Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
presentato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(LETIZIA MORATTI)
di concerto col Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
col Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
col Ministro per la funzione pubblica
(FRATTINI)
col Ministro per l’innovazione e le tecnologie
(STANCA)
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
e col Ministro delle attività produttive
(MARZANO)
Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull’istruzione e
di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale)
1.
Al
fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel
rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di
ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il
Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali
delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai
diversi soggetti istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e di istruzione e formazione professionale.
2.
Fatto salvo quanto
specificamente previsto dall’articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti
legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati
previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo
n. 281 del 1997.
3.
Per la realizzazione
delle finalità della presente legge, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi
finanziari, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei ministri, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281
del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell’istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c)
dello sviluppo delle
tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche,
nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche
offerte dall’informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le
doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell’attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale
docente;
f)
delle iniziative di
formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h)
della valorizzazione
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i)
degli interventi di
orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto – dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
m)
degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4.
Ulteriori disposizioni,
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e
all’articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1.
I
decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e
di formazione, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
è promosso
l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b)
sono promossi il
conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi
della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza
alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
c)
è assicurato a tutti il
diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque,
sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età;
l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello
di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di
prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
garantendo, attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle persone in
situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La
fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all’istruzione e
formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo
scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo
formativo introdotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni. L’attuazione graduale del diritto-dovere predetto è
rimessa ai decreti legislativi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente
legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal
piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell’articolo 7, comma 6, della presente legge;
d)
il sistema educativo di
istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo
ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e
in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale;
e)
la scuola
dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e
dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori,
essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e,
nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di
frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere
iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine
e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative;
f)
il primo ciclo di
istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e
dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando
la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo
anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un
biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo;
nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e
con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono
iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto
delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di
far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa
l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea oltre alla lingua
italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche
nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola
secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata
alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione
allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo
di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce
titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale;
g)
il secondo ciclo,
finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, è
finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della
responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo
sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie; il secondo
ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della
formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi
e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso
l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico,
economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle
scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in
indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno
durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e
in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e
prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di
studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento
rappresenta titolo necessario per l’accesso all’università e all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione al quinto anno dà
accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
h)
ferma restando la
competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i
percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui
alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche
ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione
europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per
l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di
sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale frequenza;
i)
è assicurata e
assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei
licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e
della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla
nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo
comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere,
anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi
tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo
ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati
in Italia o all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con
specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni
scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con
le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per
l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai percorsi
dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
l)
i piani di studio
personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
contengono un nucleo fondamentale, omogeneo
su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti
di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del
sistema educativo di istruzione e di formazione)
1.
Con
i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
la valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del
sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di
istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua
permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b)
ai fini del progressivo
miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e
di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e
abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle
istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono
rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c)
l’esame di Stato
conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite
dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla
base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle
discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1)
Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di
assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la
possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza
scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo
progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza
e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che
assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge
stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
svolgere l’intera
formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di
lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla
base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che
non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche,
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli
interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d’istruzione
e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio
progettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e
realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b)
fornire indicazioni
generali per il reperimento e l’assegnazione delle risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo
e l’assistenza tutoriale;
c)
indicare le modalità di
certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2.
I compiti svolti dal
docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi
che si avvalgono dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro
della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1.
Con i decreti di cui
all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della
scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
la formazione iniziale
è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i
corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive
modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai
sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei
posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni
scolastiche;
b)
con uno o più decreti,
adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e
all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche
interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli
insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione
degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le
classi predette sono individuate con riferimento all’insegnamento delle
discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di
approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap;
la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero;
c)
l’accesso ai corsi di
laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al
possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di
abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della
personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d)
l’esame finale per il
conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha
valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e)
coloro che hanno
conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini
dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione
lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei
corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione
scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l’istituzione e l’organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base
di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f)
le strutture didattiche
di ateneo o d’interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano
i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti
con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
g)
le strutture di cui
alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti
interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento
dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e
formative.
2. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate
norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione
e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i
relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari
adattamenti, i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente
articolo.
3.
Per coloro che,
sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento secondario, sono in possesso del
diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di
laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o
di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano
superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all’insegnamento
secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e
gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di
specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici,
anche per consentire loro un’abbreviazione del percorso degli studi della
scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di
corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di
cui all’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il
percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento
del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini
del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell’iscrizione in
soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche,
per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di
scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso.
L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio
previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell’infanzia e nella
scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l’inserimento nelle
graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine
di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la
previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito.
All’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: “I
concorsi hanno funzione abilitante” sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di
Trento e di Bolzano)
1.
Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1.
Mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani
di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la
quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell’organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei
crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi
formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi
formativi ai percorsi scolastici.
2.
Le norme regolamentari
di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
3.
Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione
professionale.
4.
Per gli anni scolastici
2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di
gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità
dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza
comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell’infanzia i
bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004,
ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e). Per l’anno scolastico 2003-2004
possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle
risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i
sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5.
Agli oneri derivanti
dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del
presente articolo, limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla
scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di
euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia
di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a modulare le
anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma
1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di
spesa.
6.
All’attuazione
del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7.
Lo schema di ciascuno
dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8.
I decreti legislativi
di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9.
Il parere di cui
all’articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.
10. Con
periodicità annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono alla verifica
delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della
riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso
fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni.
11. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.