Animali
in città |
Tali casi si verificano quando ci sono dei comprovati motivi di ordine igienico sanitario, o a causa di concentrazione eccessiva di animali in uno spazio abitativo. Casi, dunque, che non si verificano mai in abitazioni in cui ci si prenda cura della pulizia e del benessere degli animali ospitati. Nelle case in affitto, private, comunali o popolari che siano, e' praticamente impossibile vietare la detenzione di animali, a meno che il proprietario dello stabile all'atto dell'acquisto non si sia impegnato per contratto a non consentire la presenza di animali. I regolamenti condominiali a tale proposito sono nulli: non possono impedire ad alcuno il possesso di animali, anche se approvati all'unanimita'. Dunque, il possessore di uno o piu' animali che occupa dei locali condominiali in affitto o in proprieta' puo' essere costretto ad allontanare i suoi animali solo nel caso di obbligo contrattuale, ovvero di divieto esplicito alla detenzione di animali sottoscritto all'atto della compravendita. Se nel contratto non e' prevista questa clausola, gli animali possono rimanere nell'appartamento, anche nel caso in cui i regolamenti condominiali lo vietino. La stessa
regola si applica per l'utilizzo delle "parti comuni" (giardino,
ingresso, etc.) dello stabile: eventuali condomini insofferenti non possono
impedire, a norma di legge, che il cane o il gatto faccia la sua passeggiata
in giardino. Se il regolamento viene cambiato in questo senso (cioe' viene
vietato agli animali l'utilizzo delle parti comuni), il regolamento non
e' vincolante per chi ha votato contro. La giurisprudenza ha considerato spesso illegittimi i divieti di tenere animali domestici in condominio, proprio per la particolare importanza che essi rivestono per l'uomo: una volta entrato in casa un cane o un gatto (ma non solo questi) entra a far parte del patrimonio affettivo della famiglia e, come tale, va protetto. Come puo'
comportarsi, dunque, colui che possiede o desidera possedere un animale
in condominio? Se le norme dei regolamenti condominiali, che regolano le capacita' dei condomini sulle loro proprieta' esclusive, sono precostituite dal costruttore o dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, devono essere accettate espressamente dai condomini (nell'atto di acquisto o locazione o con atto separato). Le norme regolamentari possono limitare il pieno esercizio del diritto di proprieta' nelle parti esclusive dei singoli condomini solo se decise dall'assemblea all'unanimita' (non l'unanimita' dei presenti, ma l'unanimita' dei condomini). E' necessaria l'approvazione, quindi, di tutti i condomini e sara' percio' sufficiente l'opposizione di anche uno solo di essi perche' non possa istituirsi, ex novo, il divieto di tenere cani o gatti. Se un proprietario
di animale (o chi desideri diventare tale) acquista o prende in affitto
un appartamento in un edificio gia' provvisto di regolamento approvato
dall'assemblea condominiale, non e' vincolato alle disposizioni limitative
di esso a carico delle proprieta' esclusive dei singoli condomini se le
stesse limitazioni (veri e propri oneri reali) non siano state trascritte
nei pubblici registri immobiliari o menzionate ed accettate negli atti
di acquisto o di locazione.
Se il regolamento non esiste ancora o, se esistente, non pone alcun divieto, nessuno potra' privarvi della compagnia di un animale. Se nel regolamento e' invece posto il divieto in questione, questo sara' vincolante per voi solo se all'atto dell'acquisto o della locazione sara' menzionata l'esistenza del regolamento stesso e se esso sara' da voi accettato. In questo caso i vicini potranno agire contro di voi solo se l'animale arrechera' gravi disturbi al vicinato, ma ricordiamo l'articolo 844 del Codice Civile: "Il proprietario di un fondo non puo' impedire i rumori dal fondo del vicino, se non superano le normali tollerabilita', avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi..." La giurisprudenza ha affermato che l'art. n. 844 C.C., pur riferendosi direttamente alla proprieta' fondiaria, va applicato anche nei rapporti tra condomini. Ne consegue che sono da ritenersi illecite le immissioni che, non solo per intensita', ma anche per frequenza, sono tali da provocare disturbi o malesseri a persone di normale sopportazione (e non a persone particolarmente insofferenti o addirittura noiose). E' quindi
ora di fare sapere a tutti che in un Paese evoluto anche gli animali hanno
diritto ai loro spazi civilmente protetti. Ricordiamo
l'Art.
53 del Regolamento di Polizia Urbana che determina il "Mantenimento
dei cani". |