Ordinanza ministeriale n. 215
Artt. 21-22
Roma, 15 luglio 1991
Oggetto: Elezione degli organi collegiali a livello
di circolo - istituto
TITOLO II - Procedura semplificata per
l'elezione delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, Elezione delle
rappresentanze degli studenti nei consigli di classe e di istituto.
ART. 21
Elezione delle rappresentanze dei genitori
nei consigli di classe, di interclasse di intersezione
e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli
d'istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale.
1.Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore
didattico o preside convoca per ciascuna classe - o per ciascuna sezione
(scuole materne) - l'assemblea dei genitori e, nelle scuole secondarie di
secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali
assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i
docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la
partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle
modalità di espressione del voto.
2.L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di
programma didattico-educativo del direttore didattico
o preside, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le
modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di
interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente
genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche di quella
studentesca.
3.In occasione delle assemblee per eleggere i
rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente
studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto
delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il
consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31
maggio 1974, n.416. Le liste predette sono presentate
dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.
ART. 22
Convocazione delle assemblee - Ordine del
giorno e organizzazione delle assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione
dei seggi - Proclamazione degli eletti.
1.La data di convocazione di ciascuna delle assemblee
di cui all'art.21 è stabilita dal consiglio di
circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la
componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La
convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
2.Il direttore didattico o preside cura, nelle forme
più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei
propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione
dell'assemblea.
3.L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
a. l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea,
che dura il tempo necessario all'ascolto e alla discussione della
programmazione didattico-educativa annuale del
direttore didattico o preside o del docente delegato, prevista dall'art.21, e all'esame dei primi problemi della classe
rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal direttore didattico o preside
o dal docente delegato o dai docenti presenti;
b. le modalità di votazione, quelle di costituzione
del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal
consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i genitori le
operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza
degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di
continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni
elettorali predette.
4.In ciascuna classe, subito dopo la conclusione
dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e
rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione
degli eletti.
5.Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in
seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale
dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di
preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
6.Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti
dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano
presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare
gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine
deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna
elettorale.
7.Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli
alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per
ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli
elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri
da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
8.Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini
dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo
stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.