Animali in città


Animali domestici: igiene dell’ambiente - Tutela incolumità pubblica e privata


Coloro che possiedono un cane hanno l’obbligo di rimuovere gli escrementi del loro animale su area pubblica ed in particolare sui marciapiedi, sulla pavimentazione stradale e nelle zone attrezzate per i bambini.
Occorre pertanto munirsi di apposita paletta, provvedere alla rimozione delle feci del cane e depositare le feci, introdotte in appositi involucri, nei cassonetti stradali.
Il Regolamento di Polizia Urbana, art.6 R.P.U. prevede per i trasgressori una sanzione di 103,29 Euro.


Per tutelare l'incolumità pubblica e privata:
- i cani devono essere condotti al guinzaglio:il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri, art.6 R.P.U. di Torino
- i cani di taglia grossa o media o di indole mordace devono essere anche muniti di museruola
- sono obbligatori museruola e guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto
- possono essere lasciati liberi solo nei luoghi ad essi destinati
Per i trasgressori il Regolamento di Polizia Veterinaria prevede una sanzione di 430,39 Euro.



Gli animali nei condomini

Chi convive con degli animali in un condominio o in un appartamento in affitto e' spesso bersaglio delle lamentele dei vicini di casa, che protestano per il rumore, a volte per gli odori, e altri svariati motivi.
Le regole della civile convivenza impongono, giustamente, di evitare di disturbare gli altri, ma spesso questi "altri" pretendono troppo e vogliono imporre la loro volonta' contro gli animali che i loro vicini ospitano.
E' bene dunque sapere che questi signori, che mal sopportano cani e gatti, non hanno la legge dalla loro parte: i casi in cui il Giudice l'Autorita' sanitaria possono imporre l'allontanamento degli animali sono davvero molto rari.

Tali casi si verificano quando ci sono dei comprovati motivi di ordine igienico sanitario, o a causa di concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo. Casi, dunque, che non si verificano mai in abitazioni in cui ci si prenda cura della pulizia e del benessere degli animali ospitati.

Nelle case in affitto, private, comunali o popolari che siano, e' praticamente impossibile vietare la detenzione di animali, a meno che il proprietario dello stabile all'atto dell'acquisto non si sia impegnato per contratto a non consentire la presenza di animali.

I regolamenti condominiali a tale proposito sono nulli: non possono impedire ad alcuno il possesso di animali, anche se approvati all'unanimita'. Dunque, il possessore di uno o piu' animali che occupa dei locali condominiali in affitto o in proprieta' puo' essere costretto ad allontanare i suoi animali solo nel caso di obbligo contrattuale, ovvero di divieto esplicito alla detenzione di animali sottoscritto all'atto della compravendita. Se nel contratto non e' prevista questa clausola, gli animali possono rimanere nell'appartamento, anche nel caso in cui i regolamenti condominiali lo vietino.

La stessa regola si applica per l'utilizzo delle "parti comuni" (giardino, ingresso, etc.) dello stabile: eventuali condomini insofferenti non possono impedire, a norma di legge, che il cane o il gatto faccia la sua passeggiata in giardino. Se il regolamento viene cambiato in questo senso (cioe' viene vietato agli animali l'utilizzo delle parti comuni), il regolamento non e' vincolante per chi ha votato contro.
Ovviamente l'animale non dovra' fare danni alle parti comuni: in quest'ultimo caso il proprietario dovra' provvedere a pagare di tasca sua gli eventuali lavori di riparazione. Ma questo vale per chiunque arrechi dei danni alle parti comuni, animale umano o non umano che sia.

La giurisprudenza ha considerato spesso illegittimi i divieti di tenere animali domestici in condominio, proprio per la particolare importanza che essi rivestono per l'uomo: una volta entrato in casa un cane o un gatto (ma non solo questi) entra a far parte del patrimonio affettivo della famiglia e, come tale, va protetto.

Come puo' comportarsi, dunque, colui che possiede o desidera possedere un animale in condominio?
Molto interessanti ed utili a questo proposito sono alcune sentenze della Corte di Cassazione in materia dei limiti dei diritti inerenti la proprieta' ed il condominio. In particolare ci puo' essere d'aiuto la massima Cass. 24/3/1972 n. 899:

Se le norme dei regolamenti condominiali, che regolano le capacita' dei condomini sulle loro proprieta' esclusive, sono precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, devono essere accettate espressamente dai condomini (nell'atto di acquisto o locazione o con atto separato).

Le norme regolamentari possono limitare il pieno esercizio del diritto di proprieta' nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise dall'assemblea all'unanimita' (non l'unanimita' dei presenti, ma l'unanimita' dei condomini). E' necessaria l'approvazione, quindi, di tutti i condomini e sara' percio' sufficiente l'opposizione di anche uno solo di essi perche' non possa istituirsi, ex novo, il divieto di tenere cani o gatti.

Se un proprietario di animale (o chi desideri diventare tale) acquista o prende in affitto un appartamento in un edificio gia' provvisto di regolamento approvato dall'assemblea condominiale, non e' vincolato alle disposizioni limitative di esso a carico delle proprieta' esclusive dei singoli condomini se le stesse limitazioni (veri e propri oneri reali) non siano state trascritte nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli atti di acquisto o di locazione.

Sentenze che permettono la custodia di animali
Pretura di Campobasso. Sentenza 12 maggio 1990. Stabilisce che e' necessario l'accertamento dell'effettivo pregiudizio recato alla collettivita' sotto il profilo dell'igiene e della quiete, non essendo sufficiente il semplice possesso degli animali.
Tribunale di Piacenza, sez. II. 10 aprile 1990 n.231
Tribunale di Napoli Ord. 25 ottobre 1990

Nei casi riportati i giudici hanno sentenziato che i regolamenti condominiali non possono impedire di tenere un cane o un gatto in alloggio. Purtroppo le sentenze, in Italia, non fanno norma ma giurisprudenza, cioe' non diventano modifiche della legge valide in ogni situazione analoga, bensi' costituiscono un esempio, di cui i giudici possono o meno tenere conto.


IN PRATICA

Se intendete tenere animali nel vostro appartamento, fatevi mostrare una copia del regolamento condominiale prima della locazione o dell'atto d'acquisto.

Se il regolamento non esiste ancora o, se esistente, non pone alcun divieto, nessuno potra' privarvi della compagnia di un animale.

Se nel regolamento e' invece posto il divieto in questione, questo sara' vincolante per voi solo se all'atto dell'acquisto o della locazione sara' menzionata l'esistenza del regolamento stesso e se esso sara' da voi accettato.

In questo caso i vicini potranno agire contro di voi solo se l'animale arrechera' gravi disturbi al vicinato, ma ricordiamo l'articolo 844 del Codice Civile:

"Il proprietario di un fondo non puo' impedire i rumori dal fondo del vicino, se non superano le normali tollerabilita', avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi..."

La giurisprudenza ha affermato che l'art. n. 844 C.C., pur riferendosi direttamente alla proprieta' fondiaria, va applicato anche nei rapporti tra condomini. Ne consegue che sono da ritenersi illecite le immissioni che, non solo per intensita', ma anche per frequenza, sono tali da provocare disturbi o malesseri a persone di normale sopportazione (e non a persone particolarmente insofferenti o addirittura noiose).

E' quindi ora di fare sapere a tutti che in un Paese evoluto anche gli animali hanno diritto ai loro spazi civilmente protetti.

Ricordiamo l'Art. 53 del Regolamento di Polizia Urbana che determina il "Mantenimento dei cani".