Il
corretto funzionamento degli Organi collegiali, nonostante limiti e difetti, è
l'unico presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della
scuola. Il fastidio che ciò provoca a Ministri, dirigenti vari ma anche alle
organizzazioni sindacali è riscontrabile nei numerosi tentativi che tentano di
portare avanti per ridurne il ruolo, e al loro interno la partecipazione dei
lavoratori della scuola.
Proposte
di legge, fortunatamente rimaste solo sulla carta, presentate da parlamentari
di entrambi gli schieramenti di centro-destra e di centro-sinistra, anche col
sostegno delle “organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”,
riducono la presenza dei docenti e addirittura aboliscono quella degli Ata,
aboliscono il Consiglio di classe, limitano le competenze a compiti quasi
esclusivamente di ratifica e consegnano la gestione della scuola a miriadi di
accordi stipulati tra DS e RSU.
Su
questa strada si è anche decisamente avviato il nuovo Ccnl 2003 che tende ad
espandere le Relazioni sindacali di scuola (vedi) su aree di pertinenza
del Collegio dei docenti e del Consiglio di circolo o d’istituto.
Quindi
per evitare l'esautoramento di questi organi è bene avere chiari quali sono le
loro competenze definite per legge e le modalità del loro funzionamento, che
non possono essere materia di contrattazione e che non possono subire
illegittime invasioni di campo.
Attualmente
la composizione degli Organi collegiali, le loro competenze e il funzionamento
sono regolati dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del T.U., e l'esperienza ci
insegna che coloro che ne sottovalutano il ruolo di fatto consegnano la scuola
nelle mani del capo d'istituto e/o di gruppi che li utilizzeranno per i loro
interessi.
“1)
L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 2) Per la validità
dell’adunanza … è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti
in carica. 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi … In caso di parità, prevale il voto del presidente. 4) La
votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone” (art. 37 T.U.), non si calcolano gli
astenuti (Nota MPI 771/80).
“La
convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un
preavviso di almeno 5 giorni” (art. 12 Dpr 209/87), il mancato rispetto di questa norma
invalida la seduta. L’ordine del giorno deve essere chiaro “senza l’uso di
terminologie ambigue o improprie e di formule evasivamente generiche, è
illegittima la deliberazione … su un argomento indicato in maniera inesatta o
fuorviante” (Decisione 1058/81 TAR Lombardia-Mi), o non indicato nell’odg.
Solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano
all’unanimità, è possibile aggiungere argomenti non previsti dalla convocazione
(Cons. di Stato, sez. V, 679/ 70; Decisione 321/85 TAR Lombardia).
Per
il funzionamento e in caso di controversie, ricordate:
-
richiedere la completa verbalizzazione di quanto avviene (vedi voce Verbali);
-
ricordare ai presenti che, essendo organi collegiali, le decisioni e le
eventuali responsabilità ad esse connesse, competono a tutti coloro che abbiano
approvato le proposte e non a chi lo presiede (art. 24 Dpr 3/57); pertanto
bisogna fare verbalizzare il proprio voto contrario, l'astensione o una propria
dichiarazione per evitare corresponsabilità;
-
qualunque ordine ritenuto illegittimo non deve essere eseguito, se non dopo
riconferma scritta a seguito di propria rimostanza scritta (vedi voce Rimostranza);
-
non ottemperare a quanto richiesto dalla presidenza senza aver fatto quanto
previsto nei punti precedenti;
-
nel caso di ulteriori contestazioni richiedere il rispetto dell'orario previsto
per la riunione (che deve sempre essere indicato nella convocazione, e dipende
dal piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti), e
chiedere la sospensione della stessa all'ora prevista, anche se non è stato
esaurito l'o.d.g. (CM 37/76).
Gli
atti del Consiglio di circolo o di Istituto, del Consiglio Scolastico
Distrettuale e di quello Provinciale (oltre che nelle sedi dei rispettivi
consigli: scuole, distretti, comuni, provveditorato) vanno comunque sempre
pubblicati negli albi delle scuole di competenza, tranne quelli che riguardano
singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato (art. 43 T.U.).
Consiglio
di intersezione, di interclasse e di classe: secondo
Ne
fanno parte, oltre ai docenti (compresi, a vario titolo, quelli di sostegno,
quelli tecnico-pratici e gli assistenti) i rappresentanti dei genitori e, nella
scuola superiore e in quella serale, i rappresentanti degli studenti. È
presieduto dal capo d’istituto o da un docente, membro del consiglio, delegato.
Le funzioni di segretario sono attribuite dal capo d’istituto a uno dei docenti
membro del Consiglio.
Il
Consiglio ha competenze in materia di programmazione, valutazione e
sperimentazione e formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione
educativa e didattica.
Le
competenze relative al coordinamento della didattica e dei rapporti
interdisciplinari, come quelle relative alla valutazione sono dei soli docenti.
Collegio
dei docenti: è
riunito dal capo d’istituto tenendo conto dei tempi e del calendario deliberato
dallo stesso Collegio all’interno del piano annuale delle attività, oppure
quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
È
composto da tutti i docenti in servizio (di ruolo, supplenti annuali e
temporanei, di sostegno), è presieduto dal capo d’istituto, che designa il
segretario tra i suoi collaboratori eletti ai sensi dell'art.7 comma lett. h)
del T.U. (cioè eletti dal collegio).
"Si
insedia all'inizio di ciascun anno scolastico", quindi il 1° settembre, e pertanto
deve essere messo nelle condizioni di potere assolvere a tutte le proprie
funzioni senza limiti precostituiti da delibere approvate precedentemente il
proprio insediamento (come invece pretenderebbero molti capi d'istituto); esso
infatti "... costituisce un organo a formazione istantanea ed
automatica, al quale non si applica, pertanto, l'istituto della
prorogatio..." , TAR Calabria-RC, n.121/82.
Il
Collegio dei docenti (che può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro,
soltanto però con funzione preparatoria delle deliberazioni, che spettano
esclusivamente all'intero organo, CM 274/84):
-
delibera “il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del
personale docente che può prevedere attività aggiuntive” (quindi
comprensivo degli impegni di lavoro) e le sue eventuali modifiche in corso
d’anno, necessarie per far fronte a nuove esigenze (art. 26 comma 4 Ccnl 2003);
delibera anche il Piano annuale delle attività di aggiornamento, art. 65 Ccnl
2003 (vedi Aggiornamento – Formazione).
Ricordiamo
ancora una volta che questi impegni, e l'eventuale partecipazione o assistenza
agli esami, costituiscono tutti gli Obblighi di lavoro (vedi) oltre i
quali non si può imporre alcuna presenza a scuola (vedi: Nota MPI n.1972/80, Sent.
TAR Lazio-Latina n. 359/84, Sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/87). Eventuali
impegni che travalichino gli obblighi contrattuali sono da retribuire come
attività aggiuntive con il Fondo dell’istituzione scolastica (vedi).
-
gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di
interclasse, di intersezione sono programmati secondo criteri stabiliti dal
Collegio dei docenti (art. 27 comma 3 lett. b Ccnl 2003).
-
propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e
gli studenti sulla base dei quali delibererà il Consiglio d’istituto (art. 27
comma 4 Ccnl 2003).
-
ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o
dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche
al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo
Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di
favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.
-
elabora il Piano dell’Offerta Formativa – POF (vedi), previsto dall’art.
3 del Dpr 275/99.
-
formula proposte su formazione e assegnazione classi, orario.
-
delibera sulla divisione dell’anno scolastico in due o tre periodi, tranne che
nelle scuole elementari dove sono previsti i quadrimestri (art. 2 OM110/99).
-
valuta periodicamente l’andamento dell’azione didattica; programma e attua le
iniziative per il sostegno; esamina i casi di scarso profitto o di irregolare
comportamento degli alunni.
-
nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri
residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati programma attività di
sostegno o integrazione a favore di tali alunni.
-
propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e
gli studenti (comma 4, art. 27 Ccnl 2003).
-
adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse o di classe, e
sceglie i sussidi didattici.
-
elegge i collaboratori del preside. La questione sta però creando delle
controversie relative alle competenze del Dirigente (vedi) e del ruolo
dei “collaboratori” da lui scelti ai sensi dell’art. 31 Ccnl 2003.
-
elegge il Comitato di valutazione del servizio dei docenti (vedi).
-
elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Circolo o d’Istituto (vedi).
-
determina il numero, i criteri di attribuzione e i destinatari delle Funzioni
strumentali al POF (vedi).
-
esprime parere obbligatorio sulla sospensione cautelare dei docenti da parte
del capo d'istituto.
-
approva, per gli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole (art.7 Dpr
275/99).
-
si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e
dai regolamenti, alla sua competenza.
Su
particolari composizioni del collegio vedi:
-
Istituti comprensivi
di scuole materne, elementari e medie;
-
Aggregazione di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo.
Consiglio
di circolo o di istituto delibera:
-
il bilancio preventivo e il conto consuntivo, le forme di autofinanziamento,
acquisti.
-
le attività da retribuire con il Fondo dell’istituzione scolastica
(vedi), acquisendo la delibera del Collegio docenti (art. 86 comma 1 Ccnl
2003).
-
l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa – POF (vedi), art. 3, comma
3 del DPR 275/99.
-
l'adozione del Regolamento interno.
-
i criteri generali: per la programmazione educativa e delle attività
para-inter-extrascolastiche, per la formazione e l'assegnazione delle classi,
per l'adattamento dell'orario e del calendario scolastico, per l'espletamento
dei servizi amministrativi, per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e
gli studenti (comma 4 art. 27 Ccnl 2003).
-
l'eventuale collaborazione con altre scuole, la partecipazioni ad attività
culturali, sportive e ricreative.
Il
Consiglio inoltre elegge al suo interno una giunta esecutiva (art. 8
comma 7 e 8, art. 10 comma 10 del T.U.) che predispone il bilancio preventivo e
il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio, che comunque mantiene il
diritto di iniziativa, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
Gli
atti del consiglio sono immediatamente esecutivi e pertanto non soggetti a
preventivo controllo di legittimità.
Per
quanto riguarda gli effetti del Dimensionamento (vedi) ricordiamo che
(ai sensi CM 192/2000, OM 277/98, OM 267/95) si procede al rinnovo del
consiglio d’istituto qualora:
-
venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione
di due o più circoli didattici o scuole medie;
-
vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna,
elementare e media;
-
in tutti i casi di provvedimenti adottati nell’ambito dei piani di
dimensionamento per le scuole secondarie di 2° grado.
Comitato
per la valutazione del servizio dei docenti:
-
valuta il servizio su richiesta dell'interessato;
-
esprime il parere relativo all'anno di formazione;
-
giudica la condotta di chi vuole ottenere la riabilitazione dopo una sanzione
disciplinare.
Per
le elezioni dei consigli di classe, interclasse ed intersezione, e dei consigli
di circolo e d’istituto cessati nel precedente anno scolastico, nonché le
eventuali elezioni suppletive degli stessi, le procedure sono tuttora regolate
dall'OM 215/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla CM
192/2000.
La data delle votazioni dei consigli di circolo/istituto è fissata dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle ore 8 alle 13.30.