Schema di decreto legislativo concernente il "Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c)
della legge 28 marzo 2003, n. 53"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e,
in particolare, l'articolo 1 commi 1, 2 e 3 lettera i), l'articolo 2, comma 1 e
l'articolo 7, comma 1;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante la "Delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare l'articolo 3,
comma 92, lettera b);
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in
particolare, l'articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 maggio 2004
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, in data ...
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ...
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
- La Repubblica promuove
l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.
- L'obbligo scolastico di cui
all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto
dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive
modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal
presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo
dovere.
- La Repubblica assicura a
tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni
o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema
dell'istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria
di primo grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e
il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel
sistema dell'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli essenziali di prestazione cui
tutte le istituzioni formative di cui all'articolo 2 comma 4 sono
tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione
e ad una formazione di qualità. Tali livelli sono definiti su base
nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettere c) e h) e articolo 7, commi 1, lettera c) e comma 2,
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
- Nelle istituzioni
scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è
soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
- La fruizione dell'offerta di
istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce
per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello
Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi
dell'articolo 4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come
previsto dall'articolo 7 del presente decreto.
- La Repubblica garantisce,
attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di
istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
- L'attuazione del diritto e
del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le
gradualità e modalità previste dall'articolo 8.
Articolo
2
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
- Il diritto-dovere ha inizio
con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
- Le scuole secondarie di
primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti
servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei
percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun
allievo, personalizzati e documentati.
- I giovani che hanno
conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un
istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione
professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del
diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite
di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma
4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché quello
derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere
iniziali delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.
- Ai fini di cui al comma 3,
l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o
presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali
conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello,
valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione
europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.
53, e secondo le norme regolamentari di cui all' articolo 7, comma 1,
lettera c) della legge medesima. I predetti livelli comprendono anche gli
standard minimi per l'accreditamento dei soggetti che offrono percorsi di
istruzione e formazione professionale.
- All'attuazione del
diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie e le istituzioni
scolastiche e formative, condividendo l'obiettivo della crescita e
valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti
alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
Articolo
3
Anagrafe nazionale degli studenti
- Ai fini di cui agli articoli
1 e 2, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca raccoglie i dati sui
percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a
partire dal primo anno della scuola primaria.
- Con apposite intese, tra
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione
dell'Anagrafe nazionale con quelle territoriali della popolazione, anche
in relazione a quanto disposto dagli articoli 4 e 7, nonché il
coordinamento con le funzioni svolte dai servizi per l'impiego in materia
di orientamento, informazione e tutorato.
Articolo
4
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
- Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata
a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la
realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed
il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione
del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
Articolo
5
Riconoscimento dei crediti e certificazione
- La frequenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi
del sistema dei licei, del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale nonché dell'apprendistato.
- Agli stessi fini di cui al
comma 1, nel secondo ciclo sono riconosciuti, secondo quanto previsto
dalle norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della
legge 28 marzo 2003, n. 53, con specifiche certificazioni di competenza
rilasciate dalle istituzioni scolastiche o formative, esercitazioni
pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero
anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, ivi compresi quelli
nell'esercizio dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 4 della stessa
legge.
- I percorsi formativi svolti
in apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e
formazione costituiscono credito formativo per il proseguimento nei
percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale secondo quanto
previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.
276.
Articolo
6
Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione
- Le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 3, anche
associandosi tra di loro, assicurano ed assistono gli studenti nella
possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei nonché
di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione
professionale e all'apprendistato, e viceversa, mediante apposite
iniziative didattiche, anche con modalità di integrazione dei percorsi,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
scelta.
- Le modalità di valutazione
dei crediti di cui all'articolo 5 ai fini dei passaggi dai percorsi
formativi ai percorsi scolastici e a quelli in apprendistato, e viceversa,
sono definite, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con apposito regolamento da emanarsi a
norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 7, lettere b) e c).
Articolo
7
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
- Responsabili
dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei
minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono
tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
- Alla vigilanza
sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base
dei dati forniti dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui
all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
- il Comune, ove hanno la
residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- i dirigenti scolastici o i
responsabili, rispettivamente, delle istituzioni del sistema di
istruzione o del sistema di istruzione e formazione professionale presso
le quali sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli
studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- i servizi per l'impiego in
relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale
- In caso di mancato
adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico
dei responsabili le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Articolo
8
Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
- In attesa dell'emanazione
dei decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di
istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2004-2005,
l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 4,
ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati
sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno
2003.
- Alla completa attuazione del
diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1,
si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1,
lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi
dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di
copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta
legge.
- Fino alla completa
attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad
applicarsi l'articolo 68 comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e
successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo
come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
Art.
9
Monitoraggio
- Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo Sviluppo della
Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e di altri organismi
tecnici di riferimento, effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato
di attuazione della presente legge, a partire dall'anno successivo a
quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
- A norma della legge 28 marzo
2003, articolo 7, comma 3, anche con riferimento ai risultati del
monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema
educativo di istruzione e formazione professionale.
Articolo
10
Norma di copertura finanziaria
- All'onere derivante
dall'articolo 8, comma 1 del presente decreto, quantificato in 11,888
milioni di euro per l'anno 2004 e in 15,815 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005, si provvede con quota parte della spesa autorizzata
dall'articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350