Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo
istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1,
lettere b) e c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO l'articolo 3, comma 92, lettera d) della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
VISTO il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 marzo 2004;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 giugno
2004;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
28 ottobre 2004;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
della funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Art. 1 - Istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Ai fini del progressivo
miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo
definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, è istituito il Servizio
nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la
valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione e formazione
professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di
prestazione ed è effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che
già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche
nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.
2. Al conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di
cui all'articolo 2 e le istituzioni scolastiche e formative, nonché le Regioni,
le Province ed i Comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza.
L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni
scolastiche e formative, le Regioni, le Province ed i Comuni provvedono al
coordinamento delle rispettive attività e servizi in materia di valutazione
dell'offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei
dati e delle conoscenze.
3. Ai fini di cui al comma 2
l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni
scolastiche e formative, le Regioni, le Province ed i Comuni attivano le
opportune procedure atte a favorire l'interoperabilità tra i loro sistemi
informativi, in modo da poter scambiare con continuità dati ed informazioni
riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale,
riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai
sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive
modificazioni.
4. Ferma restando l'autonomia
dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi di
valutazione di competenza regionale, è istituito, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Comitato tecnico
permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate,
con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività ed i servizi di
valutazione.
Art. 2 - Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione
del sistema dell'istruzione
1. Per i fini di cui
all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione
di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 è riordinato, secondo le
disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di "Istituto
Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione" (INVALSI), di seguito denominato "Istituto".
2. L'Istituto è ente di ricerca
con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa,
contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto è soggetto alla
vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito
denominato "Ministero". Il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di seguito denominato "Ministro" individua, con
periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto
tiene conto per programmare la propria attività, fermo restando che la
valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto. A tal
fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva,
relativamente al sistema dell'istruzione;
b) con apposite linee guida
definite d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e
formazione professionale.
4. Il Ministro emana altresì
specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative
nazionali.
Art. 3 - Compiti dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
1. L'Istituto:
a) effettua verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla
qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di
istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento
permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono
esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto
conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale
nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo
sviluppo delle risorse umane;
b) predispone, nell'ambito
delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione,
per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla
base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle
discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla
gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera c della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) svolge attività di ricerca,
nell'ambito delle sue finalità istituzionali;
d) studia le cause
dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;
e) assume iniziative rivolte ad
assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e
internazionale in campo valutativo;
f) svolge attività di supporto
e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle Regioni, agli Enti
territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la
realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e
autovalutazione;
g) svolge attività di
formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi
di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.
2. Gli esiti delle attività
svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che
ne dà comunicazione alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e
possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità
complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione
professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di
verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione
dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza.
3. Il Ministro relaziona al
Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.
4. L'Istituto pubblica ogni
anno un rapporto sull'attività svolta.
Art. 4 - Organi
1. Gli organi dell'Istituto
sono:
a) Il Presidente
b) Il Comitato direttivo
c) Il Collegio dei revisori dei
conti.
Art. 5 - Presidente
1. Il Presidente, scelto tra
persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi
di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero,
è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L'incarico ha durata
triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalità, per un ulteriore triennio.
2. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:
a) convoca e presiede le
riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
b) formula, nel rispetto delle
priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui
all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo ai fini
dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione
degli indirizzi generali della gestione;
c) sovrintende alle attività
dell'Istituto;
d) formula al Comitato
direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale
dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
e) presenta al Ministro le
relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
f) in caso di urgenza adotta
provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica
nella prima riunione successiva del Comitato stesso.
Art. 6 - Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo è
composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di
competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della
Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
2. Il Comitato direttivo, su
proposta del Presidente:
A) approva, nel rispetto delle
direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2 comma 3, il
programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì linee
prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo
svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) esamina i risultati delle
verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo
9, comma 2, nonché le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
c) determina gli indirizzi
della gestione;
d) delibera il bilancio di
previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;
e) delibera l'affidamento
dell'incarico di direttore generale dell'istituto ed il relativo trattamento
economico;
f) valuta i risultati
dell'attività del direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli
indirizzi, adottando le relative determinazioni;
g) delibera i regolamenti dell'istituto;
h) delibera in ordine ad ogni
altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.
3. Ai fini di cui all'articolo
1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalità operative del controllo
strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale
mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari
interventi correttivi.
4. Il Comitato direttivo dura
in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio. In caso di
dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei componenti del
Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della
durata in carica del predetto organo.
Art. 7 - Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei
conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresì i
compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
2. Il Collegio si compone di
tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui
uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle
finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione
del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può
essere confermato per un altro quadriennio.
Art. 8 - Direttore generale
1. Il direttore generale, nel
rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal comitato direttivo, è
responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma,
dell'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo, dell'attuazione dei
provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tal fine adotta
gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno.
Egli partecipa alle riunioni del comitato direttivo, senza diritto di voto;
tale partecipazione è esclusa quando il comitato ne valuta l'attività.
2. Il direttore generale, tra
l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione
del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali
variazioni nonché il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per
il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti
previsti nel programma;
c) adotta gli atti di
organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto
previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7,
assegnando il relativo personale;
d) stipula i contratti di
prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti
previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento
di cui alla lettera c).
3. Il direttore generale è
scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza
amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto
di diritto privato. Il relativo incarico è conferito dal presidente, previa
delibera del comitato direttivo, è di durata non superiore a un triennio, è
rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi 90 giorni dalla
scadenza dell'incarico del Presidente.
Art. 9 - Regolamenti e principi di organizzazione
1. L'Istituto si dota dei
seguenti regolamenti:
a) regolamento di
organizzazione e funzionamento;
b) regolamento di
amministrazione, contabilità e finanza.
2. Il regolamento di cui al
comma 1 lettera a) definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del
principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e
programmazione e compiti e responsabilità di gestione, prevedendo un'area dei
servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che,
in attuazione del programma di attività approvato dal comitato direttivo
dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche
periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento
provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica
del personale, di cui alla tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili
professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso
procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di
reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché a definire
la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al
comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge
3 aprile 1997, n. 94 e successive modificazioni, disciplina i criteri della
gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le
connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza
nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme
di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva
dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.
4. Per lo svolgimento dei
compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale
anche delle specifiche accertate professionalità del personale ispettivo
tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta
dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero
non superiore a venti unità.
5. I regolamenti sono
trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per
l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della funzione pubblica.
Art. 10 - Personale
1. La dotazione organica del
personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente
decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il
regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
Art. 11 - Personale comandato
1. L'Istituto può avvalersi,
con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità
di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, di personale
amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente
dall'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle
istituzioni scolastiche o da altre amministrazioni dello Stato, dalle
università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle Regioni
e dagli Enti locali.
2. I comandi del personale
proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono protrarsi per più di un
quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di
almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso
apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il
regolamento di cui all'articolo 9, comma 2.
4. Il servizio prestato in
posizione di comando è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.
Art. 12 - Incarichi ad esperti
1. Nell'esercizio delle
ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi, nei limiti
consentiti dalle disponibilità di bilancio, e in relazione a particolari e
motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, e in numero
comunque non superiore a dieci unità, dell'apporto di esperti di alta
qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.
2. L'Istituto assicura adeguate
forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonché congrui
termini per la presentazione delle domande.
Art. 13 - Patrimonio e risorse
finanziarie
1. L'Istituto provvede ai
propri compiti con:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello
Stato;
c) eventuali altri contributi,
dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
d) eventuali contributi ed
assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e
stranieri;
e) eventuali altre entrate,
anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti
con le finalità dell'Istituto.
Art. 14 - Disposizioni particolari per le Regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le Regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della
parte II della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 15 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente provvedimento, quantificati in complessivi euro
7.306.000 per l'anno 2004 e in euro 10.360.000,00 a decorrere dall'anno 2005,
si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Restano confermati, per
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione (INVALSI) come ordinato dal presente decreto, i finanziamenti
previsti dalla normativa vigente già destinati all'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
Art. 16 -
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Presidente dell'Istituto
ed i componenti degli organi di cui agli articoli, rispettivamente, 6 e 7 sono
nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Gli organi dell'Istituto
previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2000, n. 313 restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla
nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i
regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
3. Fino alla data di
approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza,
continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.
Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo
transitorio.
4. Il personale in posizione di
comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2000, n. 313, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di
cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è confermato, a domanda,
fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del
personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del
presente articolo.
5. Alla data di insediamento
dei nuovi organi è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999,
n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti
disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data è altresì abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313.
6. Il compenso da corrispondere
al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei
revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
7. All'Istituto sono trasferiti
i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del
sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999,
n. 258.
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Tabella A - (articolo 10, comma 1)
Dotazione organica del
personale dell'Istituto
dirigenti amministrativi: due unità;
personale di ricerca: ventiquattro unità;
personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unità.