Area tematica “Scuola Sicura”
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Pediculosi, virus e batteri: tutti li
subiscono ma tutti ne parlano " dopo " ed a " bassa
voce”! falso problema o solo vergogna?
Voglio sottoporre alla Vostra attenzione un problema che investe tutte le scuole, gli alunni, gli insegnanti, il personale ATA e le famiglie ma nulla viene fatto per eliminarlo, anzi, a causa di una ingiustificata vergogna, tutti stanno zitti, compreso chi per legge ha l’obbligo di eliminare il rischio.
Parlo della pediculosi che passa di testa in testa e le malattie
contagiose causate da virus e batteri.
L'elenco dei parassiti, di cui fanno parte anche i simpatici
animaletti, unitamente all'elenco dei batteri e dei virus, del quale ne fanno
parte anche l'herpes labiale, la varicella, il morbillo, l'influenza, la
rosolia, la pericolosa meningite e tutte le altre malattie
contagiose, sono inseriti nell'allegato XI della 626 ( http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc ) con gruppo 2 ovvero che è stato
accertato la possibilità di contagio fra persone anche nelle comunità.
Questo si chiama rischio biologico che ogni datore di lavoro (compresi il Dirigente Scolastico) è obbligato a valutare e ad eliminare.
Succede però che quasi nessuna scuola ha valutato tale rischio, quindi non ha nominato il medico competente, il quale non ha potuto dare le istruzioni del caso che, accoppiato alla oramai conosciuta assenza del medico scolastico ed all’eventuale e/o tardivo arrivo della comunicazione del medico di base (pediatra), ha creato questa pericolosa situazione:
1) bambini febbricitanti con sintomi influenzali che vengono "depositati" a scuola e genitori che di fatto non sono reperibili ed insegnanti che non sanno che fare e che quindi, tenendo gli alunni in aula, contagiano così tutti gli altri;
2) bambini con herpes labiale ed altre malattie contagiose (sempre depositati con familiari non reperibili) che starnutiscono e diffondono nell'ambiente (aule sottodimensionate) goccioline di saliva che contagiano tutti;
3) Bambini (sempre depositati con familiari non reperibili) con impercettibili (ovviamente per gli insegnanti che non hanno un riferimento medico) sintomi ed evidenza di altre malattie (varicella, ecc.) che contagiano tutti gli altri.
4) Bambini con animaletti in testa che vengono mandati a scuola a contagiare gli altri e bisogna stare zitti e non si possono mandare a casa per questi motivi altrimenti, come erroneamente si pensa, si viola la privacy in quanto il medico scolastico nelle scuole di fatto non è presente;
5) bambini colpiti da meningite ma siccome manca il medico competente e le procedure non sono state precedentemente pianificate, la tardiva comunicazione delle volte fa altri contagi.
Nell’inverno 2002-2003, in una grande città (Bari), a seguito della nota epidemia d'influenza che ha colpito tutta l'Italia, l'ospedale dei bambini è andato in tilt per il numero elevato di ricoveri.
Il primario del reparto infettivi, unitamente agli altri primari, sul quotidiano in zona maggiormente letto, ha lanciato un appello: “Per l'amor di Dio, chiudete le scuole per un paio di settimane e l'epidemia si esaurisce”. Non commento le risposte date dai D.S. e dal Sindaco. Fatto sta che le scuole non sono state chiuse, con il risultato che tutti i bambini sono obbligatoriamente passati dall'influenza e relative conseguenze e complicanze, un congruo numero dall'ospedale e le aule sono state semi deserte per molto più tempo che le due settimane preventivate dai medici qualora li avessero ascoltati. Se le valutazioni di rischio biologico ci fossero state, sarebbero in uso dei protocolli sanitari con formazione ed istruzioni operative idonee per limitare i contagi.
A conferma di quanto sopra citato, il quale è valido per tutte le Regioni d’Italia, si veda il Bollettino OER della Regione Puglia (stralcio allegato alla presente), emesso dall’Osservatorio Epidemiologico http://www.epicentro.iss.it/territorio/puglia-oer.htm , che correla l’aumento delle malattie contagiose con l’apertura delle scuole. Questo significa che le norme d’igiene e la profilassi specifica nelle scuole non viene applicata il tutto in completo disaccordo con quanto previsto dalle linee guida D.Lgs. 626/94 emesse dagli Assessorati alla Sanità delle Regioni. Solo se vengono applicate le norme d’igiene e la profilassi specifica si possono disattendere le particolari prescrizioni sancite dal 626 in materia di rischio biologico relativo alle attività nelle quali non vi è il deliberato uso degli agenti biologici (batteri, virus e parassiti) ma vi è rischio di contagio come ad esempio nelle comunità.
Le aule sotto dimensionate, l’inesistenza di un protocollo sanitario idoneo per attuare l’igiene e la profilassi specifica per ogni malattia contagiosa ipotizzabile in una comunità come la scuola e la mancata applicazione delle squadre di primo soccorso di cui all’art. 15 del D.Lgs. 626/94 http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc (relativo D.M. Salute 15/07/03 nr. 388), rendono le situazioni dell’igiene, della salute e della sicurezza veramente precarie.
Eppure, in base alla parte terza della carta dei servizi scolastici http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html , il dirigente scolastico deve garantire un ambiente di studio confortevole, igienico e sicuro.
Anche la Commissione della Comunità Europea, con la raccomandazione del 19 settembre 2003 che si allega, ha ribadito la necessità di fare prevenzione per le malattie infettive e parassitarie. Sia le norme di cui al D.Lgs. 626/94 e sia le predette raccomandazioni si applicano ai lavoratori ed assimilati. Gli alunni sono assimilati ai lavoratori e sono sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica.
Disamina di
tipo tecnico-giuridico:
Il Dirigente Scolastico quale datore di lavoro, in base al titolo
VIII del D. Lgs. 626/94 (art. 73 e successivi) http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc , oltre alla valutazione degli altri
rischi presenti (incendio, antinfortunistica, emergenze, sicurezza edifici
scolastici, attrezzature, strumenti, ecc.), è obbligato (art. 78) a valutare
il rischio biologico a prescindere dal fatto che si manipolano o no
gli agenti biologici (comma 4). Solo per determinate attività
(artt. 81, 82 e 83) e/o agenti (gruppi 3 e/o 4) vi sono dettagliate
disposizioni aggiuntive.
Invero, il documento nr. 16 delle linee guida emesse dagli
Assessorati alla Sanità delle Regioni http://www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc16.htm
, esclude le scuole dalla valutazione del rischio biologico basando tale
orientamento solo sul fatto che la presupposta applicazione delle norme di igiene
e profilassi specifica è sufficiente
per escludere il rischio di contagio
nelle comunità. Purtroppo, nella realtà, queste norme di igiene e profilassi
specifica spesso vengono disattese anche involontariamente in quanto la
medicina scolastica nel tempo è andata in “disuso” (vedasi anche Legge Regione
Lombardia 4 agosto 2003 nr. 12 http://www.comitatigenitori.it/certificato/index.htm
). I fatti, però, indicano che nelle scuole il rischio biologico è altissimo e
deriva dal fatto che gli edifici scolastici, oltre ad essere fatiscenti e
quindi inigienici, hanno aule anguste e sottodimensionate tanto da non
garantire dall’ 1,80 ai 2,00 mq quadri netti di superficie per alunno e 3 metri
di altezza quale indice minimo previsto dalla normativa attualmente ancora in
vigore. (cfr. tabella riassuntiva http://www.codacons.it/scuola/indiciediliziascol.html).
Il sovraffollamento in aule che non rispettano gli indici minimi di edilizia è
sicuramente condizione di massima infezione fra un individuo e l’altro. Per
poter formare classi di 25 alunni più l’insegnante è necessario avere aule che
siano di 50 metri quadri circa più la superficie occupata da armadi e mobilio
similare escluso i banchi..
La nomina del medico competente
(sorveglianza sanitaria) è obbligatoria per gli agenti biologici.
La valutazione del rischio biologico e relativa eliminazione è un
obbligo in capo al datore di lavoro (a scuola è il Dirigente Scolastico http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm292_96.html)
la quale va realizzata
con l'ausilio del medico competente (per i titoli del medico competente si veda
l'articolo 2 comma 1 lettera d del 626/94 - il combinato disposto dell' art. 4
comma 4 lettera C, dell'art. 16 commi 1 e 2, dell'art. 17 e dell'art. 86
(D.Lgs. 626/94), se letti in successione guidano mano mano il tutto).
L'elenco non esaustivo
degli agenti biologici (batteri, virus e parassiti) patogeni da prendere in
considerazione per la valutazione è riprodotto nell'allegato XI della 626 http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc
(quello della SARS non è ancora inserito ma non per questo non va preso
in considerazione – si veda nota ISPESL).
Gli agenti biologici
patogeni normalmente presenti nelle comunità scolastiche (varicella, morbillo,
influenza, meningite da Neisseiria Meningitidis ed altri batteri,
herpes, parassiti, ecc.), elencati nel predetto allegato XI e dei quali si
conosce molto bene l'eziologia, la trasmissione ad altra persona avviene
per contatto con la persona
malata, per via aerea con le goccioline di saliva emesse durante gli
starnuti, le lacrime, contatto con i bambini affetti da pediculosi,
con i fazzolettini poggiati sul banco e presi erroneamente da altri
bambini, ecc. Allora perché per il lavoratore non della scuola, in presenza di
casi sospetti, deve essere fatta la valutazione del rischio biologico (come per
esempio per la SARS) anche se non vi è l’uso deliberato e non maneggia i virus,
batteri e parassiti ma vi è solo contatto (non stretto) con le persone
potenzialmente infette? con tutti gli
annessi e connessi e nelle scuole NO? eppure, nella scuola, è più di un
sospetto, direi quasi certezza di una situazione di alto contagio in quanto
comunità che svolge la sua attività a stretto contatto l’uno con l’altro.
Per la SARS, la cui trasmissione è più o meno identica a tutti gli altri batteri e virus normalmente presenti nelle comunità scolastiche si vedano le indicazioni dell'ISPESL sotto riportate.
Queste indicazioni/prescrizioni, ovviamente, sono sovradimensionate in quanto il virus della SARS e la sua eziologia non è ancora ben conosciuta. E’ ovvio anche che i DPI (dispositivi di protezione individuale) e le relative procedure non sono da adottare tali e quali nelle scuole ma che la valutazione del rischio con gli accorgimenti (dispositivi collettivi) per sensibilmente ridurlo, sono obbligatori.
Vorrei attirare l'attenzione sul fatto che nelle aule spesso molto sotto dimensionate rispetto ai previsti 50 mq circa, il rischio di contagio, ovviamente e come si è già detto, risulta più alto proprio in considerazione del sovraffollamento che si somma a quello relativo al rischio incendio ed altri rischi legati al sovraffollamento.
Allora, quale misura d’igiene e profilassi specifica, perché non si costituiscono classi con numero di alunni proporzionato alla effettiva grandezza dell'aula? In questo modo, anche se indirettamente, ne beneficerebbe anche la qualità dell’istruzione, la didattica, la condotta ed il comportamento sociale degli alunni (aforisma: i polli quando sono nella gabbia stretta, “si beccano”). Per quanto riguarda i benefici sotto l’aspetto della didattica si veda:
“La preuve par STAR”
La grandezza delle classi è determinante per la riuscita degli alunni
di Nico Hirtt
(traduzione di Paola Capozzi)
in: http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/star.html
Oltre alla obbligatorietà sancita dalle norme emesse in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (che si applicano anche alle scuole), a mio avviso è necessario che, anche consorziandosi, tutte le scuole Italiane nominano il previsto medico competente sia per il rischio biologico da malattie infettive (compreso il rischio dei laboratori di biologia e microbiologia nei quali vi è l’uso deliberato degli agenti biologici), rischio sollevamento pesi (solo asili nido e materne), rischio videoterminali (personal computer delle segreterie e dei laboratori multimediali), rischio chimico (laboratori chimici scuole superiori), rischio fisico (macchine, attrezzi e strumenti dei laboratori fisici, elettrici e meccanici).
FirmatoMimmo DIDONNA Area tematica “scuola sicura” del
Codacons |
Valutazione del rischio biologico realizzato per la SARS
(Fonte: Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro)
http://www.salute.gov.it/dettaglio/pdPrimoPiano.jsp?id=147&sub=4&lang=it
Norme di protezione dei lavoratori esposti
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La SARS così come definita dall'OMS è ".una malattia la cui eziologia non
è ancora nota e la cui trasmissione avviene essenzialmente per via aerea a
seguito di stretto contatto (diretto) con la persona malata.
Allo stato
attuale non c'è evidenza che l'infezione possa essere trasmessa attraverso
contatti casuali tra la popolazione."
A seguito delle numerose richieste inoltrate dal Ministero della Salute
-Ufficio Malattie Infettive- e da altri Organismi, l'Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) si è attivato per verificare che
tipo di interventi si debbano adottare per la tutela della salute dei
lavoratori.
Trattandosi di rischio biologico, la normativa di riferimento è rappresentata
dal DLgs 626/94, Titolo VIII, e successive modifiche ed integrazioni, in base
al quale è necessario, a seguito del procedimento di valutazione del rischio,
intraprendere, nel caso di rischio di esposizione, gli interventi di tutela
previsti, quali le misure di riduzione e abbattimento del rischio,
l'informazione e la formazione, nonchè la sorveglianza sanitaria.
Nel caso specifico della SARS, in generale, in assenza di casi sospetti si
configura un' assenza di potenziale esposizione (e quindi anche di rischio di
esposizione) e pertanto i lavoratori sono equiparabili al resto della
popolazione. Per essi valgono quindi le misure generali di salvaguardia che
l'OMS ed il Ministero della Salute hanno indicato e indicheranno al riguardo.
Si ritiene che, allo stato attuale, in presenza di caso sospetto, ossia:
a.. una persona,
che dopo il 1° novembre 2002, presenti una storia di febbre alta > 38° C,
tosse o difficoltà respiratorie e una o più delle seguenti condizioni: contatto
ravvicinato, nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi, con un caso
sospetto o probabile di SARS - storia di viaggio, nei dieci giorni precedenti
l'inizio dei sintomi in aree affette;
b.. una persona
con una malattia respiratoria acuta non spiegata , con conseguente decesso,
dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata eseguita autopsia. (Fonte
Ministero della Salute), nell'ambito dei passeggeri di un aeromobile, i
lavoratori potenzialmente esposti siano soltanto il personale in servizio sugli
aeromobili ed il personale sanitario che presta i primi controlli.
Si ritiene quindi che il suddetto personale debba avere a disposizione per lo
svolgimento della propria attività lavorativa i seguenti dispositivi di
protezione individuale (DPI ):
a.. facciali filtranti FFP3 che rispetto a quelli indicati dall'OMS (tipo N95,
con efficienza di filtrazione del 95%) offrono maggiore protezione al
lavoratore in quanto presentano un'efficienza filtrante del 98%.
b.. guanti
monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale in terza
categoria, con certificazione di conformità alla EN 374.
c.. camici
monouso, classificati come DPI, con certificazione tipo CE per la protezione da
agenti biologici.
Per quanto riguarda il personale che lavora nell'ambito aeroportuale, l'ISPESL
ritiene che soltanto gli operatori, che per motivi di servizio debbano accedere
all'interno degli aeromobili in cui si sia configurato un caso sospetto,
debbano indossare i seguenti DPI :
a.. facciali filtranti FFP3 che rispetto al quelli indicati dall'OMS (tipo N95
con efficienza di filtrazione del 95%) offrono maggiore protezione al
lavoratore in quanto presentano un'efficienza filtrante del 98%.
b.. guanti
monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale in terza
categoria, con certificazione di conformità alla EN 374.
Inoltre questo Istituto ritiene che se per proprie competenze istituzionali il
personale delle forze dell'ordine o delle dogane debba entrare in contatto con
il caso sospetto, questi operatori dovranno anch'essi indossare:
a.. facciali filtranti FFP3 che rispetto al quelli indicati dall'OMS (tipo N95
con efficienza di filtrazione del 95%) offrono maggiore protezione al
lavoratore in quanto presentano un'efficienza filtrante del 98%.
b.. guanti
monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale in terza
categoria, con certificazione di conformità alla EN 374.
Infine l' ISPESL ritiene che in presenza di caso sospetto gli operatori della
sanità aerea debbano accedere immediatamente all'interno dell' aeromobile al
fine di procedere al controllo del passeggero ed ai successivi adempimenti già
previsti dal Ministero della Salute.
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