Proposta di Mozione per il Collegio docenti
dell' I.C. Pacinotti, Torino via Le Chiuse 80
in
riferimento al primo decreto legislativo applicativo della Legge 53/2003
1. L’istituzione
del docente tutor, al quale il decreto affida il primato nelle “funzioni di orientamento, di la cura delle relazioni con le famiglie e
del percorso formativo compiuto dall’allievo” è in contrasto con la normativa vigente sulla funzione dei docenti che affida tali compiti in egual misura a
tutti i docenti senza alcuna distinzione. (Il D.L.vo 297/94, al comma due dell'art.395 recita: “I docenti(…) curano i rapporti con i
genitori degli alunni delle rispettive classi” e al
comma 3 dell’art. 144 afferma che: “Dagli
elementi rilevati e registrati(…) viene desunta (…) dai docenti della classe
una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione,
il cui contenuto viene illustrato ai genitori dell’alunno dai docenti, i quali
illustrano altresì eventuali iniziative programmate in favore dell’alunno ai
sensi dell’art 126 (cioè attività integrative
e di sostegno, individualizzate e per gruppi). Il tutor, come
delineato dal primo decreto legislativo diverrebbe dunque impropriamente
detentore primo se non unico dei rapporti con i genitori e di una serie di
attività che, anche ai sensi dell’art.27 del CCNL, rientrano fra gli
“adempimenti individuali dovuti” paritariamente da ciascun docente (comma 2: “Tra gli adempimenti individuali dovuti
rientrano le attività relative: (…) ai rapporti individuali con le famiglie
(…); comma 3 (…) la compilazione degli atti relativi alla valutazione”).
2. L’istituzione
del docente tutor al quale il decreto
affida “nei primi tre anni della scuola primaria
un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali”
viola la normativa contrattuale vigente
sul profilo professionale docente. (L'art.25 del CCNL recita: “Il profilo professionale dei docenti è
costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro
correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza
didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica
(…)"). Anche l'art.128 del
D.L.vo 297/94, al comma 6 richiama ad una “pluralità
degli interventi articolata per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo
sviluppo delle più ampie opportunità formative". Nella scuola
elementare gli insegnanti, in questi decenni, hanno approfondito gli aspetti
metodologici di precise discipline, frequentando centinaia di corsi di
aggiornamento (anche ministeriali ed obbligatori) per perseguire una migliore
professionalità e specializzazione che non sono disposti a veder sminuita e
negata per decreto, intendendo continuare a svolgere con serietà, competenza e
dignità il loro compito educativo e professionale. Rifiutano di essere
relegati, come potrebbe accadere, al prevalente o addirittura unico
insegnamento in “attività facoltative” o di “assistenza mensa.
3. L'istituzione
del tutor finirebbe per minare la
collegialità (CCNL, art 27, comma 1: “L’attività funzionale all’insegnamento(…)
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione, aggiornamento e formazione(…)”) e rischierebbe di innescare pericolose conseguenze di frammentazione, gerarchizzazione e deresponsabilizzazione del corpo
docente.
4. Il Dpr 275/99,
“Regolamento sull’autonomia”, stabilisce (art. 1) che “Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche
ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro
autonomia(…)".
Le nuove articolazioni orarie, didattiche ed organizzative che si
verrebbero a determinare con l’istituzione del tutor e le modalità previste dal
primo decreto stravolgerebbero il Piano
dell’offerta formativa attualmente in vigore, approvato dal Collegio dei
docenti e dal Consiglio di Istituto e, come prescritto dallo sopracitato
articolo “reso pubblico e consegnato agli
alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione” avvenuta - sia per gli
alunni già iscritti negli anni passati, sia per i nuovi iscritti - prima della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto. Le iscrizioni (e
le conferme) sono state fatte in base all’ordinamento vigente e sulla base
dell’offerta formativa in corso. Se si modificasse “in corsa”- e così
sostanzialmente- tale Pof , sulla garanzia del quale i genitori hanno operato
le loro scelte, verrebbe meno il presupposto della libera scelta delle famiglie
ed il “patto” al quale l’Istituto si è “vincolato” nei loro confronti.
5. Il Decreto legislativo invade compiti che
spettano al Collegio dei docenti (D.L.vo 297/94, Art. 7 , comma 2: "Il collegio dei docenti: a) ha potere
deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto.
In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di
adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della
libertà di insegnamento garantita a ciascun docente" e art. 126: "1. La programmazione dell'attività
didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza
dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione
educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7 . 2.
La programmazione dell'attività didattica si propone: a) il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione
didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli
alunni; b) la verifica e la valutazione dei risultati; c) l'unitarietà
dell'insegnamento; d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da
dedicare all'insegnamento
delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle finalità e agli
obiettivi previsti dai programmi).
5. Il
Decreto legislativo invade compiti che spettano alla contrattazione nazionale (in materia di profili professionali, mobilità, retribuzione, carriere) e d’Istituto che ha competenze
esclusive in materia di organizzazione del lavoro e di orario dei docenti
(art.6 del CCNL).
6. Le
Indicazioni Nazionali non sono nuovi
programmi:
Le Indicazioni Nazionali sono
state introdotte dal decreto in via transitoria, in attesa del regolamento
previsto dall'art. 7 della legge 53/03.
Il regolamento dell' autonomia
scolastica (Dpr 275/99) e la legge 53/03 prevedono che la definizione dei
curricoli nazionali attraverso un regolamento con specifiche procedure di
approvazione, che, tra l'altro, prevedono l' espressione di parere delle
commissioni parlamentari competenti, del Consiglio di Stato e, secondo il
percorso previsto dal Dpr 275, anche del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione.
Non è mai stata avviata, sino
ad oggi, nessuna procedura legittima per la definizione dei curricoli della
scuola dell'autonomia. Le Indicazioni Nazionali sono, quindi, introdotte in via
assolutamente transitoria (“fino all'emanazione del relativo regolamento
governativo”) e sono state pesantemente bocciate dal Consiglio Nazionale
Universitario, in un parere richiesto dallo stesso Ministro. Scuola ed
insegnanti non sono mai stati consultati sui contenuti e sulle implicazioni di
questo nuovo documento curricolare.
Le Indicazioni Nazionali,
introdotte dal decreto, non sono quindi i nuovi curricoli nazionali, ma sono
semplicemente un ulteriore documento offerto all'attenzione delle scuole, che
non supera la vigenza degli attuali
programmi (Orientamenti '91 per la scuola dell'infanzia, Programmi '85 per la
scuola elementare, Programmi '79 per la scuola media).
Tutto ciò considerato, il Collegio dei docenti,
AVVALENDOSI:
- dei diritti sanciti dal nuovo Titolo V della
Costituzione che ha reso l’autonomia scolastica
una risorsa costituzionale
- delle prerogative già precedentemente
richiamate sancite dall’art. 7 del D.L.vo 297/94 ("potere
deliberante del collegio docenti in materia di funzionamento didattico...
adeguamento dell'azione educativa alle specifiche esigenze ambientali,
coordinamento interdisciplinare")
- dei diritti sanciti dal Dpr 275/99
(Regolamento sull’autonomia”) che attribuisce alle Istituzioni scolastiche
“autonomia didattica” (ad
esempio definizione dei tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole
discipline e attività, aggregazione delle discipline in aree e ambiti
disciplinari, ecc.) e “autonomia organizzativa”
(cioè: impiego dei docenti, modalità organizzative coerenti con il Piano
dell’Offerta Formativa” della scuola, ecc.), ed in particolare richiamandosi ai
principi dell’art.8 che consentono “l’adeguamento
dell’organizzazione didattica alle effettive esigenze formative senza
condizionamenti connessi a modelli predeterminati ed impartiti dall’esterno”
DELIBERA
- Di mantenere
l’attuale modalità organizzativa e didattica (coerente con il Piano
dell’Offerta Formativa in vigore), fondata sulla contitolarità e sulla
conduzione paritaria delle classi, sulla migliore utilizzazione delle
competenze ed esperienze professionali, sull’uso dei laboratori interni ed
esterni alla scuola, sui progetti educativi attivati, in modo che tutte le 40
ore del tempo scuola, abbiano pari e qualificata valenza educativa e didattica.
- Che per l'
anno scolastico 2004/05, in attesa del regolamento che definisce i curricoli
nazionali, il riferimento fondamentale per la progettazione scuole non possono
che rimanere i programmi attualmente vigenti (Programmi scuola elementare
1985), pur tenendo conto delle Indicazioni, ma anche di altri documenti che in
questi anni, a diverso titolo, sono stati eleborati e posti all' attenzione
delle scuole, quali il curricolo verticale della Commissione De Mauro e il
dibattito sui saperi essenziali.
Anche le
attività di ricerca e formazione in servizio dovranno essere caratterizzate da
questa impostazione aperta e pluralista.
CONSEGUENTEMENTE
- Ribadisce che la
figura del tutor, tramite la quale si
trasferiscono competenze oggi condivise in capo ad un unico insegnante, non può
essere introdotta per Decreto, perché è questione di organizzazione didattica
che attiene alla competenza dei Collegi ed è questione di organizzazione del
lavoro che attiene alla competenza della contrattazione sindacale.
- Rifiuta di
individuare criteri che dovrebbero istituire la figura del docente tutor che
rompe una consolidata e proficua dimensione collegiale e/o accomodamenti
interni che pregiudichino la qualità e le caratteristiche del servizio
scolastico esplicitato nel Pof e la dignità e la specificità della propria
funzione docente.
- Respinge qualsiasi
ipotesi di modifica dell’organizzazione
degli organici prima ancora che essi vengano assegnati.
- Respinge l'
adozione dei testi con i Programmi della Riforma e conferma l' adozione dei
libri di testo con i Programmi ancora vigenti (1985).