Cani pericolosi: il provvedimento del Ministro Sirchia a tutela dei cittadini


Il Ministro della Salute Girolamo Sirchia ha emanato un’ordinanza urgente per la tutela dell’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi (G.U. 12 settembre 2003 n.212). Finalizzato esclusivamente alla protezione delle persone da aggressioni e senza intenti persecutori nei confronti degli animali, il provvedimento, in vigore per un anno a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è reso necessario a seguito degli episodi di attacchi feroci da parte di cani, soprattutto pitbull, registrati nelle ultime settimane.

E’ quindi ai pitbull, molossi dalle mandibole prominenti e muscolose selezionati ed allevati dalla fine del 1800 per il combattimento contro i tori, che la misura decisa dal Ministro è principalmente rivolta sebbene, coinvolga anche i cani appartenenti a “razza con spiccate attitudini aggressive’’ appartenenti ai gruppi 1°e 2° della classificazione della federazione cinologica internazionale.

In particolare, l’articolo 1 dell’ordinanza vieta: l’addestramento di pitbull e di cani di qualunque altra razza, inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità; qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività; la sottoposizione di cani a doping.
Viene poi sancito l’obbligo di usare contestualmente il guinzaglio e la museruola nei luoghi pubblici, secondo il regolamento di polizia veterinaria.

Il Ministro Sirchia, poi, oltre a richiamare i detentori di animali ad adottare i comportamenti prudenziali evidenziati nell’ordinanza, ha individuato i requisiti personali che gli eventuali proprietari devono possedere.
L’articolo 2, in particolare, vieta di acquistare, possedere o detenere tutti i cani considerati pericolosi e non soltanto i pitbull: ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all’art. 727 del codice penale; ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.

Questi divieti non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Secondo il provvedimento, inoltre, chiunque possegga o detenga cani potenzialmente temibili è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal Ministero delle Attività Produttive.
I detentori di queste razze che non intendono adeguarsi alle disposizioni dell’ordinanza e scelgono di non tenere più l’animale debbono interessare le autorità veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane.

Con il provvedimento firmato dal Ministro Sirchia l’Italia va così ad allinearsi alla disposizioni ben più severe già vigenti da tempo in altri paesi dell’Unione Europea. In Francia e in Germania i pitbull sono ormai stati messi al bando.

(f.f. redazione ministerosalute.it 12 settembre 2003)