ANTICIPO 
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Norme finali e transitorie
art.12 – scuola dell’infanzia
in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze  di  nuove  professionalità  e  modalità  organizzative,  le  bambine  e  i bambini  che  compiono  i  3  anni  di  età  entro  il  28  febbraio  2004,
compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità  dei  servizi,  e  delle  risorse  finanziarie  dei  comuni,  secondo  gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale  dal  patto  di  stabilità.
crea aspettative nei genitori
risolvere il problema della mancanza degli asili nido?