http://www.icvezzano.it/regolamento/organi_collegiali.htm

 

 

 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

 

 

Art.1) Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.

 

 

 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale.

 

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale.

 

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

 

 

 

Art.2) Programmazione delle attività degli organi collegiali.

 

 

 

Ciascuno degli organi collegiali (con esclusione del Consiglio disciplina degli alunni) programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

 

 

 

Art.3) Svolgimento coordinato dell’attività degli organi collegiali.

 

 

 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

 

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quanto il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale.

 

 

 

Art.4) Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.

 

 

 

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico.

 

 

 

Art.5) Convocazione del Consiglio di classe o di interclasse.

 

 

 

Il Consiglio di classe o di interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

 

Il Consiglio di Interclasse della scuola elementare si riunisce, di regola, ogni 2 mesi.

 

Il Consiglio Classe della scuola media si riunisce almeno una volta al mese.

 

 

 

Art.6) Programmazione e coordinamento dell’attività del Consiglio di classe o di interclasse.

 

 

 

Le riunioni del Consiglio di classe o di interclasse devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 del DPR 416 del 1974.

 

 

 

Art.7) Convocazione del Collegio dei Docenti.

 

 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4, terzultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416.

 

 

 

Art.8) Programmazione e coordinamento dell’attività del Collegio dei docenti.

 

 

 

Per la programmazione ed il coordinamento dell’attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti articoli. 2 e 3.

 

 

 

Art.9) Prima convocazione del Consiglio di Istituto.

 

 

 

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, è disposta dal Dirigente Scolastico.

 

 

 

Art. 10) Elezioni del presidente e del vice presidente del Consiglio di Istituto.

 

 

 

Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

 

L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

 

Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.

 

E’ considerato eletto il genitori che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

 

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

 

Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio di Istituto stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente.

 

 

 

Art.11) Convocazione del Consiglio di Istituto.

 

 

 

Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso.

 

Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

 

 

 

Art.12) Relazione annuale.

 

 

 

La relazione annuale del Consiglio di Istituto prevista dall’art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio di Istituto, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell’organo, prima dell’insediamento del nuovo organo.

 

La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Presidente della Giunta esecutiva, è inviata al Sovrintendente Scolastico e al Consiglio scolastico provinciale, entro quindici giorni dalla data della sua approvazione, dal Dirigente Scolastico.

 

 

 

Art.13) Pubblicità degli atti.

 

 

 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio di Istituto - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto stesso.

 

L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

 

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria dell'Istituto e - per lo steso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

 

La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; il Dirigente ne dispone l’affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione.

 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

 

 

 

Art.14) Convocazione del Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti

 

 

 

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico:

 

a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

 

b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

 

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità

 

 

http://utenti.garamond.it/giusi001/organi_coll.php

 

Il Consiglio di Interclasse/Intersezione è costituito:

 

dai docenti delle classi/sezioni parallele

 

da un rappresentante eletto dai genitori degli alunni per ciascuna delle classi interessate

 

dal Capo di Istituto

 

 

 

I Consigli di interclasse/intersenzione durano in carica un anno sclastico

 

Funzioni e competenze

 

formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione

 

agevolare i rapporti tra docenti, genitori, alunni

 

esprimere pareri sull'adozione dei libri di testo

 

formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine alla programmazion educativa

 

verifare, almeno ogni bimestre, l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi o sezioni di loro competenza

 

 

 

 

 

Il Consiglio di Circolo

E' composto da 19 membri:

 

8 rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti e frequentanti

 

8 rappresentanti del personale docente in servizio

 

2 rappresentanti del personale non docente

 

il dirigente scolastico

 

 

 

Nel suo interno questo Organo collegiale elegge la giunta esecutiva.

Presidente del Consiglio di Circolo è un genitore tra i genitori eletti

Il Consiglio di Circolo dura in carica tre anni

 

Funzioni e competenze

Il Consiglio di Circolo o d'Istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del Circolo o dell'Istituto.

Il Consiglio di Circolo o di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Iinterclasse e di Classe, ha il potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

 

adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la viglilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonchè durante l'uscita dalla medesima;

 

acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scienifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, acquisto dei materiali di consumo occorrentiper le esercitazioni;

 

adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

 

criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

 

promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi d'informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

 

partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

 

 

 

Il Consiglio di Circolo o d'Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'andamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli d'interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo del circolo o dell'istituto.

 

(da art. 6 D.P.R. 416/1974)

 

 

 

 

http://www.simonescuola.it/docente/4.htm

 

Organi collegiali territoriali

 

L’articolazione degli organi collegiali territoriali è stata rinnovata dal D.Lgs. del 30/6/1999, n. 233, secondo il quale, accanto e al di sopra del consiglio di circolo e di istituto, la rappresentanza e la partecipazione alla vita scolastica a livello centrale (Consiglio superiore della pubblica istruzione), a livello regionale (Consigli regionali dell’istruzione) e a livello locale (Consigli scolastici locali).

 

Consiglio di circolo

Circoli didattici: il consiglio di circolo, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio di circolo è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

 

Consiglio d'Istituto

Scuola media: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.

 

Consiglio superiore della pubblica istruzione

 

È organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di Governo nelle seguenti materie: istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale.

 

Consigli regionali dell’istruzione

 

Hanno competenze consultive e di supporto all’amministrazione a livello regionale. Esprimono pareri in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni degli ordinamenti, di offerta formativa, obbligo formativo, integrazione tra istruzione e formazione professionale. Sono costituiti dai presidenti dei Consigli scolastici locali.

 

Consigli scolastici locali

 

Hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell’amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all’attuazione dell’autonomia, all’organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all’edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio di riferimento, alle reti di scuole, all’informatizzazione, alla distribuzione dell’offerta formativa, all’educazione permanente, all’orientamento.

 

Normativa di riferimento

 

D.lgs. 30 giugno 1999, n. 233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa di riferimento

 

 

 

D.lgs. 30 giugno

1999, n. 233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge

 

Organi collegiali territoriali

 

Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233

(in GU 22 luglio 1999, n. 170)

 

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,

a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

 

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo I', comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

 

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali espresso nella seduta del 18 giugno 1999;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

 

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

 

Il Presidente della Repubblica

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo

 

Art. 1

(Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e locale)

 

1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati.

 

2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:

 

a livello centrale, il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

 

a livello regionale, i Consigli regionali dell'istruzione;

 

a livello locale, i Consigli scolastici locali.

 

 

 

Art. 2

(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

 

1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

 

sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

 

sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;

 

sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;

 

sull'organizzazione generale dell'istruzione.

 

 

 

3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

 

4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro.

 

5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da 36 componenti. Di tali componenti:

 

quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta Il personale delle scuole statali nel consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione.

 

quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi dei mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'Università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

 

tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta.

 

tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

 

 

 

6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n.405, come modificato dal Decreto legislativo 24 luglio 1996 n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto dellle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).

 

7. Fino al riordino del settore dell'Istruzione artistica superiore il Consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le Accademie, i Conservatori e gli Istituti superiori delle industrie artistiche.

 

8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di ministro o di sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. 1 membri del Consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

 

9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i terinini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio.

 

Art. 3

(Organi, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

 

1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

 

2. Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.

 

3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale.

 

4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogniqualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.

 

5. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può, comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.

 

6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal l'Amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare al lavori del Consiglio usufruisce, nel casi di legge, del trattamento di missione.

 

7. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.

 

Art. 4

(Consigli regionali dell'istruzione)

 

1. E' istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della ubblica istruzione, il Consiglio regionale dell'istruzione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'Amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto.

 

2. Il Consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento.

 

3. Il Consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, panificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale.

 

4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

 

5. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

 

6. All'interno del Consiglio è istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2.

 

7. Le deliberazioni adottate dal Consiglio in assemblea generale sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel terrnine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.

 

8. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale.

 

9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.

 

10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella Regione Friuli-Venezia è istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonché da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 .

 

11. I tennini e le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'Ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.

 

Art. 5

(Consigli scolastici locali)

 

1. I consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica, previa intesa con le Regioni e gli enti locali assunta nelle apposite sedi di concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Consigli possono avere sede presso gli uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una apposita segreteria.

 

2. I consigli scolastici locali durano in carica tre anni. Essi hanno competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni fornativi sul territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani

 

3. Gli enti locali possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della consulenza dei consigli scolastici locali.

 

4. Il Consiglio è composto da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche del territorio nella proporzione di cui al comma 5, da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio nelle medesime scuole, da due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute all'atto della elezione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, da tre rappresentanti degli studenti designati dalle Consulte provinciali degli studenti competenti per territorio e da cinque rappresentanti designati dagli enti Locali, di cui almeno due designati dalla provincia e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del Consiglio fa parte di diritto il responsabile dell'ufficio scolastico periferico competente, che può delegare un funzionario, un dirigente scolastico o un docente.

 

5. Il numero complessivo dei componenti eletti nel consigli scolastici locali è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 30.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

 

6. I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia nel cui ambito sono presenti scuole con lingua di insegnamento slovena, sono integrati con due rappresentanti del personale delle predette scuole statali; con un rappresentante del personale delle predette scuole pareggiate parificate e legalmente riconosciute; con un rappresentante dei genitori degli alunni e con un rappresentante degli studenti delle predette scuole.

 

7. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

 

8. Il Consiglio, all'atto del suo insediamento adotta un regolamento di organizzazione nel quale disciplina anche la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal rappresentante dell'amministrazione scolastica.

 

9. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico può assegnare un terrnine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere dal parere.

 

10. Gli enti locali provvedono alla costituzione, al controllo e alla vigilanza, ivi compreso lo scioglimento dei consigli scolastici locali a norma dell'articolo 139, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Comuni provvedono per i Consigli il cui ambito territoriale coincida in tutto o in parte col territorio comunale e le Province per i Consigli il cui ambito territoriale comprenda il territorio di più comuni.

 

11. Le modalità di elezione dei rappresentanti del personale della scuola sono disciplinate dall'Ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9. Gli enti locali provvedono direttamente a disciplinare l'elezione e la designazione dei propri rappresentanti. Nel caso in cui più enti locali partecipino allo stesso consiglio locale, i rappresentanti da loro designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche esistenti nell'ambito territoriale di competenza del consiglio stesso.

 

Art. 6

(Organi collegiali d'interesse degli enti locali)

 

1. Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza. I raccordi tra amministrazione periferica della pubblica istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione e dei nuovi organi collegiali regionali e locali.

 

Art. 8

(Disposizioni transitorie e di attuazione)

 

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.

 

2. Con effetto 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei Capi II, III e IV, titolo 1 della Parte 1 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo.

 

3. Entro la data di cui al comma 2 sono costituiti nuovi organi collegiali locali e regionali e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

 

4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della funzionalità degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e composizione.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.livorno.it/ddcollodi/cdc2.htm#ccir

 

Il Direttore Didattico dirige, promuove e coordina l'attività della scuola, valorizza le risorse umane e professionali, organizza e gestisce le risorse finanziarie e strumentali, favorisce i processi di interazione con il contesto territoriale e con gli Enti locali, cura i rapporti con le famiglie e gli studenti.

 

Al Direttore Didattico spetta:

 

la rappresentanza legale dell'Istituzione;

 

l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Collegiali;

 

la presidenza del Collegio Docenti, dei Consigli di Interclasse e di Intersezione, nonché della Giunta Esecutiva;

 

la designazione del docente vicario.

 

 

 

CONSIGLIO di CIRCOLO

 

 

 

Presso la Scuola Elementare "Collodi", attuale sede della Direzione Didattica Statale del Circolo, viene costituito un Consiglio di Circolo i cui componenti sono:

 

il Direttore Didattico, come membro di diritto;

 

n.8 rappresentanti del personale docente

(in sede di elezioni, sono candidati tutti i docenti di ogni plesso);

 

n.2 rappresentanti del personale non docente (ATA)

(in sede di elezioni, è candidato tutto il personale ATA di ogni plesso);

 

n.8 rappresentanti dei genitori

(in sede di elezioni sono candidati tutti i genitori di ogni plesso).

 

 

 

All'interno del Consiglio di Circolo vengono eletti, tra i membri del Consiglio stesso, il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario del C.d.C., vengono inoltre eletti i componenti della Giunta Esecutiva.

 

I componenti del Consiglio rimangono in carica per tre anni scolastici; le elezioni per il rinnovo delle cariche si tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico.

 

Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti a quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri eletti; esso ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze politico-amministrative del Circolo Didattico.

 

In particolare il Consiglio delibera in materia di:

 

approvazione dei bilanci, previsioni di spesa e consuntivi, con la possibilità di eventuali variazioni a quanto precedentemente deliberato dalla Giunta Esecutiva;

 

gestione dei fondi di miglioramento dell'offerta formativa;

 

orari e regolamentazioni inerenti al corretto funzionamento della scuola;

 

struttura, tipologia delle classi ed orari di ingresso ed uscita degli alunni;

 

approvazione dei progetti formativi;

 

approvazione delle gite e visite didattiche che vengono proposte dai Consigli di Interclasse.

 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA

 

 

 

La Giunta Esecutiva è costituita all'interno del C.d.C. ed è composta dai seguenti soggetti, membri del Consiglio stesso:

 

il Capo d'Istituto, che la presiede;

 

il Responsabile amministrativo;

 

n.1 rappresentante dei docenti;

 

n.1 rappresentante del personale A.T.A.;

 

n.2 rappresentanti dei genitori.

 

 

 

Queste le sue funzioni:

 

predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

 

prepara i lavori del Consiglio di Circolo;

 

cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

 

 

 

COLLEGIO dei DOCENTI

 

 

 

Il Collegio dei Docenti è l'organo di programmazione didattica e di valutazione dell'azione educativa dell'Istituto, si articola in Consigli di classe e Commissioni tematiche ed opera in relazione ad una migliore funzionalità didattica ed educativa.

 

Il Collegio è composto da:

 

il presidente;

 

il segretario;

 

i docenti in servizio presso il Circolo.

 

 

 

Il presidente del Collegio Docenti è il Capo d'Istituto; il segretario è un docente collaboratore.

 

Il Collegio Docenti inoltre ha le seguenti funzioni:

 

elabora il P.E.I. per gli aspetti formativi, didattici e pedagogici e curarne l'attuazione;

 

esprime parere sull'adozione e sulle modifiche dei regolamenti dell'Istituzione per la parte didattica;

 

formula proposte al Capo d'Istituto per la formazione e la composizione delle classi;

 

provvede all'adozione dei libri di testo su indicazione dei Consigli di Interclasse;

 

promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del Circolo.

 

 

 

CONSIGLIO di INTERCLASSE

 

 

 

Presso il plesso "Collodi", che comprende le scuole elementari "Collodi" e "Rodari", e presso il plesso "Fattori" vengono costituiti i seguenti consigli di Interclasse:

 

Consiglio delle classi prime e seconde (primo ciclo);

 

Consiglio delle classi terze, quarte e quinte (secondo ciclo).

 

 

 

Fanno parte di ciascun Consiglio:

 

il presidente;

 

il segretario;

 

tutti i docenti delle classi interessate;

 

un rappresentante eletto dai genitori per ogni classe interessata.

(in sede di elezioni sono candidati tutti i genitori di ogni classe).

 

 

 

Il presidente del Consiglio di Interclasse è il Direttore oppure, in sua vece, un docente delegato, membro del Consiglio; il segretario è un docente, membro del Consiglio, che viene designato dal Presidente del Consiglio di Interclasse.

 

I componenti del Consiglio di Interclasse rimangono in carica per un anno scolastico; le elezioni per il rinnovo delle cariche si tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico.

 

Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti a quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri eletti; esso ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze del Collegio Docenti, in particolare:

 

agevola ed estende i rapporti fra docenti, genitori ed alunni;

 

formula proposte al Collegio Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione;

 

esprime parere in merito all'adozione dei libri di testo;

 

dà parere sui progetti di sperimentazione metodologico-didattica proposti dagli insegnanti;

 

valuta periodicamente l'andamento educativo didattico nelle classi di competenza.

 

 

 

Inoltre il Consiglio di Interclasse si riunisce con la sola presenza dei docenti nei seguenti casi:

 

per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari.

 

per esprimere parere sui casi di non ammissione degli alunni alla classe successiva.

 

 

 

CONSIGLIO di INTERSEZIONE

 

 

 

Presso la Scuola Materna Statale "Cremoni", viene costituito un Consiglio di Intersezione, i cui componenti sono:

 

Il presidente;

 

Il segretario;

 

tutti i docenti delle sezioni interessate;

 

un rappresentante eletto dai genitori per ogni sezione del plesso interessato

(in sede di elezioni sono candidati tutti i genitori di ogni sezione).

 

 

 

Il presidente del Consiglio di Intersezione è il Direttore oppure, in sua vece, un docente delegato, membro del Consiglio; il segretario è un docente, membro del Consiglio, che viene designato dal Presidente del Consiglio di Intersezione.

 

I componenti del Consiglio rimangono in carica per un anno scolastico; le elezioni per il rinnovo delle cariche si tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico.

 

Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti a quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei membri eletti; esso ha un potere generale di proposta e di parere in relazione alle competenze del Collegio Docenti della scuola materna statale, in particolare:

 

agevola ed estende i rapporti fra docenti, genitori ed alunni;

 

formula proposte al Collegio Docenti in ordine all'azione educativa e didattica;

 

dà parere sui progetti di sperimentazione metodologico-didattica proposti dagli insegnanti;

 

valuta periodicamente l'andamento educativo didattico ed organizzativo della scuola;

 

esamina eventuali problemi riguardanti il funzionamento della scuola e formula proposte per la loro soluzione. Inoltre il Consiglio di Intersezione si riunisce con la sola presenza dei docenti per la realizzazione del coordinamento didattico.