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ORGANI COLLEGIALI

Il corretto funzionamento degli Organi collegiali, nonostante limiti e difetti, è l'unico presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della scuola. Il fastidio che ciò provoca a Ministri, dirigenti vari ma anche alle organizzazioni sindacali è riscontrabile nei numerosi tentativi che tentano di portare avanti per ridurne il ruolo, e al loro interno la partecipazione dei lavoratori della scuola.

Proposte di legge, fortunatamente rimaste solo sulla carta, presentate da parlamentari di entrambi gli schieramenti di centro-destra e di centro-sinistra, anche col sostegno delle “organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”, riducono la presenza dei docenti e addirittura aboliscono quella degli Ata, aboliscono il Consiglio di classe, limitano le competenze a compiti quasi esclusivamente di ratifica e consegnano la gestione della scuola a miriadi di accordi stipulati tra DS e RSU.

Su questa strada si è anche decisamente avviato il nuovo Ccnl 2003 che tende ad espandere le Relazioni sindacali di scuola (vedi) su aree di pertinenza del Collegio dei docenti e del Consiglio di circolo o d’istituto.

Quindi per evitare l'esautoramento di questi organi è bene avere chiari quali sono le loro competenze definite per legge e le modalità del loro funzionamento, che non possono essere materia di contrattazione e che non possono subire illegittime invasioni di campo.

Attualmente la composizione degli Organi collegiali, le loro competenze e il funzionamento sono regolati dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del T.U., e l'esperienza ci insegna che coloro che ne sottovalutano il ruolo di fatto consegnano la scuola nelle mani del capo d'istituto e/o di gruppi che li utilizzeranno per i loro interessi.

“1) L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 2) Per la validità dell’adunanza … è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi … In caso di parità, prevale il voto del presidente. 4) La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone” (art. 37 T.U.), non si calcolano gli astenuti (Nota MPI 771/80).

“La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni” (art. 12 Dpr 209/87), il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta. L’ordine del giorno deve essere chiaro “senza l’uso di terminologie ambigue o improprie e di formule evasivamente generiche, è illegittima la deliberazione … su un argomento indicato in maniera inesatta o fuorviante” (Decisione 1058/81 TAR Lombardia-Mi), o non indicato nell’odg. Solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano all’unanimità, è possibile aggiungere argomenti non previsti dalla convocazione (Cons. di Stato, sez. V, 679/ 70; Decisione 321/85 TAR Lombardia).

Per il funzionamento e in caso di controversie, ricordate:

- richiedere la completa verbalizzazione di quanto avviene (vedi voce Verbali);

- ricordare ai presenti che, essendo organi collegiali, le decisioni e le eventuali responsabilità ad esse connesse, competono a tutti coloro che abbiano approvato le proposte e non a chi lo presiede (art. 24 Dpr 3/57); pertanto bisogna fare verbalizzare il proprio voto contrario, l'astensione o una propria dichiarazione per evitare corresponsabilità;

- qualunque ordine ritenuto illegittimo non deve essere eseguito, se non dopo riconferma scritta a seguito di propria rimostanza scritta (vedi voce Rimostranza);

- non ottemperare a quanto richiesto dalla presidenza senza aver fatto quanto previsto nei punti precedenti;

- nel caso di ulteriori contestazioni richiedere il rispetto dell'orario previsto per la riunione (che deve sempre essere indicato nella convocazione, e dipende dal piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti), e chiedere la sospensione della stessa all'ora prevista, anche se non è stato esaurito l'o.d.g. (CM 37/76).

Gli atti del Consiglio di circolo o di Istituto, del Consiglio Scolastico Distrettuale e di quello Provinciale (oltre che nelle sedi dei rispettivi consigli: scuole, distretti, comuni, provveditorato) vanno comunque sempre pubblicati negli albi delle scuole di competenza, tranne quelli che riguardano singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato (art. 43 T.U.).

Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe: secondo la CM 274/84 "costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi", forse per questo sono scomparsi dal testo unificato del Ddl sugli "Organi Collegiali della scuola dell'autonomia".

Ne fanno parte, oltre ai docenti (compresi, a vario titolo, quelli di sostegno, quelli tecnico-pratici e gli assistenti) i rappresentanti dei genitori e, nella scuola superiore e in quella serale, i rappresentanti degli studenti. È presieduto dal capo d’istituto o da un docente, membro del consiglio, delegato. Le funzioni di segretario sono attribuite dal capo d’istituto a uno dei docenti membro del Consiglio.

Il Consiglio ha competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione e formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica.

Le competenze relative al coordinamento della didattica e dei rapporti interdisciplinari, come quelle relative alla valutazione sono dei soli docenti.

Collegio dei docenti: è riunito dal capo d’istituto tenendo conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso Collegio all’interno del piano annuale delle attività, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

È composto da tutti i docenti in servizio (di ruolo, supplenti annuali e temporanei, di sostegno), è presieduto dal capo d’istituto, che designa il segretario tra i suoi collaboratori eletti ai sensi dell'art.7 comma lett. h) del T.U. (cioè eletti dal collegio).

"Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico", quindi il 1° settembre, e pertanto deve essere messo nelle condizioni di potere assolvere a tutte le proprie funzioni senza limiti precostituiti da delibere approvate precedentemente il proprio insediamento (come invece pretenderebbero molti capi d'istituto); esso infatti "... costituisce un organo a formazione istantanea ed automatica, al quale non si applica, pertanto, l'istituto della prorogatio..." , TAR Calabria-RC, n.121/82.

Il Collegio dei docenti (che può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro, soltanto però con funzione preparatoria delle deliberazioni, che spettano esclusivamente all'intero organo, CM 274/84):

- delibera “il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive” (quindi comprensivo degli impegni di lavoro) e le sue eventuali modifiche in corso d’anno, necessarie per far fronte a nuove esigenze (art. 26 comma 4 Ccnl 2003); delibera anche il Piano annuale delle attività di aggiornamento, art. 65 Ccnl 2003 (vedi Aggiornamento – Formazione).

Ricordiamo ancora una volta che questi impegni, e l'eventuale partecipazione o assistenza agli esami, costituiscono tutti gli Obblighi di lavoro (vedi) oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola (vedi: Nota MPI n.1972/80, Sent. TAR Lazio-Latina n. 359/84, Sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/87). Eventuali impegni che travalichino gli obblighi contrattuali sono da retribuire come attività aggiuntive con il Fondo dell’istituzione scolastica (vedi).

- gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti (art. 27 comma 3 lett. b Ccnl 2003).

- propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti sulla base dei quali delibererà il Consiglio d’istituto (art. 27 comma 4 Ccnl 2003).

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.

- elabora il Piano dell’Offerta Formativa – POF (vedi), previsto dall’art. 3 del Dpr 275/99.

- formula proposte su formazione e assegnazione classi, orario.

- delibera sulla divisione dell’anno scolastico in due o tre periodi, tranne che nelle scuole elementari dove sono previsti i quadrimestri (art. 2 OM110/99).

- valuta periodicamente l’andamento dell’azione didattica; programma e attua le iniziative per il sostegno; esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni.

- nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati programma attività di sostegno o integrazione a favore di tali alunni.

- propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (comma 4, art. 27 Ccnl 2003).

- adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse o di classe, e sceglie i sussidi didattici.

- elegge i collaboratori del preside. La questione sta però creando delle controversie relative alle competenze del Dirigente (vedi) e del ruolo dei “collaboratori” da lui scelti ai sensi dell’art. 31 Ccnl 2003.

- elegge il Comitato di valutazione del servizio dei docenti (vedi).

- elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Circolo o d’Istituto (vedi).

- determina il numero, i criteri di attribuzione e i destinatari delle Funzioni strumentali al POF (vedi).

- esprime parere obbligatorio sulla sospensione cautelare dei docenti da parte del capo d'istituto.

- approva, per gli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole (art.7 Dpr 275/99).

- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Su particolari composizioni del collegio vedi:

- Istituti comprensivi di scuole materne, elementari e medie;

- Aggregazione di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo.

Consiglio di circolo o di istituto delibera:

- il bilancio preventivo e il conto consuntivo, le forme di autofinanziamento, acquisti.

- le attività da retribuire con il Fondo dell’istituzione scolastica (vedi), acquisendo la delibera del Collegio docenti (art. 86 comma 1 Ccnl 2003).

- l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa – POF (vedi), art. 3, comma 3 del DPR 275/99.

- l'adozione del Regolamento interno.

- i criteri generali: per la programmazione educativa e delle attività para-inter-extrascolastiche, per la formazione e l'assegnazione delle classi, per l'adattamento dell'orario e del calendario scolastico, per l'espletamento dei servizi amministrativi, per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (comma 4 art. 27 Ccnl 2003).

- l'eventuale collaborazione con altre scuole, la partecipazioni ad attività culturali, sportive e ricreative.

Il Consiglio inoltre elegge al suo interno una giunta esecutiva (art. 8 comma 7 e 8, art. 10 comma 10 del T.U.) che predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio, che comunque mantiene il diritto di iniziativa, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Gli atti del consiglio sono immediatamente esecutivi e pertanto non soggetti a preventivo controllo di legittimità.

Per quanto riguarda gli effetti del Dimensionamento (vedi) ricordiamo che (ai sensi CM 192/2000, OM 277/98, OM 267/95) si procede al rinnovo del consiglio d’istituto qualora:

- venga formalmente creata una nuova istituzione scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie;

- vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media;

- in tutti i casi di provvedimenti adottati nell’ambito dei piani di dimensionamento per le scuole secondarie di 2° grado.

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti:

- valuta il servizio su richiesta dell'interessato;

- esprime il parere relativo all'anno di formazione;

- giudica la condotta di chi vuole ottenere la riabilitazione dopo una sanzione disciplinare.

Elezioni

Per le elezioni dei consigli di classe, interclasse ed intersezione, e dei consigli di circolo e d’istituto cessati nel precedente anno scolastico, nonché le eventuali elezioni suppletive degli stessi, le procedure sono tuttora regolate dall'OM 215/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla CM 192/2000.

La data delle votazioni dei consigli di circolo/istituto è fissata dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle ore 8 alle 13.30.