Co.P.I

Co.P.I. biglietto da visita

Coordinamento per l'informazione


STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione denominata "Coordinamento per l'informazione" (Co.P.I.) con sede legale in Torino. L'associazione potrà costituire sedi secondarie in altre città italiane.

ART. 2 - PRINCIPI

"Co.P.I." è un'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Si fonda sui principi generali della democrazia e della libera discussione critica.

ART. 3 - FINALITA'

Co.P.I. si costituisce per perseguire le seguenti finalità: a) valorizzare, fornendo sostegno e servizi, le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati nel campo dell'informazione e della comunicazione; b) favorire la nascita di un collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati nei diversi settori di attività civili, sociali e culturali che prestano particolare attenzione al settore informazione e comunicazione; c) promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi, tra i soggetti aderenti al Co.P.I e le istituzioni; d) sostenere un'attività di difesa e promozione della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero in ogni sua forma, come sancito dall'art. 21 della Costituzione Italiana; e) ricercare una maggiore facilità di accesso e fruibilità dell'informazione.

ART. 4 - MODALITA'

Per raggiungere i fini indicati nell'art. 3 il Co.P.I. si attiverà per: a) la creazione di un centro di documentazione e di informazione, che svolga attività di raccolta di informazioni, articoli, leggi e disposizioni inerenti al proprio scopo sociale; b) la realizzazione di materiali editoriali attinenti alle finalità del Co.P.I.; c) la divulgazione tramite altre testate, comunicati stampa, informazione diretta, delle iniziative del Co.P.I. e dei soggetti collettivi aderenti; d) l'organizzazione di attività culturali anche sottoforma di convegni, seminari, tavole rotonde e di altre analoghe iniziative; e) il sostegno di iniziative editoriali e giornalistiche che rendano effettiva la pluralità e la trasparenza dell'informazione; f) l'organizzazione di corsi per insegnanti, studenti, operatori e per chiunque intenda occuparsi di informazione e comunicazione; g) l'attivazione di una rete informatica interattiva; h) l'organizzazione di manifestazioni culturali, iniziative varie, spettacoli al fine di autofinanziarsi. Co.P.I. potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che non contrastino con i principi di cui all'art. 3 del presente statuto.

ART. 5 - ADESIONE

Possono aderire al Co.P.I. in qualità di soci individuali le persone fisiche e in qualità di soci collettivi enti, organizzazioni, società, istituti e fondazioni che si prefiggono o che hanno interesse agli scopi di cui al precedente art. 3, senza alcuna discriminazione. Non è ammessa l'adesione di partiti e movimenti politici. Per aderire è necessario presentare espressa domanda scritta (accompagnata, per i soci collettivi, da una copia del proprio statuto),che dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 - SOCI FONDATORI E SOCI ORDINARI

I soci si distinguono in: a) soci fondatori: sono coloro che hanno concorso alla stesura dell'atto costitutivo, sottoscrivendolo; b) soci ordinari: sono coloro che partecipano all'attività sociale e corrispondono regolarmente le quote sociali. Si dividono in soci individuali e soci collettivi.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti: a) al versamento della quota sociale annuale; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle delibere prese dagli organi sociali; c) a fornire l'apporto di idee, energie e competenze indispensabili allo svolgimento dell'attività sociale.

ART. 8 - DURATA E DECADENZA

L'adesione al Co.P.I. ha validità annuale. Gli associati cessano di appartenere all'associazione in caso di: a) decadenza: per il mancato rinnovo annuale; b) recesso: per richiesta scritta di dimissioni al Consiglio Direttivo; c) esclusione: per non aver ottemperato agli obblighi di cui all'art. 7 o aver comunque arrecato danno materiale e/o morale all'associazione. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei presenti alla riunione appositamente convocata. Per ogni controversia è competente il Consiglio Direttivo. In nessun caso è prevista la restituzione della quota sociale.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali dell'associazione sono: a) Assemblea plenaria dei soci; b) Assemblea dei soci individuali; c) Assemblea dei soci collettivi; d) Consiglio direttivo; e) Presidente; f) Ufficio di presidenza. Le cariche sono da intendersi a carattere volontaristico e quindi gratuito. Potranno essere rimborsate soltanto le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Le cariche hanno durata annuale e sono rinnovabili.

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA PLENARIA

Viene convocata dal Presidente, con avviso scritto, contenente la proposta di ordine del giorno, una volta all'anno entro il 30 aprile e vi partecipano tutti i soci individuali e collettivi. I compiti dell'assemblea plenaria sono i seguenti: a) indica le linee programmatiche e ne verifica l'attuazione; b) elegge il Presidente; c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, presentati annualmente dal Tesoriere. Ogni socio intervenuto (sia collettivo che individuale) ha diritto ad esprimere un voto, senza diritto di delega.

ART. 11 - ASSEMBLEA PLENARIA STRAORDINARIA

Viene convocata dal Presidente nei seguenti casi: a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; b) qualora ne faccia richiesta motivata almeno due terzi di una delle due assemblee. Essa deve avere luogo entro 30 gg. dalla data di richiesta.

ART. 12 - ASSEMBLEE DEI SOCI

Sono previste due diverse assemblee: a) assemblea dei soci individuali: vi partecipano tutte le persone fisiche aderenti; b) assemblea dei soci collettivi: vi partecipano tutte le associazioni, gruppi, fondazioni, nella persona del proprio Presidente o di un suo delegato. Ciascuna associazione è la riunione in forma collegiale di tutti gli aventi diritto. Questi ultimi sono elettori attivi e passivi e possono esprimere un solo voto. Ogni avente diritto può farsi rappresentare da altro associato, purchè munito di delega scritta (massimo due deleghe). Le deliberazioni delle assemblee obbligano tutti gli aventi diritto anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti. Ciascuna assemblea viene convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno.

ART. 13 - ASSEMBLEE. VALIDITA' E VOTAZIONI

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti o delegati (ove consentito). In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti e delegati (ove consentito). L'ordine del giorno deve essere approvato all'apertura dei lavori delle assemblee. Per deliberare sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, occorre la maggioranza assoluta degli associati intervenuti nell'assemblea plenaria straordinaria appositamente convocata.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

E' composto dal Presidente, da numero tre soci collettivi e da numero nove soci individuali, eletti annualmente dalle rispettive assemblee degli associati. Il C.D. si riunisce almeno otto volte l'anno, su convocazione del Presidente, e comunque ogni qualvolta lo richieda la metà più uno dei membri dell'organo stesso. Le decisioni sono validamente prese a maggioranza semplice degli intervenuti. Il Presidente ha facoltà di voto laddove l'esito della votazione non produca una maggioranza e, in caso di proposta di esclusione di un socio, a maggioranza dei due terzi degli intervenuti. Non è ammessa la delega. Il C.D. delibera in merito a: a) gli indirizzi generali assunti dalle assemblee dei soci; b) il programma operativo annuale dell'attività sociale; c) accettazione ed esclusione dei soci; d) redazione obbligatoria del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; e) nomina e revoca dell'Ufficio di Presidenza. Il C.D. è in generale investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto riservato alle assemblee dei soci o da queste stabilito al momento della nomina del C.D..

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto annualmente dall'Assemblea Plenaria dei soci ed ha la rappresentanza esterna e giuridica dell'Associazione. Convoca e presiede le riunioni delle diverse assemblee, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza. In caso di assenza o impedimento del Presidente le competenze di questi sono assunte dal Vicepresidente.

ART. 16 - UFFICIO DI PRESIDENZA

E' composto, oltre che dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Responsabile P.R. eletti annualmente dal Consiglio Direttivo. L'Ufficio di Presidenza svolge collegialmente le seguenti funzioni: a) rende operative le deliberazioni del C.D.; b) cura l'amministrazione, tramite il Tesoriere, dell'attività dell'Associazione e predispone le bozze dei bilanci; c) cura i rapporti con i terzi; d) delibera sulle questioni di urgenza assumendo le iniziative ritenute più opportune per la gestione delle situazioni di emergenza. L'Ufficio di Presidenza decide a maggioranza dei suoi membri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 17 - TESORIERE

E' membro del C.D. e viene eletto dal medesimo organo, assumendo l'incarico di amministrare i fondi dell'Associazione in conformità alle direttive del C.D. e agli indirizzi delle assemblee dei soci. Cura e redige inoltre il bilancio preventivo e quello consuntivo, secondo i tempi e le modalità previste e li sottopone all'esame del C.D. e poi all'approvazione dell'Assemblea Plenaria dei soci.

ART. 18 - SEGRETARIO

E' nominato dal C.D. e svolge funzioni di raccordo interno a livello organizzativo ed è il responsabile dell'Ufficio della sede nazionale. Il Segretario può essere coadiuvato da una persona remunerata dall'Associazione.

ART. 19 - INCOMPATIBILITA'

Le cariche dell'Ufficio di Presidenza sono da ritenersi incompatibili con la figura di rappresentante di soci collettivi. I soci collettivi, qualora il loro Presidente o delegato venga eletto all'Ufficio di Presidenza, sono tenuti alla nomina immediata di un nuovo rappresentante.

ART. 20 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio del CO.P.I. è costituito da: a) le quote associative; b) i beni acquisiti direttamente dall'Associazione; c) i contributi ricevuti da Enti Pubblici ed organizzazioni internazionali; d) le donazioni, i lasciti ed elargizioni ed altri eventuali contributi provenienti da privati; e) i proventi di campagne di autofinanziamento.

ART. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO E SOCIALE

Si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio finanziario, entro il 31 marzo, il C.D., sentito il Tesoriere e l'Ufficio di Presidenza, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, che devono essere discussi e approvati dall'Assemblea plenaria dei soci.

ART. 22 - REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento interno del CO.P.I. prevede: a) le disposizioni di attuazione del presente Statuto; b) le procedure, i tempi e le modalità di funzionamento dei vari organi sociali e delle strutture di servizio; c) l'ammontare delle quote sociali; d) ogni altra disposizione di carattere funzionale ed organizzativo non compresa nel presente Statuto; e) la possibile costituzione, e le modalità di funzionamento di gruppi di lavoro o commissioni interne. Il regolamento interno è approvato dal C.D. e può essere modificato soltanto dallo stesso consiglio con il voto favorevole della maggioranza di cui all'art. 14.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea plenaria straordinaria a norma dell'art. 13. Contestualmente l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione sarà comunque devoluto a sostegno di attività conformi alle finalità del CO.P.I. e non potrà in nessun caso essere distribuito tra gli associati.

ART. 24 - NORME NON COMPRESE

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea plenaria dei soci, a maggioranza assolu0ta dei partecipanti.

ART. 25 - NORME TRANSITORIE

Nel primo anno per deliberare sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione (come previsto dall'art. 13) è inoltre necessaria la maggioranza assoluta dei soci fondatori intervenuti o rappresentati. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai soci fondatori che nominano il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Alla scadenza del mandato annuale o a seguito di dimissioni, si procede a norma dell'art.14. Le quote sociali del primo anno sono stabilite dall'Assemblea Plenaria costitutiva.

IL PRESENTE STATUTO E' STATO LETTO E APPROVATO DAI SOCI FONDATORI:


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