CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
DELLA DIRIGENZA
DEL COMUNE DI TORINO
Art. 1 Ambito e validità del presente accordo
Art. 2 Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo
sciopero (legge 146/90 e C.C.N.L. del 10.4.1996 - art. 4 lett. a C.C.N.L.
‘99)
Art. 3 Criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e
pluriennali relativi all’attività di formazione e aggiornamento
dei dirigenti (art. 4 lett. b C.C.N.L. ‘99)
Art. 4 Pari opportunità (art. 4 lett. c C.C.N.L. ‘99)
Art. 5 Norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza
e prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 - art. 4 lett. d C.C.N.L.
’99)
Art. 6 Sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei commi 3,
4, 5 dell’art. 26 e dell’art. 4 e del C.C.N.L. ‘99
Art. 7 Affidamento e revoca degli incarichi (art. 13 C.C.N.L. ‘99)
Art. 8 Criteri generali di distribuzione delle risorse finanziarie destinate
alla retribuzione di posizione (già art. 8 del C.I.A. 2.2.2000)
Art. 9 Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti (già art.
10 del C.I.A.
Art. 10 Comitato dei Garanti (art. 15 del C.C.N.L. ‘99)
Art. 11 Risoluzione consensuale (art. 17 del C.C.N.L. ‘99)
Art. 12 Onnicomprensività del trattamento economico (art. 32 del C.C.N.L.
‘99)
Art. 13 Part-time
Art. 14 Dirigenti Avvocatura
Dichiarazione a verbale dell’Amministrazione
Dichiarazione a verbale delle OO.SS.
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
DELLA DIRIGENZA
DEL COMUNE DI TORINO
1. Ambito e validità del presente accordo
Il presente accordo integrativo successivo al C.C.N.L. del 12/02/02 si applica
ai Dirigenti del Comune di Torino.
2. Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero
(legge 146/90 e C.C.N.L. del 10.4.1996 - art. 4 lett. a C.C.N.L. ‘99)
Divisione Servizi Cimiteriali
Settore Amministrativo
Divisione Servizi Civici e Tributari
Settore Servizi Demografici e Elettorali
Divisione Corpo di Polizia Municipale
Il dirigente del Corpo designato dal Comandante
Vice Dir.Gen.le Serv. Tecn. e Patrim.
Il dirigente designato dal Vice Direttore Generale
3. Criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali
relativi all’attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti
(art. 4 lett. b C.C.N.L. ‘99)
L’attività di formazione indirizzata ai dirigenti, pur con le
proprie specificità, è parte del più generale piano
di formazione elaborato dalla Città.
Il piano deve essere improntato alla necessità di aggiornare tempestivamente
i dirigenti in merito alle mutate condizioni dell’ambiente operativo
e normativo, di apprendere le migliori tecniche di gestione del personale,
delle risorse finanziarie e, in generale, di quanto utilizzato nella normale
attività, di operare ai fini di migliorare la qualità dei servizi
resi e la soddisfazione della utenza. Il piano deve inoltre contenere i necessari
e opportuni modi di informazione e formazione in merito alle norme relative
alla sicurezza.
Annualmente, la Città presenta il proprio piano di formazione, che
viene sottoposto a concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali.
Le risorse stanziate per la formazione saranno pari al 1,5% della spesa complessiva
del personale dirigenziale.
4. Pari opportunità (art. 4 lett. c C.C.N.L. ‘99)
L’Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la
dirigenza, a:
a. eliminare le disparità di fatto fra uomini e donne nell’accesso
al lavoro, nella progressione di carriera, nonché nella formazione
e aggiornamento professionale;
b. evitare, ed in alcune casi superare, quelle modalità organizzative
che si presentano pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici;
c. promuovere l’inserimento delle donne nelle attività e nei
punti lavoro in cui non siano adeguatamente rappresentate;
d. favorire un maggior equilibrio fra responsabilità familiari e di
lavoro.
5. Norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e
prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 - art. 4 lett. d C.C.N.L.
’99)
I dirigenti proporranno all'Amministrazione, su base pluriennale, una ragionevole
pianificazione degli interventi necessari a normalizzare gli ambienti di
lavoro sotto il profilo igienico, sanitario e delle norme di sicurezza vigenti.
Al fine di tutelare, sotto il profilo legale ed economico, i dirigenti che
incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni di carattere
oggettivo, non determinate da dolo o colpa grave, il presente accordo recepisce
i contenuti della determinazione del Direttore Generale del 27/03/2001 mecc.
2949/66
6. Sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei commi 3, 4,
5 dell’art. 26 e dell’art. 4 e del C.C.N.L. ‘99
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del C.C.N.L. ‘99
("Finanziamenti della retribuzione di posizione e di risultato"), ed in particolare
al comma 3 (attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione,
incremento stabile delle dotazioni organiche del Comune di Torino), sono
oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali le variazioni della
dotazione organica della dirigenza e le variazioni della valutazione del
valore delle indennità di posizioni dei dirigenti.
Sono oggetto di contrattazione gli incrementi degli stanziamenti previsti
per l’indennità di posizione e di risultato.
7. Affidamento e revoca degli incarichi (art. 13 C.C.N.L. ‘99)
Il Sindaco, sentito il Direttore Generale, affida gli incarichi dirigenziali
in rapporto alle esigenze organizzative dell’Ente ed in coerenza col
Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza. Tali incarichi
sono, di norma, di durata pari a due anni, fatta salva la possibilità
di disporne, per esigenze generali o specifiche una durata differente (non
superiore, comunque, ai tre anni).
I posti assegnabili a dirigenti con contratto a tempo determinato (con esclusione
dei dirigenti in staff agli Assessori) non possono superare il 5% del totale
della dotazione organica della dirigenza e delle Posizioni Organizzative.
La revoca dell’incarico viene effettuata ai sensi del vigente Regolamento
di Organizzazione, producendo i conseguenti effetti sulla posizione giuridica
e retributiva sul dirigente revocato.
Una significativa inadeguatezza nello svolgimento dell’incarico assegnato
può comportare l’assegnazione del dirigente ad altro incarico
prima della scadenza. In casi particolarmente gravi essa può configurare
le ragioni organizzative e produttive di cui all’art. 27, comma 6,
del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.
Il Sindaco può disporre la temporanea sospensione dell’incarico,
per motivazioni che debbono risultare dall’atto organizzativo, così
come disporre la temporanea assegnazione dei compiti connessi all’incarico
ad altro dirigente, qualora ciò non sia desumibile da altri atti.
L’atto di sospensione, in sé, non comporta sospensione dalla
connessa indennità di posizione.
I provvedimenti di natura generale che derivino da atti riorganizzativi che
si rivolgano alla generalità dei dirigenti oppure ad una intera categoria
di dirigenti non comportano la diminuzione dell’indennità di
posizione individuale in godimento.
Non costituisce revoca di incarico dirigenziale la sua anticipata cessazione
e l’assegnazione contestuale del dirigente ad altro incarico, a condizione
che l’indennità di posizione riconosciuta per il nuovo incarico
non sia inferiore a quella precedentemente riconosciuta.
già riconosciuta non venga ridottaNon costituisce revoca nemmeno la
modifica dei contenuti del vigente incarico, anche nel senso di ampliare
o ridurre le competenze del dirigente, a condizione che l’indennità
di posizione.
In caso di contestazione da parte del dirigente, i provvedimenti adottati
dal Sindaco sono comunque provvisoriamente validi.
I generali criteri seguiti per l’assegnazione degli incarichi sono
oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali. Così come gli
atti di sospensione dall’incarico di cui sopra.
8. Criteri generali di distribuzione delle risorse finanziarie destinate
alla retribuzione di posizione (già art. 8 del C.I.A. 2.2.2000)
I pesi delle Posizioni sono distribuiti nelle seguenti fasce:
FASCIA POSIZIONI INTERESSATE PUNTEGGI MIN E MAX
1 MEMBRI CODIR 2100÷2600
2 DIRETTORI NON CODIR 1880÷1950
3 DIRETTORI DI CIRCOSCRIZIONE
VICEDIRETTORI DI DIVISIONE/SERVIZIO CENTRALE
DIRIGENTI DI SETTORI GRANDISSIMI AD ALTA VALENZA STRATEGICA 1780÷1850
4 SETTORI GRANDI 1680÷1750
5 SETTORI MEDI, PICCOLI O DIRIGENTI SPECIALISTI
(GIA’ "STAFF") 1550÷1650
6 DIRIGENTI CON COMPITI DI PURO SUPPORTO 1300
All’interno di ogni fascia sono state definite le indennità
di posizione di riferimento nelle misure seguenti:
FASCIA IPR MIN IPR MAX VALORE DEL PUNTO
Euro Lire Euro Lire Euro Lire
1 60.000 116.176.200 95.000 183.945.650 70 135.538,9
2 45.000 87.132.150 48.500 93.909.095 50 96.813,5
3 35.000 67.769.450 38.500 74.546.395 50 96.813,5
4 30.000 58.088.100 33.500 64.865.045 50 96.813,5
5 23.500 45.502.345 28.500 55.183.695 50 96.813,5
6 15.000 29.044.050 15.000 29.044.050 50 96.813,5
La retribuzione di posizione riconosciuta al dirigente (IP) è così
determinata:
IP = g teorico · p · IPR
in cui per "g" si intende il grado di copertura professionale, che varia
da un minimo di 0,85 a un massimo di 1,05 e dipende dal confronto tra scheda
peso e scheda curriculare del dirigente, mentre il nuovo fattore "p", che
sta per grado di prestazione, il cui valore iniziale va da un minimo di 0,70
a un massimo di 0,80, dipende dal giudizio su nove parametri di comportamento
cui "leadership" e "orientamento ai risultati".
Per l’anno 2002 il valore iniziale del "p" è stato fissato a
0,7 o a 0,75 per ragioni di equità distributiva iniziale.
Ai dirigenti neoassunti, durante il periodo di prova, si applica, con effetto
dal 1° maggio 2002, l’indennità minima di € 5.423,00;
decorso con esito positivo il periodo di prova e fino al termine del primo
anno di servizio, si applica un’indennità pari al valore minimo
di IPR (€ 15.000) moltiplicato per un "g" pari a 0,85; decorso il primo
anno di servizio, al dirigente verrà riconosciuta un’indennità
calcolata secondo la formula prevista "IP = g teorico · p ·
IPR" per ogni fascia di inquadramento.
Ai dirigenti provenienti in mobilità da altri Enti si applica la stessa
disciplina prevista per il dirigente neoassunto, fatta salva, se superiore,
la garanzia della retribuzione di posizione in godimento presso l’Ente
di provenienza.
Al personale dirigente assunto in qualità di Collaboratore di staff
ai sensi dell’art. 90 del Testo Unico n. 267/2000 è attribuita
un’indennità compresa fra il valore minimo di €18.800 e
il valore massimo di € 22.800 con una graduazione di 800 €.
In funzione della qualifica di P.S. ai dirigenti del Corpo di Polizia Municipale,
che la rivestono, viene riconosciuta un’indennità di €
330,53.
Per il personale dirigenziale incaricato, assunto ai sensi dell’art.
110 del D.Lgs 267/00, l’indennità eventualmente convenuta in
sede di assunzione seguirà la dinamica della IPR correlata alla fascia
di inquadramento.
9. Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti (già art. 10
del C.I.A.
Il Direttore Generale definisce, in attuazione del Programma Esecutivo di
Gestione approvato dalla Giunta Comunale, un sistema di obiettivi che devono
interessare la totalità dei dirigenti e che devono essere misurabili.
In relazione a tale sistema ed ai risultati raggiunti viene definito un valore
finale che permette di stabilire in quale misura il risultato è stato
raggiunto.
Il premio per risultati viene parametrato sulla base della tabella seguente:
FASCIA VALORE MIN E MAX DEL PREMIO
1 € 0 ÷ 25.000
2 € 0 ÷ 20.000
3 € 0 ÷ 15.000
4 € 0 ÷ 10.000
5 € 0 ÷ 5.000
6 € 0 ÷ 1.500
Il premio viene assegnato:
- per il 50% in base al risultato del PEG
- per il 50% in base al valore del p
commisurando, ogni volta, il valore medio per ogni fascia al budget assegnato.
Il premio non compete se la durata dell’incarico è inferiore
a sei mesi.
Ai dirigenti dell’area tecnica non compete l’incentivo di cui
all’art. 18, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 dell’accordo per la quantificazione
e ripartizione dell’incentivo che deve intendersi esteso anche al comparto
dell’Urbanistica (sezione B dell’accordo).
10. Comitato dei Garanti (art. 15 del C.C.N.L. ‘99)
Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri e ha durata annuale:
il primo designato dal Comune, il secondo designato dalle organizzazioni
sindacali rappresentative dei dirigenti fra i ruoli dei dirigenti di enti
pubblici locali a riposo o fra i dirigenti di un’altra amministrazione
pubblica ed il terzo, presidente, di comune accordo fra gli altri due membri.
Qualora, come previsto dal contratto, il Comitato dei Garanti venga costituito
fra più enti pubblici locali, si procederà a modificare in
conseguenza quanto previsto nel presente articolo.
11. Risoluzione consensuale (art. 17 del C.C.N.L. ‘99)
Possono accedere all’istituto della risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro i dirigenti del Comune di Torino con almeno due anni di servizio
presso questa Civica Amministrazione e che non maturino l’obbligo di
cessare dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età nei due
anni solari successivi. La procedura può essere attivata sia dall’Amministrazione
che dal dirigente interessato e si conclude esclusivamente con l’accordo
delle parti, dando il diritto, se concordata, ad un’indennità
che non può in ogni caso essere superiore a 24 mensilità composte
da: stipendio tabellare, retribuzione di posizione, salario di anzianità.
Per i dirigenti che abbiano maturato il diritto a trattamento di quiescenza
il limite massimo di cui sopra si riduce a 12 mensilità.
L’indennità prevista dall’Amministrazione per risoluzione
consensuale non è parte dei fondi previsti per l’indennità
di posizione e di risultato.
12. Onnicomprensività del trattamento economico (art. 32 del C.C.N.L.
‘99)
In specificazione a quanto previsto dal CCNL si stabilisce che rientrino
nel trattamento economico tutte le attività di istituto nonché
gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell’Ente,
fra cui quelli di componente di commissioni per concorsi, gare e simili,
nonché di docente per conto dell’Ente.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica quanto contenuto
negli artt. 24, comma 3, e 53 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.
Nel caso in cui i compensi vengano riversati all'Amministrazione o da questa
direttamente percepiti, faranno capo al Comune tutte le spese, incluse quelle
di tutela legale, derivanti, anche in periodo successivo, al dirigente in
relazione all’incarico svolto.
Le parti si riservano in materia di richiedere all'ARAN l'interpretazione
dei casi dubbi.
In presenza di attività ultronea che sia particolarmente rilevante
per entità economica o per tempo assorbito, l’Amministrazione
ne terrà conto in fase di attribuzione del premio di risultato.
13. Part-time
Le parti ritengono, in linea di principio, il part-time incompatibile con
l’attività dirigenziale.
Nel caso di specifiche disposizioni legislative, le parti si incontreranno
per definirne l'applicazione.
14. Dirigenti Avvocatura
I compensi professionali di cui all’art. 37 del CCNL, che detta disposizioni
per gli Enti provvisti di Avvocatura, sono corrisposti ai dirigenti Avvocati
assegnati al Servizio Centrale Affari Legali ed iscritti nell’Elenco
Speciale dell’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine
di Torino. Detti compensi dovuti in esito a sentenze favorevoli all’Ente
vengono erogati agli Avvocati, regolarmente officiati dell’attività
di difesa giudiziale della Città, nei casi e con le modalità
di seguito indicate: a) nel caso di pronuncia favorevole con compensazione
delle spese di lite. b) nel caso di pronuncia favorevole con condanna della
controparte soccombente alla rifusione delle spese di lite qualora, nonostante
l’attivazione di procedure di recupero, non sia stato possibile ottenere
la corresponsione dalla parte avversa. Viene in ogni caso fatta salva la
disciplina dei compensi professionali di cui all’art. 7/bis del Regolamento
dell’Avvocatura.
Per pronuncia favorevole si intende qualsiasi provvedimento che definisca
una fase del giudizio (es.: sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, lodi,
verbali di conciliazione, a cognizione piena o sommaria pronunciati da qualunque
Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza
in via provvisoria o definitiva) con esito sostanzialmente favorevole all’Amministrazione,
anche senza entrare nel merito (es.: pronuncia su difetto di giurisdizione,
incompetenza del giudice, inammissibilità del ricorso, estinzione
del giudizio, rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, perenzione, cessazione
della materia del contendere…).
I compensi definiti nel precedente capoverso devono intendersi come elemento
retributivo aggiuntivo per gli aventi diritto.
La somma dei compensi liquidabile agli aventi diritto per l’anno 2002
è fissata in Euro 210.000. Con decorrenza 2003 l’entità
dei compensi liquidabili sarà quantificata nella misura corrispondente
alla somma complessiva delle note spese redatte dagli Avvocati relativamente
alle pronunce sopra indicate
Le note spese relative a diritti e onorari vengono redatte dagli Avvocati
sulla base dei criteri previsti dalla L.P.F., tenuto conto che per le cause
di valore determinato si fa riferimento ai minimi tariffari e per quelle
di valore indeterminato si fa riferimento alla media tra minimi e massimi
dello scaglione di riferimento; per le cause in cui sia associato un Avvocato
esterno i compensi vengono dimezzati.
Qualora i compensi di cui al punto 1 non raggiungano l’ammontare annuo
massimo di 210.000 €, la differenza, nel limite di 52.000 €, verrà
portata ad incremento del fondo dell’anno immediatamente successivo.
I compensi, quantificati come indicato nei precedenti capoversi, verranno
ripartiti tra tutti gli Avvocati di cui al comma 1 come segue: per il 50%
in proporzione alle presenze di ciascuno nell’anno di riferimento,
per il restante 50% in parti uguali. A detta suddivisione dei compensi partecipano
anche gli Avvocati non dirigenti in servizio presso il S. C. Affari Legali
ed iscritti all’Elenco speciale, in seguito a recepimento nel relativo
contratto integrativo aziendale, e comunque alle condizioni e nel rispetto
dei principi e dei criteri fissati nel presente articolo.
Oltre ai compensi di cui sopra, i dirigenti Avvocati assegnati al Servizio
Centrale Affari Legali ed iscritti nell’Elenco Speciale dell’Albo
degli Avvocati percepiscono la retribuzione di risultato contrattualmente
prevista, in aggiunta al fondo sopra quantificato, nella seguente misura:
fino al 100% al Direttore; fino al 60% agli Avvocati Cassazionisti, fino
al 50% agli Avvocati.
Dichiarazione a verbale dell’Amministrazione
L’Ente ritiene che il presente C.I.A. può riassorbire le modificazioni
della parte variabile della retribuzione eventualmente negoziate in sede
di sottoscrizione del prossimo C.C.N.L.
Dichiarazione a verbale delle OO.SS.
Le OO.SS., dando atto che fino ad ora l’ente non ha mai ridotto l’indennità
di posizione dei dirigenti assegnati a nuovi incarichi, ritengono che tale
prassi debba caratterizzare, anche per il futuro il comportamento dell’Amministrazione.
CGIL CISL UIL DIRCOM
Torino, 6.3.2002
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