Norme finali e transitorie
art.12
– scuola dell’infanzia
in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle
esigenze di nuove
professionalità
e modalità organizzative,
le bambine e i bambini
che compiono i
3 anni di
età entro il
28 febbraio 2004,
compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle
strutture, la funzionalità dei servizi,
e delle risorse
finanziarie dei comuni, secondo
gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza
comunale dal patto
di stabilità.
crea
aspettative nei genitori
risolvere
il problema della mancanza degli asili nido?