Dalla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 dicembre 1996.
Ministero
della Sanita'
DECRETO MINISTERIALE:
NORME IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CANI RANDAGI
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il Testo Unico
delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.
1265;
Visto il Regolamento
di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la Legge 14
agosto 1991, n. 281;
Ravvisata la necessita`
di disciplinare specificamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani
randagi fissando altresi` le opportune procedure che consentano l'adeguata
tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale
di cui alla citata Legge 281/91;
DECRETA
Articolo
1
- I cani randagi
accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo quanto
previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo non inferiore a sessanta
giorni, nei canili di cui ali articolo 4, comma 1, della legge n.281/91
ed essere sottoposti, a cura da Servizio Veterinario della Ausl competente,
a:
- osservazione,
controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti all'articolo
2, comma 5, della citata legge n.281/91;
- identificazione,
registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel caso in cui l'animale
ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza
indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli
animali.
- Trascorso il periodo
di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati
presso i rifugi di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n.281 /91.
- Le strutture di
cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali in esse
collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento
e relativamente alle strutture di cui al comma 1. anche ad associazioni
protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio veterinario
regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro. Le procedure
di affidamento sono quelle di cui all'articolo 3.
- L'affido degli
animali puo` avvenire:
- in forma definitiva,
qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni
dall'accalappiamento;
- in forma temporanea,
prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento,
solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai
proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla
lettera a).
Articolo
2
- Le associazioni
di cui all'articolo 1, comma 3:
- possono prendere
in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva
capacita` delle strutture disponibili;
- devono comunicare
al servizio veterinario della azienda sanitaria locale che ha effettuato
il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi trasmettendo al medesimo
servizio copia della apposita scheda riportante almeno le informazioni
di cui all'allegato.
- Le associazioni
di cui all'articolo 1 comma 3 non possono procedere a successivi affidi
degli animali se non a favore di soggetti privati.
Articolo
3
- All'atto dell'affido
a privati dovra` essere compilata l'apposita scheda, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), che deve essere conservata, per eventuali controlli,
insieme alla fotocopia del documento di identita` o altro documento
equipollente dell'affidatario.
- L'affido degli
animali e` consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato
che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato;
in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione e` sottoscritta
dall'esercente la potesta` familiare.
- Prima di procedere
a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio veterinario
competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza
affidati.
Articolo
4
- Il servizio veterinario
delle aziende sanitarie locali comunica, semestralmente, al servizio
veterinario regionale:
- il numero
di animali che sono stati tatuati;
- il numero
degli animali affidati specificando gli affidi fatti a soggetti
privati, alle associazioni iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo
1, comma 3, nonche` gli affidi effettuati da tali associazioni a
soggetti privati.
- Il servizio veterinario
regionale comunica, con cadenza annuale, i dati aggregati al Ministero
della Sanita`.
Articolo
5
- Il Ministero della
Sanita` stabilisce, d'intesa con le omologhe Autorita` sanitarie degli
altri Paesi e sulla base di garanzie piu` favorevoli di quelle previste
dal presente decreto, le modalita` di affido degli animali ad associazioni
protezionistiche estere.
Articolo
6
Il presente decreto,
sara` inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
ALLEGATO
N. progressivo .............
SCHEDA DI AFFIDO CANI RANDAGI
(da compilare a cura dei responsabile della struttura)
Elementi identificativi dell'animale:
razza .................................................
taglia ................................................
sesso .................................................
mantello ..............................................
colore ................................................
eta` (approssimativa) .................................
numero tatuaggio ......................................
altro .................................................
Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane
e` stato tatuato:
A.S.L. n. ............ di ................................
prov ....... indirizzo ..................................
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ...........................................
residente in ..............................................
prov ....... telefono ...../............., identificato con
documento di riconoscimento .................. n. .........
rilasciato in ............................., in qualita` di
affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere
lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al
seguente domicilio ...........................................
e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario
della azienda sanitaria locale dove il cane e` stato tatuato.
Si impegna altresi` a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento
o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al
personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari
predisposti dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale
competente.
firma del responsabile firma dell'affidatario
della struttura del cane
...................... ......................
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