Illeciti - Vivisezione

Fattispecie dell'illecito Norma violata Organo competente
Utilizzazione di animali in esperimenti che hanno fini diversi da:
  • promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale;
  • sviluppo, produzione, prove di qualita', efficacia e innocuita' dei preparati farmaceutici, degli alimenti o di sostanze o prodotti che servano alla profilassi, diagnosi e cura di malattie, nonche' per valutazione, controllo, e modificazioni fisiologiche nell'uomo, animali o piante;
  • protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali;
  • esperimenti preordinati all'ottenimento di acquisizioni scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui innanzi.
Art. 3 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116
(puo' aversi anche in concorso con altri reati: Art. 727 Codice Penale, ecc.)
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.60.000.000
Eseguire esperimenti su animali diversi dai seguenti, ovvero fuori dagli stabilimenti utilizzatori autorizzati: topo, ratto, mesocriceto dorato, porcellino d'india, quaglia, coniglio. Art. 3 comma 2 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116
(puo' aversi anche in concorso con altri reati: Art. 727 Codice Penale, ecc.)
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.60.000.000
Eseguire esperimenti su specie in estinzione o minacciate (Legge 19.12.1975 nr.874 e Regolamento C.E.E. 3626/82). Art. 3 comma 3 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116
(puo' aversi anche in concorso con altri reati: Art. 727 Codice Penale, ecc.)
Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.60.000.000
Eseguire esperimenti senza anestesia generale o locale. Art. 4 comma 3 e 8 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 e
Art. 727 Codice Penale
Pretore
Utilizzare un animale piu' di una volta in esperimenti che comportino forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti. Art. 4 comma 4 e 9 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.60.000.000
Esperimenti non eseguiti direttamente o sotto la loro diretta responsabilita' da laureati in medicina e chirurgia, veterinaria, biologia, scienza naturali o altro titolo riconosciuto idoneo o equivalente. Art. 4 comma 5 e 10 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.60.000.000
Persone che effettuano esperimenti, ovvero si occupano, direttamente o con compiti di controllo, di animali utilizzati in esperimenti che non hanno una istruzione e una formazione adeguata. Art. 4 comma 6 e 10 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.40.000.000
Allevare, fornire o utilizzare animali da espermento in violazione alle disposizioni di cui all'art. 5 e all'allegato II al D.L.vo 116/92 Artt. 5 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.30.000.000
Effettuare esperimenti senza evitare angoscia e sofferenza o dolore inutile agli animali. Artt. 6 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.30.000.000
Veterinario che non controlla la buona esecuzione delle procedure di esperimento, ovvero le effettua con negligenza e imperizia gravi e non decide conseguenzialmente sulla eventuale soppressione dell'animale (il veterinario viene anche deferito all'ordine dei medici veterinari). Artt. 6 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.30.000.000
Eseguire sugli animali interventi che li rendano afoni. Artt. 6 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.30.000.000
Commerciare, acquistare o usare per esperimenti animali resi afoni. Artt. 6 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.30.000.000
Effettuazione di esperimenti autorizzati senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione. Artt. 8, 9 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.5.000.000 a L.20.000.000
Omessa comunicazione al Mistero della Sanita' della effettuazione di esperimenti, copia della quale deve essere trasmessa alla Regione, Prefettura, Comune e USSL competente per territorio. Artt. 7 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.1.000.000 a L.6.000.000
Responsabile di stabilimenti di allevamento o fornitori sprovvisto di autorizzazione Comunale. Artt. 11 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.1.000.000 a L.6.000.000
Porre in esercizio uno stabilimento in cui gli animali vengano utilizzati in esperimenti senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Sanita'. Artt. 12 e 14 D.L.vo 27.01.1992 nr. 116 Sanzione Amministrativa da L.1.000.000 a L.6.000.000


Il testo di questa pagina e' stato tratto da:
"Animali A(r)mati", di Stefano Apuzzo, Instant Book "Millelire" - Stampa alternativa, Anno II n. 3 del 5/01/1994.