Organi
collegiali della scuola (C. 774 e abb.)
TESTO
UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE ALL’ESITO DEL COMITATO RISTRETTO
(TESTO A FRONTE CON IL TESTO
C. 1186 e abb.-A)
Norme
concernenti il governo delle istituzioni scolastiche.
C. 1186 e abb.-A
TESTO
PREDISPOSTO DAL RELATORE
ART. 1.
(Governo delle
istituzioni scolastiche).
ART. 1.
(Governo delle
istituzioni scolastiche).
2. Le disposizioni della
presente legge costituiscono principi
fondamentali
ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano
esercitano la propria potestà legislativa nel
rispetto dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche.
1. Le
disposizioni della presente legge costituiscono norme
generali sull’istruzione, ai
sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera n), della
Costituzione.
1. Al governo delle
istituzioni scolastiche concorrono il
dirigente
scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali
secondo
i principi della presente legge.
2. Identico.
3. Le istituzioni
scolastiche, nell’esercizio della propria
autonomia,
disciplinano la composizione e il funzionamento
degli
organi di governo secondo i principi della presente legge.
Per il dirigente scolastico
restano ferme le disposizioni
legislative
vigenti, salvo quanto disposto dalla presente
legge.
3. Le istituzioni
scolastiche, nella loro autonomia,
costituiscono i loro organi
di governo e ne disciplinano il
funzionamento
secondo le norme generali della
presente legge.
4. Restano
ferme le disposizioni legislative in vigore
concernenti le funzioni dei
dirigenti scolastici
4. Gli organi di governo
concorrono alla definizione degli
obiettivi
educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e
flessibili
coerenti con l’autonomia scolastica, che trovano
compiuta
espressione nel piano dell’offerta formativa,
comprensivo
delle diverse opzioni eventualmente espresse da
5. Gli
organi di governo concorrono alla definizione e
realizzazione degli
obiettivi educativi e formativi, attraverso
percorsi
articolati e flessibili coerenti con le indicazioni
nazionali
adottate in attuazione della
legge 28 marzo 2003, n. 53, che
trovano
compiuta espressione nel piano dell’offerta formativa. Il
singoli
o da gruppi di insegnanti nell’ambito della libertà di
insegnamento. Essi
valorizzano la funzione educativa dei
docenti,
il diritto all’apprendimento e alla partecipazione degli
alunni
alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il
patto
educativo tra famiglie e docenti.
piano tiene conto delle prevalenti richieste
delle famiglie ed
è comprensivo delle diverse
opzioni eventualmente espresse da
singoli
o da gruppi di insegnanti nell’ambito della libertà di
insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la funzione
educativa
dei docenti, il diritto all’apprendimento e alla
partecipazione
degli alunni alla vita della scuola, la libertà di
scelta
dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.
5. L’organizzazione delle
istituzioni scolastiche si articola in
funzioni
di indirizzo e programmazione, che spettano agli organi
di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), e compiti di
gestione
e coordinamento, che spettano al dirigente scolastico.
6.
Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del
principio della distinzione tra funzioni
di indirizzo e
programmazione,
spettanti agli organi di cui
all’articolo 2,
comma
1, lettere b) e c), e compiti di gestione e coordinamento,
spettanti al
dirigente scolastico.
6. Le disposizioni della
presente legge si applicano anche
alle
istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto
delle
loro specificità ordinamentali. Nelle scuole
paritarie la
responsabilità
amministrativa appartiene all’ente gestore, il cui
rappresentante,
o persona dal medesimo delegata, presiede il
consiglio
della scuola.
7. Le
disposizioni della presente legge si applicano anche alle
istituzioni
educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro
specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità
amministrativa
appartiene all’ente gestore, il cui rappresentante,
o
persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio della
scuola. Nelle scuole paritarie resta salva la responsabilità
propria del soggetto gestore,
secondo le disposizioni del
codice civile, nonché
l’applicazione dell’articolo 1, comma 4,
lettera c), della legge 10 marzo
2000, n. 62.
ART. 2.
(Organi delle
istituzioni scolastiche).
ART. 2.
(Organi delle
istituzioni scolastiche).
1. Gli organi delle
istituzioni scolastiche sono:
a) il
dirigente scolastico;
b) il consiglio della scuola di
cui agli articoli 4 e 5;
c) il
collegio dei docenti di cui all’articolo 6;
Identico.
d) gli
organi di valutazione collegiale degli alunni di cui
all’articolo
7;
e) il
nucleo di valutazione di cui all’articolo 9.
ART. 3.
(Dirigente
scolastico).
ART. 3.
(Dirigente
scolastico).
1. Il dirigente scolastico,
ai sensi dell’articolo 25 del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e delle altre disposizioni
legislative
vigenti, assicura la gestione unitaria dell’istituzione,
ne
ha la legale rappresentanza ed è responsabile della
gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio.
Identico.
ART. 4.
(Consiglio della
scuola).
ART. 4.
(Consiglio della
scuola).
1. Il consiglio della scuola, nei limiti delle disponibilità di
bilancio
e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio
dei
docenti, ha compiti di indirizzo e
programmazione delle
attività
dell’istituzione scolastica. Esso, in particolare, su
proposta
del dirigente scolastico:
1. Il consiglio della scuola
ha compiti di indirizzo e
programmazione
delle attività dell’istituzione scolastica, nel
rispetto
delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e
nei
limiti delle disponibilità di bilancio. Esso, in particolare, su
proposta
del dirigente scolastico:
a) delibera
il regolamento relativo al proprio
funzionamento;
a)
identica;
b) adotta
il piano dell’offerta formativa, elaborato dal
collegio
dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi
generali
e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e
b)
identica;
finanziarie
disponibili;
c) approva
il bilancio annuale ed il conto consuntivo;
c)
identica;
d) delibera
il regolamento della scuola, che definisce i
criteri
per l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione,
per
la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività
della
scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei
servizi;
d)
identica;
e) approva
l’adesione della scuola ad accordi e progetti
coerenti
con il piano dell’offerta formativa.
e) identica.
2. Il consiglio della scuola
dura in carica tre anni scolastici
ed
è rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.
2. Identico.
regolamento
di cui al comma 1, lettera a),
è deliberato dal
consiglio
di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo
insediamento,
il consiglio della scuola può adottare modifiche
ed
integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente
comma.
3. Identico.
4. Nel caso di persistenti e
gravi irregolarità o di
impossibilità
di funzionamento o di continuata inattività del
consiglio
della scuola, il dirigente scolastico regionale provvede
al
suo scioglimento, nominando un commissario straordinario
che
resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.
4. Identico.
ART. 5.
(Composizione del
consiglio della scuola).
ART. 5.
(Composizione del
consiglio della scuola).
1. Il consiglio della scuola
è composto da undici membri, tra
cui
il dirigente scolastico nonché cinque genitori e tre docenti
1. Il consiglio della scuola
è composto da undici membri. Di
esso fanno parte il
dirigente scolastico, quattro docenti, quattro
nella scuola materna, elementare e media e tre
genitori, tre
docenti e due studenti nella
scuola secondaria superiore.
Fanno
altresì parte del consiglio della scuola il direttore dei
servizi
generali e amministrativi e un rappresentante dell’ente
tenuto
per legge alla fornitura dei locali della scuola.
genitori, il direttore dei servizi generali e amministrativi e un
rappresentante
dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali
della
scuola. Negli istituti del secondo ciclo
dell’istruzione i
rappresentanti dei genitori sono due,
e sono chiamati a far
parte del consiglio altrettanti rappresentanti
degli studenti. Il
regolamento della scuola può
prevedere, in relazione alle
dimensioni e alla complessità
dell’istituzione, l’aumento dei
componenti fino a un massimo di
quattro unità suddivise, in
modo paritetico tra genitori e docenti negli
istituti del primo
ciclo dell’istruzione, ed in misura pari ad un
genitore, uno
studente e due docenti negli
istituti del secondo ciclo
dell’istruzione.
2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti,
dei
genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento della
scuola.
2. Identico.
3. Il consiglio della scuola
è presieduto dal dirigente
scolastico,
il quale lo convoca e fissa l’ordine del giorno. Il
consiglio
si riunisce altresì su richiesta di almeno i due terzi dei
suoi
componenti o su richiesta del Garante dell’utenza di
cui
al comma 4.
3. Il consiglio della scuola
è presieduto da uno dei genitori di
cui al comma 1.
Il presidente convoca il consiglio e ne fissa
l’ordine
del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su
richiesta di
almeno
i due terzi dei suoi componenti.
4. Il
primo degli eletti tra i genitori assume, su delibera
del consiglio della scuola, la funzione di
Garante
dell’utenza, con il compito di rappresentare,
attraverso
risoluzioni, documenti e altri
strumenti, il punto di vista e le
esigenze degli utenti del
servizio. Il Garante dell’utenza è
membro di diritto del nucleo
di valutazione di cui
all’articolo 9 e lo presiede.
Soppresso.
5. Il direttore dei servizi
generali e amministrativi svolge
anche
le funzioni di segretario del consiglio della scuola. Non
ha
diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio e il conto
consuntivo. Per le medesime
delibere, non hanno altresì diritto
di
voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio della
scuola.
4. Identico.
6. Il consiglio della scuola
può decidere che alle sue sedute
partecipino,
senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in
ambito
educativo, sportivo, culturale, sociale ed economico.
5. Identico.
ART. 6.
(Collegio dei
docenti).
ART. 6.
(Collegio dei
docenti).
1. Il
collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, di
ruolo e non di ruolo, in servizio nella scuola,
nonché dai
docenti a contratto e dagli
esperti che svolgono incarichi per
gli insegnamenti facoltativi ed opzionali
secondo quanto
previsto dalle norme in vigore.
1. Il collegio dei docenti
ha compiti di indirizzo,
programmazione,
coordinamento e monitoraggio delle attività
didattiche
ed educative. Esso provvede, in particolare, alla
elaborazione
del piano dell’offerta formativa, secondo i principi
di
cui all’articolo 1, comma 4.
2. Il
collegio dei docenti ha compiti di indirizzo,
programmazione,
coordinamento e monitoraggio delle attività
didattiche
ed educative. Esso provvede, in particolare, alla
elaborazione,
secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 4, del
piano
dell’offerta formativa, comprensivo delle
attività
educative e didattiche, sia
obbligatorie che facoltative ed
opzionali, sulla base
dell’orario per esse previste dalle
norme emanate in attuazione della legge 28 marzo
2003, n.
53
2. Sono rimesse
all’autonomia del collegio dei docenti le
forme
di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento
dei
propri compiti. Tale organizzazione del collegio è recepita
dal
regolamento della scuola.
2. Identico.
3. Il collegio dei docenti è
presieduto e convocato dal
dirigente
scolastico, che stabilisce l’ordine del giorno dei lavori.
Il collegio si riunisce
altresì su richiesta di almeno un terzo dei
suoi
componenti.
3. Il collegio dei docenti è
presieduto e convocato dal
dirigente
scolastico, che stabilisce l’ordine del giorno dei lavori. Il
collegio
si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi
componenti.
Il presidente del collegio è coadiuvato da un vice
presidente, da lui scelto tra i
docenti di ruolo, al quale può
delegare specifici compiti.
ART. 7.
(Organi di
valutazione collegiale degli alunni).
ART. 7.
(Organi di
valutazione collegiale degli alunni).
1. I docenti, nell’esercizio
della propria responsabilità
professionale,
valutano gli alunni, periodicamente ed alla fine
dell’anno
scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità
organizzative
coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi
indicate
dal regolamento della scuola.
Identico.
ART. 8.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).
ART. 8.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).
1. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito dell’autonomia
organizzativa
e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la
partecipazione
alle attività della scuola degli studenti e delle
famiglie,
di cui garantiscono i diritti di riunione e di
associazione.
Identico.
2. Salvo quanto previsto
dall’articolo 5, il regolamento della
scuola
può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e
degli
studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto
per
gli
studenti dall’articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249.
ART. 9.
(Nuclei di
valutazione del funzionamento dell’istituto).
ART. 9.
(Nuclei di
valutazione del funzionamento dell’istituto).
valutazione
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, che opera
anche
tenendo conto delle finalità fissate dall’Istituto nazionale
valutazione
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, che opera
anche
tenendo conto delle finalità fissate dall’Istituto nazionale
per
la valutazione del sistema dell’istruzione in ordine alla
qualità
complessiva dell’offerta formativa. Il nucleo di
valutazione,
su indicazione del consiglio della scuola, si collega
a
rete con i nuclei di altri istituti. Il nucleo di valutazione è
composto
dal Garante dell’utenza di cui all’articolo 5, comma 4,
nonché
da un docente e da un soggetto esterno
all’istituzione scolastica,
nominato dal consiglio della scuola.
per
la valutazione del sistema dell’istruzione in ordine alla qualità
complessiva
dell’offerta formativa. Il nucleo di valutazione, su
indicazione
del consiglio della scuola, si collega a rete con i
nuclei
di altri istituti. Il nucleo di valutazione è composto dal
dirigente scolastico, che lo
presiede, e da un genitore e da
un
docente, diversi da quelli che fanno parte del
consiglio
della scuola, nonché da
un soggetto esterno all’istituzione
scolastica,
nominati dal consiglio della scuola.
ART. 10.
(Comitato per la valutazione del servizio dei docenti).
1. Resta
fermo, anche ai fini della valutazione dell’attività
di insegnamento svolta sulla base degli
appositi contratti di
formazione e lavoro previsti
dall’articolo 5, comma 1, lettera
e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, il
comitato per la
valutazione del servizio dei
docenti, di cui all’articolo 11 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
ART. 10.
(Disposizione
finanziaria).
ART. 11.
(Disposizioni finanziarie).
1. La
partecipazione agli organi collegiali previsti dalla
presente legge non comporta la
corresponsione di compensi
o gettoni di presenza.
1. Dall’attuazione della
presente legge non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Dall’attuazione
della presente legge non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
ART. 11.
(Abrogazioni).
ART. 12.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le
disposizioni di cui alla parte I, titolo I,
capi
I, V, VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili
con
la presente legge.
Identico.