Art. 6 - Sanzioni


1. La violazione di disposizioni del Regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attivita' abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa puo' comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravita' dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria gravera' su chi esercita la potesta' parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilita' sostitutiva e solidale.