Uccisione o danneggiamento di animali altrui.
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque
deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a lire seicentomila.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede
d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame
raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche
non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei
fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
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