Art. 1
Diritto di obiezione di coscienza
I cittadini
che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle
liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dal Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza
su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione
di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2
Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
I medici,
i ricercatori ed il personale sanitario dei ruoli dei professionisti
laureati, tecnici ed infermieristici, che abbiano dichiarato la propria
obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente
alle attivita' e agli interventi specificamente e necessariamente
diretti alla sperimentazione animale.
Art. 3
Modalita' per l'esercizio del diritto
L'obiezione
di coscienza e' dichiarata all'atto della presentazione della domanda
di assunzione o di partecipazione a concorso.
Gli
studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza
al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attivita'
o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello
stesso.
La dichiarazione
di obiezione di coscienza puo' essere revocata in qualsiasi momento.
In sede
di prima applicazione, l'obiezione di coscienza e' dichiarata dall'interessato
al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attivita'
o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge stessa.
Tutte
le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione
animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e agli
studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo
di predisporre un modulo per la dichiarazione di coscienza alla sperimentazione
animale a norma della presente legge.
Art. 4
Divieto di discriminazione
Nessuno
puo' subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare
o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
I soggetti
che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza
alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti, ad attivita' diverse da quelle che
prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica
e medesimo trattamento economico.
Nelle
universita' gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza
alle esercitazioni di laboratorio in cui e prevista la sperimentazione
animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno
accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita' di insegnamento che non prevedano attivita' o interventi
di sperimentazione animale per il superamnto dell'esame. Le segreterie
di facolta assicurano la massima pubblicita' del diritto all'obiezione
di coscienza alla sperimentazione animale.
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