ISTRUZIONE
PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO
2004
259a
Seduta
Presidenza del
Presidente
ASCIUTTI
Intervengono i
sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina
Aprea e Caldoro.
La seduta inizia
alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA
SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto
legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (n. 303) (Parere al Ministro
per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 marzo
2003, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
osservazioni)
Riprende l'esame,
sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il presidente
relatore ASCIUTTI (FI) - si era conclusa la discussione generale. Egli
replica quindi agli intervenuti, illustrando uno schema di parere favorevole
con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto), con cui
dichiara di recepire molti dei rilievi emersi.
La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U)
illustra a sua volta uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato al
presente resoconto), presentato congiuntamente ai senatori Betta, Cortiana,
Manieri, Marino, Pagano, Togni, D'Andrea, Vittoria Franco , Monticone, Modica e
Tessitore.
Agli intervenuti nel
dibattito replica altresì il sottosegretario Valentina APREA, la quale esprime
anzitutto un apprezzamento, anche a nome del Ministro, nei confronti del
presidente relatore Asciutti per aver voluto continuare l’opera già intrapresa
con l'esame del disegno di legge delega, divenuto legge n. 53 del 2003.
Il costruttivo
contributo, prosegue, costituisce un elemento di conforto nelle scelte
dell'Esecutivo e di sicura mediazione tra le prerogative e le attese del
Parlamento e gli impegni assunti dal Governo.
Ella rileva quindi che
il decreto in esame tiene conto dei servizi e delle attività già consolidati,
soprattutto con riferimento al tempo scuola e all’arricchimento delle attività
formative, che hanno tradizionalmente caratterizzato sia il tempo pieno delle
elementari, che il tempo prolungato della scuola media.
Giudica pertanto
singolari le numerose critiche in proposito, anche successivamente al passaggio
del decreto in Conferenza unificata, che ha confermato la frequenza scolastica
fino a 40 ore settimanali, la completa gratuità delle attività educative
facoltative opzionali e l’assistenza educativa da parte dei docenti al tempo
mensa.
Si tratta, ella
prosegue, di garanzie già presenti nel testo originario approvato dal Consiglio
dei Ministri e che, del resto, si desumono dalla lettura comparata del vecchio
e del nuovo ordinamento.
Inoltre, ancor prima
del confronto in Conferenza unificata, il Ministero aveva avuto modo di dare
adeguata pubblicità in ordine all’interpretazione del decreto, in modo da
rassicurare circa il mantenimento dei tempi lunghi e dell’erogazione gratuita
dei servizi ad essi connessi.
Con riferimento poi
all’obiezione – ripresa anche nel corso del dibattito - circa i mutamenti del
modello pedagogico e didattico del tempo pieno e del tempo prolungato, ella
sottolinea la volontà del Governo di garantire il rispetto dell'autonomia
didattica e organizzativa all'interno dei piani di studio e degli orari di
lezione, in ossequio sia all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta
legge Bassanini 1), che del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del
1999, con cui si è superata la rigidità e l’uniformità degli ordinamenti
scolastici.
Ella si sofferma
altresì sui principi che caratterizzano l'innovativo percorso di definizione
dei piani di studio in regime di autonomia, richiamati in particolare
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999,
quali l’indicazione degli indirizzi generali, gli obiettivi generali del
processo formativo, gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli alunni, le discipline e le attività costituenti la quota
nazionale dei curricoli e il relativo monte-ore annuale, l’orario obbligatorio
annuale complessivo dei curricoli, i limiti di flessibilità temporale per
realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del
curricolo, gli standard relativi alla qualità del servizio.
Nel rammentare inoltre
che il comma 4 dell’articolo 8 del medesimo decreto n. 275 prevede che agli
studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione nelle
attività didattiche, ritiene che tale previsione debba essere letta
congiuntamente con le restanti disposizioni del decreto dirette a valorizzare
l’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in relazione alle
esigenze del territorio e delle famiglie.
Ella ribadisce pertanto
che il decreto legislativo, e più in generale la legislazione statale, non può
dunque definire un unico modello pedagogico e didattico, così come è avvenuto
nelle riforme degli ordinamenti degli anni Sessanta (relativamente alla scuola
materna e alla scuola media), Settanta (con riguardo al tempo pieno nella
scuola elementare) e Novanta (con riferimento all'introduzione del modulo nella
scuola elementare).
In quest'ottica ella
sostiene che debba essere interpretato il comma 5 dell’articolo 7 del decreto
in esame, nel quale si sottolinenea che l’organizzazione delle attività
educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella responsabilità delle
istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è
affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche,
previste dai medesimi piani di studio.
In proposito ella
rassicura sul fatto che la responsabilità didattica resterà collegiale, pur in
presenza di nuove articolazioni della funzione docente e che l’organizzazione
delle attività nell’arco temporale della giornata non trova specifici vincoli.
Anche in questo caso, ella afferma che il superamento dell’unità della classe
intesa in senso amministrativo quale unico modello organizzativo di
insegnamento–apprendimento, nonchè l’articolazione delle lezioni in attività
antimeridiane e pomeridiane non sono novità assolute del decreto legislativo,
ma sono già previste dalla legge n. 517 del 1977, dagli articoli 129, 130 e 131
del Testo Unico n. 297 del 1994, dall’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 275 del 1999.
Con riferimento poi
all’introduzione della figura del docente tutor, ella ribadisce che essa
costituisce una figura di riferimento dell'attività educativa collegiale dei
docenti e del gruppo-classe, al fine di realizzare, da un lato, un rapporto più
stretto e più significativo tra scuola e famiglia e, dall’altro, una reale
personalizzazione dei piani di studio a servizio dell’integrazione di ciascun
allievo in una vera e propria comunità di apprendimento.
Passando a considerare
lo strumento del portfolio delle competenze personali degli alunni, ella
afferma che esso rappresenta un elemento chiave per realizzare la continuità
educativa, sia orizzontale che verticale. A suo avviso esso, attraverso la
certificazione della storia personale di ogni alunno, delle sue competenze ed
attitudini, assicurerà l’orientamento ed il ri-orientamento continuo degli
studenti.
La valorizzazione del
ruolo delle famiglie si realizza - prosegue ancora il rappresentante del
Governo - anche mediante il riconoscimento della responsabilità di decidere sia
gli anticipi di iscrizione alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria,
sia le attività del tempo scuola per gli alunni.
In merito poi all’iter
procedurale seguito per l'adozione del decreto, ella richiama l’attenzione
della Commissione sulla circostanza che la procedura seguita è senz'altro
coerente con la delega concessa al Governo dal comma 2 dell’articolo 1 della
legge n. 53 del 2003, anche con riferimento alla competenza legislativa
concorrente delle Regioni.
Ella si sofferma
inoltre sulla circolare amministrativa, avente ad oggetto le iscrizioni
all’anno scolastico 2004-2005, recentemente emanata dal Ministero, sostenendo
che essa rappresenta un atto dovuto che non introduce alcuna novità normativa.
Rispetto poi alla
necessità di definire le nuove figure professionali nella scuola dell’infanzia,
necessarie per consentire l’anticipo delle iscrizioni, ella comunica che nel
confronto con l'ANCI si è deciso di utilizzare l'avvio delle sperimentazioni
sull'anticipo delle iscrizioni dei bambini di due anni e mezzo per definire le
eventuali nuove figure necessarie all’inserimento organico e generalizzato di
questi ultimi.
In riferimento poi alla
necessità per il Governo di specificare che nella scuola primaria si studierà
la lingua inglese e non altra lingua, l'oratrice evidenzia l'ampiezza del
divario di competenza linguistica degli studenti italiani rispetto ai loro
coetanei dei Paesi più avanzati. Inoltre, ella ricorda che il Consiglio
dell'Unione europea dei Ministri dell’educazione ha approvato una direttiva
finalizzata a promuovere entro il 2010 l'inserimento in tutti i sistemi
educativi europei di due lingue comunitarie, al fine di favorire una reale
cittadinanza europea. In considerazione dunque della incontestabile preminenza
della lingua inglese nella società della conoscenza, nonché degli impegni
assunti a livello comunitario, ella riferisce che il Governo ha scelto la
lingua inglese come prima lingua comunitaria obbligatoria nella scuola
primaria, cui si aggiunge peraltro una seconda lingua comunitaria nella scuola
secondaria di primo grado.
Infine, con riferimento
ai rilievi emersi nel corso del dibattito in ordine alla questione della
copertura finanziaria, ella premette che gli stanziamenti sono previsti dalla
manovra finanziaria per il 2003.
Con riferimento alle
altre obiezioni sollevate in materia di generalizzazione dell’offerta
formativa, di alfabetizzazione informatica e di alfabetizzazione nella lingua
inglese, ella rinvia ai chiarimenti che il Governo ha fornito alla Commissione
bilancio lo scorso 19 gennaio.
Passando a considerare
la disciplina transitoria recata dal provvedimento in esame, centrale al fine
di garantire il passaggio graduale dal vecchio al nuovo ordinamento, ella
esprime un giudizio positivo sull'osservazione n. 4 dello schema di parere
illustrato dal Presidente relatore.
Conclusivamente ella
rassicura in ordine all'intenzione del Governo di garantire, da un lato, che i
docenti possano farsi quanto prima interpreti delle nuove finalità educative e,
dall'altro, che le famiglie possano, a loro volta, cogliere le nuove
opportunità al fine di contribuire a migliorare complessivamente la qualità
degli insegnamenti e degli apprendimenti dei propri figli, raccogliendo la
sfida di una corresponsabilità sul piano delle scelte educative.
Si passa alla votazione
dello schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore.
Per dichiarazione di
voto contrario interviene il senatore TOGNI (Misto-RC), il quale
sottolinea che il provvedimento in esame elude le finalità della riforma
scolastica, atteso che anzitutto non vengono stanziate adeguate risorse
economiche, non viene assicurata la qualità dell'offerta formativa e, con
riferimento alla questione del tempo pieno e dell'organico dei docenti, mancano
garanzie in merito al rispetto del principio di pari opportunità per gli
studenti. Egli lamenta altresì la mancanza di certezze in ordine agli orari,
agli insegnamenti facoltativi e soprattutto alla questione del loro costo,
centrale per le famiglie a basso reddito.
Conclusivamente egli
auspica che vengano destinate maggiori risorse economiche al settore della
scuola, al fine di garantire un'adeguata formazione del personale docente
nonché un miglioramento del loro trattamento economico, e che siano definiti di
programmi scolastici certi.
Il senatore BRIGNONE (LP)
sottolinea la difficoltà di giungere alla definizione di una riforma scolastica
che, se pur auspicata nei principi e nelle finalità, non è sempre condivisibile
nelle modalità attuative.
Nel ricordare che nel
corso della discussione generale sono emersi interessanti spunti, egli
manifesta il proprio rammarico per la circostanza che non si sia fatto
riferimento alla necessità di definire un nuovo stato giuridico per i docenti,
che - a suo avviso - costituisce una questione ormai indifferibile.
Egli condivide inoltre
il principio di attribuire maggiori responsabilità alle famiglie, come del
resto accade anche negli ordinamenti scolastici di altri Paesi, e agli enti
locali, il cui ruolo è stato sino ad ora mortificato. E' pertanto necessario
procedere ad attribuire maggiori responsabilità a questi ultimi, che si sono
peraltro resi protagonisti del processo di razionalizzazione scolastica nonché
nel settore del finanziamento dell'edilizia scolastica, e che spesso non sono
supportati da adeguate risorse finanziarie e dalla possibilità di contare su
una sufficiente flessibilità nella determinazione degli organici.
In proposito egli
stigmatizza la chiusura nei confronti del conferimento di maggiori compiti agli
enti locali da parte di talune forze politiche che giudicano indispensabile il
mantenimento della competenza esclusiva dello Stato nel settore scolastico, a
garanzia del rispetto del carattere nazionale del sistema della scuola. Si
tratta, egli osserva, di una posizione che contrasta del resto con il processo
di devoluzione in atto.
Conclusivamente egli
preannuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sullo schema di
parere illustrato dal Presidente relatore, che recepisce molte delle istanze
emerse nel corso della discussione generale. Dopo aver precisato che
l'orientamento favorevole al decreto legislativo in esame deriva anzitutto
dalla circostanza che esso costituisce una prima attuazione della legge n. 53
del 2003, che il suo Gruppo sostenne in sede di approvazione, egli sottolinea
tuttavia che tale provvedimento deve essere inteso come transitorio in attesa
che la competenza in materia sia trasferita alle regioni.
Il senatore D'ANDREA (Mar-DL-U)
conferma il giudizio negativo sullo schema di decreto, dovuto alla sua
inadeguatezza rispetto non solo alle aspettative della scuola ma anche agli
stessi contenuti della legge di riforma, su cui pure il giudizio
dell'opposizione era stato negativo per ragioni di metodo e di merito. Ricorda
infatti che, in occasione del dibattito parlamentare del disegno di legge poi
divenuto la legge n. 53, l'opposizione aveva criticato l'eccessivo ricorso allo
strumento della delega, tanto più in assenza di precisi principi e criteri
direttivi, che avrebbe consentito un'attuazione largamente discrezionale.
Tale contrarietà si
conferma ora, a fronte del primo decreto di attuazione, che vanifica preziose
conquiste riformatrici venutesi affermando a partire dagli anni Sessanta con
riferimento ai segmenti della scuola elementare e media.
Già in occasione del
dibattito sulla legge delega, l'opposizione aveva del resto paventato che in
sede di applicazione si potesse manomettere l'assetto modulare della scuola
elementare, sostituire i curricoli con piani di studio stabiliti a livello
centrale e vanificare la riforma del docente plurimo.
Tali timori si sono
rivelati tutti fondati, andando il decreto ben oltre le più fosche previsioni.
Anche le critiche degli operatori interessati sono del resto in aumento in
progressione geometrica, man mano che la riforma va definendosi nel dettaglio,
e hanno raggiunto toni assai vivaci nel corso delle audizioni informali svolte
dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, ove sono emersi molti giudizi
critici anche da parte di associazioni che certamente non fanno riferimento
all'opposizione.
Il decreto in esame
frammenta e disarticola infatti l'offerta primaria e, paradossalmente,
determina un rapporto più difficile con le famiglie trasformando il servizio
pubblico scolastico in un servizio a domanda individuale. Né va dimenticata
l'eccessiva rigidità delle Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati, che il provvedimento legifica.
Dopo aver espresso il
timore che si determini un difficile incastro del decreto in esame con il comma
1 dell'articolo 22 della legge n. 448 del 2001, non inficiato dal recente
intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 2004, conclude
osservando che, pur condividendo alcune considerazioni contenute nella proposta
di parere avanzata dal Presidente relatore, non può concordare con il giudizio
positivo sul decreto che ne è alla base. Dichiara quindi il proprio voto
contrario.
Il senatore BEVILACQUA
(AN) dichiara invece il voto favorevole di Alleanza Nazionale,
manifestando consenso per le linee generali dello schema di parere avanzato dal
Presidente relatore. Suggerisce tuttavia alcune precisazioni.
Anzitutto, chiede che
il richiamo alla gratuità del tempo pieno sia inserito fra le osservazioni,
anziché mantenuto in premessa. Chiede altresì che siano confermati gli organici
e garantita la progettazione unitaria del percorso educativo, che rappresenta
un profilo di grande rilievo per il suo Gruppo.
Condivide infine
l'osservazione n. 6, relativa all'utilizzazione del tempo mensa anche per
attività educative, giudicando eccessiva la destinazione di dieci ore
settimanali al solo tempo mensa.
Conclude deplorando
vivacemente la strumentalizzazione dei bambini nelle manifestazioni di
protesta.
La senatrice PAGANO (DS-U)
osserva che la partecipazione dei bambini alle manifestazioni di piazza rientra
nella esclusiva responsabilità dei loro genitori. Coglie peraltro l'occasione
per criticare il comportamento di alcuni autorevoli esponenti di maggioranza,
che hanno assunto l'atteggiamento degli apparati nei confronti dei liberi
pensatori. Sottolinea inoltre che, in concomitanza con le manifestazioni contro
la riforma scolastica, nel Paese si svolgevano altresì manifestazioni contro le
riforme che investono altri delicatissimi settori della società (magistrati,
università, medici), a testimonianza di un diffuso rifiuto dei principi
riformatori propugnati dal Governo in carica.
Dopo aver criticato la
precarizzazione dell'ordinamento conseguente alla riforma scolastica in atto,
ella osserva poi che la replica del Sottosegretario è risultata debole sotto il
profilo argomentativo. Le motivazioni addotte a sostegno della riforma appaiono
infatti, da un lato, ardite sul piano legislativo e, dall'altro, paradossali.
Né va dimenticato che
l'affermazione della gratuità del tempo pieno rappresenta un punto di arrivo
del dibattito politico e non certo il punto di partenza della proposta
governativa. Analogamente, sull'istituzione del tutor sono state
espresse considerazioni fortemente critiche anche da gruppi di maggioranza alla
Camera.
Tutto ciò distoglie
tuttavia l'attenzione dal punto centrale della riforma che, a suo giudizio,
consiste nel sostanziale svuotamento del tempo pieno. Se infatti prima esso era
globale, scandito in una serie di sequenze logiche, e aperto a tutti, ora esso
si trasforma in un istituto di secondo piano, facoltativo ed in quanto tale
destinato ad una platea ridotta di utenti. Si trasforma cioè in un tempo
residuale ed opzionale, in una concezione assistenziale non a caso finanziata proprio
con il ricorso al Fondo per le politiche sociali.
Ne deriva un giudizio
fortemente critico, corroborato del resto dal dissenso di otto regioni e dalla
stessa sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004. A fronte di tale
duro confronto, meglio sarebbe stato, a suo avviso, se il Governo avesse
adottato un atteggiamento più prudente, riaprendo la discussione e rivedendo i
contenuti della riforma.
Anche il senatore BETTA
(Aut) manifesta netta contrarietà, ricordando il lungo dibattito sulla
legge di delega n. 53 e ribadendo l'esigenza di procedere alla riforma della
scuola in un clima di maggiore condivisione e confronto bipartisan,
anziché a "colpi di maggioranza".
Si sofferma quindi su
due punti, a suo giudizio, centrali: da un lato le risorse finanziarie, che
rappresentano un problema irrisolto, tanto più in assenza delle osservazioni
della Commissione bilancio; dall'altro, la questione politica del rapporto con
le regioni. In un clima di devolution, all'indomani della riforma del
Titolo V della Costituzione, almeno una parte significativa del riassetto
istituzionale dovrebbe essere, a suo avviso, acquisita. Nel sottolineare che il
decreto reca invece le tracce di una potenziale ricentralizzazione, osserva
che, in tal senso, la sentenza n. 13 della Corte costituzionale rappresenta un
preoccupante campanello d'allarme.
La senatrice MANIERI (Misto-SDI)
preannuncia, a sua volta, voto contrario, stigmatizzando l'inadeguatezza del
Governo a governare le sue stesse riforme. Nel criticare infatti le soluzioni
di metodo approntate, osserva che molte di esse vanno anche oltre il disegno
prefigurato dalla legge n. 53 citata, come, ad esempio, quelle relative al
tempo pieno. Né vale la motivazione addotta di voler rimettere un maggiore
margine di scelta in capo alle famiglie, atteso che già ora le famiglie possono
scegliere se avvalersi o meno del tempo pieno. Le modifiche introdotte
disarticolano invece l'istituto, senza alcuna effettiva ragione. La scuola
italiana infatti, per unanime riconoscimento, è una scuola di eccellenza,
rispetto alla quale sarebbe stata opportuna qualche correzione volta a
corrispondere alle nuove esigenze, ma non certo un siffatto smantellamento.
La riforma è, del
resto, priva di un asse culturale specifico, come è emerso anche da molte delle
audizioni informali svolte dall'Ufficio di Presidenza: da un lato, essa si
prefigge un intento di liberalizzazione, scaricando peraltro sulle famiglie
l'adozione di scelte, senza contestualmente garantire loro gli strumenti per
adottarle in modo consapevole; dall'altro, comprime significativamente i
margini di autonomia scolastica.
Da ultimo, resta
l'incertezza sulla copertura finanziaria: se infatti è innegabile che essa si
riferisca all'esercizio finanziario 2003, come puntualmente ricordato dal
sottosegretario Aprea, è altrettanto vero che tale modalità di copertura
riguarda solo l'anticipo dell'età scolare, lasciando nell'incertezza tutti gli
altri profili della riforma.
Il senatore BARELLI (FI)
preannuncia invece un voto convintamente favorevole, apprezzando in particolare
la conferma della gratuità del tempo pieno. Chiede tuttavia al Presidente
relatore di inserire un'osservazione relativa al comma 4 dell'articolo 8,
suggerendo la soppressione delle parole: "che compiono entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento un'età non inferiore a quella richiesta per
la classe cui si intenda accedere".
Anche il senatore
GABURRO (UDC) preannuncia, a nome del suo Gruppo, parere favorevole.
Chiede tuttavia al Presidente relatore di aggiungere un'osservazione
all'articolo 1, sulla definizione dei profili di uscita degli alunni dalla
scuola dell'infanzia. Sempre con riferimento alla scuola dell'infanzia,
all'articolo 2, ribadisce invece l'esigenza di specificare le figure
professionali.
Il presidente relatore
ASCIUTTI (FI), acquisito anche l'orientamento favorevole del
rappresentante del Governo, dichiara di accogliere la proposta di integrazione
avanzata dal senatore Barelli. Accoglie altresì la prima richiesta del senatore
Gaburro. Quanto alla seconda osservazione di quest'ultimo, nonché ai rilievi
formulati dal senatore Bevilacqua, osserva che si tratta di tematiche già
avanzate in sede di Conferenza Stato-regioni e che il Governo si è già impegnato
a recepire. Avverta che porrà quindi ai voti la propria proposta di parere
favorevole con osservazioni, come modificata.
La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U)
chiede se siano pervenute le osservazioni della Commissione bilancio, in
assenza delle quali non ritiene corretto procedere alla votazione del parere
sull'atto in titolo.
Il presidente relatore
ASCIUTTI (FI) informa che dette osservazioni non sono ancora pervenute.
Conferma tuttavia l'intendimento di porre in votazione lo schema di parere, in
considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'espressione del
parere, termine peraltro fissato dalla legge in 60 giorni.
La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U)
contesta vivacemente tale scelta.
Il senatore TESSITORE (DS-U)
deplora le condizioni, a suo giudizio, indecorose con cui la Commissione si
appresta a procedere alla votazione. Nel ribadire il proprio orientamento
contrario, dichiara pertanto di non prendere parte alla votazione.
Dopo che il PRESIDENTE
ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2,
del Regolamento, la Commissione approva quindi a maggioranza lo schema di
parere favorevole con osservazioni del presidente relatore, come modificato,
con conseguente preclusione dello schema di parere contrario avanzato dai senatori
Soliani ed altri.
SCONVOCAZIONE DELLA
SEDUTA NOTTURNA
Il PRESIDENTE avverte
che la seduta già convocata per oggi alle ore 20 non avrà più luogo.
Prende atto la
Commissione.
SUI LAVORI DELLA
COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte
che è pervenuta una richiesta di audizione da parte della CGIL SNUR in merito
al disegno di legge n. 2686, di conversione del decreto-legge sui lettori
universitari. Detta audizione potrebbe avere luogo domani mattina, alle ore
9,15, in sede di Ufficio di Presidenza. Tempestiva conferma ai membri
dell'Ufficio di Presidenza sarà data nel più breve tempo possibile.
Prende atto la
Commissione.
La seduta termina
alle ore 16,30.
SCHEMA DI PARERE
PREDISPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO N. 303
"La Commissione,
esaminato, per quanto
di competenza, lo schema di decreto in titolo,
considerato che
esso rappresenta il
primo tassello attuativo della legge delega n. 53 del 2003, con cui si è
riformato il sistema dell'istruzione,
esso è stato
predisposto dal Governo, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 53, al
fine di avviare la riforma della scuola primaria a partire dall'anno scolastico
2003-2004 e della scuola secondaria di primo grado dall'anno scolastico
2004-2005,
l'anticipo dell'età
scolare, introdotto in via sperimentale in 251 scuole dall'anno scolastico
2002-2003 con il decreto ministeriale n. 100 del 2002, è già pienamente
operativo dall'anno scolastico 2003-2004 ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
della legge n. 53, che è norma immediatamente precettiva,
risulta dunque indispensabile
portare quanto prima a compimento l'intero disegno riformatore affinchè i
bambini che si avvalgono della possibilità di ammissione anticipata alla scuola
siano inseriti in un contesto coerente, secondo le linee generali della
riforma,
con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 luglio 2003, n.
61, sono state anticipate le principali innovazioni recate dalla riforma
(introduzione generalizzata dell'alfabetizzazione informatica e
dell'insegnamento della lingua inglese nei primi due anni della scuola
primaria) affinchè esse potessero avere applicazione immediata dato che i tempi
di elaborazione del decreto non ne avevano consentito la presentazione alle
Camere e la conseguente adozione definitiva in tempo utile per l'inizio
dell'anno scolastico 2003-2004,
il decreto legislativo
ora all'esame del Parlamento si pone pertanto in linea di continuità, atteso
che la sua entrata in vigore in corso d'anno renderà formale ed efficace la
riforma sotto ogni aspetto, pur non introducendo immediatamente l'intera nuova
struttura ordinamentale,
valutati positivamente
i cardini della riforma e in particolare:
la piena tutela
dell'offerta formativa esistente,
la valorizzazione
dell'autonomia scolastica,
la personalizzazione
dei percorsi scolastici,
il coinvolgimento delle
famiglie,
l'individuazione di un
docente in possesso di specifica formazione con funzioni di orientamento,
tutorato, coordinamento, nonché cura delle relazioni con le famiglie,
l'affermazione del
valore storico-narrativo della documentazione del percorso formativo compiuto
dall'allievo, già a partire dalla scuola dell'infanzia (portfolio),
la determinazione su
base annuale del monte orario delle attività didattiche ed educative, al fine
di consentire alle istituzioni scolastiche autonome la migliore articolazione e
scansione in corso d'anno,
l'istituzione di un
limite minimo di frequenza per la scuola secondaria di primo grado, ai fini
della validità dell'anno scolastico,
il nuovo sistema di
valutazione,
la permanenza dei
docenti nella sede di titolarità almeno per periodi corrispondenti alle
articolazioni didattiche,
l'adozione delle
Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, in attesa delle
norme regolamentari di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 275 del 1999, che rimette alle scuole autonome, sulla base delle
indicazioni definite dal Ministro, la formulazione del Piano dell'offerta
formativa (POF),
registrata
favorevolmente l'adesione manifestata dal Governo rispetto alle richieste di
modifica avanzate dalla Conferenza Stato-Regioni, con particolare riferimento
al chiarimento del carattere gratuito del monte orario facoltativo e opzionale,
che corrisponde del resto ad un'esigenza fortemente avvertita anche dalla
Commissione, che impegna quindi il Governo al pieno rispetto degli impegni
assunti in sede di Conferenza Stato-regioni,
esprime parere
favorevole con le seguenti osservazioni.
1. All'articolo 3,
relativo alle attività educative della scuola dell'infanzia, si invita il
Governo ad introdurre una specifica garanzia in ordine alla costituzione
dell'organico di istituto, al fine di assicurare le attività educative ivi
previste.
2. All'articolo 7,
comma 7, si ritiene indispensabile prevedere il coinvolgimento anche del
consiglio di circolo o di istituto nella definizione dei criteri generali sulla
base dei quali il direttore didattico è chiamato a disporre l'assegnazione dei
docenti.
3. All'articolo 12,
comma 1, relativo all'anticipo dell'accesso alla scuola dell'infanzia, si
invita il Governo a favorire l'omogeneizzazione della distribuzione dei livelli
di servizio sul territorio nazionale, senza penalizzazioni o limitazioni delle
opportunità esistenti.
4. All'articolo 14, si
ritengono indispensabili alcune norme di carattere transitorio per la scuola
secondaria di primo grado:
4.1) al fine di
assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l’anno scolastico
2004-2005, e fino alla messa in regime della scuola secondaria di primo grado,
occorre che l’assetto organico delle scuole secondarie di primo grado, come
definito dall’articolo 10, comma 4, sia confermato secondo i criteri fissati
nel decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782;
4.2) in attesa della
emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, occorre che le istituzioni
scolastiche, nell’esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa,
provvedano ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di
insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al decreto;
4.3) ai fini
dell’espletamento dell’orario di servizio obbligatorio, occorre che il
personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra
sia utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche
individuate, rispettivamente, nell’articolo 9 e nell’articolo 10;
4.4) entro un anno
dalla entrata in vigore del decreto legislativo, occorre che siano ridefinite
le classi di abilitazione all’insegnamento in coerenza con i nuovi piani di
studio della scuola secondaria di primo grado.
5. Si ritiene altresì
opportuno aggiungere una norma di salvaguardia per la provincia di Trento, ove
il decreto dovrebbe applicarsi compatibilmente con quanto stabilito dall'Intesa
fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la
provincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il
29 luglio 2003. In particolare, occorre fare salve, per i tre anni scolastici
successivi all'entrata in vigore del decreto, le iniziative relative al primo
ciclo dell'istruzione, finalizzate all'innovazione, avviate sulla base della
predetta Intesa a partire dal 1° settembre 2003.
6. Si invita inoltre il
Governo a valutare l'opportunità di procedere con gradualità, anche con
riferimento all'adozione dei libri di testo.
7. Con riguardo al
tempo mensa, si invita infine il Governo a chiarire che la prevista
assegnazione di dieci ore settimanali non è interamente dedicata alla mensa,
bensì anche ad attività educative".
SCHEMA DI PARERE
PRESENTATO DAI SENATORI SOLIANI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MARINO, PAGANO,
TOGNI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MONTICONE, MODICA e TESSITORE
SULL'ATTO N. 303
"La VII
Commissione del Senato,
in sede di esame dello
schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53;
premesso che:
lo schema di decreto
delegato in esame, valutato nel suo complesso, non solo non appare adeguato a
corrispondere alle esigenze e alle aspettative della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo del sistema di istruzione, ma presenta anche alcuni manifesti vizi
di legittimità formale e sostanziale che espongono il provvedimento alla
censura di incostituzionalità;
in particolare,
l'impianto complessivo del provvedimento configura la sostanziale violazione
del principio recentemente riaffermato dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 13 del 2004, secondo cui "alla erogazione del servizio
scolastico sono collegati diritti fondamentali della persona, che fanno capo in
primo luogo agli studenti e alle loro famiglie (...)"; nell'ambito della
citata sentenza - che peraltro dichiarava incostituzionale una norma della
legge finanziaria per il 2002 (L. n. 488 del 2001) riguardante la distribuzione
regionale del personale docente tra le varie istituzioni scolastiche - tali
diritti sono stati ritenuti dalla Corte talmente primari e incomprimibili da
far prevedere una temporanea sospensione degli effetti derivanti
dall'incostituzionalità della norma soggetta a pronuncia, in quanto
diversamente si sarebbe determinata una diretta lesione di quegli stessi
diritti;
nel merito, la
frammentazione e disarticolazione dell'offerta scolastica primaria, realizzata
attraverso l'attribuzione di esclusiva responsabilità alle famiglie,
costituisce un grave indebolimento della funzione di promozione e integrazione
sociale che deve essere riconosciuta in particolare alla scuola dell'infanzia e
del primo ciclo, posto che non tutte le famiglie hanno mezzi materiali e
culturali idonei alla corretta e consapevole valutazione delle scelte che il
nuovo sistema impone loro; il riferimento è innanzitutto alla gestione del
monte ore facoltativo, per la quale le famiglie avrebbero facoltà di decisione;
in tal senso, può
ritenersi leso anche il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, di
cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della
limitazione o compressione del diritto all'eguaglianza delle opportunità
formative; tale limitazione si deduce in concreto dai seguenti aspetti del
decreto delegato:
a) la carenza di un
progetto educativo autonomo che la scuola dovrebbe offrire alle famiglie per
favorire percorsi di pari opportunità;
b) la mancata
individuazione di adeguati livelli istituzionali di raccordo al fine di
assicurare la continuità tra i servizi educativi della prima infanzia e il
ciclo primario;
considerato, inoltre,
che il provvedimento presenta anche i seguenti profili di illegittimità
formale, che viziano il decreto nel suo complesso:
a) un manifesto eccesso
di delega, con riferimento alle norme che introducono una figura - quella del
"tutor" - non contemplata dalla legge di delegazione, alla quale
sarebbero affidate ex lege molteplici funzioni, senza alcun riguardo per
l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, come riconosciuta
dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
b) l'adozione di
indicazioni programmatiche con il presente decreto delegato, e non già con il
regolamento previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a) della legge 53/2003;
c) l'abrogazione - non
espressamente prevista dalla legge di delegazione - delle seguenti norme del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: articoli 104,
129, 130 e 162, comma 5, in materia rispettivamente di orario di funzionamento
e orario delle attività didattiche nella scuola materna e nella scuola
elementare, di tempo pieno e tempo lungo nella scuola elementare, di tempo
prolungato nella scuola secondaria di primo grado;
in particolare, con
riferimento alla nuova disciplina del tempo pieno nella scuola primaria, il
decreto configura di fatto l'abolizione dello stesso, posto che l'orario
scolastico passerebbe dalle attuali 40 ore settimanali alle 27 ore settimanali
obbligatorie, cui si aggiungerebbero tre ore facoltative (la cui scelta è
demandata alle famiglie) e un tempo compreso tra le cinque e le dieci ore di
"tempo mensa" non ricompreso nell'orario obbligatorio e la cui
fissazione è anch'essa demandata alle famiglie;
come è evidente, si
tratta di una profonda destrutturazione e compressione dell'orario scolastico
effettivo, che smentisce l'affermazione, pure contenuta nella relazione di
accompagnamento al decreto, secondo cui: "il tempo scuola raggiunge nella
sua massima espansione le 40 ore settimanali e si caratterizza come tempo pieno
degli alunni";
inoltre, il combinato
disposto delle norme del decreto in esame in materia di orario obbligatorio,
con l'articolo 22, comma 1, della legge n. 448 del 2001, che prevede che
"le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni
scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni
iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli
obbligatori", lascia supporre un ridimensionamento degli organici (ormai
calibrati sul solo orario obbligatorio) e dunque conferma la volontà di operare
la cancellazione sul piano organizzativo e progettuale dell'attuale esperienza
di tempo pieno e tempo prolungato;
inoltre, a conferma del
sostanziale "impoverimento" dell'attuale configurazione dell'offerta
formativa, la norma finanziaria del decreto delegato (articolo 15) indica quale
unica forma di copertura del provvedimento lo stanziamento di cui all'articolo
7, comma 5, della legge n. 53 del 2003, che - come già rilevato in sede di
approvazione della legge-delega e come espressamente ammesso nella relazione di
accompagnamento al decreto - risulta capiente per i soli oneri relativi agli anticipi
delle iscrizioni alla scuola primaria; in tal senso, rimarrebbero privi di
qualunque forma di copertura i seguenti interventi pure previsti dalla riforma:
a) generalizzazione
della scuola dell'infanzia;
b) spese a carico degli
enti locali connesse agli anticipi delle iscrizioni, con riferimento sia agli
oneri di personale qualificato, sia all'esigenza di dotazione e adeguamento
infrastrutturale;
c) inserimento
dell'insegnamento della lingua inglese in tutte le classi della scuola
primaria;
rilevato altresì che
la disciplina
risultante dal decreto in esame, a causa dei complessi profili organizzativi da
essa implicati, appare di dubbia applicabilità entro i tempi fissati dalla
stessa; tale difficoltà è stata evidentemente percepita anche dal Ministro
dell'istruzione che ha ritenuto di emanare una circolare interpretativa del
decreto stesso, incorrendo in una grave lesione del principio di legalità,
giacché il provvedimento era all'epoca ben lungi dall'essere emanato e solo ora
è all'esame del Parlamento;
tali difficoltà
applicative si estendono inoltre alle case editrici dei testi scolastici, che
da tempo segnalano l'assoluta impossibilità di procedere al necessario
adeguamento dei testi ai contenuti prescritti dalla riforma;
per le citate ragioni,
sarebbe necessario disporre un rinvio all'anno scolastico 2005-2006 per
l'entrata in vigore della riforma, o quanto meno l'esclusione delle quarte e
quinte classi della scuola primaria dall'ambito di applicazione della stessa,
secondo un ragionevole principio di gradualità;
infine, a titolo di
parziale correzione di un impianto della riforma ad oggi complessivamente
valutato come dannoso e lesivo del diritto fondamentale all'istruzione, sarebbe
indispensabile un pieno e corretto recepimento delle istanze formulate al
Governo dalla Conferenza unificata nella seduta del 10 dicembre 2003, secondo
l'impegno che sarebbe stato assunto in tal senso dal Ministro; un impegno -
tuttavia - del quale non si è ancora manifestata alcuna evidenza;
in particolare, con riferimento
alle proposte di emendamento al decreto in esame avanzate dalla Conferenza
unificata, si segnalano in particolare le seguenti:
-Articolo 1, dopo il
comma 2, aggiungere il seguente:
“ 2-bis. Al fine di
realizzare la continuità educativa di cui al comma 2 , gli uffici scolastici
regionali promuovono appositi incontri con i competenti uffici delle Regioni e
degli Enti locali”;
-Articolo 1, comma 2,
sostituire le parole “appositi incontri” con le seguenti:
“appositi accordi”;
-Articolo 4, dopo il comma
5, aggiungere il seguente:
“6. Le scuole
appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate in istituti comprensivi
comprendenti anche le scuole dell’infanzia che gravitano sullo stesso
territorio”;
-Articolo 5, al comma
1, inserire dopo le parole: “ La scuola primaria”, le seguenti :
“, accogliendo e
valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle
disabilità”;
-Articolo 7, dopo le
parole: “891 ore”, aggiungere le seguenti: “, oltre a quanto previsto al comma
2”;
-Articolo 7, comma 2,
aggiungere infine le seguenti parole: “e la cui frequenza è gratuita. Gli
allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le
rispettive famiglie hanno esercitato l’opzione”;
-Articolo 7, comma 4,
inserire dopo le parole: “ commi 1 e 2”, le seguenti: “nonché l’assistenza
educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla
mensa fino ad un massimo di 330 ore annue fermo restando il limite del numero
complessivo dei posti di cui all’articolo 14 bis”;
-Articolo 10, comma 1,
aggiungere, dopo le parole: “891 ore”, le seguenti:
“oltre a quanto
previsto dal comma 2”;
-Articolo 10, comma 2,
inserire dopo le parole: “ per gli allievi”, le seguenti:
“e la cui frequenza è
gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per
le
quali le rispettive
famiglie hanno esercitato l’opzione”;
-Articolo 10, comma 4,
inserire, dopo le parole: “commi 1 e 2”, le seguenti:
“nonché l’assistenza
educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato
alla mensa fino ad un
massimo di 231 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo
dei posti di cui
all’articolo 14 bis”;
-Articolo 12, comma 1,
inserire al primo periodo, dopo le parole: “in forma di sperimentazione”, le
seguenti: “volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità
e modalità organizzative”;
-Articolo 12, comma 1,
inserire al terzo periodo, dopo le parole: “con proprio decreto”, le seguenti:
“sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI)”;
-Articolo 12, comma 1,
al terzo periodo, inserire le seguenti parole:
“salvo quanto previsto
al punto 4 dell’articolo 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
-Inserire, dopo
l’articolo 14, i seguenti articoli:
“Articolo 14 –bis
1. Al fine di realizzare
le attività educative di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all’articolo 10,
commi 1, 2 e 3, è
confermato in via di prima applicazione, per l’anno scolastico 2004-2005, il
numero dei posti
attivati complessivamente a livello nazionale per l’anno scolastico 2003-2004
per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme
previgenti”;
“Articolo 15- Frequenza
del primo ciclo dell’istruzione”
1. Restano in vigore,
in attesa dell’emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito
ed ampliato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo
2003, n. 53, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 34 della Costituzione,
le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata
frequenza del primo ciclo di istruzione;
“Articolo 15- bis-
Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province
autonome di Trento e
Bolzano.
1. Sono fatte salve le
competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
tutto ciò considerato e
segnalato, la Commissione esprime
PARERE
NEGATIVO
sullo schema di decreto in esame,
richiedendo il ritiro dello stesso ovvero, in subordine, il pieno e puntuale
accoglimento dei rilievi in questa sede formulati