno stabilire i limiti delle aliquote di personale interessato e le relative modalità di adibizione.

L'informativa di cui sopra viene fornita congiuntamente alle rappresentanze sindacali aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto - dell'unità produttiva interessata; detta informativa deve, invece, essere fornita unitariamente agli organi di coordinamento delle rappresentanze medesime, laddove i provvedimenti stessi riguardino più unità produttive. La procedura di cui al presente articolo ha la durata di 15 giorni, al termine dei quali l'azienda può rendere operativa la propria decisione.


Art. 61

Per i lavoratori inquadrati nella 4™, nella 3™ e nella 2™ area professionale (escluso il personale addetto a mansioni operaie) l'orario giornaliero di lavoro Ë stabilito in ore 7,30.

L'inizio ed il termine dell'orario giornaliero predetto sono fissati dall'azienda, per ciascuna unità produttiva o operativa, nei seguenti limiti:

- inizio fra le ore 8,15 e le ore 8,30;

- termine fra le ore 16,45 e le ore 17,00;

con l'intervallo - tranne che nei giorni semifestivi - di un'ora per la colazione.

L'eventuale fissazione da parte dell'azienda dell'inizio dell'orario giornaliero di cui al comma precedente fra le ore 8 e le ore 8,15 o fra le ore 8,30 e le ore 8,45 ( e, rispettivamente, del termine fra le ore 16,30 e le ore 16,45 o fra le ore 17,00 e le ore 17,15) potrà effettuarsi solo previa intesa fra l'azienda stessa e le rappresentanze sindacali aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto - dell'unità produttiva interessata. L'intesa dovrà, invece, essere stipulata con gli organi di coordinamento delle rappresentanze medesime, laddove il provvedimento riguardi più unità produttive, ovvero unità produttiva ove manchi la rispettiva rappresentanza sindacale aziendale.

Per ciascuna unità produttiva o operativa l'intervallo potrà essere protratto fino a due ore, con correlativo spostamento degli orari di uscita, previa intesa fra l'azienda e le rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto costituite nell'unità produttiva interessata o, in mancanza, gli organi di coordinamento delle stesse.

I limiti di inizio e termine dell'orario di lavoro fissati a norma del secondo e terzo comma possono, per i lavoratori inquadrati nella 2™ area professionale, 1_ e 2_ livello retributivo (escluso il personale addetto a mansioni operaie), essere anticipati o posticipati di 10 minuti.

CHIARIMENTO A VERBALE

Ai fini di quanto previsto al presente articolo e agli articoli 66 e 67 del presente contratto, per unità operativa si intende ciascuna sede, filiale, succursale, agenzia, sportello o altra dipendenza comunque denominata.


Art. 62

L'intervallo di un'ora per la colazione di cui al secondo comma dell'art. 61, va collocato - salvo quanto previsto al comma successivo - tra le ore 13,25 e le ore 14,45.

Nei casi di cui al terzo comma dell'art. 61 i termini vanno correlativamente anticipati o posticipati.

Nei casi di cui al successivo art. 63, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e alle esigenze del servizio - in particolare quelle connesse all'orario di sportello - l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12 e non dopo le ore 14,40.


Art. 63

In presenza di esigenze non occasionali che richiedano la esecuzione di prestazioni lavorative al di fuori degli orari di lavoro che possono essere fissati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 61, l'azienda può effettuare spostamenti d'orario, nel limite di mezz'ora prima, oppure mezz'ora dopo rispetto ai termini di entrata e di uscita determinati come sopra (ferma la durata dell'orario giornaliero di lavoro e dell'intervallo meridiano) per:

- cassieri, operatori di sportello e addetti alle chiusure contabili,

nonché, nel limite di un'ora prima oppure un'ora dopo rispetto ai termini di cui sopra, oltre che per i lavori previsti dall'art. 71, nono comma, per gli addetti a:

- centralini;

- apertura corriere;

- chiavi telegrafiche;

- telex;

- specifica preparazione e/o ricetrasmissione dei messaggi swift;

- terminali (salvo che per le operazioni di chiusura di cassa);

- centri servizi, centrali e periferici;

- uffici borsa.

L'azienda può disporre i predetti spostamenti di orario di un'ora anche per le seguenti attività:

- estero merci (limitatamente a specifiche attività);

- uffici amministrativi dei servizi elettronici o meccanografici (escluso, comunque, che lo spostamento possa riguardare la generalità degli uffici medesimi);

- portafogli assegni e vaglia.

Gli organismi sindacali (destinatari dell'informativa preventiva di cui all'art. 75 del presente contratto) laddove lo ritengano hanno facoltà di formulare, congiuntamente fra loro, all'azienda interessata - nel corso di un incontro da tenere entro 20 giorni dalla ricezione dell'informativa - osservazioni in merito agli spostamenti di orario decisi ai sensi del comma precedente.

Ove l'azienda non ritenga di accogliere dette osservazioni, si darà luogo a richiesta congiunta degli organismi sindacali predetti - da formulare entro i 5 giorni successivi all'incontro con lettera raccomandata a.r. ad Assicredito e, per conoscenza, all'azienda - ad una riunione la cui data verrà fissata dall'Assicredito stessa, presso la propria sede, entro 30 giorni dalla richiesta. In detta riunione l'argomento verrà esaminato da parte dell'Assicredito e delle segreterie nazionali delle organizzazioni interessate, con la partecipazione dell'azienda e degli organismi sindacali in parola. Ove anche dalla riunione non emerga una diversa soluzione il provvedimento dell'azienda diventa, comunque, operativo.

Gli spostamenti dell'orario di entrata e di uscita possono, inoltre, essere ampliati dall'azienda fino a due ore dopo i termini fissati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 61 per gli addetti ai centralini telefonici, telex, specifica preparazione e/o ricetrasmissione dei messaggi swift, spedizione, segreterie di Direzione generale o centrale, attività esterne promozionali e di produzione, casse assegni o centri assegni, operatori di borsa e addetti alla contabilità titoli.

Gli spostamenti di orario di cui al primo, secondo e quinto comma del presente articolo (esclusi comunque i turni di cui ai successivi artt. 69 e 71) possono essere disposti dall'azienda nel limite massimo del 10% del complesso del personale destinatario del presente contratto dipendenti dell'azienda medesima e sempre che, nelle singole unità produttive, non si superino i seguenti limiti:

- 15% dei lavoratori presso unità produttive con più di 500 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra;

- 20% dei lavoratori presso unità produttive con personale compreso fra i 31 ed i 500 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra;

- 6 lavoratori per unità produttive con personale fino a 30 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra,

con diritto, per coloro che abbiano avuto uno spostamento eccedente la durata di un'ora, ad una indennità, dal 1_ gennaio 1995, di L. 6.600 per ciascun giorno in cui effettuano tale spostamento.

L'eventuale effettuazione da parte dell'azienda di ulteriori spostamenti di orario, al di l‡ dei casi e dei limiti massimi indicati ai precedenti comma del presente articolo, può attuarsi solo previa intesa fra l'azienda stessa e le segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali - ovvero, in mancanza, le rappresentanze interessate - costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.


Art. 64

Nei confronti degli appartenenti alla 4™ area professionale l'azienda può disporre spostamenti di orario anche al di fuori dei casi di cui all'art. 63, nel limite di:

a) mezz'ora prima oppure mezz'ora dopo, rispetto ai termini di entrata e di uscita determinati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 61, per coloro che beneficiano del trattamento previsto per i lavoratori inquadrati nella 4™ area professionale, 1_ livello retributivo;

b) un'ora prima oppure un'ora dopo rispetto ai termini di entrata e di uscita determinati come sopra, per coloro che beneficiano del trattamento previsto per i lavoratori inquadrati nella 4™ area professionale, 2_ livello retributivo,

ferme le altre ipotesi di spostamenti di orario e indennità di cui all'art. 63 medesimo.

Gli spostamenti di orario di cui al presente articolo vanno contenuti nel limite massimo complessivo di azienda del 10% (senza l'applicazione degli ulteriori limiti riferiti alle singole unità produttive) di cui al sesto comma del predetto art. 63.


Art. 65

Compatibilmente con le esigenze di servizio l'azienda può accordare:

- al singolo lavoratore, su sua richiesta, di spostare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti rispetto a quello fissato per il nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, dipendenza) di appartenenza dell'interessato, con correlativo spostamento dell'orario di uscita;

ovvero,

- ai lavoratori, con esclusione di quelli indicati all'alinea che segue, una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell'ambito di 30 minuti;

- ai lavoratori a contatto diretto con il pubblico, di posticipare, in via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo spostamento dell'orario di uscita.

Nell'effettuare gli spostamenti di orario di cui agli artt. 63 e 64 le aziende terranno conto dell'eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a "pendolarismo", a menomazioni fisiche od a necessita di assistenza a familiari portatori di handicap - del lavoratore interessato a:

a) non modificare il suo precedente orario di lavoro;

b) essere adibito alle prestazioni per le quali sono stati effettuati detti spostamenti di orario,

purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e sempreché l'interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l'inquadramento richiesto dal posto di lavoro resosi disponibile.

Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 64, secondo comma e 63, sesto comma.

RACCOMANDAZIONE

L'Assicredito raccomanda alle proprie associate di prendere in esame, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, le richieste di quei lavoratori che si trovino in situazioni analogamente meritevoli di particolare considerazione.


Art. 66

Nel corso della settimana l'orario di sportello Ë fissato in 35 ore e 30 minuti disponibili per l'azienda.

Delle nuove tre ore di sportello (aggiuntive rispetto alle 32 ore e 30 minuti previste all'art. 58 del contratto collettivo nazionale 30 aprile 1987) almeno due sono utilizzate in una giornata (c.d. "lunga"), ad esclusione del venerdì (o comunque dell'ultima giornata lavorativa settimanale dell'unità operativa interessata).

In tale giornata "lunga" l'azienda organizza il lavoro di sportello e direttamente connesso mediante spostamenti di orario anche superiori all'ora - fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario normalmente praticato - che si aggiungono ai quantitativi già consentiti dagli artt. 63 e 64, nel limite di:

- un ulteriore 20% del complesso del personale destinatario del presente contratto della unità produttiva interessata ove la medesima abbia più di 30 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra;

- ulteriori 6 addetti per le unità con personale non superiore a 30 dipendenti appartenenti al personale di cui sopra.

Le possibilità, nel loro complesso, indicate al comma precedente vanno intese - ai fini della giornata "lunga" di sportello - senza limitazioni qualitative.

L'azienda può posticipare l'uscita dei lavoratori soggetti a detti spostamenti fino alle ore 18,30, con diritto per coloro che abbiano avuto uno spostamento eccedente la durata di un'ora all'indennità di cui al penultimo comma dell'art. 63 (dal 1_ gennaio 1995, L. 6.600 per ciascun giorno di effettuazione).

Ai lavoratori che, nella giornata "lunga" di sportello abbiano avuto, a questi fini, uno spostamento di orario superiore all'ora, per essere addetti in tale giornata a compiti che comportino lo svolgimento della prestazione a diretto contatto con il pubblico e/o alle chiusure contabili, spetta, in luogo della suddetta indennità di cui al penultimo comma dell'art. 63, una specifica indennità di L. 15.000 per ciascun giorno di effettuazione.

L'altra ora aggiuntiva (o frazione), se le intere tre ore non sono state assorbite nella giornata "lunga", Ë utilizzata nelle rimanenti giornate.

Nelle unità operative nelle quali non sia in forza personale sufficiente per effettuare gli spostamenti di orario di cui ai comma che precedono, non si effettua la giornata "lunga". In quelle unità può essere utilizzato, tuttavia, per ogni giornata lavorativa, l'aumento di un quarto d'ora dell'apertura dello sportello.

L'utilizzo del predetto aumento di un quarto d'ora giornaliero (o di altro periodo fino ad un'ora) dell'orario di sportello viene effettuato nell'ambito dei limiti di durata e collocazione dell'orario giornaliero di lavoro di cui all'art. 61.

L'orario di sportello non può iniziare prima delle ore 8,20, o - nei casi di cui al terzo comma dell'art. 61 - delle ore 8,05. E' in facoltà dell'azienda di collocare il periodo eccedente le 5 ore in prosecuzione dell'orario di sportello della mattina e/o nel pomeriggio fino alle ore 16,30 (ore 18 nella giornata "lunga").

Qualora - nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 61 - l'orario di lavoro inizi dopo le ore 8,25, il termine di chiusura dell'eventuale sportello pomeridiano può essere correlativamente posticipato.

La definizione dei nuovi orari di sportello per azienda e piazza (riferita ad ogni singola azienda), ove si utilizzino le facoltà di cui al secondo, settimo e ottavo comma, Ë oggetto di trattativa fra l'azienda e gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, ai quali l'azienda stessa espone il piano generale relativo agli sportelli in cui viene prevista detta giornata "lunga". Fatta questa esposizione, a livello locale la singola Direzione ne informa le rispettive rappresentanze sindacali aziendali per gli aspetti di pertinenza della filiale: le rappresentanze sindacali aziendali potranno formulare nell'occasione proprie osservazioni in materia ai fini della trattativa da tenersi fra l'azienda e gli organi di coordinamento.

La mancata conclusione della trattativa di cui al comma precedente, nei 15 giorni successivi alla predetta informativa non può impedire l'applicazione da parte delle aziende medesime del nuovo orario.

L'applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro straordinario.

Fra l'inizio dell'orario giornaliero di lavoro e quello dell'adibizione allo sportello dell'interessato deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti, fra il termine di tale adibizione e la fine dell'orario giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo di 30 minuti.

La durata di adibizione individuale alla cassa non può essere superiore a 6 ore giornaliere: in deroga al predetto limite, d'intesa fra l'azienda e gli organismi sindacali di cui all'art. 75 del presente contratto possono essere individuate le unità operative per le quali la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti giornalieri.

NOTA A VERBALE

Le parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione di 6 ore e 30 minuti giornalieri di cui all'ultimo comma del presente articolo si realizzano, a titolo di esempio, presso quelle unità operative ove sia addetto un unico cassiere.


Art. 67

Le parti stipulanti convengono sulla esigenza di adeguare la disciplina contrattuale alle mutate esigenze di presidio del territorio, alla necessità delle aziende di fornire servizi più efficienti e più flessibili all'utenza e di favorire la più funzionale organizzazione del lavoro, nella responsabile valutazione delle garanzie individuali e collettive e per un equilibrato contemperamento delle esigenze dei lavoratori.

Tanto premesso le parti medesime stabiliscono quanto segue.

A) Il numero degli sportelli cui si applicano le successive lettere B) e C) non può complessivamente eccedere l'8% di tutti gli sportelli dell'azienda interessata operanti sul territorio nazionale ad orario intero (e cioè per almeno 5 giorni la settimana e 5 ore al giorno), con arrotondamento delle eventuali frazioni eccedenti lo 0,5 all'unità superiore e con un minimo di 1 sportello per le aziende che ne abbiano almeno 5.

B) L'azienda ha facoltà di procedere ad una diversa distribuzione dell'orario di lavoro e di sportello settimanale rispetto a quella dal lunedì al venerdì - oltreché nei casi già disciplinati dagli artt. 72 e 73 - per gli sportelli situati presso strutture aperte al pubblico (ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini).

Per dette nuove fattispecie la distribuzione settimanale dell'orario di lavoro e di sportello potrà avvenire dal martedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina e dal lunedì al sabato, fermi restando la distribuzione dell'orario giornaliero ed i limiti individuali di cui al 2_ comma e seguenti dell'art. 72 nonché di cui all'art. 73 sopracitati.

Detti nuovi provvedimenti potranno interessare, fermo quanto previsto alla lett. A), un massimo di dipendenti dell'azienda che si determina moltiplicando per 5 il numero degli sportelli che si attivano.

L'azienda che intenda adottare i provvedimenti di cui al comma precedente fisserà un apposito incontro con gli organismi sindacali di cui all'art. 75, ultimo comma, per verificare congiuntamente la rispondenza delle scelte aziendali alle fattispecie di cui al primo comma della presente lett. B) e per concordare le articolazioni degli orari di apertura degli sportelli (durata di apertura e orari di entrata e di uscita del personale interessato), nell'ambito di quelle di cui al secondo comma della presente lettera B), tenendo conto delle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture.

C) I servizi di sportello nella giornata di sabato presso le unità operative situate in località turistiche potranno essere prestati alle condizioni seguenti:

- l'azienda individuerà, informandone gli organismi sindacali di cui all'art. 75, ultimo comma, le località prescelte. In tale occasione, a richiesta dei suddetti organismi, si procederà alla verifica della sussistenza del requisito di "località turistica" della piazza o della zona ove l'azienda intende attivare i servizi di sportello in discorso;

- l'azienda potrà articolare l'orario di sportello in modo da utilizzare il quantitativo massimo di 35 ore e 30 minuti dal lunedì al sabato (non più di 4 ore di sportello nella giornata di sabato);

- l'utilizzo di lavoratori nella giornata di sabato può essere disposto dall'azienda - articolando l'orario di lavoro degli interessati dal martedì al sabato, dal lunedì pomeriggio al sabato mattina e dal lunedì al sabato e fermo quanto previsto alla lett. A) - nel limite massimo che si determina moltiplicando per 5 il numero degli sportelli che si attivano.

L'azienda provvederà a predisporre al riguardo, se possibile, opportune turnazioni; comunque, l'utilizzo del singolo lavoratore nella giornata di sabato non potrà eccedere 12 volte all'anno.

Le parti aziendali daranno luogo ad una valutazione congiunta in ordine alla tipologia dell'orario da adottare nell'ambito delle articolazioni di orario di cui al primo comma del presente alinea per concordarne le modalità applicative.

Trascorso un anno dall'adozione dei relativi provvedimenti, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale per un riesame congiunto della situazione, sulla base delle esperienze nel frattempo acquisite.

NOTA A VERBALE

Le parti stipulanti convengono che vada evitata, nell'ambito di ciascuna azienda, la eccessiva concentrazione, nella medesima piazza, di servizi di sportello di cui alla presente lettera C) nella giornata di sabato.


Art. 68

A far tempo del 1_ gennaio 1995, ai lavoratori inquadrati nella 4™, nella 3™ e nella 2™ area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) il cui orario settimanale di lavoro sia distribuito su sei giorni viene riconosciuto, per ogni settimana interessata da tale distribuzione, un permesso aggiuntivo di 40 minuti da fruire secondo le modalità dell'art. 56, con estensione a tutti i lavoratori cui si applica tale distribuzione di orario del compenso di cui all'art. 59, ultimo comma, con salvaguardia, per la parte eccedente, delle più favorevoli situazioni normative ed economiche aziendalmente in atto.

Nell'applicare le flessibilità aggiuntive stabilite negli artt. 63, 1_ comma, penultimo ed ultimo alinea e 67, le aziende daranno la precedenza ai lavoratori che eventualmente lo richiedano, compatibilmente con le esigenze di servizio.

DICHIARAZIONE DI ASSICREDITO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI STIPULANTI

Relativamente agli sportelli situati presso ipermercati, centri commerciali e grandi magazzini, si Ë convenuto tra le parti stipulanti che sia possibile - nell'ipotesi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 73, primo comma - concordare in sede aziendale orari giornalieri di lavoro che prevedano limitazioni comunque non superiori a 15 minuti per ciascun giorno lavorativo della settimana.

Tali diverse soluzioni, naturalmente, saranno alternative a quanto complessivamente disposto dal presente articolo e dovranno, comunque, risultare funzionali alle esigenze di servizio al pubblico delle predette strutture.


Art. 69

E' in facoltà dell'azienda di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nei confronti degli addetti ai servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati; i lavoratori inquadrati nella 3™ e nella 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (escluso il personale addetto a mansioni operaie) possono essere adibiti ai turni se addetti alle macchine ovvero nei casi in cui il loro lavoro sia strettamente necessario o risulti realmente connesso al funzionamento dei predetti servizi o reparti.

Normalmente possono essere effettuati più turni giornalieri; turni notturni possono essere effettuati per particolari esigenze tecniche e soltanto nel limite massimo individuale di 80 giorni all'anno.

I turni normali giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata dei lavoratori inquadrati nella 4™, nella 3™, nella 2™ area professionale e nella 1™ area professionale (limitatamente al personale di fatica) adibiti ai servizi o reparti predetti, non possono essere iniziati prima delle ore 6 né cessare dopo le ore 22,30. L'ora di inizio dei turni notturni viene stabilita aziendalmente con le competenti organizzazioni sindacali stipulanti. Il lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente di un intervallo di almeno 11 ore.

Ciascuna azienda Ë tenuta a segnalare alle organizzazioni sindacali della piazza stipulanti il presente contratto l'istituzione dei turni continuativi normali di lavoro di cui al secondo comma, nonché l'eventuale spostamento dell'ora di inizio dei turni medesimi, fermi restando i limiti di orario di cui al comma precedente.

Per i lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo (sia che vengano adibiti a turni giornalieri che notturni) e che osservino un orario settimanale di lavoro di 37 ore e 30 minuti, l'orario giornaliero Ë ridotto di 5 minuti.

Ai lavoratori di cui al comma precedente viene, inoltre, concessa una pausa di 30 minuti nella giornata da fruirsi in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio.


Art. 70

Ai lavoratori (esclusi gli addetti ai servizi di guardiania) il cui orario di lavoro settimanale sia distribuito nei turni di cui all'articolo precedente, spettano, dal 1_ gennaio 1995, L. 7.700 per ciascun giorno in cui effettuano i turni stessi. Analogo compenso spetta al personale addetto a mansioni operaie ed al personale di fatica utilizzati nei turni predetti.

Gli importi di cui al comma precedente vengono considerati fra le voci componenti la base di calcolo del compenso per lavoro straordinario effettuato in continuazione di turni che comportino la corresponsione degli importi suddetti.

Al personale che effettua turni notturni, compresi fra le ore 22 e le ore 6, spetta, inoltre, un compenso, dal 1_ gennaio 1995, di L.55.000 per ciascuna notte in cui li compia. Detto compenso - salvo che, per i turni istituiti prima della data di stipulazione del presente contratto, siano aziendalmente in atto condizioni più favorevoli per i lavoratori - spetta in misura intera o ridotta della metà a seconda che la prestazione notturna sia o meno superiore alle 2 ore.

Nel caso in cui il turno giornaliero abbia termine entro le ore 22,30 in luogo del criterio di cui al comma precedente viene corrisposto un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all'art. 86, per le prestazioni effettuate dopo le ore 22.

Vengono mantenuti, senza la corresponsione dei compensi di cui al primo comma, i turni eventualmente in atto per tutti gli addetti ai servizi di cui all'art. 69, che compiano un orario di lavoro settimanale inferiore a quello di cui all'art. 56.

Restano ferme le condizioni aziendali più favorevoli per i lavoratori - in atto alla data di stipulazione del presente contratto - sia per la durata settimanale della prestazione, sia per le pause concesse al personale che compia i turni continuativi di lavoro di cui al quinto comma dell'art. 69 e sia per quei compensi o assegni eventualmente corrisposti allo stesso titolo. Detti compensi o assegni vengono assorbiti, fino a concorrenza, dai compensi di cui al primo e terzo comma del presente articolo.


Art. 71

In relazione alle esigenze dei sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza, nonché alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali Bancomat, gestione di sportelli automatici, P.O.S.) l'orario di lavoro degli addetti può essere distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'intero arco delle 24 ore.

Al personale addetto ai servizi di cui sopra, spettano, ove - in base alle mansioni svolte - trattisi di lavoratori inquadrati nella 4™, nella 3™ e nella 2™ area professionale, L.7.700, dal 1_ gennaio 1995, per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi.

Al personale medesimo spetta inoltre per l'effettuazione di turni notturni, compresi fra le ore 22 e le ore 6, un compenso di L.55.000, dal 1_ gennaio 1995, per ciascuna notte in cui vengono effettuati i turni stessi. Detto compenso - salvo che, per i turni istituiti prima della data di stipulazione del presente contratto, siano aziendalmente in atto condizioni più favorevoli per i lavoratori - spetta in misura intera o ridotta della metà a seconda che la prestazione notturna sia o meno superiore alle 2 ore.

Per i lavoratori di cui ai comma precedenti (sia che vengano adibiti a turni giornalieri che notturni) e che osservino un orario settimanale di lavoro di 37 ore e 30 minuti, l'orario giornaliero Ë ridotto di 5 minuti.

L'importo di cui al secondo comma del presente articolo va considerato fra le voci componenti la base di calcolo del compenso per lavoro straordinario effettuato in continuazione di turni che comportino la corresponsione dell'importo stesso.

L'ora di inizio dei turni del personale di cui al secondo comma del presente articolo - ed ogni eventuale successiva variazione in materia - viene comunicata dalla Direzione dell'unità produttiva competente alle rispettive rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Nel caso in cui il turno giornaliero abbia termine dopo le ore 22 viene corrisposto un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all'art. 86 per le prestazioni effettuate dopo detto orario.

I compensi di cui ai precedenti secondo, terzo e settimo comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 70 per il personale addetto ai servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati, nonché con i compensi spettanti ai lavoratori utilizzati nei compiti di cui agli artt. 78 e 79.

può, altresì, essere distribuito in turni giornalieri (compresi fra le ore 6 e le ore 22) l'orario di lavoro per:

- operatori in cambi e/o borsa estero;

- lavoratori che - al di fuori dei casi di cui all'art. 69, primo comma - siano addetti a calcolatori periferici e/o concentratori di rete (esclusi i terminali intelligenti);

- elementi che - pur non appartenendo alla 1™ area professionale - siano utilizzati per la guida di auto-motoveicoli.

Ai lavoratori inquadrati nella 4™, nella 3™ e nella 2™ area professionale addetti ai turni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al secondo, quarto, quinto e ottavo comma del presente articolo.

L'ora di inizio dei turni del personale di cui al comma precedente (ed ogni eventuale successiva variazione in materia) viene comunicata alle rappresentanze sindacali aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto - dell'unità produttiva interessata. La comunicazione, invece, viene fornita unitariamente agli organi di coordinamento delle rappresentanze medesime, laddove il provvedimento di utilizzo in turni di tale personale riguardi più unità produttive.

L'eventuale effettuazione da parte dell'azienda di ulteriori distribuzioni in turni giornalieri dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo e nel precedente art. 69, può realizzarsi solo previe intese fra l'azienda stessa e le rappresentanze sindacali aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto - dell'unità produttiva interessata. L'intesa deve, invece, essere stipulata con gli organi di coordinamento delle rappresentanze medesime, laddove il provvedimento riguardi più unità produttive, ovvero unità produttiva ove manchi la rispettiva rappresentanza sindacale aziendale.

NORMA TRANSITORIA

In occasione dell'avvio dei turni di cui al presente articolo la Direzione dell'unità produttiva competente segnalerà alle rappresentanze sindacali aziendali di cui al sesto comma la consistenza numerica, ripartita per aree professionali e livelli retributivi, del personale di cui al secondo e decimo comma.


Art. 72

Le disposizioni di cui agli artt. 61, 62, 63, 64, 65 e 66 vanno osservate anche nei confronti del personale utilizzato su cinque giorni alla settimana presso unità operative o sportelli, con orari speciali.

Tuttavia, nei casi appresso indicati, sono consentiti l'articolazione dell'orario settimanale di cui all'art. 59, secondo comma e lo spostamento dell'inizio e del termine dell'orario giornaliero di lavoro e/o di sportello:

a) mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.);

b) manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi);

c) posti di confine o doganali, stazioni marittime, aeree o autostradali e sportelli cambio.

Nei casi di cui al comma precedente l'orario giornaliero di sportello può anche essere superiore al limite di cui all'art. 66.

Nel caso di sportelli destinati ad operare esclusivamente all'interno di complessi industriali, l'orario giornaliero di lavoro non può comunque iniziare prima delle ore 7 e quello di sportello prima delle ore 7,05: detti orari di inizio possono anche essere posticipati fino a un'ora rispetto ai termini di cui al primo comma del presente articolo.


Art. 73

E' ammessa la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni per il personale addetto agli sportelli presso mercati (ortofrutticoli, ittici, ecc.), uffici pubblici, manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi), posti di confine o posti doganali, stazioni marittime, aeree od autostradali e presso gli sportelli cambio, ovvero nel caso di attività svolte presso gli "stand", o nei centri dove, per autorizzazione dell'autorità competente, vige un particolare regime di orario (mercati in giorno di domenica).

Per gli addetti agli sportelli di cui sopra, fermo il massimo di orario settimanale di 37 ore e 30 minuti, la durata massima giornaliera dell'orario di lavoro non può superare le 6 ore e 15 minuti, se trattasi di appartenenti alla 4™, alla 3™ o alla 2™ area professionale (escluso il personale addetto a mansioni di operaio o di operaio specializzato); la durata di adibizione allo sportello deve essere contenuta in 5 ore e 30 minuti giornalieri.

Nei soli casi di unità operative o sportelli, con orari speciali presso posti di confine o doganali, stazioni marittime, aeree o autostradali, nonché nei casi di sportelli presso manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi) e sportelli cambio, l'orario giornaliero di sportello può anche essere superiore al limite di cui al comma che precede.


Art. 74

Eventuali deroghe a quanto previsto dagli articoli da 59 a 66 e da 69 a 73 potranno essere ammesse, anche in vigenza del presente contratto, solo mediante accordo da stipularsi tra Assicredito e le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.


Art. 75

L'azienda fornirà agli organismi sindacali di cui al comma seguente una informativa preventiva sulle variazioni decise dall'azienda stessa in tema di:

- orari di lavoro di cui all'art. 61;

- spostamenti di orario di cui agli artt. 63 e 66;

- orari di sportello di cui all'art. 66, con illustrazione delle condizioni tecniche e organizzative che consentono la riduzione dei tempi per le operazioni di chiusura;

- orari di lavoro speciali (orari articolati ai sensi dell'art. 59, secondo comma; sportelli aperti presso mercati, ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini e località turistiche, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli cambio; sportelli aperti nei centri ove - per autorizzazione delle autorità competenti - vige un particolare regime di orario domenicale; unità operative o sportelli, con orari speciali).

L'informativa di cui sopra viene fornita congiuntamente alle rappresentanze sindacali aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto - dell'unità produttiva interessata. L'informativa sugli orari di sportello, sugli spostamenti deve, invece, essere fornita unitariamente agli organi di coordinamento delle rappresentanze medesime, laddove i provvedimenti stessi riguardino più unità produttive. Resta ferma la procedura di informativa di cui all'art. 60 per i casi ivi previsti.


Art. 76

L'azienda ha facoltà di richiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a particolari servizi (personale necessario per l'estrazione di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti a servizi automatizzati all'utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.

Al personale di cui al comma che precede spettano:

- L. 55.000, dal 1_ gennaio 1995, ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di L. 25.000;

- il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso di intervento;

- il compenso per il lavoro straordinario per la durata dell'intervento medesimo, con un minimo di L. 33.000, dal 1_ gennaio 1995.

L'azienda provvederà a predisporre opportune turnazioni per il personale di cui sopra: nell'ambito dei lavoratori designati dall'azienda stessa verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.

Art. 77

L'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori inquadrati nella 1™ area professionale, nonché del personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2™ area professionale viene normalmente ripartito in due periodi determinati dalla Direzione in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per speciali servizi le organizzazioni sindacali possono determinare di comune intesa la suddivisione dell'orario in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.

Tra la fine dell'ultimo periodo di lavoro e l'inizio del primo periodo del giorno successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.

La norma di cui al comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla guardiania diurna, i guardiani notturni, e gli addetti alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli.

RACCOMANDAZIONE

A seguito delle istanze avanzate in materia dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Assicredito raccomanda alle aziende di utilizzare il personale di cui al primo comma del presente articolo, laddove lo consentano le esigenze di servizio, in modo che possa fruire anch'esso dei benefici derivanti dalla comune distribuzione giornaliera dell'orario.


Art. 78

Al personale inquadrato nella 1™ area professionale, nonché al personale addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2™ area professionale, che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, Ë corrisposto uno speciale compenso, dal 1_ gennaio 1995, di:

- L.26.400 per la vigilanza notturna di durata superiore al suo orario normale diurno;

- L.16.500 per la vigilanza notturna di durata non superiore al suo orario normale diurno.

Il sostituto del guardiano notturno Ë tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia ed accessori dei quali può essere incaricato il guardiano. In questo caso non trova applicazione la norma di cui al quarto comma dell'art. 57.

Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell'orario di lavoro Ë regolata dalle stesse norme previste dall'art. 57 per il guardiano sostituito.

In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno - entro il limite delle ore 8,30 per notte - spetta un compenso di L.19.250, dal 1_ gennaio 1995.

Il personale addetto a mansioni operaie Ë, di norma, escluso dai predetti servizi.


Art. 79

I lavoratori inquadrati nella 2™ area professionale, 1_ livello retributivo (limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell'azienda.

Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella giornata di sabato - ovvero di lunedì, nei casi in cui l'orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato - Ë corrisposto, per tale servizio, che non può durare per più di ore 8,30, un compenso di L.88.000, dal 1_ gennaio 1995.

Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali dell'azienda in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all'art. 86.

Il medesimo personale può anche venire adibito al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell'azienda in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi tre mesi di assenza.

Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non Ë ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte dei suddetti lavoratori.

I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dai medesimi lavoratori in base ai precedenti comma non devono in nessun caso superare le ore 8,30 per notte.

Per detti servizi vengono corrisposti i seguenti compensi, dal 1_ gennaio 1995, per ciascuna notte:

- L.33.000 per il pernottamento;

- L.44.000 per la vigilanza notturna di durata superiore all'orario normale diurno;

- L.26.400 per la vigilanza notturna di durata non superiore all'orario normale diurno.

Il sostituto del guardiano notturno Ë tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.


Art. 80

Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge.

Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, E' altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.

Nei giorni semifestivi - fermo quant'altro previsto dagli artt. 61 e seguenti - l'orario di lavoro non può superare le cinque ore ad eccezione del personale di custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna.

Nei giorni semifestivi l'orario di sportello non può superare le tre ore e trenta minuti.

Le prestazioni compiute dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani notturni e dal personale di cui all'art. 71 nei giorni semifestivi (laddove superino i limiti di cui al terzo comma del presente articolo), vengono compensate con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.

Il presente articolo si applica anche al personale adibito ai turni di cui all'art. 69.

Art. 81

A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa dall'azienda una pausa di mezz'ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.

Qualora al centralino siano contemporaneamente adibiti più operatori, la pausa deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del servizio; se al centralino Ë adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove risulti possibile la sostituzione dell'interessato nelle anzidette mansioni.

Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.


Art. 82

Le disposizioni ed i limiti di cui agli artt. 56, 58, 61, 62, 73, secondo comma, 77 e 80, terzo comma, non riguardano il personale incaricato del servizio di vigilanza e custodia; le disposizioni ed i limiti di cui alle norme predette - tranne l'art. 56 - non riguardano, altresì, il personale di cui all'art. 71, comma dal primo all'ottavo.


Art. 83

Il lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo due ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un quarto d'ora.

I lavoratori di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni di cui all'art. 69, terzo comma, hanno diritto nella giornata - in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo - a due pause di 10 minuti, nonché alla riduzione di 5 minuti dell'orario giornaliero, alla pausa ed alle indennità di turno di cui agli artt. 69, quinto e sesto comma, 70 e 71.

Il lavoratore di cui al presente articolo, qualora risulti da motivata certificazione medica che non è più idoneo all'adibizione ai videoterminali, verrà sottoposto dall'azienda a visita di idoneità presso enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

In caso di accertata inidoneità, verranno adottati dall'azienda gli opportuni provvedimenti cercando di avvicendare gli interessati in altre mansioni.

Le previsioni di cui al presente articolo sono globalmente sostitutive delle analoghe previsioni aziendali. La predetta sostituzione non si opera nel caso in cui gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali, costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, abbiano inviato una comunicazione all'azienda, ai sensi dell'art. 72, quinto comma, del contratto collettivo 30 aprile 1987, con la quale abbiano manifestato la volontà di mantenere immodificate le predette previsioni aziendali.

NOTA A VERBALE

Ai fini dell'applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai videoterminali il lavoratore cui sia affidato unicamente il compito di operare su dette apparecchiature; sono pertanto esclusi dall'applicazione della disposizione stessa coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).


Art. 84

Le prestazioni di lavoro debbono essere contenute entro l'orario di cui agli artt. 56 e 57.

L'azienda ha facoltà di chiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Non Ë ammesso riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario prestato.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario.

Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell'anno, su richiesta degli organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, per un esame congiunto delle cause e per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.

NORMA TRANSITORIA (ORARIO FLESSIBILE E MULTIPERIODALE)

Le parti si incontreranno entro il 15 giugno 1996 per definire a livello nazionale una intesa sulle nuove forme di part-time e sul lavoro straordinario introducendo anche il concetto di una sua compensazione con ore di permesso, specificando:

- limiti nell'utilizzo di tale strumento da parte di aziende e lavoratori sulla base di principi di volontarietà e reciprocità da determinare;

- tempi di applicazione;

- modalità di controllo.


Art. 85

Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di cento ore per anno (dal 1_ gennaio al 31 dicembre): detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.

E' in facoltà del lavoratore di verificare periodicamente il numero delle ore straordinarie da lui eseguite a norma del comma precedente.

L'azienda deve comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.

E' in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale, appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali dei lavoratori o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro straordinario.

Le ore di lavoro straordinario devono essere contenute nel limite di due ore giornaliere e dieci settimanali.

Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni festivi ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell'orario settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze. Per il personale addetto ai servizi di vigilanza ed il personale di cui all'art. 71, dal primo all'ottavo comma, detta norma si riferisce al giorno fissato per il riposo settimanale (domenica o altro giorno prestabilito).


Art. 86

Il lavoro straordinario compiuto in giorno feriale deve essere retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 25%. Tuttavia, l'eventuale lavoro straordinario compiuto nella giornata di sabato (ovvero nella giornata di lunedì, nei casi in cui la settimana lavorativa Ë distribuita dal martedì al sabato) viene retribuito con un compenso pari alla paga oraria maggiorata del 30%.

La paga oraria viene calcolata dividendo un dodicesimo dell'ammontare annuale delle seguenti competenze:

- paga di livello di cui all'art. 40;

- scatti di anzianità di cui all'art. 42;

- indennità di mensa di cui all'art. 43;

- gratificazioni di cui all'art. 48;

- indennità di ex scala mobile di cui all'art. 50;

e, ove spettino:

- particolare corresponsione per i lavoratori inquadrati nella 1a area professionale nel caso di cui all'art. 44;

- indennità per lavori svolti in locali sotterranei di cui all'art. 46;

- indennità di turno di cui all'art. 70, primo comma e art. 71, secondo comma;

- assegni mensili per anzianità di cui all'art. 117;

- assegni mensili per anzianità ai lavoratori inquadrati nella 3a area professionale, 2_ e 3_ livello retributivo di cui all'art. 121;

per un divisore fisso che si determina moltiplicando l'orario settimanale per 52 e dividendo il prodotto per 12, con arrotondamento a 5 per difetto.

Qualora per necessità urgenti e improrogabili venga compiuto lavoro straordinario notturno (quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6) la maggiorazione percentuale di cui al primo comma del presente articolo è del 55%.

Per il lavoro straordinario notturno compiuto in giorno destinato a riposo settimanale o di festività infrasettimanale la maggiorazione percentuale di cui al primo comma del presente articolo è del 65%.


Art. 87

Il riposo settimanale deve coincidere con la giornata di domenica salvo le eccezioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Al lavoratore che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica od altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge medesime.

Se il lavoro Ë limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso sottoindicato.

Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo settimanale dà diritto - oltre al riposo compensativo - ad un compenso pari alla paga oraria calcolata come all'art. 86, maggiorata del 25% salvo per i lavoratori inquadrati nella 2a area professionale, 1° livello retributivo (limitatamente al personale adibito a mansioni di commesso) quanto previsto dall'art. 79, terzo comma.

Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei casi in cui - secondo le vigenti disposizioni - detta giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale, spetta al lavoratore un compenso pari al 20% della paga oraria.

Per il servizio di guardiania diurna e notturna si osserva l'orario di cui all'art. 57.


Art. 88

Le prestazioni in giorni festivi infrasettimanali vengono retribuite con un compenso pari alla paga oraria, calcolata come all'art. 86, maggiorata del 30%.


Art. 89

Le aziende operanti nella piazza di Roma comunicheranno, preventivamente, agli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, il numero di lavoratori che nella piazza medesima saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per la piazza in parola, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. A tal riguardo le aziende daranno la precedenza - compatibilmente con le necessita operative - al personale che si sia dichiarato disponibile.

Ai lavoratori di cui sopra spetta il compenso per lavoro festivo previsto dal precedente art. 88.


Art. 90

Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate di volta in volta dall'azienda.

Agli effetti del computo del lavoro straordinario, l'azienda provvede, nei modi prescritti dalla legge, alle relative registrazioni, che devono essere controfirmate dai singoli interessati.

Dette registrazioni vengono sottoposte giornalmente al visto della Direzione o del funzionario da essa delegato.


Art. 91

Il compenso per lavoro straordinario deve essere corrisposto nel mese successivo a quello in cui il lavoro stesso è stato prestato.

Eventuali reclami concernenti compensi per lavoro straordinario devono essere presentati entro 12 mesi dalla data nella quale avrebbe dovuto effettuarsi la corresponsione del compenso.


Art. 92

Nel corso di ogni anno solare, di massima dal 1_ marzo al 30 novembre, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l'intero trattamento economico.

Previo accordo con la Direzione il lavoratore può fruire dell'intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi epoca dell'anno.

La durata delle ferie del personale Ë stabilita come segue:

- con oltre 10 anni di anzianitàgiorni 25 lavorativi- da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità

" 22 "- dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta l'assunzione e sino a 5 anni di anzianità

" 20 "

(22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 4a e nella 3a area professionale, 4° livello retributivo)

- durante l'anno in cui Ë avvenuta l'assunzione: tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese.

Ai mutilati o invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482, durante l'anno in cui sono stati assunti spettano, a seconda se l'assunzione Ë avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre, rispettivamente, 12 o 6 giorni lavorativi.

Il criterio di computo delle ferie resta fissato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro Ë distribuito su sei giorni anziché su cinque.

RACCOMANDAZIONE

A richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l'Assicredito rivolge una raccomandazione alle aziende perché, nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale Ë ripartito su sei giorni invece che su cinque, sia concesso al lavoratore, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì successivo.


Art. 93

I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'azienda, confermati al lavoratore e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l'azienda ed il lavoratore.

Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai mutilati ed invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.

La Direzione, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.

La Direzione può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessita di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese derivanti dall'interruzione che il lavoratore dimostri di aver sopportato.

Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'azienda, nonché per l'eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.

Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.


Art. 94

Non Ë ammessa in alcun modo la rinuncia alle ferie.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1_ gennaio dello stesso anno.

Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

Relativamente ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal servizio dipendente da gravidanza o puerperio, si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il lavoratore deve immediatamente denunziare all'azienda, non sono computati nella durata delle ferie.

CHIARIMENTO A VERBALE

In relazione a quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, le parti chiariscono che, a seguito dell'assetto del trattamento di ferie disposto dal presente contratto, la liquidazione del compenso per ferie non fruite deve, praticamente, avvenire moltiplicando ciascun giorno di ferie non fruito per 1,20.


Art. 95

Le assenze debbono essere senza ritardo giustificate alla Direzione.


Art. 96

In materia di cure idrotermali si applicano le relative disposizioni di legge.

Art. 97

Al lavoratore spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n.260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:

- che dette ex festivit‡ ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato, secondo l'orario settimanale contrattualmente prestabilito per il medesimo;

- che il lavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.

I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio - 14 dicembre di ogni anno.

La richiesta di fruizione dei permessi di cui al primo comma va effettuata con un congruo preavviso; ove il lavoratore intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime - in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie.

L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilit‡ percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).

NOTA A VERBALE

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell'Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua) a condizione che resti ferma la commisurazione a 4 giornate dei c.d. permessi per ex festività spettanti per l'intero anno 1986.


Art. 98

Le assenze per brevi permessi retribuiti che l'azienda concede per giustificati motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali.

Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l'azienda può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico.

In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario non computabili come ferie.

L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconosce al lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi di studio, familiari e personali fino ad un massimo di un anno utilizzabile anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.

Ai fini dell'applicazione dell'aspettativa non retribuita di cui sopra, le aziende accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di età compresa fra i tre e quattro anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità, idoneamente certificate.

CAPITOLO VIII

Malattie - Infortuni - Gravidanza e puerperio

Art. 99

In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore che abbia superato il periodo di prova per :

a) mesi 6 se anzianità non sia superiore a 5 anni;

b) mesi 8 se anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;

c) mesi 12 se anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni;

d) mesi 15 se anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni;

e) mesi 18 se anzianità superi i 20 anni.

I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per TBC, nonché nel caso di malattie di carattere oncologico, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 24 mesi complessivi.

Ai fini del computo del trattamento previsto dai comma precedenti, si cumulano anche le assenze per malattia o infortunio - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al successivo art. 100 - verificatesi nei sei mesi precedenti, fermo che, per l'ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n.1825.

Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il lavoratore ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.

I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 94.

In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo Ë corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'Istituto assicuratore.


Art. 100

Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o da infortunio oltre i termini indicati all'art. 99 il lavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di quattro mesi.

La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i sei mesi in un quinquennio.

Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal lavoratore ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.

Il periodo trascorso in aspettativa non comporta, per alcun effetto, decorso dell'anzianità.


Art. 101

L'azienda ha facoltà di far controllare le assenze per infermità secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.


Art. 102

Alla scadenza del termine di cui all'art. 99 ovvero di cui all'art. 100, l'azienda - ove proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro - corrisponde al lavoratore il trattamento di cui al primo e secondo comma dell'art. 125.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini richiamati nel comma precedente non consenta al lavoratore di riprendere servizio, lo stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'art. 125.


Art. 103

In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia.

Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la causa predetta, il trattamento economico compete alla lavoratrice in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.

Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.

Ove durante il periodo di astensione obbligatoria intervenga una malattia, si applicano le disposizioni dell'art. 99, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.


Art. 104

Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.

RACCOMANDAZIONE

Assicredito raccomanda alle aziende di prendere in considerazione la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti necessità di cura.


Art. 105

In caso di decesso della madre o di grave infermità della medesima che - secondo idonea certificazione medica - le renda impossibile assistere il proprio figlio, il lavoratore padre del bambino può chiedere di avvalersi dei diritti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987.

Fermo restando quanto previsto al 1_ comma, il lavoratore padre può avvalersi del diritto ai riposi giornalieri post partum di cui all'art.10 della legge 30 dicembre 1971, n.1204 nei limiti indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.179 del 21 aprile 1993.

Il lavoratore affidatario del minore (ai sensi dell'art.10, legge 4 maggio 1983, n.184) può avvalersi dell'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, nei limiti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale n.341 del 15 luglio 1991.

CAPITOLO IX

Servizio militare

Art. 106

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.

Il servizio militare di leva viene computato ai fini degli scatti di anzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di malattia e di preavviso.

I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dall'azienda al dipendente anche per effetto di leggi od accordi in materia.

Al lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell'ultimo trattamento economico goduto.

Il lavoratore deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.

Non riprendendo servizio entro detto termine, il lavoratore Ë considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.

Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che anziché il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge.


Art. 107

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro; il periodo di richiamo alle armi viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Al lavoratore richiamato alle armi spetta il trattamento di legge.

Il lavoratore medesimo deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.

Non riprendendo servizio entro tale termine, il lavoratore è considerato dimissionario, salvo il caso di forza maggiore.


Art. 108

Per i cittadini stranieri la chiamata ed il richiamo alle armi vengono regolati dalle norme di legge vigenti in materia.

CAPITOLO X

Missioni e trasferimenti

Art. 109

L'azienda può inviare il lavoratore in missione temporanea fuori residenza.

Al personale inviato in missione temporanea in Italia compete:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio in 2a classe, seguendo la via più breve. Qualora il percorso per raggiungere la destinazione superi i 150 chilometri, il viaggio viene effettuato in 1a classe (ove esista) dai lavoratori inquadrati nella 4a e 3a area professionale, nonché nel 3° livello retributivo della 2a area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie). In caso di viaggio aereo, autorizzato dall'azienda, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del normale bagaglio;

c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'azienda;

d) una diaria per i giorni di viaggio e di permanenza nella misura fissata nell'art. 112.

Per le missioni all'estero vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute per viaggio e permanenza all'estero, in relazione al mandato ricevuto; spetta inoltre una diaria pari alla metà di quella stabilita per le missioni nel territorio nazionale.


Art. 110

Il trasferimento del lavoratore ad unità produttiva situata in comune diverso, può essere disposto dall'azienda solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive. Nel disporre il trasferimento l'azienda terrà conto anche delle condizioni personali e di famiglia dell'interessato.

Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a 15 o 30 gg. di calendario a seconda che la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 km.

Nei confronti del lavoratore che abbia compiuto 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio negli inquadramenti previsti dal presente contratto collettivo, il trasferimento di cui al primo comma non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso.

La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune diverso, che disti meno di 30 km. e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a filiali o dipendenze comunque denominate.

L'azienda non fa luogo a rimborso di alcuna spesa o perdita, né al pagamento di diarie, quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del lavoratore.

Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del lavoratore, l'azienda provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.

RACCOMANDAZIONE

L'Assicredito raccomanda alle aziende di prendere in considerazione il problema dei trasferimenti richiesti dal personale.


Art. 111

Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità indicate in appresso:

1. - Al lavoratore che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come alla lett.a) dell'art.109;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;

c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;

d) la diaria nella misura prevista nell'art. 112 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di tre giorni.

2. - Al lavoratore che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali abbia l'obbligo degli alimenti:

a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett.a) dell'art. 109 per sè e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio;

b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione;

c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;

d) la diaria nella misura prevista nell'art. 112 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di giorni 15 ed un massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie - nella misura del 60% della predetta - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.

Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che l'interessato pagherà in quella nuova.

Tale contributo, la cui erogazione Ë subordinata alla presentazione di idonea documentazione, Ë garantito per cinque anni ed il relativo ammontare viene ridotto pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza.

Il trattamento di cui sopra Ë subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia all'incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e può essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell'attuale regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia di canoni di locazione.

Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione.

La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il contratto di locazione.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f) dell'art. 124 mentre il lavoratore Ë addetto a filiale esistente in località diversa da quella in cui prestava precedentemente servizio, l'azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro due anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località in cui prestava servizio prima dell'ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto luogo l'assunzione.

Detta disposizione si applica, in caso di morte del lavoratore, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per gli interessati - fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi familiari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due comma non si applicano nel caso in cui l'ultimo trasferimento di residenza sia avvenuto per accoglimento di richiesta del lavoratore.

RACCOMANDAZIONE

L'Assicredito raccomanda alle aziende che già praticassero condizioni migliori di quelle stabilite dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo di mantenere dette condizioni migliorative.

NORMA TRANSITORIA

Le parti stipulanti, considerato che il "contributo alloggio" di cui al presente articolo ha lo scopo di favorire la mobilità del personale e di sovvenire il medesimo da oneri conseguenti al trasferimento, si incontreranno entro il 30 giugno 1995 per un esame della evoluzione della legislazione fiscale e contributiva inerente alla materia.

Nel corso del medesimo incontro le parti stesse esamineranno altresì le problematiche concernenti la disciplina delle missioni del personale.


Art. 112

Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d'intesa fra le parti stipulanti, entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo.

Gli importi relativi agli anni 1994-1997 sono indicati nell'allegato n. 11.

In caso di missione in centri con popolazione superiore ai 200.000 e fino a 500.000 abitanti, la misura della diaria di cui al secondo comma Ë maggiorata del 10%; in caso di missione in centri con popolazione superiore ai 500.000 e fino ad 1.000.000 di abitanti, la misura della diaria di cui al secondo comma Ë maggiorata del 20%; in caso di missione in centri con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti, la misura della diaria di cui al secondo comma Ë maggiorata del 30%.

Il trattamento di diaria come sopra indicato viene ridotto del 6% quando l'alloggio per il pernottamento sia fornito dall'azienda.

Il trattamento di diaria Ë corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento, fermo restando che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore.

Nel caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del 15% a partire dal 31° giorno, sempreché il lavoratore abbia avuto preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avr‡ durata superiore a 30 giorni. In tal caso l'azienda procurerà, nei limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.

In alternativa al trattamento di cui ai comma precedenti, il lavoratore inviato in missione può optare per il rimborso a pie' di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura del trattamento di diaria altrimenti spettante all'interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all'importo della diaria, al lavoratore compete, in aggiunta a detto rimborso, la corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo.

In casi particolari puÚ essere concesso il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piË di lista.

CAPITOLO XI

Note caratteristiche - Ricompense - Promozioni - Criteri per lo sviluppo professionale del personale

Art. 113

Una volta all'anno l'azienda dispone per la compilazione delle note caratteristiche dei lavoratori.

Il giudizio riassuntivo deve essere espresso nelle seguenti classifiche:

a) ottimo;

b) distinto;

c) buono;

d) normale;

e) mediocre;

f) insufficiente.

Le classifiche di cui al precedente comma debbono essere comunicate per iscritto agli interessati entro il primo semestre dell'anno successivo.

Nel caso in cui al lavoratore venga attribuita la classifica di "mediocre" od "insufficiente", la comunicazione deve essere integrata da una sintetica motivazione.

In caso di attribuzione di classifica inferiore a quella conferita nell'anno precedente, Ë in facoltà del lavoratore di chiedere chiarimenti alla Direzione.

E' in facoltà dell'azienda di comunicare al lavoratore, anche in caso di classifica che non sia quella di "mediocre" o "insufficiente", eventuali rilievi sfavorevoli.

Il lavoratore giudicato "mediocre" o "insufficiente" può - entro 15 giorni dalla comunicazione - presentare un proprio esposto alla Direzione per l'esame da parte della stessa e, ove lo richieda, può illustrarlo. Il lavoratore, inoltre, a richiesta, può ottenere il cambiamento di mansioni e, se possibile, di ufficio per un altro giudizio.

Nella procedura di cui al comma precedente il lavoratore può farsi assistere da un dirigente delle organizzazioni sindacali stipulanti facente parte del personale.

Nel caso in cui la classifica sia di "mediocre" o di "insufficiente" può altresì richiedere, con lo stesso esposto, che l'esame venga effettuato anche dalla Direzione centrale o generale.

La classifica favorevole, essendo formulata in relazione allo svolgimento delle mansioni disimpegnate, non comporta, di per se stessa, giudizio di idoneità per le promozioni di cui all'art. 115.

Nei casi in cui le assenze del lavoratore dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini della compilazione delle note caratteristiche, si fa riferimento - agli effetti degli automatismi di cui al Capitolo XII e di quanto previsto all'art. 49 - all'ultima classifica conseguita dall'interessato.


Art. 114

Nel caso in cui il lavoratore si sia particolarmente distinto, l'azienda può concedergli:

a) l'encomio scritto;

b) una speciale gratificazione;

c) l'anticipato scatto di anzianità ai soli effetti economici.

All'encomio può essere congiunta la speciale gratificazione.

Tali riconoscimenti vengono annotati nella pratica personale del lavoratore.


Art. 115

Le promozioni conferite ad iniziativa dell'azienda vengono effettuate in base al merito dei lavoratori, tenuti presenti, in ordine di valutazione, la capacita professionale, le particolari attitudini, i precedenti di lavoro con particolare riferimento alle mansioni esercitate ed all'espletamento di incarichi di significativa rilevanza, le note di classifica ed i titoli di studio.

Per l'inquadramento nella 3a area professionale, 2°, 3° e 4° livello retributivo sarà tenuta presente anche idoneità a sostituire il relativo personale in compiti comportanti responsabilità di coordinamento.

Per la promozione a funzionario Ë elemento prevalente di valutazione l'attitudine a ricoprire il grado.

Le promozioni sono deliberate collegialmente dalla Direzione centrale o generale dell'azienda, laddove la specifica competenza non risulti già demandata ad organi amministrativi.


Art. 116

Le parti stipulanti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo, in linea con le esigenze organizzative, di efficienza e di produttività dell'azienda e tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie.

A tal fine le parti medesime riconoscono che la nuova normativa in materia di inquadramenti va connessa con un coerente sviluppo professionale del personale. Tale sviluppo si realizza attraverso l'esperienza pratica sul lavoro, la partecipazione a corsi di formazione professionale indetti dall'azienda, la rotazione su diverse posizioni di lavoro.

I passaggi ad area e/o livello retributivo superiore vengono effettuati in base al giudizio professionale complessivo, alla formazione del quale concorrono i seguenti criteri:

valutazione dei precedenti professionali;

valutazione del ruolo professionale (competenze, responsabilità, ecc.);

valutazione delle capacità e attitudini professionali.

Il lavoratore sarà annualmente informato, a sua richiesta, circa il merito della valutazione professionale tempo per tempo formulata dall'azienda.

In sede di prima attuazione della nuova normativa in tema di inquadramenti, l'azienda prospetta agli organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti le modalità applicative delle suaccennate linee di sviluppo professionale in relazione al complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale. In tale sede gli organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti possono formulare loro considerazioni e fornire contributi propositivi.

Tenuto conto di quanto emerso nella fase di cui al comma precedente, l'azienda porterà a conoscenza dei lavoratori le linee che avrà definite in materia, al fine di conferire trasparenza allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione.

In presenza di significative variazioni delle modalità di applicazione suaccennate si procederà come previsto dai due comma precedenti.

Entro il 31 dicembre 1996 potrà darsi luogo fra le parti stipulanti ad un incontro per la valutazione del quadro complessivo desumibile dalle esperienze aziendalmente ricavate sulla tematica in oggetto.

In ordine alle risultanze del predetto incontro ed agli eventuali riflessi in sede aziendale, la singola azienda intratterrà gli organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti.

CAPITOLO XII

Automatismi

Art. 117

Le parti stipulanti convengono che con l'adozione del nuovo sistema degli inquadramenti nel settore bancario e finanziario viene a modificarsi la disciplina prevista dal contratto nazionale 23 novembre 1990 sugli automatismi.

Si definisce, pertanto, che fermi restando gli inquadramenti già maturati a tale titolo, anche per effetto delle normative aziendali in atto, nonché quant'altro stabilito in materia dal predetto contratto nazionale:

A) al personale interessato, in servizio alla data del 19 dicembre 1994, viene riconosciuto - in sostituzione dell'avanzamento automatico di carriera in corso di maturazione, acquisibile ai sensi dell'art.108, lett. a), b) e c) del contratto nazionale 23 novembre 1990 - il corrispondente passaggio di livello retributivo. Nel caso in cui ciò comportasse il passaggio all'area professionale superiore, si riconoscerà in sostituzione un assegno mensile di equivalente importo.

Per il personale che ha in corso di maturazione il primo avanzamento automatico di carriera verrà a suo tempo riconosciuto, in sostituzione del secondo, un assegno mensile di equivalente importo.

L'attribuzione di tale assegno mantiene gli eventuali effetti economici e normativi derivanti dal soppresso "secondo automatismo" previsti dalla normativa aziendalmente in atto.

Per il personale in questione restano valide le previsioni dell'art. 121;

B) nei confronti del personale interessato, assunto successivamente al 19 dicembre 1994, viene riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei due "automatismi" previsti dalla precedente lett. A).

Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale 23 novembre 1990, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l'importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l'importo del secondo automatismo e quello del primo previsto dalle norme nazionali, oltre che della indennità di cui all'art. 121 qualora fosse assorbita dai suddetti ulteriori automatismi.

La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del "secondo automatismo" non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.

Presso le aziende ove non fosse previsto alla data del 19 dicembre 1994 il grado di capo reparto, per il personale assunto al primo livello della terza area professionale l'assegno mensile Ë di importo pari a quello previsto alla lettera B), primo comma, della presente norma;

C) per il personale interessato assunto dopo il 19 dicembre 1994, nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'art.108 del contratto nazionale 23 novembre 1990 (benefici economici per automatismo), verrà riconosciuto un unico assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale in servizio alla data del 19 dicembre 1994, resta fermo il diritto a due assegni mensili nel corso del rapporto di lavoro.

Tale personale conserva le eventuali ulteriori più favorevoli previsioni economiche e normative, rispetto alla normativa nazionale, previste dagli accordi aziendali in atto per il rispettivo livello di inquadramento. Laddove la normativa aziendale preveda un numero di automatismi superiore a due, cessa di avere effetto il più elevato di tali automatismi e gli altri vengono trasformati in assegni mensili di importo equivalente.

Nei casi di cui alle lettere A), B) e C) che precedono, gli avanzamenti e/o gli assegni ivi previsti restano comunque assorbiti nel miglior trattamento inerente all'inquadramento superiore conseguito (passaggio di livello retributivo e/o di area professionale); nel caso in cui detto miglior trattamento spetti temporaneamente l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

L'art. 121 non si applica nei confronti del personale assunto dopo il 19 dicembre 1994.

Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del contratto nazionale 23 novembre 1990 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco della vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.

Gli assegni mensili per anzianità di cui alla lett. C) che precede sono corrisposti, dal 1_ gennaio 1995, nelle seguenti misure:

a) 2a area professionale, 1_ e 2_ livello retributivo: L.36.300;

b) 2a area professionale, 3_ livello retributivo (limitatamente agli ex operai specializzati): L.55.000;

c) 1a area professionale: L.24.200.

L'assegno mensile resta assorbito, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente - nei casi indicati nel chiarimento a verbale all'art. 118 - all'inquadramento superiore, che l'interessato abbia successivamente conseguito: nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

CHIARIMENTI A VERBALE

Le parti stipulanti chiariscono che:

1. quanto previsto al 3_ comma della lett. A), al 3_ comma della lett. B) e al 2_ comma della lett. C) della presente norma, lascia impregiudicate eventuali successive modifiche delle normative apportate di intesa fra le parti in sede aziendale;

2. gli "assegni mensili" sostitutivi degli automatismi di carriera mantengono gli stessi effetti ai fini del trattamento economico complessivo degli interessati (ad es. premio di rendimento, indennità di ex scala mobile, premio aziendale);

3. ai fini dell'applicazione delle norme del presente capitolo che facciano riferimento a categorie, qualifiche e gradi e al relativo assetto retributivo, vale - per il periodo successivo alla data di stipulazione del presente contratto - la tabella di corrispondenza inserita nel Capitolo III.

Art. 118

Gli automatismi previsti dall'articolo che precede non possono essere superiori, nell'arco del rapporto di lavoro, al numero ivi stabilito. A tal fine si considera alla stregua di un automatismo ai sensi dell'art. 117 e, conseguentemente, di questo sostitutivo ad ogni effetto:

- il complesso dei passaggi di qualifica o grado (purché almeno in numero di due, di cui uno comportante passaggio di categoria) conseguiti dall'interessato prima del 1_ gennaio 1975, salvo che non dipendano da automatismo o dal titolo di studio;

- ciascun avanzamento di carriera disposto dal 1_ gennaio 1975 ad iniziativa dell'azienda (con esclusione, perciò, degli avanzamenti determinati dall'esercizio di mansioni superiori e di quelli derivanti dal conseguimento del titolo di studio nei casi già previsti dai precedenti contratti);

- ciascun avanzamento di carriera o beneficio economico per automatismo attribuito dal 1_ gennaio 1973 in conseguenza di contratti collettivi nazionali di lavoro o di contratti o normative aziendali che prevedevano comunque progressioni automatiche di carriera o benefici economici dipendenti dall'anzianità;

- l'inquadramento nella qualifica di "commesso" del lavoratore che, alla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1976, rivestiva la qualifica di commesso di 2™.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti chiariscono che, ai fini di quanto previsto dal secondo alinea del presente articolo, si intende per avanzamento di carriera:

- relativamente agli impiegati, ogni passaggio di grado o di qualifica;

- relativamente ai commessi, ogni passaggio di qualifica conseguente a passaggio di categoria, nonché - per il periodo compreso fra il 1_ gennaio 1975 e la data di stipulazione del contratto collettivo del 23 luglio 1976 - il passaggio da commesso di 2™ a commesso di 1™;

- relativamente agli ausiliari, ogni passaggio di qualifica - con esclusione di quelli effettuati nell'ambito delle qualifiche di guardia notturna, personale di fatica e custodia e personale di pulizia - purché comporti l'applicazione di una paga base (stipendio o salario) superiore a quella della qualifica precedentemente rivestita.


Art. 119

Ai fini del conseguimento degli automatismi di cui all'art. 117, il lavoratore deve avere riportato per gli ultimi tre anni classifiche annuali non inferiori a quella di normale.

Dal computo dell'anzianità valida ai fini degli automatismi in parola restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all'intero trattamento economico.

Gli effetti degli automatismi suddetti decorrono dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturano i relativi requisiti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti chiariscono che nel caso di trasferimento di azienda, che non abbia comportato risoluzione del rapporto di lavoro, verrà valutata a tutti i fini di cui all'art. 117, anche la parte del rapporto di lavoro svolta alle dipendenze dell'azienda di provenienza.


Art. 120

Le progressioni di carriera conseguenti agli automatismi attribuiti, a far tempo dal 1_ gennaio 1973, per effetto di contratti collettivi nazionali o integrativi aziendali, non comportano, di per sè, modifiche della posizione del lavoratore nell'ordinamento gerarchico aziendale.

Il lavoratore può essere utilizzato, anche in via promiscua, sia nelle mansioni e nei compiti espletabili in base all'inquadramento originario, sia in quelli espletabili in base ai successivi progressivamente conseguiti per effetto degli automatismi stessi.

Art. 121

I lavoratori inquadrati nel 2_ e nel 3_ livello retributivo della 3™ area professionale, in servizio alla data del 19 dicembre 1994, che abbiano maturato 10 anni di anzianità nel rispettivo livello, hanno diritto ad un assegno mensile per anzianità, dal 1_ gennaio 1995, di L. 38.500 ove ricorrano le seguenti condizioni:

- per l'appartenente al 2_ livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 117 e 118 e non abbia comunque diritto ad ulteriori automatismi;

- per l'appartenente al 3_ livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 117 e 118, ovvero abbia conseguito tale inquadramento per iniziativa dell'azienda prima del 1_ gennaio 1975, o infine non abbia beneficiato di alcuno degli automatismi o avanzamenti sostitutivi predetti.

Dal computo dell'anzianità valida ai fini di detto assegno restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all'intero trattamento economico.

L'assegno compete dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturano i relativi requisiti.

L'assegno mensile resta assorbito ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente all'inquadramento, che l'interessato abbia successivamente conseguito: nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

L'assegno mensile di cui al presente articolo viene concesso fino a concorrenza di eventuali, analoghi benefici derivanti da attribuzioni previste (anche se con diversa denominazione) da normative aziendali in atto alla data di stipulazione del presente contratto.

CAPITOLO XIII

Provvedimenti disciplinari

Art. 122

I provvedimenti disciplinari sono:

a) il rimprovero verbale;

b) il biasimo scritto della Direzione locale;

c) il biasimo scritto della Direzione centrale o generale;

d) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;

e) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);

f) il licenziamento per una mancanza cosi grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

I provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di legge che regolano la materia, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 dell'accordo sull'esercizio del diritto di sciopero del 27 aprile 1994.


Art. 123

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'azienda - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

CAPITOLO XIV

Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 124

La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:

a) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda o del lavoratore per aver l'interessato superato il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 99 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc) e l'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 100, nonché per invalidità permanente riconosciuta a termine della legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia;

b) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda nei confronti del lavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;

c) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

d) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;

e) per dimissioni;

f) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;

g) per morte.


Art. 125

In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. a) dell'art. 124, qualora la risoluzione stessa avvenga per iniziativa dell'azienda, spetta al lavoratore un trattamento di fine rapporto nella misura prevista dall'art. 132, oltre all'indennità di mancato preavviso nella seguente misura:

- 4™, 3™ e 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie): mezza mensilità per ogni anno compiuto di effettivo servizio, con il minimo di due e col massimo di otto mensilità;

- 2™ area professionale, 1_ e 2_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie): un terzo di mensilità per ogni anno compiuto di effettivo servizio, col minimo di una e mezza e col massimo di sei mensilità;

- 1™ area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie: un quarto di mensilità per ogni anno compiuto di effettivo servizio, col minimo di una e col massimo di quattro mensilità.

Qualora al lavoratore spetti, con effetto immediato, il trattamento di previdenza di cui al successivo art. 136, la misura della indennità di mancato preavviso Ë stabilita come segue:

a) nel caso in cui il trattamento di previdenza spetti nella misura massima: due mesi per i lavoratori di cui al 1_ comma, 1_ alinea, del presente articolo, 45 giorni per i lavoratori di cui al 1_ comma, 2_ alinea, del presente articolo e una mensilità e un quarto per i lavoratori di cui al 1_ comma, 3_ alinea, del presente articolo;

b) nel caso in cui il trattamento di previdenza spetti in misura inferiore a quella massima, l'indennità di mancato preavviso di cui al primo comma del presente articolo viene ridotta del 25%.

Qualora invece la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del lavoratore, questi Ë esonerato dall'obbligo del preavviso mentre gli spetta il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 132.


Art. 126

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell'art. 124, al lavoratore spetta, oltre al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 132, il preavviso - o, in difetto, la corrispondente indennità - nella misura fissa di due mesi per il personale inquadrato nella 4™, nella 3™ e nella 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), di 45 giorni per il personale inquadrato nella 2™ area professionale, 1_ e 2_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) e di un mese e un quarto per il personale inquadrato nella 1™ area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie, sempreché il lavoratore abbia diritto al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 136.

In caso contrario sarà corrisposta al lavoratore l'indennità di mancato preavviso nella seguente misura:

4™, 3™ e 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie):

- con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio2 mensilità- con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio3 mensilità- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio4 mensilità

2™ area professionale, 1_ e 2_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie):

- con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio1 mensilità- con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio2 mensilità- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio3 mensilità

1™ area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie inquadrati nella 2™ area professionale

- con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio1 mensilità- con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio1½ mensilità- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio2 mensilità

Art. 127

In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. c) dell'art. 124, spetta al lavoratore il seguente preavviso:

4™, 3™ e 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie):

- con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio mesi 3

- con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio mesi 4

- con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio mesi 5

- con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio mesi 6

2™ area professionale, 1_ e 2_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie):

- con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio mesi 2

- con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio mesi 2º

- con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio mesi 3

- con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio mesi 4

1™ area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie inquadrati nella 2™ area professionale:

- con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio mesi 1½

- con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio mesi 2

- con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio mesi 2½

- con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio mesi 3

Oltre al preavviso, o - in difetto - oltre all'indennità corrispondente, spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 132.

NOTA A VERBALE

Nel caso di licenziamenti determinati da riduzione di personale i lavoratori licenziati hanno la precedenza nelle assunzioni qualora l'azienda proceda entro due anni a nuove assunzioni di personale della stessa area professionale, nonché, per la 2™ area, dello stesso livello retributivo.


Art. 128

In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. d) dell'art. 124, non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità, ma spetta il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 132 oltre i ratei maturati delle gratificazioni nella misura contrattuale.

Il licenziamento per giusta causa ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato: qualora la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata a.r. portante la comunicazione diretta al domicilio dichiarato dal lavoratore.

Nel caso di cui al presente articolo, se i fatti che hanno dato luogo alla risoluzione abbiano provocato danno materiale all'azienda, si conviene che Ë ammissibile, ai sensi dell'art. 1252 c.c., la compensazione tra quanto dovuto al lavoratore e quanto al medesimo imputabile per risarcimento.

Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull'ammontare del danno, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'azienda stessa.


Art. 129

In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. e) dell'art. 124, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo che intervenga tra il lavoratore e l'azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine.

Al dimissionario compete il pagamento dell'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.

E' in facoltà dell'azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.

Al dimissionario spetta il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 132.

Alla lavoratrice che si dimetta durante il periodo in cui, a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, Ë previsto il divieto di licenziamento, spetta il trattamento economico fino al termine del mese in corso.

Agli effetti del trattamento di cui sopra la lavoratrice deve presentare idonea certificazione medica.

Art. 130

In caso di risoluzione del rapporto ai sensi della lett. f) dell'art. 124, spetta al lavoratore, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dello stesso articolo, oltre al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 132, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione del rapporto si fosse verificata ai sensi della lett. c) dell'art. 124.

Al lavoratore viene altresì corrisposto, ad integrazione di quanto sopra, il seguente trattamento:

- con anzianit‡ fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità

- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità

Nel caso in cui il lavoratore si trovi, invece, nelle condizioni di cui alla lett. b) dell'art. 124, il lavoratore stesso, anziché al trattamento previsto nei comma precedenti, ha diritto a quello previsto dall'art. 126.


Art. 131

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore [art. 124, lett. g)] senza diritto per gli aventi causa al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 136, viene corrisposta, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso ed al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 132, l'indennità di mancato preavviso nella seguente misura, in relazione all'anzianità di servizio del lavoratore defunto:

4™, 3™ e 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie):

- con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio 2 mensilità

- con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio 3 mensilità

- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità

2™ area professionale, 1_ e 2_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie):

- con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio 1 mensilità

- con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio 2 mensilità

- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 3 mensilità

1™ area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie inquadrati nella 2™ area professionale:

- con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio 1 mensilità

- con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio 1½ mensilità

- con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 2 mensilità

Qualora invece vi sia diritto al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 136, l'indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di tre mesi per i lavoratori inquadrati nella 4™, nella 3™ e nella 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), di due mesi e mezzo per i lavoratori inquadrati nella 2™ area professionale, 1_ e 2_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) e di una mensilità e tre quarti per i lavoratori inquadrati nella 1™ area professionale, nonché gli addetti a mansioni operaie inquadrati nella 2™ area professionale.


Art. 132

Il trattamento di fine rapporto Ë determinato secondo le norme di legge che regolano la materia.

Ai fini del comma precedente la retribuzione annua di riferimento Ë costituita dai seguenti emolumenti:

- paga di livello di cui all'art. 40;

- scatti di anzianità di cui all'art. 42;

- indennità di mensa di cui all'art. 43;

- indennità di ex scala mobile di cui all'art. 50;

e, ove spettino, da:

- assegno di cui all'art. 22, ultimo comma;

- particolare corresponsione per il lavoratore inquadrato nella 1™ area professionale, nonché per gli addetti a mansioni operaie inquadrati nella 2™ area professionale nel caso di cui all'art. 44;

- indennità di rischio di cui all'art. 45;

- indennità per lavori svolti in locali sotterranei di cui all'art. 46;

- concorso spese tranviarie di cui all'art. 47;

- indennità di cui agli artt. 63, 6_ comma e 66, 6_ comma;

- indennità di turno di cui all'art. 70, 1_ comma e art. 71, 2_ comma;

- assegni mensili per anzianità di cui all'art. 117;

- assegni mensili per anzianità ai lavoratori inquadrati nella 3™ area professionale, 2_ e 3_ livello retributivo di cui all'art. 121;

nonché da:

- gratificazioni di cui all'art. 48;

- premio di rendimento di cui alla nota a verbale riportata all'art. 49.


Art. 133

Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'azienda Ë tenuta ad accordare al lavoratore adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.

Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro Ë risolto all'atto della effettiva cessazione del servizio.


Art. 134

Il licenziamento deve essere comunicato all'interessato per iscritto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante al lavoratore o agli aventi diritto, l'azienda Ë tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.


Art. 135

In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, l'azienda rilascia al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso l'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e dei gradi/livelli eventualmente ricoperti.

L'azienda provvede inoltre a rilasciare al lavoratore copia del conto di liquidazione.


Art. 136

Per trattamento di previdenza di cui agli artt. 125, 126 e 131 si intende quello per il quale il lavoratore venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.


Art. 137

Quanto previsto dal primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, si applica a tutti i lavoratori delle aziende che occupino complessivamente più di 15 dipendenti.

Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia.


Art. 138

In caso di istituzione di nuovi fondi di previdenza si applicano le disposizioni di legge in materia.

RACCOMANDAZIONE

L'Assicredito raccomanda alle aziende, che non abbiano provveduto ad istituire comunque trattamenti aziendali di previdenza, di esaminare col massimo spirito di comprensione il problema, andando incontro nel miglior modo possibile alle aspirazioni del personale, in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle possibilità aziendali.

NORMA TRANSITORIA

L'Assicredito e le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti - condividendo la particolare rilevanza che riveste la tematica della previdenza complementare, soprattutto per quanto attiene ai lavoratori neo assunti - si impegnano ad incontrarsi entro il mese di giugno 1996 per un esame congiunto delle conseguenti problematiche applicative anche con riferimento alla situazione dei lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n.124.

CAPITOLO XV

Rotazioni del personale

Art. 139

I lavoratori inquadrati nella 3™ area professionale e nel 3_ livello retributivo della 2™ area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie), anche al fine di favorire l'accrescimento delle proprie capacità professionali, possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione alle medesime mansioni (6 anni per i lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell'allegato n. 8 al presente contratto collettivo) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.

La Direzione aziendale accoglierà la richiesta di cui sopra compatibilmente con le esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando l'interessato anche nell'ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio, dipendenza).

Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, l'interessato può chiedere alla Direzione aziendale competente che gli vengano forniti motivati chiarimenti.

I lavoratori di cui al 1_ comma del presente articolo hanno diritto, dopo 8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta.

L'azienda Ë tenuta a soddisfare le richieste di cui al comma precedente entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato nella 3™ area professionale e nel 3_ livello retributivo della 2™ area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) del nucleo operativo comunque denominato, nel quale presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far ricoprire il posto che si rende vacante.

Le domande sono accolte secondo l'ordine di presentazione.

CAPITOLO XVI

Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio

Art. 140

In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti di cui al primo comma del citato articolo hanno diritto di ottenere, a richiesta:

- spostamenti di orario, rispetto a quello normale di entrata e di uscita, nei limiti previsti dal presente contratto;

- di essere assegnati, per coloro che sono adibiti ai turni continuativi di lavoro previsti agli artt. 69 e 71, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame - anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza - frequentino corsi di studio in località diversa. Inoltre, ai lavoratori iscritti a corso di laurea in una delle discipline universitarie che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale, spetta - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui Ë prevista la prova di esame.

Ai lavoratori studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a carattere artistico - ovvero che sostengono l'esame di laurea in una delle discipline che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale - spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale permesso Ë usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo.

Ai lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di quelle a carattere artistico - oppure iscritti a corso di laurea in una delle discipline universitarie che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale, spetta un permesso retribuito di 20 ore all'anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.

E' inoltre in facoltà dei lavoratori di cui al precedente comma di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università) e, quindi, al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg. di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno trenta giorni di anticipo.

I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quarto e quinto comma possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva l'azienda Ë tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero di lavoratori della stessa categoria stabilmente addetti all'unità produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai lavoratori con maggiore anzianità di servizio.

Ai lavoratori che conseguono dopo l'assunzione la licenza di scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio di L.235.000.

Ai lavoratori non laureati che conseguono dopo l'assunzione una delle lauree che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale viene attribuito, per una sola volta, un premio di L.390.000.

I lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.


Art. 141

Con riferimento iniziale all'anno scolastico e accademico 1995-1996, ai figli o persone equiparate - a carico dei lavoratori secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a studi universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti:

a) L.145.000 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado;

b) L.205.000 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;

c) L.420.000 agli studenti universitari.

Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di L.100.000 e di L.150.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia - frequentano corsi di studio in località diversa.

Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano:

agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che abbiano superato l'anno scolastico di riferimento;

agli studenti universitari, che abbiano superato alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà meno due.

Le somme indicate al primo comma vengono elevate come segue:

sub b) di L.25.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano superato con profitto l'anno scolastico (promossi senza obbligo di frequentare corsi di recupero);

sub c) di L.60.000 per gli studenti universitari che siano in regola con gli esami dell'anno accademico.

Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del dipendente - secondo i suesposti criteri - a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe.

La corresponsione delle provvidenze di cui trattasi - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata agli studenti di scuola di istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell'anno in cui termina l'anno scolastico di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento.

Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno di corso viene corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno di iscrizione, un importo pari a L.225.000.

Al verificarsi delle condizioni previste, rispettivamente, al terzo comma, secondo alinea, ovvero al quarto comma, secondo alinea, della presente norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto - entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello accademico di riferimento - un importo pari alla differenza tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi del comma che precede.

La corresponsione Ë subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.

CAPITOLO XVII

Addestramento, formazione e aggiornamento professionale

Art. 142

Le aziende provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3™ area professionale, 1_ livello retributivo e 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) .

Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche non continuative, per i lavoratori inquadrati nella 3™ area professionale, 1_ livello retributivo o a due settimane per i dipendenti inquadrati nella 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale orario di lavoro.

Durante l'addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, è data facoltà ai dipendenti di cui sopra nuovi assunti di partecipare a riunioni promosse, durante l'orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, singolarmente o congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale dell'azienda, previa comunicazione alla Direzione aziendale competente del nominativo all'uopo designato.

Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l'ordine di precedenza delle richieste comunicate alla Direzione aziendale competente con un preavviso di almeno 48 ore, Ë riservato al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale il tempo limite di mezz'ora cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni diverse.


Art. 143

Al fine di tutelare l'occupazione per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti dell'impresa e un inserimento proficuo in caso di processi di mobilita, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l'acquisizione di nuove conoscenze, in tema di metodi, strumenti e contenuti.

A tali fini le aziende promuovono annualmente corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non selettivi, aperti alla volontaria partecipazione dei dipendenti inquadrati nella 3™ e nella 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) in servizio con contratto non a termine.

Tali corsi hanno durata - nel loro complesso e salva più favorevole disposizione in atto aziendalmente alla data del 31 dicembre 1975 - non inferiore a 37 ore e 30 minuti nel biennio, dal 1_ gennaio 1995, e si svolgono durante il normale orario di lavoro.

L'azienda potrà anche accorpare, in tutto o in parte, i quantitativi biennali di ore previsti dal comma precedente.

Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti aziendali, nell'ambito di un incontro da tenere all'inizio dell'anno con gli organismi sindacali e con le modalità di cui all'art. 144 del presente contratto, anche allo scopo di verificare se sia rispettato il diritto del lavoratore alla formazione continua. Tale incontro sarà ripetuto qualora l'azienda apporti sostanziali modifiche in materia nel corso dell'anno. La definizione dei programmi, la scelta dei docenti sono di competenza dell'azienda.

Tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale e delle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Le modalità di partecipazione dei dipendenti inquadrati nella 3™ e nella 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) ai corsi predetti possono essere definite nei contratti integrativi aziendali.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quelle aziende che per la loro dimensione od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.

Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, le aziende organizzeranno - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.

Ulteriori corsi indetti ed organizzati dalle aziende per addestramenti professionali, si svolgono parimenti durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori invitati a frequentarli Ë facoltativa.

CAPITOLO XVIII

Sistema di relazioni sindacali

Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le parti stipulanti convengono sull'opportunità di perseguire l'adozione di un sistema complessivo di relazioni sindacali che si articoli attraverso momenti di confronto in sede nazionale ed aziendale, aventi ad obiettivo il razionale sviluppo del comparto creditizio/finanziario, in armonia con l'evoluzione professionale dei lavoratori ed in coerenza con i principi indicati in premessa al presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le parti stipulanti procederanno all'approfondimento del tema delle clausole di conciliazione e di arbitrato, allo scopo di valutare l'introduzione nel settore di un'apposita disciplina, tenendo presenti, fra l'altro, le indicazioni espresse dal CNEL in un apposito disegno di legge in materia.

Art. 144

Con periodicità annuale l'azienda fornisce alle organizzazioni sindacali stipulanti, a loro richiesta, una informativa sugli argomenti di seguito indicati (con riferimento all'anno di calendario precedente ed al personale destinatario del presente contratto, suddiviso per aree professionali e livelli retributivi):

- numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- andamento occupazionale e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- rotazioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 139, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- programmi dei corsi effettuati ai sensi dell'art. 143, secondo e nono comma, e numero complessivo dei partecipanti ai corsi stessi, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive, indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- numero degli spostamenti di orario effettuati a norma degli artt. 63 e 66, suddiviso per unità produttive;

- andamento occupazionale e destinazione numerica, a livello di unità produttiva, dei lavoratori che prestano la loro opera a tempo parziale, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; fasce orarie, numericamente individuate, delle prestazioni a tempo parziale.

Nel corso dell'incontro annuale l'azienda provvede, altresì, a fornire - con riferimento al personale di cui al presente articolo - una informativa sui seguenti altri argomenti:

- previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;

- distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna;

- interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap;

- provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;

- misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. In tale occasione le strutture sindacali interessate potranno formulare idonee proposte in ordine all'applicazione delle previsioni di legge.

Nel corso dell'incontro annuale aziendale potrà, altresì, procedersi:

- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;

- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.

Le informative di cui sopra vengono fornite nel corso di un apposito incontro da tenersi presso la Direzione generale o centrale dell'azienda interessata.

Nel caso di azienda che abbia dipendenze (sportelli bancari) in non più di 12 province, l'informativa viene, invece, fornita dall'azienda stessa in occasione di uno degli incontri semestrali previsti dall'art. 151 del presente contratto nazionale. Qualora non si dia luogo nel corso dell'anno ad incontri semestrali resta applicabile quanto previsto nel quarto comma del presente articolo.

L'incontro annuale va tenuto dall'azienda unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, entro 30 giorni dalla data della richiesta stessa, ovvero, nel caso di cui al comma precedente, dopo la conclusione dell'incontro semestrale.

All'incontro previsto dal presente articolo possono partecipare, in numero non superiore a tre, componenti delle segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza di tali organi, dirigenti delle organizzazioni sindacali predette facenti parte del personale: i nominativi dei partecipanti devono essere notificati tempestivamente all'azienda da parte dei sindacati interessati. Nel caso di informativa da rendere secondo quanto indicato nel quinto comma del presente articolo, all'incontro partecipano, invece, gli stessi dirigenti delle organizzazioni stipulanti che hanno preso parte all'incontro semestrale.

A detti dirigenti le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.

NORMA TRANSITORIA

Nella materia di cui al secondo comma, quinto alinea, del presente articolo, entro il 31 marzo 1995 si darà luogo ad un incontro in sede aziendale, nel corso del quale l'azienda darà agli organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, un'informativa riepilogativa di quanto già adottato in materia.


Art. 145

All'osservatorio nazionale - composto, ai sensi dell'accordo 20 novembre 1991, da rappresentanti di entrambe le parti nel numero massimo di 3 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante e nello stesso numero complessivo per entrambe le associazioni datoriali (Assicredito e Acri) - sono attribuite funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in ordine alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:

- situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;

- pari opportunità per il personale femminile;

- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;

- condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;

- lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dall'integrazione europea;

- ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;

- possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.: problemi della scuola e dei giovani);

- assetto previdenziale del settore;

- rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale.

Per il migliore funzionamento dell'osservatorio in parola viene creata una "banca dati" gestita operativamente dalle associazioni imprenditoriali con accesso da parte di componenti l'osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti, nella quale far affluire ed elaborare i dati di complesso da utilizzare per l'esame dei predetti argomenti e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.

L'osservatorio potrà avvalersi, se del caso, della collaborazione di esperti nelle materie di volta in volta in essere, da nominare e utilizzare con i criteri che le parti concorderanno.

Nell'ambito dei compiti dell'osservatorio rientra la fissazione delle cadenze con le quali tenere gli incontri dell'osservatorio medesimo che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno.

NORMA TRANSITORIA

Entro il 30 aprile 1995, le parti si impegnano a riesaminare le competenze ed i criteri di funzionamento dell'osservatorio nazionale di cui al presente articolo, quale sede più idonea per l'attuazione e lo sviluppo del sistema di informazioni individuato nel contratto nazionale e per la promozione di possibili iniziative congiunte atte a sostenere le posizioni rispetto alle quali si realizzino auspicate convergenze.


Art. 146

Le parti stipulanti coerentemente ai principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991, convengono di esaminare la situazione delle pari opportunità per il personale femminile, al fine di promuovere - anche tramite "gruppi di lavoro" operanti nell'ambito degli organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti di cui al successivo quarto comma - azioni positive:

- acquisendo le più significative esperienze maturate in sede aziendale in applicazione della legge medesima;

- elaborando risultati e proposte anche da trasferire all'osservatorio nazionale di cui all'art. 145 del presente contratto nazionale.

Sul tema delle pari opportunità per il personale femminile l'azienda provvederà a fornire agli organi sindacali di cui al successivo quarto comma un'informativa, con possibilità di analisi e di valutazione congiunta anche a livello aziendale.

Detta informativa e valutazione sono finalizzate anche ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.

A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri - anche ai fini dei permessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.

Art. 147

Per i processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni anche se derivanti da innovazioni tecnologiche), fusione, concentrazione e scorporo, l'informazione e consultazione saranno successive alla fase decisionale.

Per quanto attiene alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale in tutte le fattispecie sopraindicate, le stesse formeranno oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgeranno tra la Direzione aziendale e le segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali - ovvero, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali interessate - costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Detta procedura - salvo diversi accordi tra le parti - si svolgerà in prima istanza direttamente in sede aziendale e dovrà esaurirsi entro un termine di 10 giorni, successivi all'informativa di cui al primo comma. Qualora in tale sede non si giungesse ad un accordo si darà luogo ad ulteriori incontri negoziali, che dovranno esaurirsi entro altri 25 giorni.

Gli incontri di cui sopra si svolgeranno:

- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive operanti in diverse regioni, in prima istanza tra l'azienda e l'organo di coordinamento, in seconda istanza con l'assistenza delle rispettive organizzazioni nazionali;

- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda una sola unità produttiva, in prima istanza tra l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale, la quale ultima, in seconda istanza, può farsi assistere dall'organo di coordinamento;

- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive situate nella stessa provincia o nella stessa regione, in prima istanza tra l'azienda e l'organo di coordinamento, il quale ultimo, in seconda istanza, può farsi assistere dalla struttura sindacale territoriale competente.

Per tutti i casi considerati nel presente articolo, l'azienda potrà attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale, al termine dei periodi sopra indicati.

Nello stesso periodo di moratoria i sindacati si asterranno da ogni azione diretta.


Art. 148

I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

All'atto della stipulazione del contratto di appalto, l'azienda committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.

L'azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.

Al fine di consentire ai competenti sindacati di categoria il controllo del rispetto delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza del personale dipendente dall'impresa appaltatrice, l'azienda committente fornire - entro sei mesi dalla stipula del presente contratto - una informativa sugli appalti in essere.

Detta informativa viene fornita unitariamente alle rappresentanze aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto - unità produttiva presso la quale l'appalto trova esecuzione; qualora invece si tratti di appalto conferito ad una stessa impresa appaltatrice per essere eseguito presso più unità produttive, l'informativa viene fornita unitariamente agli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali medesime.

L'azienda comunicherà a detti organismi sindacali eventuali successive variazioni (stipulazione di nuovi appalti o rinnovo degli appalti in essere) attuate in materia.

Per quanto riguarda le materie di cui alle lett. a) e b) del punto 1 del Capitolo I del presente contratto, gli appalti ad enti e società esterne all'area contrattuale possono concernere attività complementari e/o accessorie.

L'azienda che decide un appalto di cui al precedente comma, ne d‡ comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali - facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto - e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura Ë finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilita ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione ove occorrano cambiamenti di mansioni.

La procedura ha la durata di dieci giorni, al termine dei quali l'azienda può rendere operativa la decisione.

Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l'azienda ha dato la comunicazione di cui all'ottavo comma, le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto possono a loro volta, ove ritengano di riconoscerne i motivi, informare l'Assicredito che considerano l'appalto deciso dall'azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui ai due precedenti comma.

NOTA A VERBALE

Quanto previsto al quarto comma del presente articolo non si applica alle aziende che abbiano già fornito l'informativa sugli appalti in essere ai sensi delle corrispondenti norme dei precedenti contratti collettivi nazionali.


Art. 149

Per quanto attiene le procedure previste agli artt. 147 e 148, alle aziende minori (fino a 300 dipendenti) si applicano termini abbreviati: 7 giorni di calendario per la procedura di cui all'art. 148; 6 giorni più 14 giorni per la procedura di cui all'art. 147. Rimane fermo il diritto di cui alla procedura dell'ottavo e nono comma dell'art. 148 per le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto ed entro il termine ivi indicato.


Art. 150

Le parti stipulanti prendono atto che per le banche e le imprese finanziarie si Ë interrotto il trend di crescita degli occupati complessivamente registrato fino al recente passato; anche se sono assenti segnali di cedimento strutturale a livello di sistema, sono emerse alcune situazioni che tendono ad evidenziare tensioni occupazionali.

Le parti stipulanti individuano nell'adozione della procedura preventiva di cui ai comma successivi lo strumento al quale ricorrere prima dell'applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

Le parti medesime convengono pertanto che le aziende, in presenza delle suddette situazioni di tensione, anche conseguenti a processi di ristrutturazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali, provvederanno a fornire preventivamente agli organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.

A richiesta dei citati organi di coordinamento si darà quindi luogo, entro i 10 giorni dalla avvenuta comunicazione da parte dell'azienda, ad incontri nell'ambito dei quali le parti interessate si impegneranno a ricercare le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell'azienda. A questo fine valuteranno l'adozione degli strumenti utilizzabili quali le incentivazioni all'esodo anticipato volontario, l'uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, la mobilita interna, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all'art. 2103 c.c. Nell'ambito della procedura potranno essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori interessati.

Nel caso in cui l'azienda interessata dai fenomeni in premessa faccia parte di un Gruppo bancario ai sensi della vigente normativa di legge, qualora la procedura di cui sopra, non abbia avuto esito a livello aziendale entro 20 giorni dal primo incontro di cui al comma precedente, si darà luogo - su richiesta di una delle arti - ad incontri a livello di "capogruppo" per la ricerca delle possibili idonee soluzioni prima che l'azienda interessata faccia ricorso all'applicazione delle previsioni di legge di cui al secondo comma.

La procedura, in tutte le sue diverse fasi, dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo di 40 giorni, salvo diversa intesa che si realizzasse tra le parti.

Nei periodi di moratoria di cui sopra le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si asterranno dall'utilizzo conflittuale di azioni sindacali, mentre le aziende, da parte loro, eviteranno di dare corso operativamente ad ogni decisione inerente alle materie in discussione.

DICHIARAZIONE A VERBALE

In sede di stipula dell'accordo di rinnovo contrattuale del 19 dicembre 1994, le parti si sono date atto che nel settore bancario e dell'intermediazione finanziaria sono in pieno sviluppo rilevanti processi di ristrutturazione e di riorganizzazione.

Poiché tali processi stanno subendo una forte accelerazione, le stesse parti riconfermano l'esigenza di definire linee strategiche ed operative atte a predisporre adeguati strumenti di intervento.

A tal fine le parti concordano di costituire una Commissione mista paritetica per l'esame delle problematiche relative all'occupazione nel settore, anche al fine di realizzare intese che, fatte salve le previsioni contrattuali e di legge in materia, prevedano la individuazione di strumenti finalizzati a fronteggiare eventuali situazioni di eccedenze lavorative con l'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Ministro del lavoro, in rapporto a tale obiettivo, si impegna a favorire tali intese, riservandosi di valutare le forme più opportune per sostenere i progetti che si potranno realizzare.

Le parti - fermo restando quanto già stabilito in materia dalla normativa vigente - prendono atto che il Ministero del lavoro procederà, in esecuzione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, ad appositi incontri a partire dal prossimo mese di luglio idonei alla individuazione di soluzioni coerenti con le finalità più sopra precisate.


Art. 151

Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali dei lavoratori le aziende danno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.

Le aziende, ove le organizzazioni sindacali ne facciano richiesta, comunicano per iscritto a conclusione degli incontri i provvedimenti ritenuti idonei che intendano adottare.

Detti incontri hanno luogo presso la Direzione generale o centrale per le aziende che abbiano dipendenze (sportelli bancari) dislocate in non più di 12 province. Per le altre aziende gli incontri hanno luogo presso le Direzioni locali secondo la competenza territoriale stabilita da ciascuna azienda in rapporto alla propria organizzazione interna.

Gli incontri in parola devono tenersi unitariamente con tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola delle predette organizzazioni sindacali e sono indetti dall'azienda, con effetto anche nei confronti delle citate altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, entro il termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa.

All'inizio di ogni incontro semestrale le organizzazioni sindacali devono indicare tutti gli argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo.

Le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori che intendano partecipare agli incontri devono notificare tempestivamente all'azienda i nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni organizzazione, a seconda che i lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri stessi.

A detti dirigenti le aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.


Art. 152

Nel caso di controversia individuale di lavoro, che non riguardi i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro, qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione in sede aziendale le parti possono di comune intesa chiedere - in relazione a quanto previsto dall'art. 410 c.p.c. - l'intervento di una commissione, costituita da un rappresentante dell'Assicredito e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale stipulante il presente contratto collettivo cui il lavoratore stesso aderisce o conferisce mandato, per l'espletamento di un tentativo di amichevole conciliazione.

Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di richiesta d'intervento della commissione avanzata all'Assicredito dalle parti interessate.

Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dai componenti della commissione e dalle parti interessate: in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c.

La commissione di conciliazione si riunisce, di norma, in Roma o in Milano presso gli uffici dell'Assicredito che ne curano la segreteria.


Art. 153

Le controversie collettive aventi ad oggetto l'interpretazione di norme del presente contratto possono venire congiuntamente esaminate dalle parti stipulanti per un tentativo di amichevole definizione.


Art. 154

I diritti di informativa sindacale, nei termini, con i limiti e agli organismi sindacali previsti nei sottoindicati articoli del presente contratto, concernono:

a) Incontro annuale (art. 144)

- numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità produttive, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- andamento occupazionale e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di unità produttiva, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- rotazioni effettuate nell'ambito di quanto previsto dall'art. 139, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- programmi dei corsi effettuati ai sensi dell'art. 143, secondo e nono comma, e numero complessivo dei partecipanti ai corsi stessi, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (con indicazione separata di quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;

- numero degli spostamenti di orario effettuati a norma degli artt. 63 e 66, suddiviso per unità produttive;

- andamento occupazionale e destinazione numerica, a livello di unità produttiva, dei lavoratori che prestano la loro opera a tempo parziale, con indicazione separata dei dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile; fasce orarie, numericamente individuate, delle prestazioni a tempo parziale;

- previsioni di massima sull'andamento occupazionale complessivo per l'anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l'incontro;

- distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l'anno in corso sull'apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli effetti della mobilità interna;

- interventi effettuati o previsti per l'eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap;

- provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;

- misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. In tale occasione le strutture sindacali interessate potranno formulare idonee proposte in ordine all'applicazione delle previsioni di legge.

Nel corso dell'incontro annuale aziendale potrà, altresì, procedersi:

- all'esame delle posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni delle imprese, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;

- alla valutazione della possibilità - in caso di innovazioni tecnologiche e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - di predisporre sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all'informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge.

b) Turni degli addetti ai servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati (art. 69, 4_ comma)

- istituzione dei turni continuativi normali di lavoro;

c) Turni degli addetti ai sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza e degli addetti ad altri particolari compiti (art. 71)

- ora d'inizio dei turni del personale di cui al secondo e decimo comma dell'art. 71;

- in occasione dell'avvio dei turni di cui all'art. 71, consistenza numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui al secondo e decimo comma dello stesso articolo;

d) Orari di lavoro, orari di sportello, spostamenti di orario e orari di lavoro speciali (art. 75)

- variazioni decise dall'azienda in tema di:

a) orari di lavoro di cui all'art. 61;

b) spostamenti di orario di cui agli artt. 63 e 66;

c) orari di sportello di cui all'art. 66, con illustrazione delle condizioni tecniche e organizzative che consentono la riduzione dei tempi per le operazioni di chiusura;

d) orari di lavoro speciali (orari articolati ai sensi dell'art. 59, secondo comma; sportelli aperti presso mercati, ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini e località turistiche, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli cambio; sportelli aperti nei centri ove - per autorizzazione delle autorità competenti - vige un particolare regime di orario domenicale; unità operative o sportelli, con orari speciali);

e) attività di promozione e consulenza riguardanti in tutto o in parte la giornata di sabato (art. 60);

e) Lavoro straordinario (art. 85, terzo comma)

- comunicazione mensile del numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuato nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni;

f) Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non selettivi (art. 143, 6_ comma)

- tempi e modalità di effettuazione e contenuti dei corsi di cui all'art. 143, secondo comma;

g) Informativa sul tema delle pari opportunità (art. 146);

h) Processi di riorganizzazione, fusione, concentrazione, scorporo, decentramento (art. 147, primo comma);

i) Appalti di opere e servizi (art. 148, sesto comma)

- eventuali variazioni (stipulazione di nuovi appalti o rinnovo degli appalti in essere) attuate in materia;

l) specifica comunicazione nelle situazioni di tensione occupazionale (art. 150).

Nei casi ed alle condizioni previste all'art. 148, ottavo comma e all'art. 159 del presente contratto vengono, altresì, fornite le informative ivi previste.


Art. 155

Ai fini dell'applicazione del presente contratto, per unità produttiva, rappresentanze sindacali aziendali e organi di coordinamento si intendono quelli previsti dalla "Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali presso le aziende di credito e finanziarie", salvo quanto sarà concordato nell'ambito delle intese da definire in tema r.s.u.

CAPITOLO XIX

Contrattazione integrativa aziendale

Art. 156

Tenendo a base quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 le parti stipulanti convengono che:

- i contratti integrativi aziendali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

- le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dei contratti stessi;

- durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dei contratti integrativi aziendali e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano a predisporre le condizioni affinché le rappresentanze sindacali unitarie siano realizzate entro il 31 dicembre 1995.

In sede di prima applicazione della disciplina di cui sopra i contratti integrativi aziendali avranno decorrenza non anteriore al 1_ gennaio 1996 e scadranno il 31 dicembre 1998. Le richieste per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali in atto saranno presentate in tempo utile a consentire l'avvio delle trattative nell'ultimo bimestre del 1995.

Le materie rimesse alla contrattazione aziendale sono quelle indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ai fini dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale le parti stipulanti si richiamano a quanto stabilito al punto 3 del Capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993.

*****

Assicredito prende atto che le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno formalmente ribadito il loro impegno unitario a presentare entro il 30 giugno 1996 un progetto congiunto di accordo in materia di costituzione e funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'accordo nazionale 19 dicembre 1994.

Sulla base di tale confermato impegno, nel quadro di un indispensabile clima costruttivo, coerente con la delicata fase attraversata dal settore, le parti si incontreranno nel mese di luglio 1996 per addivenire alle conseguenti intese.

In considerazione del predetto impegno, Assicredito informerà le Associate che, in deroga a quanto previsto in materia nella prima parte del presente articolo, si potrà dar corso alla contrattazione aziendale alle seguenti condizioni.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano conformi ai demandi stabiliti a livello nazionale fermo quanto previsto dal presente accordo.

Prima dell'avvio della contrattazione aziendale si darà corso a tale livello ad una fase di verifica sulla conformità delle richieste presentate ai predetti demandi nazionali, secondo le norme del vigente contratto collettivo nazionale, restando in particolare confermato che la contrattazione integrativa aziendale potrà avviarsi solo dopo che si sarà concordemente riscontrata la conformità di cui sopra.

Nel caso in cui detta verifica in sede aziendale dia esito negativo le Segreterie nazionali delle organizzazioni dei lavoratori stipulanti e Assicredito si dichiarano disponibili ad intervenire in sede nazionale per un incontro da tenersi in presenza dei rappresentanti dell'azienda interessata e delle relative strutture sindacali.

Limitatamente alla presente tornata di contrattazione aziendale, per quanto concerne le delegazioni sindacali abilitate si applicherà l'art. 154 del contratto nazionale 23 novembre 1990.


Art. 157

In sede aziendale non si ripropongono le materie definite nel contratto nazionale, salvo esplicito richiamo alla contrattazione aziendale contenuto nelle norme dello stesso contratto nazionale; la medesima regola vale per i contratti complementari.

I contratti integrativi aziendali possono stipularsi solo per le materie e con i limiti specificamente previsti nei sottoindicati articoli del presente contratto:

a) Premio aziendale

Definizione dei criteri per determinare il premio aziendale secondo quanto indicato nell'art. 49;

b) Modalità di partecipazione ai corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento (art. 143, settimo comma);

c) Garanzie volte alla sicurezza del lavoro (art. 158);

d) Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro (art. 158).

Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese, in materia di inquadramenti, stipulate secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Disposizioni generali, comma 7, 8 e 9 del Capitolo III del presente contratto.


Art. 158

Nei contratti integrativi aziendali sono previste norme per la tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro e le garanzie volte alla sicurezza del lavoro.

RACCOMANDAZIONE

Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Assicredito raccomanda di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) i lavoratori dipendenti - che vi si trovino maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell'azienda datrice di lavoro.


Art. 159

In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell'azienda interessata intese:

a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);

b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standards di settore.

L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.

Le intese anzidette verranno realizzate fra l'azienda e gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali facenti capo alle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Prima di dar luogo ai relativi incontri, l'azienda interessata provvederà ad informare, tramite raccomandata a.r., le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l'Assicredito.

Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con un preavviso di almeno 15 giorni.

Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori di cui al quarto comma. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto, proprie osservazioni in argomento, si svolgerà, nei 15 giorni successivi, un apposito incontro in sede nazionale fra le parti aziendali, con l'assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell'Assicredito, per una preliminare valutazione dell'argomento.

CAPITOLO XX

Disposizioni transitorie e di attuazione

Art. 160

Salvo revoca, da esercitarsi nei termini e nei modi indicati nel quarto e quinto comma del presente articolo, le normative aziendali per le quali (in quanto di contenuto diverso da quello delle corrispondenti previsioni del contratto collettivo 23 novembre 1990: Capitoli XV e XVI e art. 134) non sia stata revocata l'opzione a suo tempo esercitata ai fini della loro applicazione in sostituzione delle previsioni sopra citate del contratto nazionale predetto, vengono mantenute in vigore, nel testo originario, limitatamente alla durata del presente contratto nazionale.

Dette normative - entro i limiti temporali predetti - hanno valore di disposizioni di contratto nazionale sostitutive di quelle contenute nei Capitoli XV e XVI e nell'art. 142 del presente contratto e non sono, pertanto, in alcun modo suscettibili di revisione in sede aziendale rispetto al testo in base al quale Ë stata effettuata l'opzione a suo tempo prevista.

Le normative medesime possono essere riprodotte, a fini di conoscenza, nei contratti integrativi aziendali, con la specificazione, tuttavia, in calce a ciascuna delle medesime, che si tratta di "normativa aziendale applicabile ai sensi dell'art. 160 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 dicembre 1994".

Il mantenimento in vigore delle norme predette comporta l'applicazione in via esclusiva e globale nell'ambito di ciascun istituto singolarmente considerato delle discipline di cui al primo comma del presente articolo nel loro testo originario. La revoca sopraindicata va esercitata entro il 28 febbraio 1997 da parte di quelle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti questo stesso contratto che abbiano stipulato anche il contratto integrativo che si riferisca alla singola azienda interessata, mediante notifica da effettuarsi per iscritto all'azienda stessa e, per conoscenza, all'Assicredito.

La revoca di cui sopra, per quanto concerne le materie disciplinate dal Capitolo XVI del presente contratto può essere esercitata separatamente per le previsioni riguardanti le agevolazioni per i lavoratori studenti (art. 140) rispetto a quelle relative alle provvidenze per i figli studenti (art. 141).


Art. 161

Dal 1_ luglio 1991 a ciascun lavoratore spetta, per ogni giornata in cui effettua l'intervallo di cui all'art. 62, ovvero ai turnisti che effettuano la pausa, un "buono" per la consumazione del pasto secondo quanto previsto nell'accordo stipulato il 26 aprile 1990.

Detto "buono pasto" viene compensato fino a concorrenza con quanto eventualmente già riconosciuto allo stesso titolo.

L'attribuzione del "buono pasto" non va effettuata al personale che fruisce del trattamento di cui all'art. 112.

Le mense aziendali in atto sono conservate in quanto ne risulti possibile ed utile il funzionamento.


Art. 162

Presso il Banco di Sardegna l'applicazione del presente contratto agli impiegati ed ai commessi provenienti dal cessato Istituto di Credito Agrario per la Sardegna, lascia immutata l'efficacia delle preesistenti speciali disposizioni che regolino con criteri diversi il trattamento giuridico ed economico del predetto personale.


Art. 163

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati "intuitu personae".

Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.

E' comune impegno delle parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale.


Art. 164

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica al personale in servizio alla data di stipulazione del contratto stesso o assunto successivamente.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica.

Il presente contratto:

- per la parte normativa decorre dalla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo, salvo quanto eventualmente stabilito in singole norme, e scadrà il 31 dicembre 1997;

- per il primo biennio, la parte economica decorre dal 1_ gennaio 1994 e scadrà il 31 dicembre 1995;

- per il secondo biennio, la parte economica decorre dal 1_ gennaio 1996 e scadrà il 31 dicembre 1997.

Detto contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un arco di tempo pari a quello di cui al secondo comma e così successivamente qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

NORMA TRANSITORIA

Per il primo biennio, la parte economica del presente contratto si applica al personale in servizio al 19 dicembre 1994 e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente, nonché ai cessati dal servizio dal 1_ gennaio 1993, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.

Per il secondo biennio, la parte economica del presente contratto si applica al personale in servizio al 18 maggio 1996 e, per quanto di competenza, a quello assunto successivamente, nonché ai cessati dal servizio dal 1_ gennaio 1996, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta a licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ovvero ad esodi incentivati.

Appendice n. 1

DISCIPLINA DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 1

Disposizioni generali

Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano, oltre alla normativa che segue e con gli adattamenti obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto, le vigenti norme sulle liberti sindacali e la disciplina contenuta nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro per le materie sottoindicate:

- assunzione ed inquadramento del personale;

- doveri e diritti del personale;

- anzianità convenzionali;

- malattia - infortuni - gravidanza e puerperio;

- servizio militare;

- missioni e trasferimenti;

- note caratteristiche - ricompense - promozioni - criteri per lo sviluppo professionale;

- provvedimenti disciplinari;

- cessazione del rapporto di lavoro;

- provvidenze per i figli studenti;

- sistema di relazioni sindacali.

Agli stessi rapporti e con gli stessi adattamenti si applicano, inoltre, le norme dei contratti integrativi aziendali per quanto concerne:

- inquadramenti;

- premio di rendimento e premio aziendale;

- garanzie volte alla sicurezza del lavoro;

- tutela delle condizioni igienico-sanitarie.

E' altresì applicabile al personale a tempo parziale - alle condizioni sopraindicate - la disciplina contenuta nel presente contratto per le seguenti altre materie:

- assenze e ferie, fermo restando che nei confronti dei lavoratori il cui orario di lavoro sia concentrato in meno di 5 giorni alla settimana, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo scaglione annuale dell'interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana, rispetto all'usuale distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni dal lunedì al venerdì.

Nei confronti del lavoratore che nel corso dell'anno abbia trasformato il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell'anno medesimo, quanto previsto al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro prestato a tempo parziale.

Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale il lavoratore interessato continuerà ad essere compensato con la misura retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.

La disciplina dei permessi per ex festività Ë quella prevista dall'art. 97 del presente contratto. Si applicano altresì gli artt. 78 e 79.

- disposizioni transitorie e di attuazione, fermo restando che la disciplina contenuta in norme aziendali per le quali sia stata conservata la c.d. opzione ex art. 160, resta applicabile, salvo i necessari adattamenti, con i criteri previsti dalla presente appendice;

- addestramento per i neo assunti: per i lavoratori assunti con contratto non a termine a tempo parziale le aziende provvedono ad un addestramento per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.

Nel caso in cui la durata giornaliera dell'addestramento superi il limite dell'orario ordinario dell'interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art. 86, secondo comma, del presente contratto e non si applicheranno i limiti stabiliti nella presente appendice al punto 5 della disposizione sull'"orario di lavoro a tempo parziale" (art.7).

Ove dovessero insorgere problemi in relazione agli adattamenti di cui al primo comma del presente articolo, i problemi medesimi verranno rimessi all'esame delle parti stipulanti ai fini di una soluzione consensuale.

Art. 2

Durata del lavoro a tempo parziale

I rapporti di lavoro a tempo parziale cessano alla scadenza stabilita fra le parti salvo che le parti stesse non ne stabiliscano la proroga o siano stati concordati a tempo indeterminato.

Art. 3

Limiti ed esclusioni dei rapporti a tempo parziale

L'azienda in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio e/o assumere lavoratori a tempo parziale.

Nel caso di cui al primo comma, l'azienda - purché ciò risulti compatibile con le obiettive esigenze tecniche, organizzative e produttive - accoglierà prioritariamente le domande di quei lavoratori in servizio con l'inquadramento necessario che, appartenendo all'unità produttiva in cui si Ë manifestata l'esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si Ë determinata; ove ciò non avvenga, l'interessato può chiedere alla Direzione aziendale che gli vengano forniti chiarimenti.

Restano escluse le posizioni di lavoro relative a prestazioni lavorative non adeguatamente utilizzabili da parte dell'azienda ove eseguite per un tempo ridotto; trascorso un anno dall'iniziale costituzione di rapporti a tempo parziale, l'azienda convocherà gli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali - o, in mancanza, le r.s.a. medesime - facenti capo alle organizzazioni dei lavoratori stipulanti, per comunicare le posizioni di lavoro escluse dal rapporto a tempo parziale. Eventuali successive modificazioni dovranno, di volta in volta, essere comunicate con analoghe modalità ai predetti organismi sindacali.

Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare i seguenti limiti massimi, fermo quanto previsto all'art. 15 che segue:

- 10% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio. Nell'ambito di tale percentuale complessiva viene riconosciuto l'accesso a tale istituto anche agli appartenenti alla 4a area professionale, ed al 4_ livello retributivo della 3a area, fino ad una percentuale pari al 5% del loro numero complessivo;

- 5% del complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto per le assunzioni dall'esterno di lavoratori a tempo parziale.

Art. 4

Prevalenza nelle mansioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 19 del presente contratto ed ai fini ivi previsti, nei confronti del lavoratore a tempo parziale si applica esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l'utilizzo nelle mansioni per un numero di ore superiore alla metà dell'orario mensile dell'interessato.

Art. 5

Anzianità

Ai soli fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari e preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.

Al lavoratore a tempo parziale si applica la disciplina degli automatismi prevista al Capitolo XII del presente contratto, fermo restando che, in luogo degli automatismi che comportassero una variazione di inquadramento, verrà riconosciuto il corrispondente trattamento economico proporzionato, ovviamente, alla durata della prestazione lavorativa.

In caso di passaggio a tempo pieno, il periodo trascorso dal lavoratore a tempo parziale sarà valutato in proporzione ai fini del conseguimento degli automatismi previsti dalle norme di cui al comma precedente: il relativo trattamento economico che il lavoratore avesse conseguito, resterà assorbito dalla maggiore retribuzione spettantegli.

In ogni altro caso la minore durata della prestazione a tempo parziale rispetto a quella a tempo pieno determina un correlativo aumento, in misura proporzionale, delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.

Art. 6

Trattamento economico

Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato proporzionando la retribuzione complessiva (incluse le indennità e compensi vari, nonché il premio di rendimento ed il premio aziendale) contrattualmente prevista per il lavoratore ad orario intero con la stessa anzianità e inquadramento dell'interessato, alla minore durata della prestazione lavorativa, salvo quanto previsto ai due comma seguenti.

Ogni qualvolta il lavoratore sia adibito ad attività per la quale Ë prevista l'indennità di rischio, tale indennità gli viene corrisposta in proporzione alla durata di detta attività, con un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell'indennità stessa.

L'indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta al lavoratore a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attività superi mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di un lavoratore a tempo pieno con il medesimo inquadramento.

Il predetto trattamento viene corrisposto con la stessa periodicità prevista per il personale ad orario intero.

Art. 7

Orario di lavoro a tempo parziale

L'orario del personale a tempo parziale viene fissato secondo i seguenti criteri:

1) la durata settimanale dell'orario del personale a tempo parziale, fermo quanto previsto all'art. 15 che segue, non può essere superiore a 25 ore né, salvo per il personale appartenente alla 1a area professionale, nonché addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2a area professionale, inferiore a 20 ore;

2) la deduzione dall'orario di lavoro di cui al 2_ comma dell'art. 56 del presente contratto viene effettuata nella misura di due giornate [durata dell'orario settimanale di cui al punto 1), diviso 5] da utilizzarsi nei modi e alle condizioni previste al citato art. 56, 2_ comma;

3) le prestazioni lavorative sono concordate fra l'azienda e il lavoratore secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme ripartizione nella settimana, fatti salvi i limiti di durata giornaliera previsti dal presente contratto per il personale a tempo pieno con lo stesso inquadramento;

4) la distribuzione dell'attività lavorativa che comprenda anche la giornata di sabato e/o domenica può essere convenuta fra le parti nei soli casi in cui detta attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale distribuzione può essere convenuta solo previa intesa da stipularsi a livello aziendale con le r.s.a. dell'unità produttiva interessata - o in mancanza con i relativi organi di coordinamento - facenti capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto;

5) solo in presenza di comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive l'azienda può apportare variazioni all'orario di lavoro che incidano per più di mezz'ora sulla durata o collocazione giornaliera inizialmente fissate o che ne modifichino la distribuzione settimanale (ferma restando la durata dell'orario nella settimana).

Ogni modifica deve essere, comunque, comunicata all'interessato con almeno 30 giorni di preavviso.

Nel caso che la modifica non riguardi le predette variazioni nell'ambito della mezz'ora l'azienda accerterà, su richiesta dell'interessato, se sia compatibile con le proprie esigenze organizzative e produttive continuare ad utilizzarlo nelle condizioni di orario iniziali in mansioni proprie del suo inquadramento: ove anche ciò non sia realizzabile la decisione dell'azienda diviene operativa.

L'interessato tuttavia - ove abbia a suo tempo mutato la propria prestazione da orario intero a orario parziale - ha diritto di ottenere, a richiesta, il ripristino del suo rapporto ad orario intero;

6) le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma, contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo. Unicamente al ricorrere delle seguenti specifiche esigenze organizzative possono venir richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite nei limiti di 50 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso corrispondente alla paga oraria calcolata secondo i criteri stabiliti all'art. 86, secondo comma, del presente contratto:

- operazioni di quadratura contabile e di chiusura;

- interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro.

Il lavoratore a tempo parziale può essere adibito a prestazioni supplementari nel limite massimo di due ore al giorno.

E' consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai soggetti e con la procedura di cui all'art. 85, quarto comma, del presente contratto.

Art. 8

Commutabilità dei lavoratori a tempo parziale

Ai fini delle vigenti norme di contratto il personale a tempo parziale viene computato alla stregua del personale ad orario intero salvo che dette norme non escludano tale computo per i lavoratori con orario inferiore a quello intero. Ai fini dell'applicazione delle norme che colleghino determinati inquadramenti al numero dei lavoratori, il personale a tempo parziale Ë computato nel suo complesso sommando l'orario settimanale svolto dai singoli e rapportandolo alle ore lavorative contrattualmente previste per il personale a tempo pieno avente lo stesso inquadramento, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

ESEMPIO A VERBALE

Il computo di tre dipendenti a orario parziale che osservino rispettivamente un orario di 20, 23 e 25 ore settimanali Ë pari a 2 unità: infatti 20 + 23 + 25 = 68 che Ë pari (rispetto all'orario settimanale intero di 37,30) a 1,82.

Art. 9

Rotazioni

I lavoratori inquadrati nella 3™ area professionale e nella 2™ area professionale, 3_ livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo parziale possono richiedere alla Direzione aziendale competente, dopo tre anni di adibizione con orario ridotto alle medesime mansioni (sei anni per i lavoratori addetti alle mansioni di cui alle lett. a), c), d), e), f) dell'allegato n. 8 al presente contratto) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.

La Direzione aziendale valuterà la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.

Art. 10

Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio

Ai lavoratori a tempo parziale si applicano, con l'esclusione delle previsioni relative a spostamenti di orario e ad assegnazioni a turni di lavoro, l'art. 140 del presente contratto o le diverse norme aziendali opzionate con i seguenti adattamenti:

- ai lavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell'interessato;

- nei confronti dei lavoratori la cui prestazione sia concentrata in meno di 5 giorni, il periodo di permesso relativo agli esami di licenza o di laurea spetta nella misura che risulta proporzionando il numero dei giorni previsto per il personale a tempo pieno al minor numero di giornate lavorative mediamente prestate nella settimana;

- gli ulteriori permessi retribuiti spettanti al personale a tempo pieno vanno proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa;

- in caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori appartenenti alla stessa unità produttiva, i lavoratori a tempo pieno, a parità di situazioni, hanno la precedenza rispetto a quelli a tempo parziale.

Art. 11

Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento

Ai lavoratori a tempo parziale si applica la norma dell'art. 143 del presente contratto. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro il lavoratore ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell'azienda.

Art. 12

Ripristino del lavoro a tempo pieno

In occasione della scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo parziale, il lavoratore interessato viene assegnato - all'atto della trasformazione del rapporto a tempo pieno - alla stessa unità produttiva.

Il dipendente passato da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale può chiedere prima della scadenza del termine il ripristino del rapporto a tempo pieno. L'azienda - fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 3 bis della legge 19 dicembre 1984, n. 863 - accoglierà la richiesta compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive.

Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi dalla relativa presentazione, il lavoratore - sempreché la prestazione a tempo parziale abbia superato i due anni - può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti motivati chiarimenti.

Nell'eventualità che l'azienda - tenendo anche conto della manifestata disponibilità del lavoratore ad un eventuale trasferimento, da intendersi effettuato a sua richiesta - ritenga la domanda accoglibile, comunicherà all'interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno: l'interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.

RACCOMANDAZIONE

Assicredito raccomanda alle aziende di considerare l'opportunità di accogliere le richieste di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dai lavoratori a tempo parziale, prioritariamente rispetto all'adibizione di altro lavoratore a tempo pieno alle stesse mansioni svolte dal lavoratore a tempo parziale e nella stessa unità produttiva.

Art. 13

Assemblee

Qualora si presenti la necessità di indire assemblee dei lavoratori a tempo parziale fuori dei casi di cui all'accordo 6 gennaio 1984, le rappresentanze sindacali aziendali cureranno di concordare con l'azienda le modalità, l'ora e il locale della riunione tenendo conto delle esigenze operative dello sportello.

Art. 14

Norma transitoria per il personale ad orario ridotto

La disciplina del rapporto di lavoro del personale già in servizio ad orario ridotto viene sostituita dalla disciplina di cui alla presente appendice a far tempo dalla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 novembre 1990 con conservazione "ad personam" delle eventuali condizioni economiche di miglior favore in atto.

Art. 15

Intese aziendali

Fermo quant'altro previsto nella presente appendice, fra l'azienda e i rispettivi organi di coordinamento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti possono intervenire intese, in via sperimentale, sui seguenti aspetti, in presenza di richieste del personale e di esigenze aziendali, ovvero in presenza di tensioni occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale:

superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso a rapporti a tempo parziale;

fissazione della durata settimanale dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale in misura non inferiore - salvo che per il personale inquadrato nella 1a area professionale nonché per gli addetti a mansioni operaie inquadrati nella 2a area professionale - a 15 ore e non superiore a 32 ore e 30 minuti, anche ai fini della distribuzione "verticale" di detto orario.

RACCOMANDAZIONE

Assicredito raccomanda alle aziende di voler favorire - ai fini della precedenza nell'accoglimento - le domande di passaggio da tempo pieno a tempo parziale avanzate da lavoratori che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità.

NOTA A VERBALE

Le parti stipulanti convengono che le aziende potranno dar corso ad assunzioni di personale con contratto di "formazione lavoro part-time" nel rispetto complessivo del limite di cui al 2a alinea del quarto comma dell'art. 3 della presente appendice.

NORMA TRANSITORIA

Le parti stipulanti si incontreranno entro il 28 febbraio 1997 per verificare la rispondenza dell'attuale disciplina contrattuale di settore in tema di part-time alle esigenze di flessibilità di utilizzo delle prestazioni lavorative, anche alla luce di eventuali innovazioni legislative.

________________


Appendice n.2

CONTROLLI A DISTANZA

Le parti si incontreranno entro il 31 marzo 1997 per perfezionare l'accordo quadro sui controlli a distanza (art.4, L. 20 maggio 1970, n.300).

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Appendice n. 3

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

Le parti stipulanti si incontreranno entro il 31 marzo 1997 per la definizione della materia.

Appendice n. 4

CONTRATTO COMPLEMENTARE

DEL 20 NOVEMBRE 1991

premesso che:

- il presente contratto complementare si applica:

a) agli Enti finanziari: le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla IIa Direttiva CEE, le SIM, le Merchant Bank; per i lavoratori dipendenti dalle reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari (esclusi gli Agenti - autonomi - e le loro organizzazioni);

b) alle attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso;

- in entrambi i casi sub a) e b) dette Società devono risultare controllate da Enti creditizi e finanziari già destinatari dei contratti Assicredito o Acri e, nel caso sub b), devono altresì essere operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari;

- in materia di inquadramento del personale resta da dare applicazione all'art. 2, ultimo comma, del presente contratto;

- i contratti complementari si collocano all'interno dei predetti contratti nazionali, e si integrano con i medesimi, recando opportune norme di modulazione e flessibilità sulle seguenti materie: orari, reperibili, turni;

- in ordine alla possibilità di applicare il presente contratto agli ex Istituti di credito speciale, in considerazione delle divergenze emerse tra le parti, le stesse convengono di riservare la questione ad una futura valutazione congiunta.

In conseguenza di quanto sopra convenuto il presente contratto non riguarda i predetti Istituti, i quali restano, nel frattempo, disciplinati dai contratti base,

in esecuzione di quanto sopra si conviene:

Art. 1

La premessa forma parte integrante della presente normativa.

Al personale destinatario del presente contratto complementare si applicano integralmente le norme in materia di orario di lavoro stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro, fatto salvo quanto previsto agli articoli seguenti.

Art. 2

In presenza di oggettive e motivate esigenze:

- di mercato, considerate le necessità della clientela in relazione alla specifica attività aziendale;

- ovvero di fruire di pari opportunità operative rispetto ad altre imprese che svolgono la stessa attività, anche se appartenenti ad altro settore;

l'azienda - in alternativa a quanto stabilito dal contratto nazionale per le medesime materie - ha la facoltà, in relazione alla propria attività specifica, di collocare o distribuire, per le fattispecie qui disciplinate, l'orario giornaliero del personale, in ciascuna unità produttiva o operativa, secondo le seguenti articolazioni:

a) per gli Enti finanziari di cui alla lettera a) della premessa al presente contratto complementare:

- fissazione dell'orario d'ingresso fra le ore 8.00 e le ore 9.00 con correlativo spostamento dell'orario d'uscita;

- spostamento, per il personale necessario, dell'orario di ingresso e d'uscita individuato come sopra, nel limite massimo di due ore per il 15% (con un minimo di 3 lavoratori) del personale complessivamente impiegato nell'azienda;

b) per le attività di cui alla lettera b) della premessa al presente contratto complementare:

- fissazione dell'orario d'ingresso fra le ore 8.00 e le ore 9.00 con correlativo spostamento dell'orario d'uscita;

- spostamento dell'orario di ingresso e di uscita per le figure professionali necessarie alla manutenzione ed a prestazioni tecniche connesse all'attività tipica, nel limite di un'ora per il 30% del personale complessivamente impiegato nella Società, estensibile a due ore per la metà degli addetti inclusi nella predetta quota.

L'azienda che intende avvalersi della facoltà di cui al primo comma ne informa preventivamente gli organismi sindacali di cui all'art. 75 del contratto nazionale e - salvo il caso che si tratti unicamente di fissazione dell'orario di ingresso fra le ore 8.15 e le ore 8.30 - illustra nel corso di un apposito incontro:

- le posizioni di lavoro e/o i gruppi di lavoratori interessati alla variazione d'orario;

- le oggettive esigenze di mercato di cui al primo comma che richiedono tale variazione.

Detti organismi sindacali hanno facoltà di formulare, congiuntamente fra loro, all'azienda interessata - nel corso del medesimo incontro, ovvero di uno ulteriore da tenere entro 20 giorni dalla ricezione dell'informativa - osservazioni in merito alle variazioni in parola.

Ove dall'incontro non emerga una diversa soluzione l'azienda ha facoltà di rendere operativo il provvedimento.

Tenuto conto della specificità delle aziende destinatarie del presente contratto complementare, si conviene che il lavoratore possa richiedere una elasticità nell'orario di entrata (con correlativo spostamento dell'orario di uscita) fino a mezz'ora dopo l'orario fissato dall'azienda ai sensi del primo alinea delle lettere a) e b) che precedono. L'azienda valuterà la possibilità di accogliere tale richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 3

Per le SIM Ë possibile la distribuzione dell'orario di lavoro in turni ai sensi dell'art. 71, 9° comma, del presente contratto nazionale.

Le flessibilità disposte dal presente contratto complementare vengono estese a tutte le attività c.d. "parabancarie" sia che le medesime vengano espletate direttamente dalle Banche, sia che vengano svolte da Enti finanziari autonomi, dandone preventiva informativa alle organizzazioni sindacali dei lavoratori che in quella sede potranno formulare osservazioni sulle modalità applicative.

Nell'applicare le flessibilità aggiuntive stabilite dalla presente norma le aziende daranno la precedenza ai lavoratori che eventualmente lo richiedano, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 4

La disciplina di cui al presente contratto complementare si applica al personale in servizio alla data di stipulazione della medesima ed a quello assunto successivamente.

La presente normativa segue, per la scadenza, le sorti del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.


PROTOCOLLO D'INTESA PER DISCIPLINARE I PASSAGGI DA NORMATIVE COLLETTIVE DIVERSE A QUELLA NAZIONALE E COMPLEMENTARE DEL CREDITO

Nei confronti delle aziende presso le quali, alla data di stipulazione del presente protocollo, si ponga la necessità di sostituire la precedente disciplina regolata secondo normative collettive diverse (settori industria, commercio, etc.) con quella definita dalla presente normativa nazionale e complementare, l'applicazione della medesima avverrà con un'intesa tra l'azienda e apposite delegazioni sindacali, in rappresentanza del personale destinatario del presente accordo.

Dette delegazioni saranno costituite - per ciascuna delle OO.SS. stipulanti il contratto nazionale indicato in premessa - da non più di 3 esponenti da scegliersi fra i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendalmente costituite facenti capo alle organizzazioni medesime (due dei quali possono essere sostituiti da dirigenti territoriali dell'organizzazione stessa o della Confederazione a cui essa eventualmente aderisce).

Nell'ipotesi in cui non sia stata costituita alcuna rappresentanza sindacale aziendale detta delegazione sarà composta - per ciascuna delle organizzazioni in parola che abbia iscritti nell'azienda - da non più di tre dirigenti territoriali dell'organizzazione medesima o della Confederazione a cui essa eventualmente aderisce (uno dei quali può essere sostitutivamente un lavoratore dell'azienda iscritto alla suddetta organizzazione).

L'intesa viene stipulata alle condizioni seguenti:

a) inquadramento del personale dipendente nelle aree professionali previste dal contratto nazionale, tenendo conto della corrispondenza delle mansioni prevalentemente espletate all'atto del passaggio. In casi particolari può, altresì, tenersi conto del livello economico complessivo fruito a tale momento;

b) definizione del relativo nuovo trattamento economico, considerando che la retribuzione globale di fatto annualmente percepita all'atto del passaggio dal singolo lavoratore interessato, per qualsiasi ragione, titolo o causa, va ridistribuita (secondo criteri di compensazione fra precedente e nuovo trattamento) nelle mensilità e nelle voci previste dal contratto nazionale, ivi incluso il premio di rendimento stabilito nella seguente misura:

- un importo fisso di L. 600.000;

- un importo pari al 150% della gratificazione di Natale relativa all'esercizio cui il premio stesso si riferisce limitatamente alle competenze di cui agli artt. 40, 42, 44, 117 e 121 del contratto nazionale;

- una quota complessiva media pro - capite di L. 795.000, secondo criteri di parametrazione per tipo di inquadramento da definire in sede aziendale fra le parti sopra indicate.

A tal fine ciascun lavoratore verrà inserito nell'ambito del trattamento previsto per la propria area professionale, ripartendo il trattamento economico annuo nelle seguenti voci: paga di livello, scatti di anzianità, indennità di mensa, "E.D.R." dal 1_ gennaio 1993, indennità di ex scala mobile, concorso spese tranviarie, premio di rendimento, in modo che l'importo risultante da detto trattamento contrattuale risulti complessivamente il più vicino a quello che l'interessato percepiva.

L'eventuale maggiore retribuzione già percepita dal lavoratore, rispetto al trattamento determinato come suesposto, verrà mantenuta come ´assegno ad personamª, cui resta applicabile quanto stabilito all'art. 22, ultimo comma, del contratto nazionale.

L'attuale disciplina del contratto nazionale in tema di automatismi si applica con modalità individuate nelle intese aziendali di cui al primo comma.

Le anzianità maturate dalla data di assunzione nelle aziende di cui al primo comma sono valutate per intero ai fini degli scatti di anzianità, dei trattamenti di ferie e di malattia.

Tempi, modalità e decorrenze del nuovo trattamento economico e delle normative in materia di orari, turni e reperibili, in una complessiva valutazione della situazione in atto al momento dell'applicazione della presente disciplina, saranno definiti nelle intese aziendali di cui al primo comma del presente protocollo.

La definizione dell'inquadramento e del trattamento economico riguardante ciascun lavoratore, secondo quanto stabilito nelle intese aziendali di cui al primo ed al secondo comma, formerà oggetto di transazione individuale da sottoscriversi fra l'azienda e l'interessato, che potrà farsi assistere da una organizzazione sindacale stipulante il contratto nazionale, cui aderisce o conferisce eventualmente mandato.

A dette transazioni sarà data applicazione dopo l'avvenuta formalizzazione, presso l'apposita Commissione di Conciliazione, costituita presso gli Uffici del lavoro territorialmente competenti ai sensi degli artt. 410 e segg. c.p.c. (L. 11 agosto 1973, n. 533).

Eventuali divergenze tra le parti stipulanti aventi ad oggetto l'applicazione della presente disciplina potranno venir congiuntamente esaminate dalle parti medesime, con l'eventuale assistenza di Assicredito e delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti, per un tentativo di amichevole definizione.

VERBALE INTERPRETATIVO

- premesso che, in pari data, le parti medesime hanno stipulato il contratto complementare di cui al presente contratto collettivo nazionale di lavoro;

- premesso, altresì, che al quarto comma, lett. a) del ´Protocollo di intesa facente parte del suddetto contratto complementare si fa riferimento a ´casi particolari non espressamente individuati

le parti chiariscono che con la predetta locuzione hanno inteso fare esclusivo riferimento a situazioni individuali - e, quindi, non generali - nelle quali:

a) l'interessato fruisca, all'atto del passaggio, di assegni ad personam non assorbibili (esclusi, comunque, i c.d. superminimi); ove di questi si tenga conto (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), gli stessi resteranno successivamente sottoposti alla disciplina dell'art. 22, ultimo comma, del contratto nazionale di cui in premessa;

b) l'interessato fruisca, all'atto del passaggio di anticipati scatti di anzianità: in questo ultimo caso potrà tenersi conto degli scatti anticipati (in quanto non considerati, in tutto o in parte, ad altri fini), fermo, comunque, il numero massimo di scatti stabiliti dal presente contratto nazionale;

c) il premio annuale di rendimento risulti già disciplinato, nell'azienda interessata, da apposito accordo - migliorativo rispetto alle condizioni fissate nel predetto Protocollo - secondo criteri adottati dall'azienda di credito o finanziaria controllante (ai sensi del Capitolo I, punto 3, del presente contratto collettivo) in analogia con quanto praticato da quest'ultima per il proprio personale.

Appendice n. 5

CESSAZIONE DI SERVIZI

RACCOMANDAZIONE

L'Assicredito rivolge alle aziende una raccomandazione affinché - verificandosi la cessazione di servizi gestiti direttamente o in appalto o in concessione da esse aziende medesime senza che un'altra azienda subentri nella gestione diretta, nell'appalto o nella concessione - predispongano tutte le iniziative atte a salvaguardare, nei limiti delle possibilità concesse dalle effettive esigenze aziendali, il posto di lavoro del personale già occupato nei servizi predetti.

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Appendice n. 6

VOLONTARIATO

Considerato il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, le aziende favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata legge, nella fruizione - su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio - delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal contratto nazionale.

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Appendice n. 7

UNIONI DI FATTO

Con riferimento alle esigenze emerse nell'ambito del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, concernenti l'impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le parti stipulanti convengono - considerato il carattere non settoriale della tematica - di seguire con attenzione l'evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.

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Appendice n. 8

TUTELA DELLA DIGNITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI

Le parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 1990 e della Raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, ne assumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.

Le parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:

- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;

- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;

- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.

In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.

Lettera inviata da Assicredito alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto

Roma, 19 dicembre 1994

Indennità di rischio - Passaggio di un centro a categoria superiore

In relazione a quanto da V.S. prospettato nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro - in materia di classificazione dei centri ai fini della misura dell'indennità di rischio - Vi confermiamo che, laddove le circostanze di fatto, adeguatamente documentate, avessero a giustificarlo, potrà addivenirsi ad un esame in sede aziendale per l'eventuale passaggio di un centro alla categoria superiore, prevista nell'apposita tabella allegata al contratto in parola.

Distinti saluti.

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Lettera inviata ad Assicredito dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto

Roma, 19 dicembre 1994

Concorso spese tranviarie ed eventuali, future revisioni delle tariffe dei mezzi di trasporto

Diamo atto a codesta Associazione di aver accolto anche in occasione della stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 1994 - come già avvenuto in sede di definizione dei precedenti contratti - la nostra richiesta tendente a mantenere inalterate le attuali misure del concorso spese tranviarie pur in presenza di un orario di lavoro che, per essere basato su un intervallo da un'ora a due ore, comporta una riduzione del ricorso ai mezzi di trasporto.

A nostra volta, Vi confermiamo - anche in questa circostanza - quanto già verbalmente dichiarato nel corso delle predette trattative, nel senso che di tale beneficio si terrà conto in rapporto e ai fini di quanto previsto dalla nota a verbale di cui all'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 1994.

Distinti saluti.

______________

Dichiarazione delle organizzazioni sindacali Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil e Uib-Uil

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil e Uib-Uil, stipulanti il contratto 19 dicembre 1994, dichiarano che intendono esercitare, ad ogni livello e per qualsiasi titolo, i diritti e le attività scaturenti dallo stesso, o derivanti dalla sua applicazione, in assoluta indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

Si invita a voler prendere buona nota, e ciò sia per incontri presso la Vostra Associazione che presso le aziende Vostre associate che le sottoscritte organizzazioni sindacali dei lavoratori intendono essere sempre convocate congiuntamente tra di loro e separatamente rispetto ad ogni altro sindacato operante nella categoria.

Roma, 19 dicembre 1994

_______________


Dichiarazione resa, singolarmente, da Cisnal-Credito, Fasib-Confsal, Silcea-Cisal

La/il ................ dichiara di voler gestire l'integrale applicazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 1994 - sia in sede nazionale che in sede aziendale e sia sul piano sostanziale che sul piano formale e procedurale - unitariamente a tutte le altre organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti che esprimano, a loro volta, analoga disponibilità.

Roma, 19 dicembre 1994

_______________

Le parti stipulanti si danno atto che il presente testo contrattuale contiene:

- l'accordo di rinnovo del 19 dicembre 1994;

- l'accordo del 20 dicembre 1995 (provvidenze per motivi di studio);

- il verbale di accordo "ministeriale" del 18 maggio 1996;

- l'accordo del 28 maggio 1996 (inquadramento del personale).

_______________

(1) Nota: la previsione si applica presso le aziende ove non si sia già dato corso all'incontro.

(2) In applicazione del contratto nazionale o di accordi aziendali.

(*) Il presente elenco Ë aggiornato al 19 dicembre 1996.

(^) Fino al 31 dicembre 1996 (n.d.r.).

(^) Fino al 31 dicembre 1996 (n.d.r.).

(^) Fino al 31 dicembre 1996 (n.d.r.).

(*) Il presente elenco Ë aggiornato al 19 dicembre 1996

(^) Fino al 31 dicembre 1996 (n.d.r.).

(^) In esecuzione dell'intesa ministeriale 18 maggio 1996.

(^) In esecuzione dell'intesa ministeriale 18 maggio 1996.

(^) In esecuzione dell'intesa ministeriale 18 maggio 1996.

(^) Fino alla data di stipulazione del presente contratto valgono le categorie, qualifiche e gradi in applicazione della tabella di corrispondenza di cui al Capitolo III.