Art. 53 R.P.U.- Mantenimento dei cani


1. In base alla normativa vigente e' fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumita' pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

3. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purche' sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5., ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, e' fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. E' vietato introdurre cani, ancorche' condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, piu' particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.