Decreto Ministeriale: norme in materia di affidamento dei cani randagi


Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 dicembre 1996.

Ministero della Sanita'

DECRETO MINISTERIALE:
NORME IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CANI RANDAGI

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281;

Ravvisata la necessita` di disciplinare specificamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresi` le opportune procedure che consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata Legge 281/91;

DECRETA

Articolo 1

  1. I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui ali articolo 4, comma 1, della legge n.281/91 ed essere sottoposti, a cura da Servizio Veterinario della Ausl competente, a:
    1. osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti all'articolo 2, comma 5, della citata legge n.281/91;
    2. identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel caso in cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali.
  2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n.281 /91.
  3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1. anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro. Le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 3.
  4. L'affido degli animali puo` avvenire:
    1. in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
    2. in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla lettera a).

Articolo 2

  1. Le associazioni di cui all'articolo 1, comma 3:
    1. possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva capacita` delle strutture disponibili;
    2. devono comunicare al servizio veterinario della azienda sanitaria locale che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi trasmettendo al medesimo servizio copia della apposita scheda riportante almeno le informazioni di cui all'allegato.
  2. Le associazioni di cui all'articolo 1 comma 3 non possono procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.

Articolo 3

  1. All'atto dell'affido a privati dovra` essere compilata l'apposita scheda, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identita` o altro documento equipollente dell'affidatario.
  2. L'affido degli animali e` consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato; in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione e` sottoscritta dall'esercente la potesta` familiare.
  3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza affidati.

Articolo 4

  1. Il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali comunica, semestralmente, al servizio veterinario regionale:
    1. il numero di animali che sono stati tatuati;
    2. il numero degli animali affidati specificando gli affidi fatti a soggetti privati, alle associazioni iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 1, comma 3, nonche` gli affidi effettuati da tali associazioni a soggetti privati.
  2. Il servizio veterinario regionale comunica, con cadenza annuale, i dati aggregati al Ministero della Sanita`.

Articolo 5

  1. Il Ministero della Sanita` stabilisce, d'intesa con le omologhe Autorita` sanitarie degli altri Paesi e sulla base di garanzie piu` favorevoli di quelle previste dal presente decreto, le modalita` di affido degli animali ad associazioni protezionistiche estere.

Articolo 6

Il presente decreto, sara` inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



	              ALLEGATO


        	              N. progressivo .............


    	         SCHEDA DI AFFIDO CANI RANDAGI
    (da compilare a cura dei responsabile della struttura)


Elementi identificativi dell'animale:

  razza .................................................

  taglia ................................................ 

  sesso .................................................

  mantello ..............................................

  colore ................................................

  eta` (approssimativa) .................................

  numero tatuaggio ......................................

  altro .................................................


Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane 
e` stato tatuato:

A.S.L. n. ............ di ................................ 

prov .......  indirizzo ..................................


                       DICHIARAZIONE
                               

Il sottoscritto ...........................................

residente in ..............................................

prov ....... telefono ...../............., identificato con

documento di riconoscimento .................. n. .........

rilasciato in ............................., in qualita` di 

affidatario dell'animale  di  cui sopra, si impegna a mantenere

lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al 

seguente domicilio ...........................................

e a non cederlo  se non  previa segnalazione al servizio veterinario 
della azienda  sanitaria locale dove il cane e` stato tatuato.

Si  impegna altresi` a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento
o  il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al
personale all'uopo incaricato  nel corso dei controlli domiciliari
predisposti  dal  Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale
competente.


   firma del responsabile                      firma dell'affidatario
      della struttura                                del cane

   ......................                      ......................

 


 


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