PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA
POPOLARE
Diritti
e obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità
L’art.
33 della Costituzione prevede un sistema scolastico nazionale pubblico
che ha una propria specifica funzione (la formazione di una coscienza democratica
nelle nuove generazioni) e specifici principi come quello della “libertà
nella scuola” e il conseguente pluralismo culturale. Tali principi possono
estendersi alle scuole non statali paritarie, istituite dagli Enti locali,
non “capaci”, per la loro natura “pubblica”, di indirizzi che contrastino
con il principio della libertà d’insegnamento. Non è così
per le scuole private le quali, ancorché paritarie, sono costituite
in alternativa a quelle pubbliche e sono finalizzate a una formazione educativa
di appartenenza: esse hanno infatti il diritto costituzionale di subordinare
la libertà d’insegnamento agli indirizzi educativi, ideologici e/o
confessionali del soggetto che le istituisce. Pertanto a tali scuole non
può essere riconosciuta la natura di “servizio pubblico” in quanto
in contrasto, oltre che con il mantenimento di specifiche finalità
culturali e confessionali, con la conseguente possibilità di scegliere
il personale in base al loro progetto educativo e, allo stesso modo, con
il diritto di subordinare l’iscrizione degli alunni all’adesione al progetto
educativo a cui esse si ispirano.
Legge
di parità e non legge di riordino del sistema scolastico o sul diritto
allo studio
La
legge di parità, secondo líart. 33 della Costituzione., non
deve dar luogo a un ridisegno dell’intero sistema scolastico nazionale,
né a una normativa sul diritto allo studio, ma limitarsi a fissare
i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità,
e ad assicurare ad esse ìla piena libertà e ai loro alunni
un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni
delle scuole statali.
Con
la legge di parità si definiscono diritti e obblighi delle scuole
non statali - precisando nel contempo che le scuole degli Enti locali,
ancorchè non statali, sono scuole pubbliche e non private - e, in
modo puntuale, le condizioni per ottenere la parità e gli effetti
di tale attribuzione; materia che non può essere affidata alla normativa
secondaria in quanto concerne l’esercizio di un diritto di libertà
che richiede garanzia di assoluta imparzialità e trasparenza del
relativo procedimento.
Per
quanto riguarda in particolare le scuole private la Corte costituzionale
(sentenza Cordero) ha precisato che la garanzia della libertà di
scuola non può consentire una uguale garanzia della libertà
di insegnamento; nelle scuole private, che sono espressione del principio
della libertà di scuola (la Costituzione riconosce ad esse piena
libertà) e che quindi possono essere scuole di tendenza ideologica,
confessionale, ecc., la libertà di scuola prevale sulla libertà
di insegnamento che di conseguenza è limitata dagli indirizzi culturali
e/o ideologici e/o confessionali che caratterizzano il progetto culturale
di ciascuna scuola privata.
Diritti
e obblighi
I
diritti e gli obblighi che la legge di parità deve prevedere derivano
quindi dai suesposti principi costituzionali.
La
presente proposta di legge di parità, in applicazione del principio
della piena libertà, intende garantire i seguenti diritti:
a)
diritto di definire il progetto educativo da parte della scuola con l'obbligo
del personale docente di realizzarlo;
Il
personale docente aderisce difatti al progetto delle scuole private
paritarie e quindi non ha il diritto a partecipare alla sua determinazione;
in questo sensoè un dipendente
subordinato sotto ogni profilo;
b)
diritto di assumere il personale docente sulla base dell'adesione al progetto
educativo;
c)
diritto di licenziare il personale docente nell'ipotesi di incompatibilità
(provata) con il progetto educativo dell'istituto;
d)
diritto di subordinare l'iscrizione degli studenti all’adesione al progetto
educativo dell'istituto (quindi di essere una scuola “non aperta a tutti”).
Nel
contempo la legge di parità deve prevedere per le scuole private
i seguenti obblighi:
-obbligo
di uniformarsi all'ordinamento scolastico vigente per le scuole statali;
-obbligo
di istituire organi collegiali per la partecipazione democratica di tutte
le componenti interne alla scuola così come previsti per le scuole
statali;
-obbligo
di osservare tutte le leggi previste dall'ordinamento in materia di sicurezza
e igiene per le scuole pubbliche;
-obbligo
di svolgere i programmi scolastici vigenti per le scuole pubbliche;
-obbligo
di assumere personale docente in possesso dell'abilitazione all'insegnamento
e di applicare per tutti i docenti i contratti collettivi di lavoro;
-obbligo
di assumere il personale direttivo in possesso dell'idoneità ad
un concorso pubblico;
-obbligo
della pubblicità dei bilanci;
-obbligo
di sottoporsi alla valutazione da parte del sistema nazionale secondo le
disposizioni vigenti per le scuole pubbliche.
Le
scuole private senza oneri per lo Stato
Le
scuole private, ancorchè paritarie, sono quindi scuole private a
tutti gli effetti e istituite per esigenze private; perciò esse
non possono fare parte, insieme alle scuole pubbliche, di un unico sistema
scolastico nazionale né, tanto meno, possono svolgere un servizio
pubblico; esse difatti svolgono un servizio privato e nemmeno offribile
a tutti: uno studente che non intende accettare un orientamento culturale
dinatura confessionale può
non esservi ammesso.
Perciò
l'istituzione di scuole private, ancorchè paritarie e senza fini
di lucro, non può comportare “oneri per lo Stato (art.33 Cost.),
né direttamente, né indirettamente attraverso i bilanci degli
Enti locali o voci di bilancio pubblico comunque estranee alla parità,
come nel caso del diritto allo studio impropriamente utilizzato, in alcune
Regioni, a questo fine.
Il
senso di una proposta di legge di iniziativa popolare
Il
testo di questa proposta di legge ricalca nei primi tre articoli quello
predisposto a suo tempo dall’apposito comitato costituito presso la 7ª
Commissione del Senato.
Si
tratta di un articolato che è il risultato di un lavoro parlamentare
durato quasi due anni, che ha tenuto conto di ben 11 proposte di legge
in materia, compresa quella del governo, e di decine e decine di audizioni
con esperti, gruppi, associazioni.
È
un lavoro di cui, all’atto di decisioni affrettate prese secondo logiche
verticistiche di scambio e sotto la pressione di un dibattito e di un voto
in aula al Senato richiesti dall’opposizione, non si è tenuto conto.
Perciò
la seguente proposta di legge di iniziativa popolare, nel mentre esprime
orientamenti in materia molto diffusi nella società civile, mira
altresì a sostenere l’autonoma azione del Parlamento, facendo proprio
il risultato di un lavoro da esso stesso prodotto e non considerato al
momento di prendere decisioni di forte rilevanza democratica e definitive.
TITOLO I
Disciplina della scuola
privata
CAPO I
SCUOLE E ISTITUTI PRIVATI
Art.1
(Istituzione e funzionamento)
1.
La Repubblica garantisce il diritto di enti pubblici e privati, persone
fisiche e persone giuridiche, a istituire scuole e istituti di educazione
con piena libertà di programmi e di ordinamenti, in conformità
alle disposizioni del presente articolo.
2.
L’istituzione di una scuola o di un istituto di istruzione privato è
subordinata esclusivamente al rilascio di nulla osta da parte dell’amministrazione
scolastica, con il quale è accertata la sussistenza dei seguenti
requisiti:
a)
la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento e ogni altro
elemento utile a identificare con certezza la scuola;
b) il
possesso da parte del richiedente, legale rappresentante della scuola,
della residenza, della maggiore età, nonché dei diritti civili
e politici;
c) l’adeguata
pubblicità dei programmi didattici, dei nomi e dei titoli professionali
dei componenti il corpo insegnante e del gestore;
d) l’idoneità
dei locali destinati alla scuola o all’istituto dal punto di vista igienico
sanitario;
e) la
sussistenza di adeguata garanzia finanziaria per il normale funzionamento
della scuola o dell’istituto.
3.
È vietata ogni forma di controllo sull’orientamento culturale e
sull’indirizzo pedagogico-didattico delle scuole e istituti di educazione
privati.
4.
Le scuole e gli istituti di educazione privati possono assumere una denominazione
corrispondente a quella di scuole e istituti statali solo se i programmi
di insegnamento e gli ordinamenti sono conformi a quelli in vigore nelle
scuole e istituti dello Stato; in ogni caso la denominazione deve prevedere
le parole: “Scuola privata” o “Istituto di istruzione privato”.
5.
Chi intende istituire una scuola o un istituto di educazione privati deve
presentare domanda scritta all’ufficio scolastico regionale competente
per territorio, documentando la sussistenza dei requisiti di cui al comma
2.
6.
Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, nel termine di tre mesi,
rilascia il nulla osta, ovvero lo nega, con provvedimento motivato, qualora
accerti la mancanza di taluno dei requisiti. Contro i provvedimenti del
dirigente dell’Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al
ministro della Pubblica Istruzione entro il termine di trenta giorni.
7.
Le scuole e gli istituti privati sono sottoposti alla vigilanza del ministero
della Pubblica Istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi centrali
e periferici, esclusivamente per ciò che concerne l’osservanza delle
leggi e dei regolamenti, il permanere dei requisiti richiesti, la corrispondenza
dell’insegnamento ai programmi resi pubblici.
8.
Il dirigente del competente ufficio scolastico regionale, con provvedimento
motivato, sospende il funzionamento della scuola o dell’istituto quando
accerti irregolarità e deficienze gravi e revoca il nulla osta quando
sia venuto meno uno o più dei requisiti prescritti al comma 2.
9.
Contro i provvedimenti del dirigente dell’ufficio scolastico regionale
è ammesso ricorso al ministro della Pubblica Istruzione nel termine
di trenta giorni. In caso di revoca del nulla osta, il ricorso sospende
l’esecuzione del provvedimento e il ministro della Pubblica Istruzione
deve decidere nel termine di novanta giorni. Trascorso tale termine, il ricorso
si intende accolto.
10.
Gli studi compiuti nelle scuole e negli istituti privati e gli attestati
eventualmente rilasciati non hanno valore legale.
11.
Le regioni disciplinano con legge le scuole private di formazione professionale
in conformità ai principi del presente capo.
CAPO II
SCUOLE PARITARIE
Art.2
(Scuole paritarie private)
1.
Ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, le scuole private hanno diritto
al riconoscimento della parità con le scuole statali, del grado
e del tipo corrispondente, quando presentino, oltre ai requisiti indicati
nell’articolo 1, anche quelli previsti nel presente articolo.
2.
Alle scuole paritarie è garantita piena libertà per quanto
concerne l’orientamento culturale, l’indirizzo pedagogico-didattico e il
progetto educativo che da essi discende. L’insegnamento, tenuto conto del
progetto educativo della scuola, deve essere improntato ai principi di
libertà, secondo il primo comma dell’articolo 33 della Costituzione.
Agli insegnanti, all’atto della nomina, può essere chiesto il rispetto
del progetto educativo della scuola.
3.
La scuola privata paritaria deve essere aperta a tutti coloro che ne accettano
il progetto educativo. L’organizzazione della scuola deve risultare improntata
ai principi di democrazia e della partecipazione e deve essere garantita
l’applicazione delle norme statali riguardanti i diritti e i doveri degli
studenti.
4.
Sono altresì requisiti per il riconoscimento della parità:
a) lo
statuto, approvato con atto pubblico, in cui siano stabiliti il progetto
educativo della scuola e le finalità educative e formative specifiche
in armonia con i principi della Costituzione, il piano dell’offerta formativa
secondo modalità e contenuti conformi alle disposizioni vigenti
per il sistema nazionale dell’istruzione, la titolarità della gestione
e la pubblicità dei bilanci;
b) la
disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi
alle norme vigenti per le scuole statali;
c) il
funzionamento degli organi collegiali previsti dalle disposizioni vigenti
per le scuole statali;
d) l’apertura
della scuola a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta,
purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione
alla classe che essi intendono frequentare;
e) la
formazione delle classi secondo il numero massimo di studenti per classe
previsto per le scuole statali;
f) l’applicazione
delle norme vigenti per le scuole statali in materia di inserimento di
studenti portatori di handicap o in condizioni di svantaggio e una dotazione
di personale di sostegno adeguata alle loro particolari esigenze educative;
g) la
personalità giuridica e almeno un anno di funzionamento come scuola
privata ai sensi dell’articolo 1;
h) la
organica costituzione in corsi completi corrispondenti a quelli delle scuole
statali. In nessun caso può essere concessa la parità a singole
classi o a singoli corsi;
i) mezzi
didattici rispondenti alle esigenze proprie del tipo di scuola;
l) un
organico di cattedre coperto con personale fornito di legale titolo di
abilitazione. Il preside deve aver superato le prove di un corrispondente
concorso statale per titoli ed esami;
m) una
disciplina del rapporto di impiego del personale dirigente e insegnante
della scuola, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
regolato in modo da assicurare al personale stesso la stabilità
dell’impiego e un trattamento economico adeguato alle sue funzioni;
n) controlli
amministrativi atti ad assicurare la trasparenza e la pubblicità
di gestione dei bilanci della scuola.
5.
La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente
ufficio scolastico regionale a cui è affidata l’istruttoria delle
domande in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto
che respinge la domanda deve essere motivato.
6.
Le scuole private alle quali è riconosciuta la parità sono
dette paritarie private e assumono la denominazione delle corrispondenti
scuole statali, accompagnata dalla parola: “paritaria”.
7.
Il riconoscimento della parità con le scuole statali determina per
gli studenti delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente
a quello degli studenti delle scuole statali, gli studi compiuti e gli
esami sostenuti in tali scuole hanno validità legale.
8.
Per le iscrizioni, la frequenza e gli esami, si applicano agli studenti
delle scuole paritarie le norme vigenti per gli studenti delle scuole statali.
La misura delle rette scolastiche è stabilita dalla scuola.
9.
Le scuole paritarie sono sottoposte alla vigilanza del ministero della
Pubblica Istruzione nei limiti stabiliti dall’articolo 1. Esse sono soggette
altresì alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del
servizio nazionale per la qualità dell’istruzione, secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti.
10.
Nel caso di comprovate infrazioni alle leggi e ai regolamenti o se viene
meno qualcuna delle condizioni previste per la concessione della parità,
il ministro della Pubblica Istruzione, sentito il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, può disporre, con decreto motivato,
la sospensione a tempo determinato o la revoca della parità ovvero
anche la revoca del nulla osta di cui all’articolo 1, fatti salvi i diritti
degli studenti che potranno iscriversi, in qualunque momento, presso le
scuole statali equiparate di pari tipo e grado.
Art. 3
(Scuole paritarie degli
enti locali)
1.
Gli enti locali possono istituire autonomamente scuole paritarie. Tali
scuole devono soddisfare ai seguenti requisiti:
a) quelli
indicati all’articolo 2, con l’eccezione di quelli di cui al comma 2, secondo
e terzo periodo, e al comma 3, primo periodo;
b) l’applicazione
ai docenti delle norme in materia di libertà di insegnamento in
vigore nelle scuole statali;
c) l’apertura
della scuola a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta,
purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione
alla classe che essi intendono frequentare;
d) la
nomina dei docenti e del personale dirigente effettuata attingendo, nell’ordine,
alle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale
della scuola statale e la nomina dei supplenti attingendo, nell’ordine,
alle graduatorie provinciali compilate dall’amministrazione scolastica.
Art. 4
(Finanziamenti)
1.
Non è consentito alcun finanziamento pubblico, né diretto,
né indiretto alle scuole private, paritarie e non.