Ordinanza ministeriale n. 277
Roma, 17 giugno 1998
Oggetto: Elezione organi collegiali
Visto il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297,
"testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e
grado" , parte I, titolo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n. 157,
"regolamento recante norme di attuazione
dell'art. 1, comma 20, della legge 28.12.1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria
superiore";
Vista l'ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215 "testo unificato
delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di
circolo-istituto;
Ritenuta l'esigenza di modificare ed integrare la sopra citata ordinanza
ministeriale al fine di armonizzarla con le disposizioni introdotte dal decreto
del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n. 157;
ORDINA
L'Ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215
sulle elezioni per la costituzione degli organi collegiali
a livello di circolo-istituto è modificata ed integrata con le disposizioni che
seguono:
Art.1
L'art.5 è sostituito dal seguente:
1.Nei casi di aggregazione
di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso
ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un
unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole
presenti nella nuova istituzione. Ciascuna sezione viene
convocata dal Preside per pareri e deliberazioni relative a questioni e
problematiche specifiche riferite alla singola sezione, che devono essere
coerenti con il piano annuale delle attività formative dell'istituto e con la
programmazione didattico-educativa generale
predisposti dal collegio dei docenti plenario, ai sensi dell'art.7, comma 2, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297.
2.Il collegio dei docenti plenario elegge i
collaboratori del Preside di cui all'art.7, comma 2,
lett. h, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, avendo
cura di assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza di tutte le scuole
aggregate. Tra i collaboratori eletti il
Preside sceglie il vicario, avendo cura che, in caso di aggregazione tra scuole
di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona appartenente ad ordine di
scuola diverso dal proprio.
3.Il collegio dei docenti
plenario elegge, altresì, il comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti assicurando, per quanto possibile, la rappresentanza dei docenti
appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.
4.Il collegio dei docenti
plenario esercita anche tutte le altre competenze in materia elettorale, in
particolare quelle per la composizione della commissione elettorale fino alla
costituzione del consiglio d'istituto di cui al successivo art.26.
5.In tutti i casi di aggregazione
di scuole e istituti di scuola secondaria superiore, disposti ai sensi dell'art.1, comma 20, della legge 28.12.1995, n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio d'istituto, alle
quali partecipano le componenti di tutte le scuole presenti nella nuova
istituzione scolastica, mediante liste di candidati contrapposte senza
distinzione di scuole.
6.Qualora nella nuova
istituzione confluiscano scuole e istituti d'istruzione secondaria superiore
presso le quali era in carica il consiglio d'istituto, quest'ultimo
decade ed il Provveditore agli Studi nomina, fino all'insediamento del nuovo
consiglio d'istituto, il commissario per l'amministrazione straordinaria di cui
all'art.9 del decreto interministeriale 28.5.1975.
7.Qualora, invece, ad un'istituzione scolastica, presso la quale sia in
funzione il consiglio d'istituto non ancora giunto alla normale scadenza, siano
state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate, vengono parimenti
indette le elezioni del consiglio d'istituto. Fino all'insediamento del nuovo
organo collegiale, rimane in carica il consiglio
d'istituto uscente.
8.Nel consiglio d'istituto
viene riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori
ed alunni delle scuole comprese nell'aggregazione.
Art.2
All'art.44 sono aggiunti i seguenti commi:
8.Ai fini dell'attribuzione del posto riservato a
ciascuna delle componenti docenti, genitori ed alunni
delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova
istituzione scolastica, di cui al precedente art.5,
comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non
risulti eletto alcun candidato appartenente ad una o più di dette scuole, si
individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente
candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior
numero di voti.
1.Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato
appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di
preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor
numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza di
riserva.
2.Qualora la lista
comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non
abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente
candidati riservatari, che ne ha conseguito il
maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene
tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.
3.Nel caso in cui in nessuna
lista siano presenti candidati con diritto a riserva, questa non opera ed il
relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la
normale procedura di assegnazione.
Art.3
L'art.52 è sostituito dal seguente:
1.I consigli di circolo e d'istituto restano in carica fino alla normale
scadenza del triennio anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano modificazioni - in più o in meno - della relativa
popolazione scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la
competenza territoriale.
2.Nel caso di variazione
della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni
di cui all'art.8, comma 1, del decreto legislativo
16.4.1994, n. 297, il consiglio d'istituto rimane ugualmente in carica nella
composizione relativa all'anno di insediamento e
l'adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del
consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione
del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è
effettuato in occasione del rinnovo dell'intero consiglio.
3.I predetti consigli rimangono in carica nei circoli
didattici e nelle scuole medie di cui siano stati resi autonomi - o siano stati
aggregati ad altre istituzioni scolastiche - plessi, sezioni staccate o
succursali. Parimenti rimangono in carica i consigli dei circoli didattici e
delle scuole medie a cui siano stati aggregati plessi,
sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di cui è soppressa l'autonomia perdono il consiglio d'istituto.
4.Si procede, invece, all'indizione delle elezioni
del consiglio d'istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione
scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole medie.
5.Nel caso in cui vengano
costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e
media, vengono indette le elezioni del consiglio d'istituto. Si applicano le
disposizioni della presente ordinanza integrate con quelle dell'ordinanza
ministeriale n. 267 del 4.8.1995.
6.Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del consiglio d'istituto in
tutti i casi di provvedimenti adottati nell'ambito dei piani di
razionalizzazione della rete scolastica, secondo quanto precisato nel
precedente art. 5.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione.