Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme
generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n.53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
VISTA la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega
al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro";
VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1997, n.297 e
successive modificazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni
e, in particolare, l'articolo 21;
VISTA la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme in
materia di promozione dell'occupazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del...;
SENTITE le Associazioni maggiormente rappresentative dei
datori di lavoro;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta
del...;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data...;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del...;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Ambito di applicazione
- Il presente decreto disciplina
l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione
del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai
giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età, nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione per almeno dodici anni, possono svolgere l'intera
formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di studio e di
lavoro.
- I percorsi in alternanza
sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite
convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di
rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto
individuale di lavoro.
- Rimane ferma la possibilità,
per gli studenti del secondo ciclo, di acquisire crediti formativi
attraverso la partecipazione ad esperienze formative collegate al mondo
del lavoro, ivi compresi i tirocini di orientamento e formazione.
- Le istituzioni scolastiche o
formative definiscono i criteri per offrire al più ampio numero di
studenti la possibilità di frequentare i percorsi in alternanza nei limiti
delle risorse assegnate di cui all'articolo 8.
- Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di
formazione e istruzione militare.
Articolo 2
Finalità dell'alternanza
- Nell'ambito del sistema dei
licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la
modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa
rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani,
persegue le seguenti finalità:
- attuare modalità di
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica;
- arricchire la formazione
acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l'orientamento dei
giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
- realizzare un organico
collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
- correlare l'offerta
formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
- Ai fini dello sviluppo,
nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che
rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del
monitoraggio e della valutazione del sistema dell'alternanza scuola lavoro
è istituito, a livello nazionale, un apposito Comitato, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle
attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato
è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali
interessati e delle Parti sociali, rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori.
Articolo 3
Convenzioni
- Ferme restando le competenze
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni
scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti
delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo, apposite
convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo i
criteri generali definiti dal Comitato di cui all'articolo 2, comma 2,
anche per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed il sistema
tutoriale.
- Le convenzioni di cui al
comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza,
ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della
sicurezza dei partecipanti.
Articolo 4
Organizzazione didattica
- I percorsi in alternanza
hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in
aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte
anche in imprese simulate, che le istituzioni scolastiche e formative
progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
- I periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi
personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di
apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
- I periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di
gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale
e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono
dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi
del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
- Nell'ambito dell'orario complessivo
annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato
relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche
in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
- I periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili,
in modo da promuoverne l'autonomia e l'inserimento nel mondo del lavoro.
Articolo 5
Sistema tutoriale
- Nei percorsi in alternanza
il sistema tutoriale è preordinato alla promozione delle competenze degli
studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo
del lavoro e il territorio. L'assistenza tutoriale personalizzata per gli
studenti in alternanza è svolta dal tutor formativo interno di cui al
comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
- Il tutor formativo interno,
designato dall'istituzione scolastica o formativa, svolge il ruolo di
assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza
scuola-lavoro e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui
al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
- Il tutor formativo esterno,
designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, favorisce
l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel
percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o
formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello
studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti
compiti non comporta comunque oneri a carico dell'istituzione scolastica o
formativa.
- I compiti svolti dal tutor
interno di cui al comma 2 sono riconosciuti, ai fini del relativo
specifico compenso, in sede di contrattazione collettiva.
- La previsione del sistema
tutoriale di cui al comma 1, relativamente alla formazione professionale,
rappresenta norma di principio per la legislazione regionale.
Articolo 6
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
- I percorsi in alternanza
sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione
scolastica o formativa.
- Fermo restando quanto
previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme
vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto
delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli
apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze da
essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione
del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o
della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa
l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
- La valutazione e la
certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i
percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne
il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
- Le istituzioni scolastiche o
formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in
aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a)
della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze
acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle
attività produttive, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, definisce
con proprio decreto il modello di certificazione da adottare.
Articolo 7
Percorsi integrati
- Le istituzioni scolastiche,
a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli
istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati,
attuativi di piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi e
realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
Articolo 8
Risorse
- 1. Gli interventi di cui al
presente decreto nel sistema dell'istruzione sono realizzati a valere
sugli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, per un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30
milioni di euro a partire dall'anno 2005.
- Per la realizzazione degli
interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e
formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella
programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione
professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma
4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive
modificazioni. Al potenziamento degli interventi concorrono le ulteriori
eventuali risorse, stanziate dal Ministero per le attività produttive per
gli incentivi alle imprese, la valorizzazione delle imprese e l'assistenza
tutoriale, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 28
marzo 2003, n.53, nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche con
riferimento a quelle messe a disposizione dall'Unione europea.
Articolo 9
Disciplina transitoria
- Fino all'emanazione dei
decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge
28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1
possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria
superiore secondo l'ordinamento vigente.
- Fino all'emanazione dei decreti
legislativi di cui al precedente comma, le Regioni e le Province autonome
definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di
percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione
professionale.