Proposta di Mozione per il Collegio docenti dell' I.C. Pacinotti, Torino via Le Chiuse 80

 

Il Collegio dei Docenti dell' Istituto Comprensivo Pacinotti di Torino

in riferimento al primo decreto legislativo applicativo della Legge 53/2003

 

CONSIDERATO CHE

 

1. L’istituzione del docente tutor, al quale il decreto affida il primato nelle “funzioni di orientamento, di la cura delle relazioni con le famiglie e del percorso formativo compiuto dall’allievo” è in contrasto con la normativa vigente sulla funzione dei docenti che affida tali compiti in egual misura a tutti i docenti senza alcuna distinzione. (Il D.L.vo 297/94,  al comma due dell'art.395 recita: “I docenti(…) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi” e al comma 3 dell’art. 144 afferma che: “Dagli elementi rilevati e registrati(…) viene desunta (…) dai docenti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell’alunno dai docenti, i quali illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore dell’alunno ai sensi dell’art 126 (cioè attività integrative e di sostegno, individualizzate e per gruppi). Il tutor, come delineato dal primo decreto legislativo diverrebbe dunque impropriamente detentore primo se non unico dei rapporti con i genitori e di una serie di attività che, anche ai sensi dell’art.27 del CCNL, rientrano fra gli “adempimenti individuali dovuti” paritariamente da ciascun docente (comma 2: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: (…) ai rapporti individuali con le famiglie (…); comma 3 (…) la compilazione degli atti relativi alla valutazione”).

 

2. L’istituzione del docente tutor  al quale il decreto affida “nei primi tre anni della scuola primaria un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanaliviola la normativa contrattuale vigente sul profilo professionale docente. (L'art.25 del CCNL recita: “Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica (…)"). Anche l'art.128 del D.L.vo 297/94, al comma 6 richiama ad una “pluralità degli interventi articolata per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative". Nella scuola elementare gli insegnanti, in questi decenni, hanno approfondito gli aspetti metodologici di precise discipline, frequentando centinaia di corsi di aggiornamento (anche ministeriali ed obbligatori) per perseguire una migliore professionalità e specializzazione che non sono disposti a veder sminuita e negata per decreto, intendendo continuare a svolgere con serietà, competenza e dignità il loro compito educativo e professionale. Rifiutano di essere relegati, come potrebbe accadere, al prevalente o addirittura unico insegnamento in “attività facoltative” o di “assistenza mensa.

 

3. L'istituzione del tutor finirebbe per minare la collegialità (CCNL, art 27, comma 1: “L’attività funzionale all’insegnamento(…) comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, aggiornamento e formazione(…)”) e rischierebbe di innescare pericolose conseguenze di frammentazione, gerarchizzazione e deresponsabilizzazione del corpo docente.

 

4. Il Dpr 275/99, “Regolamento sull’autonomia”, stabilisce (art. 1) che “Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia(…)".

Le nuove articolazioni orarie, didattiche ed organizzative che si verrebbero a determinare con l’istituzione del tutor e le modalità previste dal primo decreto stravolgerebbero il Piano dell’offerta formativa attualmente in vigore, approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e, come prescritto dallo sopracitato articolo “reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione” avvenuta - sia per gli alunni già iscritti negli anni passati, sia per i nuovi iscritti - prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto. Le iscrizioni (e le conferme) sono state fatte in base all’ordinamento vigente e sulla base dell’offerta formativa in corso. Se si modificasse “in corsa”- e così sostanzialmente- tale Pof , sulla garanzia del quale i genitori hanno operato le loro scelte, verrebbe meno il presupposto della libera scelta delle famiglie ed il “patto” al quale l’Istituto si è “vincolato” nei loro confronti.

 

5. Il Decreto legislativo invade compiti che spettano al Collegio dei docenti (D.L.vo 297/94, Art. 7 , comma 2: "Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente" e art. 126: "1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7 . 2. La programmazione dell'attività didattica si propone: a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni; b) la verifica e la valutazione dei risultati; c) l'unitarietà dell'insegnamento; d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi).

 

5. Il Decreto legislativo invade compiti che spettano alla contrattazione nazionale (in materia di profili professionali, mobilità, retribuzione, carriere) e d’Istituto che ha competenze esclusive in materia di organizzazione del lavoro e di orario dei docenti (art.6 del CCNL).

 

6. Le Indicazioni Nazionali non sono nuovi programmi:

Le Indicazioni Nazionali sono state introdotte dal decreto in via transitoria, in attesa del regolamento previsto dall'art. 7 della legge 53/03.

Il regolamento dell' autonomia scolastica (Dpr 275/99) e la legge 53/03 prevedono che la definizione dei curricoli nazionali attraverso un regolamento con specifiche procedure di approvazione, che, tra l'altro, prevedono l' espressione di parere delle commissioni parlamentari competenti, del Consiglio di Stato e, secondo il percorso previsto dal Dpr 275, anche del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Non è mai stata avviata, sino ad oggi, nessuna procedura legittima per la definizione dei curricoli della scuola dell'autonomia. Le Indicazioni Nazionali sono, quindi, introdotte in via assolutamente transitoria (“fino all'emanazione del relativo regolamento governativo”) e sono state pesantemente bocciate dal Consiglio Nazionale Universitario, in un parere richiesto dallo stesso Ministro. Scuola ed insegnanti non sono mai stati consultati sui contenuti e sulle implicazioni di questo nuovo documento curricolare.

Le Indicazioni Nazionali, introdotte dal decreto, non sono quindi i nuovi curricoli nazionali, ma sono semplicemente un ulteriore documento offerto all'attenzione delle scuole, che non supera  la vigenza degli attuali programmi (Orientamenti '91 per la scuola dell'infanzia, Programmi '85 per la scuola elementare, Programmi '79 per la scuola media).

 

 

Tutto ciò considerato, il Collegio dei docenti, AVVALENDOSI:

 

- dei diritti sanciti dal nuovo Titolo V della Costituzione che ha reso l’autonomia scolastica una risorsa costituzionale

 

- delle prerogative già precedentemente richiamate sancite dall’art. 7 del  D.L.vo 297/94 ("potere deliberante del collegio docenti in materia di funzionamento didattico... adeguamento dell'azione educativa alle specifiche esigenze ambientali, coordinamento interdisciplinare")

 

- dei diritti sanciti dal Dpr 275/99 (Regolamento sull’autonomia”) che attribuisce alle Istituzioni scolastiche “autonomia didattica” (ad esempio definizione dei tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ecc.) e “autonomia organizzativa” (cioè: impiego dei docenti, modalità organizzative coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa” della scuola, ecc.), ed in particolare richiamandosi ai principi dell’art.8 che consentono “l’adeguamento dell’organizzazione didattica alle effettive esigenze formative senza condizionamenti connessi a modelli predeterminati ed impartiti dall’esterno”

 

 

DELIBERA

 

- Di mantenere l’attuale modalità organizzativa e didattica (coerente con il Piano dell’Offerta Formativa in vigore), fondata sulla contitolarità e sulla conduzione paritaria delle classi, sulla migliore utilizzazione delle competenze ed esperienze professionali, sull’uso dei laboratori interni ed esterni alla scuola, sui progetti educativi attivati, in modo che tutte le 40 ore del tempo scuola, abbiano pari e qualificata valenza educativa e didattica.

 

- Che per l' anno scolastico 2004/05, in attesa del regolamento che definisce i curricoli nazionali, il riferimento fondamentale per la progettazione scuole non possono che rimanere i programmi attualmente vigenti (Programmi scuola elementare 1985), pur tenendo conto delle Indicazioni, ma anche di altri documenti che in questi anni, a diverso titolo, sono stati eleborati e posti all' attenzione delle scuole, quali il curricolo verticale della Commissione De Mauro e il dibattito sui saperi essenziali.

Anche le attività di ricerca e formazione in servizio dovranno essere caratterizzate da questa impostazione aperta e pluralista.

 

 

CONSEGUENTEMENTE

 

 

- Ribadisce che la figura del tutor, tramite la quale si trasferiscono competenze oggi condivise in capo ad un unico insegnante, non può essere introdotta per Decreto, perché è questione di organizzazione didattica che attiene alla competenza dei Collegi ed è questione di organizzazione del lavoro che attiene alla competenza della contrattazione sindacale.

 

- Rifiuta di individuare criteri che dovrebbero istituire la figura del docente tutor che rompe una consolidata e proficua dimensione collegiale e/o accomodamenti interni che pregiudichino la qualità e le caratteristiche del servizio scolastico esplicitato nel Pof e la dignità e la specificità della propria funzione docente.

 

- Respinge qualsiasi ipotesi di  modifica dell’organizzazione degli organici prima ancora che essi vengano assegnati.

 

- Respinge l' adozione dei testi con i Programmi della Riforma e conferma l' adozione dei libri di testo con i Programmi ancora vigenti (1985).