10.12.2003
Schema di decreto legislativo concernente
la definizione delle norme generali relative
alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53
con gli emendamenti adottatti il 10 dicembre in sede di
Conferenza Stato-Regioni
Quello che qui proponiamo è il
testo del decreto quale risulta dopo gli emendamenti proposti dall'ANCI. Su
questa bozza di decreto il Governo ha incassato il voto favorevole
dell'Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e dell'UPI (Unione
delle province italiane) oltre che il voto favorevole della maggioranza delle
Regioni.
Gli emendamenti accolti sono evidenziati in grassetto colorato.
CAPO I
Scuola dell’infanzia
Articolo 1 - Finalità della scuola
dell’infanzia
1. La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei
genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e,
nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
2. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di
frequenza della scuola dell’infanzia.
3. Al fine di realizzare la continuità
educativa di cui al comma 1, gli Uffici Scolastici Regionali promuovono
appositi incontri con i competenti uffici delle Regioni e degli Enti locali.
Articolo 2 - Accesso alla scuola dell’infanzia
1. Alla scuola dell’infanzia possono essere
iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Articolo 3 - Attività educative
1. L’orario annuale delle attività educative
per la scuola dell’infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione
cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato
lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25
marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di
875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole
scuole dell’infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la
personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la
famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle
bambine e dei bambini. Nell’esercizio dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per
assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all’infanzia
e con la scuola primaria.
3. La scuola dell’infanzia cura la documentazione relativa al processo
educativo e, in particolare, all’autonomia personale delle bambine e dei
bambini, con la collaborazione delle famiglie.
CAPO II
Primo ciclo di istruzione
Articolo 4 – Articolazione del ciclo
e periodi
1. Il primo ciclo d’istruzione è costituito
dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e
costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere
all’istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo
anno, raccordato con la scuola dell’infanzia e teso al raggiungimento delle
strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola
in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa
prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il
raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado
avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo
didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’esame di Stato, il cui
superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale.
6. Le scuole appartenenti al primo ciclo
possono essere aggregate on Istituti comprensivi comprendenti anche le scuole
dell'infanzia che gravitano sullo stesso territorio
CAPO III
La scuola primaria
Articolo 5 – Finalità
1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi
comprese quelle derivanti dalle disabilità, promuove,
nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha
il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi
comprese quelle relative all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua
italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per
l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale,
dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e
di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali
della convivenza civile.
Articolo 6 – Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno della scuola
primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
agosto dell’anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine
e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento.
Articolo 7 – Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l’esercizio del
diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni
nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle
istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione cattolica
in conformità alle norme concordatarie di cui all’articolo 3, comma 1, ed alle
conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a
quanto previsto dal comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del
piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa,
tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la
cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla
frequenza delle attività facoltative per le quali le famiglie hanno esercitato
l'opzione. Le predette richieste sono formulate all’atto
dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie,
le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in
rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato
alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi
1 e 2, nonchè l'assistenza educativa da parte
del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa fino ad un
massimo di 330 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei
posti di cui all'articolo 14 bis, è costituito l’organico di
istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al
comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al
profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni
scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di prestazione d’opera con esperti, in possesso di titoli definiti
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra
nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo
restando che il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, assicurato
dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili
delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A
tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei
docenti, per l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica
formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio,
svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al
comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e
didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della
documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto
degli altri docenti.
6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura,
nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli
alunni non inferiore alle 18 ore settimanali
7. Il dirigente scolastico, sulla base di
quanto stabilito dal piano dell’offerta formativa e di criteri generali
definiti dal collegio dei docenti, dispone l’assegnazione dei docenti alle
classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica
nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze
professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento
dell’orario delle attività didattiche sulla base del piano dell’offerta
formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta
salva comunque la qualità dell’insegnamento-apprendimento.
Articolo 8 - La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale,
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività
educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi
è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere
l’alunno alla classe successiva, all’interno del periodo biennale, in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al
periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare che compiono entro il
30 aprile dell’anno scolastico di riferimento un’età non inferiore a quella
richiesta per la classe cui si intenda accedere sono ammessi a sostenere esami
di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La
sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovanti
motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio
delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
CAPO IV
Scuola secondaria di primo grado
Articolo 9 – Finalità della scuola
secondaria di I grado
1. La scuola secondaria di primo grado,
attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale;
organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della
realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni
degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di
istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua
dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione
e formazione.
Articolo 10 - Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l’esercizio del
diritto-dovere di cui all’articolo 4, comma 1, l’orario annuale delle lezioni
nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle
Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all’insegnamento della religione
cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all’articolo 3, comma
1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre
a quanto previsto dal comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del
piano di studi, organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa,
tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli
studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è
facoltativa e opzionale per gli allievi e la
cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività
facoltative per le quali le famiglie hanno esercitato l'opzione.
Le predette richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione. Al fine di
ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche
possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L’orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato
alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi
1 e 2, nonchè l'assistenza educativa da parte
del personale docente nel tempo eventualmente dedicata alla mensa fino ad un
massimo di 231 ore annue fermo restando il limite del numero complessivo dei
posti di cui all'articolo 14 bis, è costituito l’organico di
istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al
comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile
agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione
all’insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle
risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d’opera con
esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerta con il Ministro
per la funzione pubblica.
5. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra
nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando
che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche
attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili
degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai
medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l’intera
durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in
costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di
orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli
alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo
compiuto dall’allievo, con l’apporto degli altri docenti.
Articolo 11 - Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dell’anno, per la
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per
casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire
motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative
e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli
esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli
interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo
sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo
anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi
formativi del biennio,valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli
stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe
successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di
Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale
sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l’undicesimo e il
dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla
prima classe della scuola secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano
conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All’esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati
privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di
ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono
inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno
un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano ventitre anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al
periodo didattico.
CAPO V
Norme finali e transitorie
Articolo 12 – Scuola dell’infanzia
1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono essere
iscritti alla scuola dell’infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove
professionalità e modalità organizzative, le bambine e i
bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente
con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità
dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza
comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, per gli
anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006 può essere consentita un’ulteriore,
graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all’articolo 2. Il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, con proprio
decreto, sentita l'Associazione Nazionale dei
Comuni d'Italia (ANCI), a modulare le anticipazioni, garantendo
comunque il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 15.
2. Alla generalizzazione di cui all’articolo 1, comma 2 del presente decreto si
provvede con decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito
dei finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma 6 della legge 28 marzo
2003, n. 53.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino
all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, si adotta in via transitoria
l’assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell’allegato A.
Articolo 13 - Scuola primaria
1. Nell’anno scolastico 2003-2004 possono
essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può
essere consentita, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, un’ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite
temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.
2. Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate,
dall’anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola
primaria e, a decorrere dall’anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e
la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l’avvio del primo
ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino all’emanazione delle norme
regolamentari di cui all’articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l’assetto pedagogico,
didattico e organizzativo individuato nell’allegato B, facendo riferimento al
profilo educativo, culturale e professionale individuato nell’allegato D.
Articolo 14 - Scuola secondaria di I grado
1. A decorrere dall'anno scolastico
2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di
primo grado; saranno successivamente avviate, dall’anno scolastico 2005-2006,
la seconda classe del predetto biennio e, dall’anno scolastico 2006-2007, la
terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 8 del
decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via
transitoria, l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell’allegato
C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale
individuato nell’allegato D.
Articolo 14 bis
1. Al fine di realizzare
le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all'art. 10,
commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno
scolastico 2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello
nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di
tempo prolungato ai sensi delle norme previdenti
Articolo 15 Frequenza del primo ciclo
dell'istruzione
1. Restano in vigore, in
attesa della emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed
ampliato, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003,
n. 53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata frequenza
del primo ciclo dell'istruzione
Articolo 15 bis
Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e Bolzano.
1. Sono fatte salve le
competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione,
nonchè della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Articolo 16
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 6, comma 2, dell’articolo 12, comma 1, dell’articolo 13, comma 1,
limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003,
45.829 migliaia di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere
dall’anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall’articolo 7,
comma 5 della legge n. 53 del 2003.
Articolo 17
– Norme finali e Abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti,
per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni “scuola materna”, “scuola elementare” e “scuola media”
contenute nel disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni,
rispettivamente, “scuola dell’infanzia”, “scuola primaria” e “scuola secondaria
di primo grado”.
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di
scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora
funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti,
e sono abrogate a decorrere dall’anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo
104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi
3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161,
comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183,
comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 2 sono abrogate a
decorrere dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore del presente
decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 147;
articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
5. Al testo unico di cui al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 100, comma 1 le parole “di cui all’articolo 99” sono soppresse;
b) all’articolo 183, comma 1, le parole “a norma dell’articolo 177, comma 5”
sono soppresse.
6. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.