Organi collegiali della scuola (C. 774 e abb.)

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE ALL’ESITO DEL COMITATO RISTRETTO

(TESTO A FRONTE CON IL TESTO C. 1186 e abb.-A)

Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche.

C. 1186 e abb.-A

TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE

ART. 1.

(Governo delle istituzioni scolastiche).

ART. 1.

(Governo delle istituzioni scolastiche).

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi

fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della

Costituzione. Le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano esercitano la propria potestà legislativa nel

rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme

generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo

comma, lettera n), della Costituzione.

1. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il

dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali

secondo i principi della presente legge.

2. Identico.

3. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio della propria

autonomia, disciplinano la composizione e il funzionamento

degli organi di governo secondo i principi della presente legge.

Per il dirigente scolastico restano ferme le disposizioni

legislative vigenti, salvo quanto disposto dalla presente

legge.

3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,

costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il

funzionamento secondo le norme generali della presente legge.

4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore

concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici

4. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli

obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e

flessibili coerenti con l’autonomia scolastica, che trovano

compiuta espressione nel piano dell’offerta formativa,

comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da

5. Gli organi di governo concorrono alla definizione e

realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso

percorsi articolati e flessibili coerenti con le indicazioni nazionali

adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, che

trovano compiuta espressione nel piano dell’offerta formativa. Il

singoli o da gruppi di insegnanti nell’ambito della libertà di

insegnamento. Essi valorizzano la funzione educativa dei

docenti, il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli

alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il

patto educativo tra famiglie e docenti.

piano tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie ed

è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da

singoli o da gruppi di insegnanti nell’ambito della libertà di

insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la funzione

educativa dei docenti, il diritto all’apprendimento e alla

partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di

scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.

5. L’organizzazione delle istituzioni scolastiche si articola in

funzioni di indirizzo e programmazione, che spettano agli organi

di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e compiti di

gestione e coordinamento, che spettano al dirigente scolastico.

6. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del

principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e

programmazione, spettanti agli organi di cui all’articolo 2,

comma 1, lettere b) e c), e compiti di gestione e coordinamento,

spettanti al dirigente scolastico.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche

alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto

delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la

responsabilità amministrativa appartiene all’ente gestore, il cui

rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il

consiglio della scuola.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle

istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro

specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità

amministrativa appartiene all’ente gestore, il cui rappresentante,

o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio della

scuola. Nelle scuole paritarie resta salva la responsabilità

propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del

codice civile, nonché l’applicazione dell’articolo 1, comma 4,

lettera c), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

ART. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

ART. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

a) il dirigente scolastico;

b) il consiglio della scuola di cui agli articoli 4 e 5;

c) il collegio dei docenti di cui all’articolo 6;

Identico.

d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui

all’articolo 7;

e) il nucleo di valutazione di cui all’articolo 9.

ART. 3.

(Dirigente scolastico).

ART. 3.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle altre disposizioni

legislative vigenti, assicura la gestione unitaria dell’istituzione,

ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della

gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del

servizio.

Identico.

ART. 4.

(Consiglio della scuola).

ART. 4.

(Consiglio della scuola).

1. Il consiglio della scuola, nei limiti delle disponibilità di

bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio

dei docenti, ha compiti di indirizzo e programmazione delle

attività dell’istituzione scolastica. Esso, in particolare, su

proposta del dirigente scolastico:

1. Il consiglio della scuola ha compiti di indirizzo e

programmazione delle attività dell’istituzione scolastica, nel

rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e

nei limiti delle disponibilità di bilancio. Esso, in particolare, su

proposta del dirigente scolastico:

a) delibera il regolamento relativo al proprio

funzionamento;

a) identica;

b) adotta il piano dell’offerta formativa, elaborato dal

collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi

generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e

b) identica;

finanziarie disponibili;

c) approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo;

c) identica;

d) delibera il regolamento della scuola, che definisce i

criteri per l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione,

per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività

della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei

servizi;

d) identica;

e) approva l’adesione della scuola ad accordi e progetti

coerenti con il piano dell’offerta formativa.

e) identica.

2. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici

ed è rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.

2. Identico.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, il

regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal

consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo

insediamento, il consiglio della scuola può adottare modifiche

ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente

comma.

3. Identico.

4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di

impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del

consiglio della scuola, il dirigente scolastico regionale provvede

al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario

che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.

4. Identico.

ART. 5.

(Composizione del consiglio della scuola).

ART. 5.

(Composizione del consiglio della scuola).

1. Il consiglio della scuola è composto da undici membri, tra

cui il dirigente scolastico nonché cinque genitori e tre docenti

1. Il consiglio della scuola è composto da undici membri. Di

esso fanno parte il dirigente scolastico, quattro docenti, quattro

nella scuola materna, elementare e media e tre genitori, tre

docenti e due studenti nella scuola secondaria superiore.

Fanno altresì parte del consiglio della scuola il direttore dei

servizi generali e amministrativi e un rappresentante dell’ente

tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola.

genitori, il direttore dei servizi generali e amministrativi e un

rappresentante dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali

della scuola. Negli istituti del secondo ciclo dell’istruzione i

rappresentanti dei genitori sono due, e sono chiamati a far

parte del consiglio altrettanti rappresentanti degli studenti. Il

regolamento della scuola può prevedere, in relazione alle

dimensioni e alla complessità dell’istituzione, l’aumento dei

componenti fino a un massimo di quattro unità suddivise, in

modo paritetico tra genitori e docenti negli istituti del primo

ciclo dell’istruzione, ed in misura pari ad un genitore, uno

studente e due docenti negli istituti del secondo ciclo

dell’istruzione.

2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti,

dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento della

scuola.

2. Identico.

3. Il consiglio della scuola è presieduto dal dirigente

scolastico, il quale lo convoca e fissa l’ordine del giorno. Il

consiglio si riunisce altresì su richiesta di almeno i due terzi dei

suoi componenti o su richiesta del Garante dell’utenza di cui

al comma 4.

3. Il consiglio della scuola è presieduto da uno dei genitori di

cui al comma 1. Il presidente convoca il consiglio e ne fissa

l’ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta di

almeno i due terzi dei suoi componenti.

4. Il primo degli eletti tra i genitori assume, su delibera

del consiglio della scuola, la funzione di Garante

dell’utenza, con il compito di rappresentare, attraverso

risoluzioni, documenti e altri strumenti, il punto di vista e le

esigenze degli utenti del servizio. Il Garante dell’utenza è

membro di diritto del nucleo di valutazione di cui

all’articolo 9 e lo presiede.

Soppresso.

5. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge

anche le funzioni di segretario del consiglio della scuola. Non

ha diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio e il conto

consuntivo. Per le medesime delibere, non hanno altresì diritto

di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio della

scuola.

4. Identico.

6. Il consiglio della scuola può decidere che alle sue sedute

partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in

ambito educativo, sportivo, culturale, sociale ed economico.

5. Identico.

ART. 6.

(Collegio dei docenti).

ART. 6.

(Collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, di

ruolo e non di ruolo, in servizio nella scuola, nonché dai

docenti a contratto e dagli esperti che svolgono incarichi per

gli insegnamenti facoltativi ed opzionali secondo quanto

previsto dalle norme in vigore.

1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo,

programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività

didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla

elaborazione del piano dell’offerta formativa, secondo i principi

di cui all’articolo 1, comma 4.

2. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo,

programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività

didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla

elaborazione, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 4, del

piano dell’offerta formativa, comprensivo delle attività

educative e didattiche, sia obbligatorie che facoltative ed

opzionali, sulla base dell’orario per esse previste dalle

norme emanate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n.

53

2. Sono rimesse all’autonomia del collegio dei docenti le

forme di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento

dei propri compiti. Tale organizzazione del collegio è recepita

dal regolamento della scuola.

2. Identico.

3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal

dirigente scolastico, che stabilisce l’ordine del giorno dei lavori.

Il collegio si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei

suoi componenti.

3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal

dirigente scolastico, che stabilisce l’ordine del giorno dei lavori. Il

collegio si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi

componenti. Il presidente del collegio è coadiuvato da un vice

presidente, da lui scelto tra i docenti di ruolo, al quale può

delegare specifici compiti.

ART. 7.

(Organi di valutazione collegiale degli alunni).

ART. 7.

(Organi di valutazione collegiale degli alunni).

1. I docenti, nell’esercizio della propria responsabilità

professionale, valutano gli alunni, periodicamente ed alla fine

dell’anno scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità

organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi

indicate dal regolamento della scuola.

Identico.

ART. 8.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

ART. 8.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia

organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la

partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle

famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione e di

associazione.

Identico.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, il regolamento della

scuola può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e

degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per

gli studenti dall’articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.

249.

ART. 9.

(Nuclei di valutazione del funzionamento dell’istituto).

ART. 9.

(Nuclei di valutazione del funzionamento dell’istituto).

1. In ogni istituzione scolastica è istituito un nucleo di

valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, che opera

anche tenendo conto delle finalità fissate dall’Istituto nazionale

1. In ogni istituzione scolastica è istituito un nucleo di

valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, che opera

anche tenendo conto delle finalità fissate dall’Istituto nazionale

per la valutazione del sistema dell’istruzione in ordine alla

qualità complessiva dell’offerta formativa. Il nucleo di

valutazione, su indicazione del consiglio della scuola, si collega

a rete con i nuclei di altri istituti. Il nucleo di valutazione è

composto dal Garante dell’utenza di cui all’articolo 5, comma 4,

nonché da un docente e da un soggetto esterno

all’istituzione scolastica, nominato dal consiglio della scuola.

per la valutazione del sistema dell’istruzione in ordine alla qualità

complessiva dell’offerta formativa. Il nucleo di valutazione, su

indicazione del consiglio della scuola, si collega a rete con i

nuclei di altri istituti. Il nucleo di valutazione è composto dal

dirigente scolastico, che lo presiede, e da un genitore e da

un docente, diversi da quelli che fanno parte del consiglio

della scuola, nonché da un soggetto esterno all’istituzione

scolastica, nominati dal consiglio della scuola.

ART. 10.

(Comitato per la valutazione del servizio dei docenti).

1. Resta fermo, anche ai fini della valutazione dell’attività

di insegnamento svolta sulla base degli appositi contratti di

formazione e lavoro previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera

e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, il comitato per la

valutazione del servizio dei docenti, di cui all’articolo 11 del

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 10.

(Disposizione finanziaria).

ART. 11.

(Disposizioni finanziarie).

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla

presente legge non comporta la corresponsione di compensi

o gettoni di presenza.

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 11.

(Abrogazioni).

ART. 12.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla parte I, titolo I,

capi I, V, VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili

con la presente legge.

Identico.