http://www.icvezzano.it/regolamento/organi_collegiali.htm
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art.1) Disposizioni generali sul
funzionamento degli organi collegiali.
La convocazione degli organi collegiali
deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5
giorni - rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata
con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante
affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo
dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo
collegiale.
La lettera e l’avviso di convocazione
devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale.
Di ogni seduta dell’organo collegiale viene
redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su
apposito registro a pagine numerate.
Art.2)
Programmazione delle attività degli organi collegiali.
Ciascuno degli organi collegiali (con
esclusione del Consiglio disciplina degli alunni) programma le proprie attività
nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei
limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse,
raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di
argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di
adottare decisioni, proposte o pareri.
Art.3) Svolgimento coordinato
dell’attività degli organi collegiali.
Ciascun organo collegiale opera in
forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze
parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Ai fini di cui al precedente comma si
considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo
quanto il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per
l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale.
Art.4) Elezioni contemporanee di
organi di durata annuale.
Le elezioni, per gli organi collegiali di
durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il
secondo mese dell’anno scolastico.
Art.5) Convocazione del Consiglio
di classe o di interclasse.
Il Consiglio di classe o di interclasse è
convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta
scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo
il presidente.
Il Consiglio di Interclasse della scuola
elementare si riunisce, di regola, ogni 2 mesi.
Il Consiglio Classe della scuola media si
riunisce almeno una volta al mese.
Art.6) Programmazione e coordinamento
dell’attività del Consiglio di classe o di interclasse.
Le riunioni del Consiglio di classe o di
interclasse devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 e
coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti
dall’art. 3 del DPR 416 del 1974.
Art.7) Convocazione del Collegio dei
Docenti.
Il Collegio dei Docenti è convocato
secondo le modalità stabilite dall’art. 4, terzultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416.
Art.8) Programmazione e coordinamento
dell’attività del Collegio dei docenti.
Per la programmazione ed il coordinamento
dell’attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei
precedenti articoli. 2 e 3.
Art.9) Prima convocazione del Consiglio di
Istituto.
La prima convocazione del Consiglio di
Istituto, è disposta dal Dirigente Scolastico.
Art. 10) Elezioni del presidente e del
vice presidente del Consiglio di Istituto.
Nella prima seduta, il Consiglio di
Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti
dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del
consiglio.
E’ considerato eletto il genitori che abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti
del consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza
nella prima votazione il presidente è eletto a maggioranza relativa dei
votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei
componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano di
età.
Il Consiglio di Istituto può deliberare di
eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il
Consiglio di Istituto stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione
del presidente.
Art.11) Convocazione del Consiglio di
Istituto.
Il Consiglio di Istituto è convocato dal
presidente del Consiglio stesso.
Il presidente del Consiglio è tenuto a
disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della giunta
esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Art.12) Relazione annuale.
La relazione annuale del Consiglio di
Istituto prevista dall’art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, è predisposta nel mese di settembre di
ogni anno dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in
apposita seduta del Consiglio di Istituto, da convocarsi entro il mese di
ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell’organo, prima
dell’insediamento del nuovo organo.
La relazione, firmata dal Presidente del
Consiglio di Istituto e dal Presidente della Giunta esecutiva, è inviata
al Sovrintendente Scolastico e al Consiglio scolastico provinciale, entro
quindici giorni dalla data della sua approvazione, dal Dirigente Scolastico.
Art.13) Pubblicità degli atti.
La pubblicità degli atti del Consiglio di
Istituto, disciplinata dall’art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 deve avvenire mediante affissione in apposito
albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal
segretario del Consiglio di Istituto - del testo delle deliberazioni adottate
dal Consiglio di Istituto stesso.
L’affissione all’albo avviene entro il
termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della
deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti
preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria dell'Istituto e - per lo
steso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da
affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del
Consiglio; il Dirigente ne dispone l’affissione immediata e attestano in
calce ad essa la data iniziale di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti
e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta
dell’interessato.
Art.14) Convocazione del Comitato per
la Valutazione del servizio degli insegnanti
Il comitato per la valutazione del servizio
degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico:
a) in periodi programmati, ai sensi del
precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta da singoli
interessati a norma dell’art. 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
b) alla conclusione dell’anno
prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli
insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
c) ogni qualvolta se ne presenti la
necessità
http://utenti.garamond.it/giusi001/organi_coll.php
Il Consiglio di Interclasse/Intersezione è
costituito:
dai docenti delle classi/sezioni parallele
da un rappresentante eletto dai genitori
degli alunni per ciascuna delle classi interessate
dal Capo di Istituto
I Consigli di interclasse/intersenzione
durano in carica un anno sclastico
Funzioni e competenze
formulare proposte al Collegio dei Docenti
in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione
agevolare i rapporti tra docenti, genitori,
alunni
esprimere pareri sull'adozione dei libri di
testo
formulare proposte al Collegio dei Docenti
in ordine alla programmazion educativa
verifare, almeno ogni bimestre, l'andamento
complessivo dell'attività didattica nelle classi o sezioni di loro competenza
Il Consiglio di Circolo
E' composto da 19 membri:
8 rappresentanti dei genitori degli alunni
iscritti e frequentanti
8 rappresentanti del personale docente in
servizio
2 rappresentanti del personale non docente
il dirigente scolastico
Nel suo interno questo Organo collegiale
elegge la giunta esecutiva.
Presidente del Consiglio di Circolo è un
genitore tra i genitori eletti
Il Consiglio di Circolo dura in carica tre
anni
Funzioni e competenze
Il Consiglio di Circolo o d'Istituto delibera
il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego
dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e
didattico del Circolo o dell'Istituto.
Il Consiglio di Circolo o di Istituto,
fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Iinterclasse e
di Classe, ha il potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto
concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della
scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
adozione del regolamento interno del
circolo o dell'istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il
funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali,
didattiche e sportive, per la viglilanza degli alunni durante l'ingresso e la
permanenza nella scuola, nonchè durante l'uscita dalla medesima;
acquisto, rinnovo e conservazione delle
attrezzature tecnico-scienifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli
audio-televisivi e le dotazioni librarie, acquisto dei materiali di consumo
occorrentiper le esercitazioni;
adattamento del calendario scolastico alle
specifiche esigenze ambientali;
criteri per la programmazione e
l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche,
con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere
attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
promozione di contatti con altre scuole o
istituti al fine di realizzare scambi d'informazioni e di esperienze e di
intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
partecipazione del circolo o dell'istituto
ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse
educativo;
Il Consiglio di Circolo o d'Istituto
indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'andamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli
d'interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed
amministrativo del circolo o dell'istituto.
(da art. 6 D.P.R. 416/1974)
http://www.simonescuola.it/docente/4.htm
Organi collegiali territoriali
L’articolazione degli organi collegiali
territoriali è stata rinnovata dal D.Lgs. del 30/6/1999, n. 233, secondo il
quale, accanto e al di sopra del consiglio di circolo e di istituto, la
rappresentanza e la partecipazione alla vita scolastica a livello centrale
(Consiglio superiore della pubblica istruzione), a livello regionale (Consigli
regionali dell’istruzione) e a livello locale (Consigli scolastici locali).
Consiglio di circolo
Circoli didattici: il consiglio di circolo,
nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente
scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è
costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8
rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio
di circolo è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei
genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un
docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di
diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore
dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della
giunta stessa.
Consiglio d'Istituto
Scuola media: il consiglio di istituto,
nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente
scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito
da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8
rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio
d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei
genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un
docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di
diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore
dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della
giunta stessa.
Scuola secondaria superiore: il consiglio
di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è
costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli
alunni, 3 degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione
scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli
alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno
dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un
docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e
da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la
presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche
funzioni di segretario della giunta stessa.
Consiglio superiore della pubblica
istruzione
È organo di garanzia dell’unitarietà del
sistema nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico-scientifico per
l’esercizio delle funzioni di Governo nelle seguenti materie: istruzione
universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione
generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
Consigli regionali dell’istruzione
Hanno competenze consultive e di supporto
all’amministrazione a livello regionale. Esprimono pareri in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni degli
ordinamenti, di offerta formativa, obbligo formativo, integrazione tra
istruzione e formazione professionale. Sono costituiti dai presidenti dei
Consigli scolastici locali.
Consigli scolastici locali
Hanno competenze consultive e propositive
nei confronti dell’amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni
scolastiche autonome in merito all’attuazione dell’autonomia,
all’organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all’edilizia
scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio di riferimento,
alle reti di scuole, all’informatizzazione, alla distribuzione dell’offerta
formativa, all’educazione permanente, all’orientamento.
Normativa di riferimento
D.lgs. 30 giugno 1999, n. 233
Normativa di riferimento
D.lgs. 30 giugno
1999, n. 233
Legge
Organi collegiali territoriali
Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233
(in GU 22 luglio 1999, n. 170)
Riforma degli organi collegiali
territoriali della scuola,
a norma dell'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 21, comma 15, della legge
15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo I', comma 21, della legge
16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n.
50;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia
di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Sentito il parere della Conferenza
unificata Stato-regioni, città e autonomie locali espresso nella seduta del 18
giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica
istruzione;
Il Presidente della Repubblica
Emana
il seguente decreto legislativo
Art. 1
(Organi collegiali della scuola a livello
centrale, regionale e locale)
1. Nel sistema scolastico nazionale gli
organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a
livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle
componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle
sue attività e ai suoi risultati.
2. Gli organi collegiali di cui al comma 1
sono:
a livello centrale, il Consiglio superiore
della pubblica istruzione;
a livello regionale, i Consigli regionali
dell'istruzione;
a livello locale, i Consigli scolastici
locali.
Art. 2
(Competenze e composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione)
1. Il Consiglio superiore della pubblica
istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale
dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni
di governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime
pareri obbligatori:
sugli indirizzi in materia di definizione
delle politiche del personale della scuola;
sulle direttive del Ministro della pubblica
istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di
valutazione del sistema dell'istruzione;
sugli obiettivi, indirizzi e standard del
sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale
dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
sull'organizzazione generale
dell'istruzione.
3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle
materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria
iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia
legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini
conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati
formano oggetto di relazione al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica
istruzione è formato da 36 componenti. Di tali componenti:
quindici sono eletti dalla componente
elettiva che rappresenta Il personale delle scuole statali nel consigli
scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di
personale per ciascun grado di istruzione.
quindici sono nominati dal Ministro tra
esponenti significativi dei mondo della cultura, dell'arte, della scuola,
dell'Università, del lavoro, delle professioni e dell'industria,
dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo
culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata
Stato-Regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;
tre sono eletti rispettivamente uno dalle
scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle
scuole della Valle d'Aosta.
tre sono nominati dal Ministro in
rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e
delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle
rispettive associazioni.
6. Il Consiglio superiore è integrato da un
rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo
unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e
4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della
provincia di Trento, a norma dell'art.7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988 n.405, come modificato dal Decreto legislativo 24
luglio 1996 n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto
dellle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle
materie di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).
7. Fino al riordino del settore
dell'Istruzione artistica superiore il Consiglio è integrato da tre
rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le
Accademie, i Conservatori e gli Istituti superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o
europeo e gli incarichi di ministro o di sottosegretario di Stato non sono
compatibili con la carica di consigliere del Consiglio superiore della pubblica
istruzione. 1 membri del Consiglio superiore non sono rieleggibili più di una
volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel
Consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata
del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso
alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti
retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
9. Con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione sono stabiliti i terinini e le modalità per le elezioni, che
si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di
ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del
Consiglio.
Art. 3
(Organi, struttura e funzionamento del
Consiglio superiore della pubblica istruzione)
1. Il Consiglio superiore della pubblica
istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima
votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di
presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.
3. Il Consiglio, nella prima seduta
successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono
tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la
composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza;
l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari
ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere
deliberato dall'assemblea generale.
4. Il Consiglio, oltre che nei casi
previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea
ogniqualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi
componenti.
5. I pareri sono resi dal Consiglio nel
termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per
motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non
può, comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di
quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può
prescindere dal parere.
6. Per la trattazione di specifiche materie
il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale
dipendenti dal l'Amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da
essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare al lavori del Consiglio
usufruisce, nel casi di legge, del trattamento di missione.
7. Il Consiglio si avvale di una segreteria
amministrativa e organizzativa alla quale è preposto un dirigente
dell'amministrazione della pubblica istruzione.
Art. 4
(Consigli regionali dell'istruzione)
1. E' istituito, presso ogni ufficio
periferico regionale dell'amministrazione della ubblica istruzione, il
Consiglio regionale dell'istruzione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed ha
competenze consultive e di supporto all'Amministrazione a livello regionale.
Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione
dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione
professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con
particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di
reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali
di istituto.
2. Il Consiglio esprime all'organo
competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente
per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo
collegiale a tutela della libertà di insegnamento.
3. Il Consiglio è costituito dai presidenti
dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del
personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre
componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, panificate e
legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti
designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti
eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale
scolastico in servizio nella regione è determinato in proporzione al numero
degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e
ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto
personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. E'
garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente
per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di
un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il Consiglio elegge nel suo seno, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima
votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del Consiglio è istituita
un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale
della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal Consiglio
in assemblea generale sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti
i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel terrnine di trenta
giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico
regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni.
Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può
prescindere dal parere.
8. Il Consiglio, nella prima seduta
successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad
apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico
regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale
dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale
avente sede nella Regione Friuli-Venezia è istituito un consiglio regionale
dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai
rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali,
nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei
datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 .
11. I tennini e le modalità per l'elezione
dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'Ordinanza di cui
all'art. 2, comma 9.
Art. 5
(Consigli scolastici locali)
1. I consigli scolastici locali, che
sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti
in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione
periferica, previa intesa con le Regioni e gli enti locali assunta nelle
apposite sedi di concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Consigli possono avere sede presso gli
uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero
in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una
apposita segreteria.
2. I consigli scolastici locali durano in
carica tre anni. Essi hanno competenze consultive e propositive nei confronti
dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche
autonome in merito all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica
sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle
informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla
distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento,
alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni
con handicap, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento
dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni fornativi
sul territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai
giovani
3. Gli enti locali possono avvalersi, per
l'esercizio delle loro funzioni, della consulenza dei consigli scolastici
locali.
4. Il Consiglio è composto da
rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche del
territorio nella proporzione di cui al comma 5, da due rappresentanti del
personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio nelle
medesime scuole, da due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni
delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute all'atto della elezione degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche, da tre rappresentanti degli studenti designati dalle Consulte
provinciali degli studenti competenti per territorio e da cinque rappresentanti
designati dagli enti Locali, di cui almeno due designati dalla provincia e da
cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori
di lavoro e dei lavoratori. Del Consiglio fa parte di diritto il responsabile dell'ufficio
scolastico periferico competente, che può delegare un funzionario, un dirigente
scolastico o un docente.
5. Il numero complessivo dei componenti
eletti nel consigli scolastici locali è determinato in proporzione al numero
degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e
ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto
personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 30.000. E'
garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente
per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di
un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
6. I consigli scolastici locali del
Friuli-Venezia Giulia nel cui ambito sono presenti scuole con lingua di
insegnamento slovena, sono integrati con due rappresentanti del personale delle
predette scuole statali; con un rappresentante del personale delle predette
scuole pareggiate parificate e legalmente riconosciute; con un rappresentante
dei genitori degli alunni e con un rappresentante degli studenti delle predette
scuole.
7. Il Consiglio elegge nel suo seno, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima
votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti.
8. Il Consiglio, all'atto del suo
insediamento adotta un regolamento di organizzazione nel quale disciplina anche
la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal
rappresentante dell'amministrazione scolastica.
9. Le deliberazioni adottate dal Consiglio
sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri sono resi nel
termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico può assegnare un terrnine diverso, non inferiore a quindici giorni.
Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può
prescindere dal parere.
10. Gli enti locali provvedono alla
costituzione, al controllo e alla vigilanza, ivi compreso lo scioglimento dei
consigli scolastici locali a norma dell'articolo 139, comma 1, lettera g) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Comuni provvedono per i Consigli
il cui ambito territoriale coincida in tutto o in parte col territorio comunale
e le Province per i Consigli il cui ambito territoriale comprenda il territorio
di più comuni.
11. Le modalità di elezione dei
rappresentanti del personale della scuola sono disciplinate dall'Ordinanza di
cui all'articolo 2, comma 9. Gli enti locali provvedono direttamente a
disciplinare l'elezione e la designazione dei propri rappresentanti. Nel caso
in cui più enti locali partecipino allo stesso consiglio locale, i
rappresentanti da loro designati sono proporzionali al numero delle istituzioni
scolastiche esistenti nell'ambito territoriale di competenza del consiglio
stesso.
Art. 6
(Organi collegiali d'interesse degli enti
locali)
1. Il singolo ente locale, con oneri a
proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o
permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di
disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza. I raccordi
tra amministrazione periferica della pubblica istruzione e gli enti locali sono
definiti in sede di riordino del Ministero della pubblica istruzione, secondo i
criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Le disponibilità finanziarie iscritte
nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e
distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del Consiglio superiore della
pubblica istruzione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali.
Art. 8
(Disposizioni transitorie e di attuazione)
1. Il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici
distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di
cui agli articoli da 1 a 5.
2. Con effetto 1 settembre 2001 gli
articoli contenuti nei Capi II, III e IV, titolo 1 della Parte 1 del Testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i
consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da
1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori
disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella
quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a
competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli
scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto
legislativo.
3. Entro la data di cui al comma 2 sono
costituiti nuovi organi collegiali locali e regionali e il Consiglio superiore
della pubblica istruzione.
4. Al termine del secondo anno di
funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il
Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione
delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di
riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,
procede ad una verifica della funzionalità degli organi collegiali stessi al
fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e
composizione.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
http://www.comune.livorno.it/ddcollodi/cdc2.htm#ccir
Il Direttore Didattico dirige, promuove e
coordina l'attività della scuola, valorizza le risorse umane e professionali,
organizza e gestisce le risorse finanziarie e strumentali, favorisce i processi
di interazione con il contesto territoriale e con gli Enti locali, cura i
rapporti con le famiglie e gli studenti.
Al Direttore Didattico spetta:
la rappresentanza legale dell'Istituzione;
l'esecuzione delle deliberazioni degli
Organi Collegiali;
la presidenza del Collegio Docenti, dei
Consigli di Interclasse e di Intersezione, nonché della Giunta Esecutiva;
la designazione del docente vicario.
CONSIGLIO di CIRCOLO
Presso la Scuola Elementare
"Collodi", attuale sede della Direzione Didattica Statale del
Circolo, viene costituito un Consiglio di Circolo i cui componenti sono:
il Direttore Didattico, come membro di
diritto;
n.8 rappresentanti del personale docente
(in sede di elezioni, sono candidati tutti
i docenti di ogni plesso);
n.2 rappresentanti del personale non
docente (ATA)
(in sede di elezioni, è candidato tutto il
personale ATA di ogni plesso);
n.8 rappresentanti dei genitori
(in sede di elezioni sono candidati tutti i
genitori di ogni plesso).
All'interno del Consiglio di Circolo
vengono eletti, tra i membri del Consiglio stesso, il Presidente, il Vice
presidente ed il Segretario del C.d.C., vengono inoltre eletti i componenti
della Giunta Esecutiva.
I componenti del Consiglio rimangono in carica
per tre anni scolastici; le elezioni per il rinnovo delle cariche si tengono
normalmente all'inizio dell'anno scolastico.
Il Consiglio si riunisce in orari non
coincidenti a quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri
eletti; esso ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle
competenze politico-amministrative del Circolo Didattico.
In particolare il Consiglio delibera in
materia di:
approvazione dei bilanci, previsioni di
spesa e consuntivi, con la possibilità di eventuali variazioni a quanto
precedentemente deliberato dalla Giunta Esecutiva;
gestione dei fondi di miglioramento
dell'offerta formativa;
orari e regolamentazioni inerenti al
corretto funzionamento della scuola;
struttura, tipologia delle classi ed orari
di ingresso ed uscita degli alunni;
approvazione dei progetti formativi;
approvazione delle gite e visite didattiche
che vengono proposte dai Consigli di Interclasse.
GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta Esecutiva è costituita
all'interno del C.d.C. ed è composta dai seguenti soggetti, membri del
Consiglio stesso:
il Capo d'Istituto, che la presiede;
il Responsabile amministrativo;
n.1 rappresentante dei docenti;
n.1 rappresentante del personale A.T.A.;
n.2 rappresentanti dei genitori.
Queste le sue funzioni:
predispone il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo;
prepara i lavori del Consiglio di Circolo;
cura l'esecuzione delle delibere del
Consiglio.
COLLEGIO dei DOCENTI
Il Collegio dei Docenti è l'organo di
programmazione didattica e di valutazione dell'azione educativa dell'Istituto,
si articola in Consigli di classe e Commissioni tematiche ed opera in relazione
ad una migliore funzionalità didattica ed educativa.
Il Collegio è composto da:
il presidente;
il segretario;
i docenti in servizio presso il Circolo.
Il presidente del Collegio Docenti è il
Capo d'Istituto; il segretario è un docente collaboratore.
Il Collegio Docenti inoltre ha le seguenti
funzioni:
elabora il P.E.I. per gli aspetti
formativi, didattici e pedagogici e curarne l'attuazione;
esprime parere sull'adozione e sulle
modifiche dei regolamenti dell'Istituzione per la parte didattica;
formula proposte al Capo d'Istituto per la
formazione e la composizione delle classi;
provvede all'adozione dei libri di testo su
indicazione dei Consigli di Interclasse;
promuove iniziative di aggiornamento dei
docenti del Circolo.
CONSIGLIO di INTERCLASSE
Presso il plesso "Collodi", che
comprende le scuole elementari "Collodi" e "Rodari", e
presso il plesso "Fattori" vengono costituiti i seguenti consigli di
Interclasse:
Consiglio delle classi prime e seconde
(primo ciclo);
Consiglio delle classi terze, quarte e
quinte (secondo ciclo).
Fanno parte di ciascun Consiglio:
il presidente;
il segretario;
tutti i docenti delle classi interessate;
un rappresentante eletto dai genitori per
ogni classe interessata.
(in sede di elezioni sono candidati tutti i
genitori di ogni classe).
Il presidente del Consiglio di Interclasse
è il Direttore oppure, in sua vece, un docente delegato, membro del Consiglio;
il segretario è un docente, membro del Consiglio, che viene designato dal
Presidente del Consiglio di Interclasse.
I componenti del Consiglio di Interclasse
rimangono in carica per un anno scolastico; le elezioni per il rinnovo delle
cariche si tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico.
Il Consiglio si riunisce in orari non
coincidenti a quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri
eletti; esso ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle
competenze del Collegio Docenti, in particolare:
agevola ed estende i rapporti fra docenti,
genitori ed alunni;
formula proposte al Collegio Docenti in
ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;
esprime parere in merito all'adozione dei
libri di testo;
dà parere sui progetti di sperimentazione
metodologico-didattica proposti dagli insegnanti;
valuta periodicamente l'andamento educativo
didattico nelle classi di competenza.
Inoltre il Consiglio di Interclasse si
riunisce con la sola presenza dei docenti nei seguenti casi:
per la realizzazione del coordinamento
didattico e dei rapporti interdisciplinari.
per esprimere parere sui casi di non
ammissione degli alunni alla classe successiva.
CONSIGLIO di INTERSEZIONE
Presso la Scuola Materna Statale
"Cremoni", viene costituito un Consiglio di Intersezione, i cui
componenti sono:
Il presidente;
Il segretario;
tutti i docenti delle sezioni interessate;
un rappresentante eletto dai genitori per
ogni sezione del plesso interessato
(in sede di elezioni sono candidati tutti i
genitori di ogni sezione).
Il presidente del Consiglio di Intersezione
è il Direttore oppure, in sua vece, un docente delegato, membro del Consiglio;
il segretario è un docente, membro del Consiglio, che viene designato dal
Presidente del Consiglio di Intersezione.
I componenti del Consiglio rimangono in
carica per un anno scolastico; le elezioni per il rinnovo delle cariche si
tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico.
Il Consiglio si riunisce in orari non
coincidenti a quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri
eletti; esso ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle
competenze del Collegio Docenti della scuola materna statale, in particolare:
agevola ed estende i
rapporti fra docenti, genitori ed alunni;
formula proposte al Collegio
Docenti in ordine all'azione educativa e didattica;
dà parere sui progetti di
sperimentazione metodologico-didattica proposti dagli insegnanti;
valuta periodicamente l'andamento educativo
didattico ed organizzativo della scuola;
esamina eventuali problemi riguardanti il
funzionamento della scuola e formula proposte per la loro soluzione. Inoltre il
Consiglio di Intersezione si riunisce con la sola presenza dei docenti per la
realizzazione del coordinamento didattico.