UFFICIO LEGISLATIVO
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative al secondo ciclo sistema del educativo di istruzione e di formazione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: “Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59 recante “Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo concernente “Istituzione del servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino
dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n.53”
VISTO il decreto legislativo recante “Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma
1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53”;
VISTO il decreto legislativo recante “Definizione delle norme generali relative
all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n.53”;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30;
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in
particolare, l’articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del
ACQUISITO, in data……………………………, relativamente ai Capi II e V il parere della
Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281 e, relativamente ai Capi I, III e IV l’intesa con la medesima
Conferenza;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati, in data …………… ;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
………………….. ;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione
Articolo 1 - (Secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione)
1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è
costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione
professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza il diritto-dovere
all’istruzione e formazione.
2. I percorsi dei licei e quelli di istruzione e formazione professionale
perseguono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la
riflessione critica su di essi, nonché di sviluppare l’autonoma capacità di
giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche
lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove tecnologie e la
padronanza di una lingua europea, oltre all’italiano e all’inglese. Essi
assicurano gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici
indicati ai Capi II e III.
3. I percorsi del secondo ciclo possono realizzarsi anche in alternanza
scuola-lavoro, come previsto dal decreto legislativo attuativo dell’articolo 4
della legge 28 marzo 2003, n.53.
4. E’ assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno
del sistema dei licei, come previsto dall’articolo 2, nonché di passare dal
sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale,
e viceversa, come previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo concernente
le norme generali sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione, emanato
in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003,
n.53.
5. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede
previo superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
CAPO II
Sistema dei licei
Articolo 2 - (Finalità e durata)
1. I percorsi dei licei forniscono allo studente gli strumenti culturali e
metodologici per porsi, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e
critico, di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la
investono, assicurandogli la padronanza di conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
2. I licei hanno durata quinquennale. L’attività didattica in essi svolta si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento delle
conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi.
3. I licei, d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento
all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai
corsi di studio universitari e dell’alta formazione, rispetto ai quali i percorsi
dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione
tecnica superiore.
4. I corsi di studio dei licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli
istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. L’ammissione al
quinto anno dà inoltre accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.
5. Il sistema dei licei comprende i licei: a) artistico; b) classico; c)
economico; d) linguistico; e) musicale e coreutico; f) scientifico; g)
tecnologico; h) delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura
liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
6. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.
Articolo 3 - (Attività educative e
didattiche)
1. Al fine di garantire l’esercizio del diritto dovere di cui all’articolo 1,
comma 1, l’orario annuale delle lezioni nei licei, comprensivo della quota riservata
alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento della
religione cattolica in conformità all’Accordo che apporta modifiche al
Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con
legge 25 marzo 1985, n.121, ed alle conseguenti intese, è di 990 ore annue nei
due bienni e di 891 ore annue nel quinto anno, oltre a quanto previsto ai commi
2, 3 e 4.
2. I licei, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi
organizzano, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, e tenendo conto
delle prevalenti richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, per
ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa ed opzionale per gli
studenti e la cui frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza
delle attività facoltative prescelte. Le relative richieste sono formulate
all’atto dell’iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, le
istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in
rete.
3. I licei articolati in indirizzi organizzano, in aggiunta a quanto previsto
ai commi 1 e 2, attività ed insegnamenti opzionali obbligatori di indirizzo per
ulteriori 99 ore annue, fatto salvo quanto previsto agli articoli 4 e 10.
4. Nel quinto anno, i licei organizzano 99 ore opzionali obbligatorie destinate
ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi
e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore.
Articolo 4 - (Liceo artistico)
1. Il Liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente
estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente gli
strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto
storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità.
Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e
la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.
2. Il Liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti
indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia, scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei
quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:
a) nel Laboratorio di figurazione, dell’indirizzo Arti figurative, lo studente
acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative
(disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel Laboratorio di progettazione, dell’indirizzo Architettura, design,
ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione
specifici della architettura, degli allestimenti scenografici, delle
metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
c) nel Laboratorio audiovisivo, dell’indirizzo Audiovisivo, multimedia,
scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e
delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva e
dell’allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.
Articolo 5 - (Liceo classico)
1. Il Liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della
civiltà classica, fornendo allo studente gli strumenti per conoscerla ed
interpretarla. Assicura la padronanza delle tecniche e dei linguaggi relativi,
nonché il rigore metodologico, la sensibilità ai valori estetici, l’ampiezza
della visione culturale, che consentono di cogliere le radici dell’umanesimo
nel mondo moderno e nella realtà contemporanea.
Articolo 6 - (Liceo economico)
1. Il Liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle
categorie interpretative dell’azione personale e sociale messe a disposizione
dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente gli strumenti per
conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche,
individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti
tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze
sistematiche nel campo dell’economia e della cultura dell’imprenditorialità.
2. Il Liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti
indirizzi:
a) economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell’indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare
competenze organizzative, amministrative e gestionali mirate su specifici
settori, quali i servizi, il turismo e le produzioni agro-alimentari, in
relazione alle esigenze espresse dal mondo del lavoro. Nell’indirizzo
economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare competenze
economico-giuridico-istituzionali, anche nelle dimensioni europea e
internazionale.
Articolo 7- (Liceo linguistico)
1. Il Liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista
della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce
allo studente gli strumenti per conoscere, anche in un’ottica comparativa, le
strutture e l’uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di almeno
tre lingue dell’Unione europea oltre l’italiano, e per rapportarsi in forma
critica e dialettica alle altre culture.
Articolo 8- (Liceo musicale e
coreutico)
1. Il Liceo musicale e coreutico approfondisce la cultura liceale dal punto di
vista musicale e coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica,
delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità
tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere il
patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di
laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti
della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.
Articolo 9 - (Liceo scientifico)
1. Il Liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del
nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi
propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente
gli strumenti conoscitivi necessari per seguire lo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle
metodologie e delle competenze relative.
Articolo 10- (Liceo tecnologico)
1. Il Liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di
vista della tecnologia. Fornisce allo studente gli strumenti per comprendere le
problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle
sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della capacità
progettuale e la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle
metodologie di gestione relative.
2. Il Liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei
seguenti indirizzi:
a) meccanico;
b) elettrico ed elettronico;
c) informatico e della comunicazione;
d) chimico e biochimico;
e) sistema moda;
f) agrario;
g) costruzioni e territorio.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori nei quali lo
studente sviluppa le proprie capacità progettuali, relativamente a ciascuno
degli ambiti di cui al comma 2.
Articolo 11- (Liceo delle scienze
umane)
1. Il Liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di
vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla
elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente gli strumenti per
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle
scienze umane.
Articolo 12- (Organizzazione educativa
e didattica)
1. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche di cui
all’articolo 3, è costituito l’organico di istituto. Per lo svolgimento delle
attività e degli insegnamenti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, ove essi
richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti
disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione all’insegnamento, le istituzioni
scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti
tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. L’organizzazione delle attività educative e didattiche rientra
nell’autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, in
costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e
produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità
dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso
la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi
piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di
specifica formazione svolge funzioni di orientamento nella scelta delle
attività di cui all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, di tutorato degli studenti, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni
con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto
dallo studente, con l’apporto degli altri docenti.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un
periodo didattico.
4. I licei assicurano ed assistono, mediante apposite iniziative di
orientamento e didattiche, i passaggi a un diverso indirizzo o ad altro liceo.
5. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto
comma della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per
la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento,
alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di
studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle
discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici.
Articolo 13- (Valutazione e
scrutini)
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisiste sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative
e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli
esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli
interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo
sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato
complessivo di cui all’articolo 3.
3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di
ciascuno dei due bienni di cui all’articolo 2 comma 3, i docenti effettuano una
valutazione ai fini di verificare l’ammissibilità dello studente al terzo ed al
quinto anno, subordinata all’avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi
formativi dei predetti bienni, ivi compreso il comportamento degli studenti. In
caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del
biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva.La non ammissione al
secondo anno dei predetti bienni può essere disposta solo in casi gravi,
debitamente motivati.
4. Al termine del quinto anno sono ammessi all’esame di Stato gli studenti valutati
positivamente nell’apposito scrutinio.
5. Alle classi successive alla prima si accede anche per esame di idoneità, al
quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano superato l’esame di Stato
conclusivo della scuola secondaria di primo grado tanti anni prima quanti ne
occorrono per il corso normale degli studi.
6. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai
suddetti candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino di
frequentare l’istituto. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal
superamento dell’esame di Stato di cui al comma 5 i candidati che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio
delle prove scritte degli esami di idoneità. Coloro che, nell’anno in corso,
abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì
dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
7. Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione estiva.
Articolo 14- (Esame di Stato)
1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio dei licei considera e valuta
le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si
svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e
gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione,
sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione
alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
2. All’esame di Stato sono ammessi gli allievi che hanno conseguito la
valutazione positiva di cui all’articolo 12, comma 4.
3. Sono altresì ammessi all’esame di Stato , nella sessione dello stesso anno,
gli allievi del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale
del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla
media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale,
una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma
restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell’insegnamento
di educazione fisica.
4. All’articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425 il terzo periodo
è sostituito dal seguente: “i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse
commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può
superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la
possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono
essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite”.
CAPO III
Sistema di istruzione e formazione
professionale
Articolo 15- (Livelli essenziali
delle prestazioni)
1. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione.
2. Nell’esercizio delle competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le
Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente
Capo.
3. Il diritto-dovere all’istruzione e formazione si realizza mediante
iscrizione e frequenza a percorsi di istruzione e formazione professionale
rispondenti ai livelli essenziali.
4. Le modalità di accertamento della rispondenza dei percorsi di istruzione e
formazione professionale ai livelli essenziali di cui al presente Capo sono
definite con il regolamento previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c, della
legge 28 marzo 2003, n.53.
5. I titoli e le qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione e
formazione professionale, di seguito denominate istituzioni formative, a
conclusione dei percorsi rispondenti ai requisiti di cui al comma 2
costituiscono titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n.144.
Articolo 16- (Livelli essenziali
riferiti all’offerta formativa)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, le Regioni organizzano i relativi percorsi
assicurando, quale livello essenziale, il soddisfacimento della richiesta di
frequenza.
Articolo 17- (Livelli essenziali
riferiti alla articolazione e all’orario minimo annuale dei percorsi formativi)
1.Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, le Regioni assicurano, quale livello essenziale un
orario complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990
ore annue, e l’articolazione dei percorsi medesimi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di
certificato di qualifica professionale;
percorsi, di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un
diploma professionale.
Articolo 18- (Livelli essenziali
riferiti agli obiettivi generali e al profilo educativo, culturale e
professionale)
1.Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, quale livello essenziale:
a) che i percorsi di istruzione e formazione professionale siano personalizzati
con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale del secondo
ciclo, individuato all’articolo 1, comma 2 e che essi forniscano allo studente,
attraverso l’esperienza reale e la riflessione sull’operare responsabile e
produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per
l’inserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni ;
b) che i percorsi di cui alla lettera a) siano riferiti a figure di differente
livello, relative ad aree professionali, definite mediante intese in sede di
Conferenza Unificata a norma dell’articolo 9, comma 2,lettera c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 e recepite con decreti del Presidente della
Repubblica. Tali figure possono articolarsi in specifici profili professionali
sulla base dei fabbisogni del territorio;
c) che in relazione a ciascuna delle figure individuate come previsto alla
lettera b), siano rispettati gli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali
conseguiti all’esito dei percorsi, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo ……… (diritto-dovere).
Articolo 19- (Livelli essenziali
riferiti agli standard minimi dei percorsi formativi)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, quale livello essenziale:
a) il conseguimento, da parte dello studente, di competenze linguistiche con
riferimento alla lingua italiana e alla lingua inglese, di competenze
matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico–sociali ed economiche, e di
competenze professionali e mirate in relazione al livello della qualifica o del
titolo cui si riferiscono;
b) la destinazione agli obiettivi di cui alla lettera a) della quota oraria
prevalente dell’orario complessivo obbligatorio nei primi due anni dei suddetti
percorsi;
c) gli interventi di orientamento e di tutoraggio, anche per favorire la
continuità del processo di apprendimento nell’istruzione e formazione tecnica
superiore, nell’università o nell’alta formazione artistica e musicale, e gli
interventi di recupero e sviluppo degli apprendimenti dello studente.
Articolo 20- (Livelli essenziali
riferiti ai requisiti dei docenti)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, quale livello essenziale, che le attività educative e
formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione
all’insegnamento, ovvero ad esperti in possesso di documentata esperienza
maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
Articolo 21- (Livelli essenziali
riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, quale livello essenziale:
a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di
valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei
docenti di cui all’articolo 20;
b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione
professionale sia rilasciata certificazione periodica e finale delle
competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi
formativi;
c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua il
certificato di qualifica professionale a conclusione dei percorsi di durata
triennale, ovvero a conclusione dei percorsi di durata quadriennale, il diploma
professionale;
d) che nelle commissioni degli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la
presenza di docenti di cui all’articolo 20.
Articolo 22- (Livelli essenziali
riferiti agli standard minimi delle strutture e dei servizi)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, quale livello essenziale, che le istituzioni formative
abbiano requisiti strutturali conformi ai seguenti standard minimi.
Articolo 23- (Livelli essenziali
riferiti ai passaggi tra i sistemi)
1. Nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e
formazione professionale, e nell’organizzazione del servizio relativo, le
Regioni assicurano, quale livello essenziale, i passaggi dal sistema
dell’istruzione e formazione professionale e quello dei licei, e viceversa, per
quanto di loro competenza.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le corrispondenze tra i crediti
scolastici definiti come previsto dall’articolo 12, comma 5, lettera b), e i
crediti formativi conseguiti ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b),
sono stabilite mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero
mediante specifiche intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e singole Regioni, in conformità alla legge 53/2003.
Articolo 24- (Valutazione)
1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal
presente Capo, i percorsi formativi sono oggetto di monitoraggio e valutazione
da parte dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione
e Formazione. Le istituzioni formative forniscono al predetto Istituto i dati e
la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella
relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale, che
il Ministro, dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta al
Parlamento a norma dell’articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n.53.
CAPO IV
Norme transitorie e finali
Articolo 25- (Passaggio al nuovo
ordinamento)
1.A partire dall’anno scolastico 2006-07 gli istituti di istruzione secondaria
superiore previsti dal testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, ad eccezione degli istituti professionali di Stato, assumono la
denominazione di “licei” e realizzano i percorsi previsti dal Capo II del
presente decreto.
i2.L’istituzione e l’articolazione nei diversi licei previsti al Capo II è
disposta con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sentite le Regioni, e previa acquisizione del parere delle Conferenze
Provinciali di cui all’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n. 233.
3.I corsi avviati fino all’anno scolastico 2005-06 negli istituti di istruzione
di cui al comma 1, compresi quelli attivati negli istituti professionali di
Stato, proseguono fino al loro completamento.
Articolo 26- (Trasferimento degli
istituti professionali di Stato alle Regioni)
1. Dall’anno scolastico 2006/2007, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, gli istituti professionali di stato sono trasferiti gradualmente alle Regioni, sentite le organizzazioni
sindacali di categoria a norma dell’art. 43 del CCNL del comparto scuola.
2. Sono trasferiti alle Regioni, con modalità di cui all’articolo 145, comma 1,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i beni, le risorse e il
personale relativi agli istituti di cui al comma 1.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 è subordinato alla definizione dei
livelli essenziali di cui al Capo III e del servizio da mantenere da parte
delle Regioni, attuata mediante intese con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con intese MIUR/Regioni, che comunque dovranno assicurare
fino a completamento della fse transitoria di cui all’articolo 27, comma 4, i
livelli occupazionali, il soddisfacimento delle richieste dell’utenza, il
rilascio delle qualifiche professionali a conclusione dei percorsi triennali,
il quinto anno integrativo preordinato all’esame di Stato conclusivo.
Articolo 27- (Gradualità
dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione)
1. Nell’anno scolastico 2005/2005, il diritto-dovere di iscrizione e frequenza
di cui al decreto legislativo …. ricomprende i primi tre anni degli istituti di
istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale realizzati sulla base dell’accordo in sede di
Conferenza unificata del 19 giugno 2003, allegato al presente decreto.
2. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere all’istruzione e
formazione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo…. Continua ad
applicarsi l’articolo 8, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.
3. Dall’anno scolastico 2006/2007 i percorsi sperimentali di cui al comma 1
vengono gradualmente potenziati ed ampliati, sulla base di apposite intese in
Conferenza Stato-Regioni ovvero intese con ciascuna Regione, in conformità con
le disposizioni della legge 53/2003.
4. La sperimentazione di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione
da parte dell’INVALSI, e cessa, sulla base di apposita intesa in Conferenza
Stato-Regioni, ovvero di intese specifiche tra il MIUR e ciascuna Regione, a
seguito della completa attuazione del diritto-dovere di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo …., e a condizione che venga pienamente assicurato agli
studenti l’accesso ad entrambi i sistemi del secondo ciclo, a loro libera
scelta.
Articolo 28- (Disposizioni particolari
per le Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)
1. All’attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Articolo 29- (Abrogazioni)
…………………………………………………………………………………
Articolo 30- (Norma di copertura
finanziaria)
1. All’onere derivante dall’articolo 28, comma 1 del presente decreto, quantificato
in …. milioni di euro per l’anno 2005 e in …… milioni di euro per l’anno 2006,
si provvede con questa parte della spesa autorizzata dall’articolo 18, comma 4,
della legge (finanziaria 2005)