ovvero corse l'azienda sostituisce
la scuola
La
riforma Moratti prevede che "dal compimento dei quindicesimo anno di età
i diplomi e le qualifiche sì possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o
attraverso l'apprendistato", o ancora attraverso i tirocini formativi e
di orientamento. Questo fa si che vi
siano stretti legami sia con la legge di riassetto dei mercato dei lavoro dei
1997 (legge Treu) che con la nuova riforma dei mercato dei lavoro (legge 30 dei
2003 la cosiddetta legge Biagi).
L'apprendistato
li nuovo
contratto di apprendistato introdotto dalla legge 30/03 prevede diverse tipologie,
tra cui l'apprendistato per l'espletamento dei diritto-dovere di istruzione e
formazione (15-18 anni). La durata è
individuale e varia a seconda dei casi, al massimo è di tre anni (ma un giovane
nelle altre forme di apprendistato può rimanerci fino a 29 anni); il monte ore
di formazione non è più definito come in passato (240 ore esterne all'azienda),
ma deve essere 'congruo" alla qualifica che l'apprendista deve conseguire
e può essere svolto sia esternamente che internamente all'impresa. La regolamentazione dei profili formativi
è affidata alle Regioni.
Con
questo sistema non solo si determina un'ulteriore selezione tra i giovani che
rimangono all'interno dei percorso scolastico e quelli che vengono avviati
precocemente al lavoro, ma si cerca di rendere senso comune l'idea che il
lavoro minorile ha valenza formativa pari all'educazione svolta nelle sedi
opportune.
L"alternanza
scuola-lavoro
E' un
modello che stabilisce un rapporto diretto tra scuola e mondo dei lavoro
mediante l'attivazione di periodi di formazione in aula e periodi di
apprendimento in azienda; a differenza dell'apprendistato, non costituisce
rapporto individuale di lavoro.
La bozza
di decreto sull'alternanza ne prevede la destinazione a studenti di entrambi i
canali che abbiano compiuto 15 anni; e possibile anche espletare l'intera
formazione dai 15 ai 18 anni in tale modalità.
I percorsi di altemanza sono
attivati dalle scuote o dai centri di formazione mediante stìpula di apposite
convenzioni con le imprese.
Si
sancisce così l'ingresso, la partecipazione e il controllo delle aziende nei
processi formativi, con relativa subordinazione della scuola alle logiche
dell'impresa. Quel che si vuole
promuovere è "formazione" del nuovo lavoratore secondo i dettami
delle nuove regole dei mercato dei lavoro: identificazione con l'impresa;
affidabilità e responsabilità; capacità di perseguire un progetto sapendo
affrontare l'incertezza; valorizzazìone della precarizzazione dei lavoro e
della vita.
Tale
modello è evidente nell'intesa firmata tra Confindustria e Direzione regionale
della Calabria per la sperimentazione in dieci istituti scolastici di percorsi
di alternanza scuola-lavoro. Partendo
dal bisogno delle imprese di inserire nel mondo dei lavoro nuove professionalità
preparate a fronteggiare i continui e repentini cambiamenti della produzione e
dei mercato, il sistema prevede l'irruzione dell'impresa direttamente nel
percorso scolastico con cicli pluriennali (secondo e terzo anno negli istituti
professionali; terzo, quarto e quinto nei licei).
I cicli
in alternanza hanno struttura modulare: i moduli iniziali sono finalizzati
all'introduzione della cultura dell'impresa e a interventi di rimotivazione
degli studenti, i moduli ;intermedi si sviluppano per l'intero ciclo e sostituiscono
quote di programma (il 15% dei monte ore), i moduli finali prevedono un numero
consistente di ore svolte in azienda e possono essere collocati nei periodi
estivi o al termine dei ciclo scolastico.
I contenuti didattici, svolti in aula, riguardano le competenze di base
(inglese, informatica, ecc.) e le competenze trasversali (problem-solving,
capacità relazionali, ecc.) mentre l'apprendimento delle competenze
professionali è gestito direttamente in azienda. Il tutor della scuola e il tutor aziendale sono garanti dello
svolgimento e della valutazione dei risultati raggiunti.
Silvana Conedera e Danilo Molinari
A cura di:
RetesScuole - www.retescuole.net