PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Diritti e obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità

L’art. 33 della Costituzione prevede un sistema scolastico nazionale pubblico che ha una propria specifica funzione (la formazione di una coscienza democratica nelle nuove generazioni) e specifici principi come quello della “libertà nella scuola” e il conseguente pluralismo culturale. Tali principi possono estendersi alle scuole non statali paritarie, istituite dagli Enti locali, non “capaci”, per la loro natura “pubblica”, di indirizzi che contrastino con il principio della libertà d’insegnamento. Non è così per le scuole private le quali, ancorché paritarie, sono costituite in alternativa a quelle pubbliche e sono finalizzate a una formazione educativa di appartenenza: esse hanno infatti il diritto costituzionale di subordinare la libertà d’insegnamento agli indirizzi educativi, ideologici e/o confessionali del soggetto che le istituisce. Pertanto a tali scuole non può essere riconosciuta la natura di “servizio pubblico” in quanto in contrasto, oltre che con il mantenimento di specifiche finalità culturali e confessionali, con la conseguente possibilità di scegliere il personale in base al loro progetto educativo e, allo stesso modo, con il diritto di subordinare l’iscrizione degli alunni all’adesione al progetto educativo a cui esse si ispirano.

Legge di parità e non legge di riordino del sistema scolastico o sul diritto allo studio

La legge di parità, secondo líart. 33 della Costituzione., non deve dar luogo a un ridisegno dell’intero sistema scolastico nazionale, né a una normativa sul diritto allo studio, ma limitarsi a fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, e ad assicurare ad esse ìla piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

Con la legge di parità si definiscono diritti e obblighi delle scuole non statali - precisando nel contempo che le scuole degli Enti locali, ancorchè non statali, sono scuole pubbliche e non private - e, in modo puntuale, le condizioni per ottenere la parità e gli effetti di tale attribuzione; materia che non può essere affidata alla normativa secondaria in quanto concerne l’esercizio di un diritto di libertà che richiede garanzia di assoluta imparzialità e trasparenza del relativo procedimento.

Per quanto riguarda in particolare le scuole private la Corte costituzionale (sentenza Cordero) ha precisato che la garanzia della libertà di scuola non può consentire una uguale garanzia della libertà di insegnamento; nelle scuole private, che sono espressione del principio della libertà di scuola (la Costituzione riconosce ad esse piena libertà) e che quindi possono essere scuole di tendenza ideologica, confessionale, ecc., la libertà di scuola prevale sulla libertà di insegnamento che di conseguenza è limitata dagli indirizzi culturali e/o ideologici e/o confessionali che caratterizzano il progetto culturale di ciascuna scuola privata.

Diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi che la legge di parità deve prevedere derivano quindi dai suesposti principi costituzionali.

La presente proposta di legge di parità, in applicazione del principio della piena libertà, intende garantire i seguenti diritti:

a) diritto di definire il progetto educativo da parte della scuola con l'obbligo del personale docente di realizzarlo;

Il personale docente aderisce difatti al progetto delle scuole private paritarie e quindi non ha il diritto a partecipare alla sua determinazione; in questo sensoè un dipendente subordinato sotto ogni profilo;

b) diritto di assumere il personale docente sulla base dell'adesione al progetto educativo;

c) diritto di licenziare il personale docente nell'ipotesi di incompatibilità (provata) con il progetto educativo dell'istituto;

d) diritto di subordinare l'iscrizione degli studenti all’adesione al progetto educativo dell'istituto (quindi di essere una scuola “non aperta a tutti”).

Nel contempo la legge di parità deve prevedere per le scuole private i seguenti obblighi:

-obbligo di uniformarsi all'ordinamento scolastico vigente per le scuole statali;

-obbligo di istituire organi collegiali per la partecipazione democratica di tutte le componenti interne alla scuola così come previsti per le scuole statali;

-obbligo di osservare tutte le leggi previste dall'ordinamento in materia di sicurezza e igiene per le scuole pubbliche;

-obbligo di svolgere i programmi scolastici vigenti per le scuole pubbliche;

-obbligo di assumere personale docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e di applicare per tutti i docenti i contratti collettivi di lavoro;

-obbligo di assumere il personale direttivo in possesso dell'idoneità ad un concorso pubblico;

-obbligo della pubblicità dei bilanci;

-obbligo di sottoporsi alla valutazione da parte del sistema nazionale secondo le disposizioni vigenti per le scuole pubbliche.

Le scuole private senza oneri per lo Stato

Le scuole private, ancorchè paritarie, sono quindi scuole private a tutti gli effetti e istituite per esigenze private; perciò esse non possono fare parte, insieme alle scuole pubbliche, di un unico sistema scolastico nazionale né, tanto meno, possono svolgere un servizio pubblico; esse difatti svolgono un servizio privato e nemmeno offribile a tutti: uno studente che non intende accettare un orientamento culturale dinatura confessionale può non esservi ammesso.

Perciò l'istituzione di scuole private, ancorchè paritarie e senza fini di lucro, non può comportare “oneri per lo Stato (art.33 Cost.), né direttamente, né indirettamente attraverso i bilanci degli Enti locali o voci di bilancio pubblico comunque estranee alla parità, come nel caso del diritto allo studio impropriamente utilizzato, in alcune Regioni, a questo fine.

Il senso di una proposta di legge di iniziativa popolare

Il testo di questa proposta di legge ricalca nei primi tre articoli quello predisposto a suo tempo dall’apposito comitato costituito presso la 7ª Commissione del Senato.

Si tratta di un articolato che è il risultato di un lavoro parlamentare durato quasi due anni, che ha tenuto conto di ben 11 proposte di legge in materia, compresa quella del governo, e di decine e decine di audizioni con esperti, gruppi, associazioni.

È un lavoro di cui, all’atto di decisioni affrettate prese secondo logiche verticistiche di scambio e sotto la pressione di un dibattito e di un voto in aula al Senato richiesti dall’opposizione, non si è tenuto conto.

Perciò la seguente proposta di legge di iniziativa popolare, nel mentre esprime orientamenti in materia molto diffusi nella società civile, mira altresì a sostenere l’autonoma azione del Parlamento, facendo proprio il risultato di un lavoro da esso stesso prodotto e non considerato al momento di prendere decisioni di forte rilevanza democratica e definitive.

TITOLO I

Disciplina della scuola privata

CAPO I

SCUOLE E ISTITUTI PRIVATI

Art.1

(Istituzione e funzionamento)

1. La Repubblica garantisce il diritto di enti pubblici e privati, persone fisiche e persone giuridiche, a istituire scuole e istituti di educazione con piena libertà di programmi e di ordinamenti, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. L’istituzione di una scuola o di un istituto di istruzione privato è subordinata esclusivamente al rilascio di nulla osta da parte dell’amministrazione scolastica, con il quale è accertata la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento e ogni altro elemento utile a identificare con certezza la scuola;

b) il possesso da parte del richiedente, legale rappresentante della scuola, della residenza, della maggiore età, nonché dei diritti civili e politici;

c) l’adeguata pubblicità dei programmi didattici, dei nomi e dei titoli professionali dei componenti il corpo insegnante e del gestore;

d) l’idoneità dei locali destinati alla scuola o all’istituto dal punto di vista igienico sanitario;

e) la sussistenza di adeguata garanzia finanziaria per il normale funzionamento della scuola o dell’istituto.

3. È vietata ogni forma di controllo sull’orientamento culturale e sull’indirizzo pedagogico-didattico delle scuole e istituti di educazione privati.

4. Le scuole e gli istituti di educazione privati possono assumere una denominazione corrispondente a quella di scuole e istituti statali solo se i programmi di insegnamento e gli ordinamenti sono conformi a quelli in vigore nelle scuole e istituti dello Stato; in ogni caso la denominazione deve prevedere le parole: “Scuola privata” o “Istituto di istruzione privato”.

5. Chi intende istituire una scuola o un istituto di educazione privati deve presentare domanda scritta all’ufficio scolastico regionale competente per territorio, documentando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

6. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nel termine di tre mesi, rilascia il nulla osta, ovvero lo nega, con provvedimento motivato, qualora accerti la mancanza di taluno dei requisiti. Contro i provvedimenti del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al ministro della Pubblica Istruzione entro il termine di trenta giorni.

7. Le scuole e gli istituti privati sono sottoposti alla vigilanza del ministero della Pubblica Istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi centrali e periferici, esclusivamente per ciò che concerne l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, il permanere dei requisiti richiesti, la corrispondenza dell’insegnamento ai programmi resi pubblici.

8. Il dirigente del competente ufficio scolastico regionale, con provvedimento motivato, sospende il funzionamento della scuola o dell’istituto quando accerti irregolarità e deficienze gravi e revoca il nulla osta quando sia venuto meno uno o più dei requisiti prescritti al comma 2.

9. Contro i provvedimenti del dirigente dell’ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al ministro della Pubblica Istruzione nel termine di trenta giorni. In caso di revoca del nulla osta, il ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento e il ministro della Pubblica Istruzione deve decidere nel termine di novanta giorni. Trascorso tale termine, il ricorso si intende accolto.

10. Gli studi compiuti nelle scuole e negli istituti privati e gli attestati eventualmente rilasciati non hanno valore legale.

11. Le regioni disciplinano con legge le scuole private di formazione professionale in conformità ai principi del presente capo.

CAPO II

SCUOLE PARITARIE

Art.2

(Scuole paritarie private)

1. Ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, le scuole private hanno diritto al riconoscimento della parità con le scuole statali, del grado e del tipo corrispondente, quando presentino, oltre ai requisiti indicati nell’articolo 1, anche quelli previsti nel presente articolo.

2. Alle scuole paritarie è garantita piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale, l’indirizzo pedagogico-didattico e il progetto educativo che da essi discende. L’insegnamento, tenuto conto del progetto educativo della scuola, deve essere improntato ai principi di libertà, secondo il primo comma dell’articolo 33 della Costituzione. Agli insegnanti, all’atto della nomina, può essere chiesto il rispetto del progetto educativo della scuola.

3. La scuola privata paritaria deve essere aperta a tutti coloro che ne accettano il progetto educativo. L’organizzazione della scuola deve risultare improntata ai principi di democrazia e della partecipazione e deve essere garantita l’applicazione delle norme statali riguardanti i diritti e i doveri degli studenti.

4. Sono altresì requisiti per il riconoscimento della parità:

a) lo statuto, approvato con atto pubblico, in cui siano stabiliti il progetto educativo della scuola e le finalità educative e formative specifiche in armonia con i principi della Costituzione, il piano dell’offerta formativa secondo modalità e contenuti conformi alle disposizioni vigenti per il sistema nazionale dell’istruzione, la titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti per le scuole statali;

c) il funzionamento degli organi collegiali previsti dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;

d) l’apertura della scuola a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) la formazione delle classi secondo il numero massimo di studenti per classe previsto per le scuole statali;

f) l’applicazione delle norme vigenti per le scuole statali in materia di inserimento di studenti portatori di handicap o in condizioni di svantaggio e una dotazione di personale di sostegno adeguata alle loro particolari esigenze educative;

g) la personalità giuridica e almeno un anno di funzionamento come scuola privata ai sensi dell’articolo 1;

h) la organica costituzione in corsi completi corrispondenti a quelli delle scuole statali. In nessun caso può essere concessa la parità a singole classi o a singoli corsi;

i) mezzi didattici rispondenti alle esigenze proprie del tipo di scuola;

l) un organico di cattedre coperto con personale fornito di legale titolo di abilitazione. Il preside deve aver superato le prove di un corrispondente concorso statale per titoli ed esami;

m) una disciplina del rapporto di impiego del personale dirigente e insegnante della scuola, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolato in modo da assicurare al personale stesso la stabilità dell’impiego e un trattamento economico adeguato alle sue funzioni;

n) controlli amministrativi atti ad assicurare la trasparenza e la pubblicità di gestione dei bilanci della scuola.

5. La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente ufficio scolastico regionale a cui è affidata l’istruttoria delle domande in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.

6. Le scuole private alle quali è riconosciuta la parità sono dette paritarie private e assumono la denominazione delle corrispondenti scuole statali, accompagnata dalla parola: “paritaria”.

7. Il riconoscimento della parità con le scuole statali determina per gli studenti delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli studenti delle scuole statali, gli studi compiuti e gli esami sostenuti in tali scuole hanno validità legale.

8. Per le iscrizioni, la frequenza e gli esami, si applicano agli studenti delle scuole paritarie le norme vigenti per gli studenti delle scuole statali. La misura delle rette scolastiche è stabilita dalla scuola.

9. Le scuole paritarie sono sottoposte alla vigilanza del ministero della Pubblica Istruzione nei limiti stabiliti dall’articolo 1. Esse sono soggette altresì alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità dell’istruzione, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.

10. Nel caso di comprovate infrazioni alle leggi e ai regolamenti o se viene meno qualcuna delle condizioni previste per la concessione della parità, il ministro della Pubblica Istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può disporre, con decreto motivato, la sospensione a tempo determinato o la revoca della parità ovvero anche la revoca del nulla osta di cui all’articolo 1, fatti salvi i diritti degli studenti che potranno iscriversi, in qualunque momento, presso le scuole statali equiparate di pari tipo e grado.

Art. 3

(Scuole paritarie degli enti locali)

1. Gli enti locali possono istituire autonomamente scuole paritarie. Tali scuole devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) quelli indicati all’articolo 2, con l’eccezione di quelli di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, e al comma 3, primo periodo;

b) l’applicazione ai docenti delle norme in materia di libertà di insegnamento in vigore nelle scuole statali;

c) l’apertura della scuola a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

d) la nomina dei docenti e del personale dirigente effettuata attingendo, nell’ordine, alle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale della scuola statale e la nomina dei supplenti attingendo, nell’ordine, alle graduatorie provinciali compilate dall’amministrazione scolastica.

Art. 4

(Finanziamenti)

1. Non è consentito alcun finanziamento pubblico, né diretto, né indiretto alle scuole private, paritarie e non.