“ Adozione libri di testo “- Riflessioni e considerazioni per
gli interessati.
Sono un’insegnante di lettere della “ scuola
secondaria di I grado “ di Milano.
In merito all’adozione dei libri di
testo, cui saremo a breve chiamati , propongo le seguenti riflessioni
avviate,già da qualche tempo, in seguito ad alcuni scambi di opinioni tra
colleghi .
Come è noto, il CNP :
·ha dichiarato che I piani di
studio ,indicati nel D.Lgs L.53/2003
devono essere definiti - ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. 275/99 solo dopo avere sentito il CNPI
e che
tali documenti, “….elaborati da Commissioni di studio non costituite
ufficialmente, e
senza alcuna pubblicizzazione - …. introducono
modifiche sostanziali nell'impianto pedagogico e curricolare;
non
condivide la scelta del Ministero di mettere a disposizione della
scuola
documenti transitori ("fino al prescritto regolamento di cui
all'art. 8 del DPR 275/1999") “ che,proprio per il loro carattere
transitorio, potrebbero essere generatori, di confusione e di
disorientamento culturale, con ripercussioni negative sulla qualità
organizzativa e didattica del lavoro scolastico “; fa notare, a riguardo,
che la legge delega non solo non prevede la possibilità di attivare una
fase transitoria illimitata alla quale dovrebbero far seguito, a regime, i
regolamenti emanati ai sensi dell'art. 8 del DPR 275/99 ma che i
programmi, ovvero le Indicazioni curricolari, discendono esclusivamente da
detto articolo ;· PERTANTO : · Le Indicazioni nazionali non hanno, dunque,
alcun fondamento normativo, non essendo stato emanato il regolamento
previsto dall'art. 8 del DPR 275/99 in materia di curricoli. .
(
Pronuncia del 17/12/03 )
Inoltre ,considerando che i testi di
Storia e Geografia ,proposti dalle varie Case Editrici ,sono stati
realizzati in periodi precedenti all’emanazione del Decreto,se ne deduce
che le stesse erano già in possesso delle Indicazioni o di direttive,
prima che lo fossero gli unici interessati,ovvero i docenti .. e comunque
il mondo della scuola.
E ancora…
le Indicazioni Nazionali per i
Piani di Studio Personalizzati della scuola secondaria di primo grado,
relativamente all’insegnamento della Storia e della Geografia , indicano i
contenuti a partire dall’Europa medioevale fino al Mille,per giungere all’
Illuminismo/ Riv.americana / Riv.francese e gli obiettivi specifici di
apprendimento per le classi prima e seconda …( vedi Indicazioni).
Ciò
,in continuità con le Indicazioni della scuola primaria che ,a livello di
contenuti e di obiettivi, si conclude con la nascita del cristianesimo (
vedi Indicazioni scuola primaria ) e dev’essere svolta entro il termine
del secondo biennio della scuola primaria ( secondo la
Riforma).
Tuttavia,la scuola elementare non ha ancora posto in
essere le Indicazioni ,dato che la riforma dovrebbe essere attuata a
settembre ( gli avvii dello scorso anno sono stati realizzati in maniera
sperimentale solo sulle prime classi : sui risultati raggiunti nulla si
sa.)
Quindi gli alunni che si iscriveranno alla classe prima della
Scuola secondaria di primo grado del prossimo anno scolastico ,non hanno
avuto modo di veder garantiti “il diritto personale,sociale e civile
all’istruzione e alla formazione di qualita’” dato che “ le attività
educative e didattiche unitarie,che hanno lo scopo di aiutarlo a
trasformare in competenze personali le… conoscenze e le abilità
disciplinari” prescritte nelle Indicazioni Nazionali per i Piani
Personalizzati nella Scuola Primaria, non possono essere state svolte
poiché non è in atto la riforma
Ciò vale anche per la geografia…i
cui contenuti non comprendono lo studio del nostro Paese.
Quindi,
ci si potrebbe chiedere ,come possa essere possibile scegliere dei testi
che sono propri di un curricolo verticale,quando non esiste la
verticalizzazione dei curricoli ( ad esclusione delle poche Istituzioni
scolastiche già verticalizzate ad opera del dimensionamento ) , o più
semplicemente, come potrebbe essere soltanto ipotizzabile ,per un docente
di storia ,accettare di insegnare tale disciplina venendo meno alle
peculiarità della stessa, o avviare percorsi didattici privi dei
fondamenti cognitivi che li possano supportare.
Pertanto:
· in
base al D.Lgs concernente la definizione delle norme generali relative
alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione ,ai sensi della
L,53 del 28 marzo 2003, art.7 – c. 5 / primo punto a commento ;
· in
ottemperanza a quanto espressamente dichiarato nel secondo e terzo
capoverso a commento del citato art.7,c.5,ovvero “ ..adeguamento della
organizzazione didattica alle effettive esigenze formative senza
condizionamenti connessi a modelli predeterminati ed impartiti
dall’esterno”… omissis… ;
· in nome della ” personalizzazione
dell’azione educativa e … centralità dell’apprendimento dell’alunno “
…
si potrebbe procedere alla scelta alternativa dei libri di
testo…o al mantenimento di quelli in uso
in base:
· all’ Art. 188 -
Adozione libri di testo T.U. (I libri di testo sono adottati secondo
modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti,
sentiti i consigli di classe.);
-alla Circolare n. 763 del 24 dicembre 1996: Adozione dei libri di
testo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nei licei
artistici ed istituti d’arte per l’anno scolastico
1997/98.
(Nell’intento di promuovere e valorizzare l’autonomia e la
capacità decisionale delle istituzioni scolastiche, la presente circolare
si limita a fornire relativamente all’argomento in oggetto il quadro
generale di riferimento, rimettendo alle scuole ed istituti interessati di
gestire, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia e gli
aspetti collegati, la procedura preordinata allo scopo…..
…Il libro di
testo è uno degli strumenti attraverso i quali è possibile perseguire gli
scopi formativi e gli obiettivi didattici fissati dalla progettazione di
istituto, da utilizzare e sviluppare anche valorizzando gli altri
strumenti, quali biblioteche e mezzi multimediali, di cui le scuole
dispongono. Una particolare attenzione va prestata all’adozione dei testi
di Storia in considerazione della nuova suddivisione del programma della
disciplina operata con d.m. n. 682 del 4 novembre 1996…..
La scelta del
testo scolastico rientra nella responsabilità del docente ed attiene alle
sue competenze professionali; essa deve cadere su libri proponenti i
contenuti essenziali della disciplina in relazione alla programmazione
educativa.
Il procedimento di adozione si articola in una fase
preliminare ed in una conclusiva…. sulla base: di specifici indicatori
quali: l’organicità della presentazione della disciplina; la correlazione
tra gli argomenti trattati e le reali possibilità di apprendimento;
l’interdipendenza tra stile espositivo ed età degli studenti; la corretta
impostazione sul piano scientifico ed epistemologico degli argomenti
trattati; l’idoneità a promuovere il senso della ricerca e a sollecitare
l’acquisizione di un personale metodo di studio; l’attenzione ai contenuti
formativi essenziali; l’assenza di stereotipi legati ai ruoli tradizionali
dell’uomo e della donna; la tutela della pubblicità ingannevole; la
snellezza; il peso e l’economicità );
alla Circolare n. 725 del 24 novembre 1997: Adozione dei libri di testo
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nei licei artistici ed
istituti d’arte per l’anno scolastico 1998/99….. (…..che conferma le
istruzioni contenute nella C.M. n. 763 del 24.12.96,…..);
all’Art. 327 - Interventi - CAPO V - NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO del
T.U : ( Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla
scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti
le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi) ;
alla Circolare emanata con Prot. n.5036 13 marzo 2003 avente come
Oggetto: Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari e nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica per l'anno
scolastico 2003/2004 : (“L'adozione dei libri di testo rappresenta
espressione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si
realizza anche con la scelta e l'utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, coerentemente con il Piano dell'Offerta Formativa.
Tale adempimento rientra, come è noto, tra i compiti attribuiti al
collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, secondo quanto
previsto dall'art. 7, comma 2, lett. e) del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.
Stante l'esigenza di operare scelte coerenti con i contenuti e le
finalità dell'offerta formativa, è opportuno che i docenti effettuino in
via preliminare, sia singolarmente sia nel contesto degli organi
collegiali in cui sono chiamati ad esprimersi, una puntuale verifica dei
testi in uso ed un attento esame delle nuove proposte editoriali.
“…omissis..)
Considerando che , ad oggi, non sono ancora pervenute alle scuole
indicazioni diverse e che,alla luce di quanto sopra esposto le OO.SS..
continuano a non voler ascoltare ..…potrebbero essere i docenti e i
genitori a “ riflettere insieme” in tal senso.!!
Marilena Aveni