L'articolo 727 del Codice Penale


L'articolo 727 del Codice Penale riguarda i casi di "Maltrattamento animali".

La legge n.473 del 22 novembre 1993 modifica il contenuto di questo articolo. Si puo` consultarne il testo completo.

In poche parole, la nuova formulazione di questo articolo prevede che:

  • Chi maltratta animali senza necessita' o li adopera in spettacoli o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura, valutata anche secondo le necessita' etologiche della specie o li abbandona paga con l'ammenda da 2 milioni a 10 milioni di lire.
  • Aggravanti e aumenti di pena se nell'ambito del commercio, dell'allevamento, dello spettacolo, della mattazione e del trasporto vengono impiegati mezzi dolorosi. Pena aumentata anche nel caso in cui l'animale muoia.
  • Pene accessorie: in caso di recidiva, di spettacoli con sevizie, di morte dell'animale, e' prevista anche la pubblicazione della sentenza, la sospensione o il ritiro della licenza di conduzione o commercio di animali (a seconda della gravita' dei maltrattamenti).
  • Le scommesse clandestine, abbinate ai maltrattamenti fanno aumentare la pena della meta' e comportano la sospensione per 12 mesi della licenza.

Purtroppo non sono ancora previste pene detentive, per ora.

Il nuovo articolo 727 C.P. resta reato. Non e' stato infatti depenalizzato. Questo e' un punto fondamentale, perche' se fosse stato depenalizzato si sarebbe trasformato in una semplice infrazione amministrativa di ordine pecuniario, senza procedimento penale e soprattutto senza le possibilita' di intervento preventivo consentito per mezzo della polizia giudiziaria sulla base del codice di procedura penale (perquisizioni, ispezioni, sequestri, etc.).

Per indicazioni su come denunciare uno degli illeciti contemplati da questo articolo alle autorita' competenti, si rimanda alla sezione Applicazione delle leggi: come eseguire una denuncia


Il testo di questa pagina e' stato tratto da:
"Animali A(r)mati", di Stefano Apuzzo, Instant Book "Millelire" - Stampa alternativa, Anno II n. 3 del 5/01/1994.