Illeciti - Caccia

    Fattispecie dell'illecito Norma violata Organo competente
    Esercitare la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e quella di apertura. Artt. 18 e 30 Legge 11.02.1992 nr. 157 Pretore
    Abbattere, catturare o detenere mammiferi o uccelli indicati all'art. 2 della legge 157/92. Artt. 2 e 30 Legge 11.02.1992 nr. 157 Pretore
    Abbattere, catturare o detenere esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone Sardo. Art. 30 Legge 11.02.1992 nr. 157 Pretore
    Esercizio della caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivita' sportive. Art. 30 Legge 11.02.1992 nr. 157 Pretore
    Esercizio dell'uccellagione. Art. 30 Legge 11.02.1992 nr. 157 Pretore
    Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio. Art. 30 Legge 11.02.1992 nr. 157 Pretore
    Abbattere, catturare o detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non indicati all'art.2 legge 157/92, della quale sia vietato l'abbattimento. Art. 30 Legge 11.02.1992 nr. 157 Pretore
    Abbattere, catturare o detenere mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non e' consentita o fringillidi in numero superiore a 5 per chi esercita la caccia con mezzi vietati. Art. 30 Legge 11.02.1992 nr. 157 Pretore
    Esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati (uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali, e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione del suono). Artt. 21 e 30 Legge 11.02.1992 nr. 157
    (in concorso con reati sulla protezione animali).
    Pretore
    Esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili. Art. 30 Legge 11.02.1992 nr. 157 Pretore
    Porre in commercio o detenere fauna selvatica in violazione alla legge 157/92. Art. 30 Legge 11.02.1992 nr. 157 Pretore
    Esercizio della caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art.12, comma 5. Art. 12, comma 5 e 31 Legge 11.02.1992 nr. 157 Sanzione amministrativa da L.200.000 a L.1.200.000
    (in caso di recidiva misura doppia)
    Esercizio della caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale. Art. 31 Legge 11.02.1992 nr. 157 Sanzione amministrativa da L.300.000 a L.1.800.000
    Caccia senza autorizzazione all'interno delle aziende faunistico venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e altri luoghi destinati alla caccia programmata. Art. 31 Legge 11.02.1992 nr. 157 Sanzione amministrativa da L.300.000 a L.1.800.000
    (Aggravanti in caso di recidiva e riduzione sconfinamento in ambito viciniore a quello autorizzato).
    Esercizio della caccia in zone di divieto non diversamente sanzionato. Art. 31 Legge 11.02.1992 nr. 157 Sanzione amministrativa da L.200.000 a L.1.200.000
    (Aggravata per recidiva)
    Esercizio della caccia in fondo chiuso ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni o Provincie Autorizzate per la protezione delle coltivazioni agricole. Art. 31 Legge 11.02.1992 nr. 157 Sanzione amministrativa da L.200.000 a L.1.200.000
    (Aggravata per recidiva)
    Esercizio della caccia in violazione degli orari consentiti o abbattimento, cattura o detenzione fringillidi in numero superiore a 5. Art. 331 Legge 11.02.1992 nr. 157 Sanzione amministrativa da L.200.000 a L.1.200.000
    (Aggravata per recidiva)
    Esercizio della caccia avvalendosi di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati cacciabili nonche' il loro uso in funzione di richiami. Art. 331 Legge 11.02.1992 nr. 157 Sanzione amministrativa da L.300.000 a L.1.800.000
    (Aggravata per recidiva)
    Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale. Art. 331 Legge 11.02.1992 nr. 157 Sanzione amministrativa da L.150.000 a L.900.000
    Importazione fauna selvatica senza autorizzazione. Artt. 20 e 31 Legge 11.02.1992 nr. 157 Sanzione amministrativa da L.150.000 a L.900.000
    per ciascun capo importato.
    Mancata esibizione della licenza, della polizza di assicurazione o del tesserino regionale di chi non ne e' munito, se legittimamente richiesto. Art. 31 Legge 11.02.1992 nr. 157 Sanzione amministrativa da L.50.000 a L.300.000
    (Il minimo se il documento viene esibito entro 5 gg.)


    Il testo di questa pagina e' stato tratto da:
    "Animali A(r)mati", di Stefano Apuzzo, Instant Book "Millelire" - Stampa alternativa, Anno II n. 3 del 5/01/1994.