La legge 413/93

 

Art. 1
Diritto di obiezione di coscienza

    I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Art. 2
Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza

    I medici, i ricercatori ed il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attivita' e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Art. 3
Modalita' per l'esercizio del diritto

    L'obiezione di coscienza e' dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.

    Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attivita' o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.

    La dichiarazione di obiezione di coscienza puo' essere revocata in qualsiasi momento.

    In sede di prima applicazione, l'obiezione di coscienza e' dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attivita' o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

    Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e agli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge.

Art. 4
Divieto di discriminazione

    Nessuno puo' subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.

    I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attivita' diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.

    Nelle universita' gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui e prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalita' di insegnamento che non prevedano attivita' o interventi di sperimentazione animale per il superamnto dell'esame. Le segreterie di facolta assicurano la massima pubblicita' del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.