Testo dell'Ordinanza sulla «Tutela dell'incolumità
pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi»
(dalla «Gazzetta Ufficiale» n. 212 del 12 settembre 2003)
IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art.
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione
da parte di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i pit-bull;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare - in attesa della
emanazione di una disciplina normativa organica in materia - disposizioni
cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Articolo
1
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività
o potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o
razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1°
e 2° della classificazione della Federazione cinologica internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con
lo scopo di svilupparne l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art.
1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
Articolo
2
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando li portano
in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il
guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere
c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
È
vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui
all'art. 1:
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura
di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto
non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la
reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati
di cui all'art. 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
2. I divieti
di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti,
addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
3. Chiunque
possegga o detenga cani di cui all'art. 1 è tenuto a stipulare
una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni
contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti
dal Ministero delle attività produttive.
4. I detentori
che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle
disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità
veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni
di affidamento del proprio cane.
5. La presente
ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia
e di protezione civile.
La presente
ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che
decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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