Il diritto dovere cancella l’obbligo scolastico

E’ stato presentato ieri dal sottosegretario all’istruzione on. Valentina Aprea, la bozza di decreto legislativo sul diritto – dovere all’istruzione e formazione.

Erano presenti le Organizzazioni Sindacalidi categoria e confederali.

L’on Aprea ha giustificato l’assenza del decreto sul secondo ciclo di istruzione adducendo motivi di complessità che hanno impedito di addivenire ad un testo, ha aggiunto tuttavia che tale mancanza non impedisce di ragionare sugli aspetti di cornice al sistema in quanto essi rappresentano i principi in base ai quali procedere all’elaborazione del decreto sul secondo ciclo.

Secondo il sottosegretario il fine è quello di chiarire ai cittadini i nuovi diritti e i nuovi doveri in fatto di istruzione e di formazione.

Il diritto-dovere è finalizzato alla realizzazione del diritto allo studio e alla cittadinanza attiva che si sostanzia con il diritto all’occupazione, resa possibile dalla differenziazione dei percorsi e dei profili in uscita, dalle certificazioni che riconoscono le competenze individuali in un sistema flessibile dell’istruzione e della formazione.

La FLC CGIL ha criticato la bozza di decreto con le argomentazioni sotto riportate.

Nella replica finale l’on. Aprea ha fatto alcune dichiarazioni che dimostrano l’assoluta incoerenza fra gli obiettivi dichiarati e i mezzi utilizzati per raggiungerli, l’evocazione infatti del successo scolastico, della garanzia di occupabilità e della cittadinanza attiva non è di per sé sufficiente alla loro realizzazione, infatti la riduzione del tempo scuola e delle discipline, la riduzione di risorse, economiche e professionali, negano nei fatti la possibilità di conseguire l’obiettivo della qualità.

Senza contare che la pesante curvatura del sistema verso l’obiettivo di maturare competenze finalizzate al lavoro, non è di per sé garanzia di diritti di cittadinanza, né la sola evocazione dell’occupabilità può produrre i posti di lavoro che sono sempre più scarsi.

Il sottosegretario ha dichiarato altresì di non essere minimamente preoccupata del dissenso che la legge Moratti sta sollevando, disponibile a scontare l’impopolarità pur di giungere agli obiettivi di qualità che la legge si propone.

E’ ancora lontana la definizione di un decreto per il secondo ciclo, la gratuità, nonostante il limite dichiarato dei 12 anni, si estenderà oltre tale limite e le agevolazioni sull’acquisto dei libri di testo rientreranno nel diritto-dovere, così ha dichiarato l’on. Aprea.

E’ rimasta appesa nel vuoto, senza risposta, la nostra osservazione circa l’incostituzionalità di tale norma, tutti i proclami demagogici sui diritti di cittadinanza attiva non coprono comunque uno sconcertante vuoto di proposte.

Roma, 18 maggio 2004


Note al decreto sul Diritto-Dovere

Di obbligo scolastico c’è ancora bisogno.

I dati resi noti dal Miur dicono che grazie alla legge 9/99, che aveva elevato di un anno la durata dell’obbligo scolastico, circa 40.000 ragazzi in più si erano iscritti alla 1^ classe della scuola superiore e la stragrande maggioranza di loro ha proseguito gli studi nel sistema di istruzione, anche dopo l’assolvimento dell’obbligo.

Appena la legge 9/99 è stata abrogata, a seguito dell’approvazione della legge 53/03, il numero di questi ragazzi è immediatamente sceso: una parte si è rivolto alla formazione professionale regionale, un’altra si è persa per strada, nonostante i tentativi di trattenerli con gli Accordi Stato Regioni.

La ricerca P.I.S.A., che ha analizzato gli esiti dei sistemi formativi, ha rilevato che i paesi con i sistemi formativi con gli esiti migliori siano quelli dove la durata dell’obbligo scolastico è più elevata.

Al vertice europeo di Lisbona nel 2000 i Paesi membri si sono impegnati a combattere le dispersione scolastica, portandola al di sotto del 10%, a portare almeno l’85% dei giovani in età al diploma di scuola secondaria, a costruire un sistema di educazione permanente. Entro il 2010.

In un Paese moderno, i cittadini hanno bisogno di rimanere più a lungo a scuola per acquisire i saperi necessari all’esercizio pieno della cittadinanza, in una società sempre più complessa.

Rispetto al testo della Bozza di decreto rileviamo che:

1.      L’obbligo scolastico è previsto dall’art. 34 della Costituzione. Perché si possa annullare, occorre una legge di pari grado, cioè costituzionale. Il Governo presume di poterlo fare addirittura con un decreto legislativo!!

2.      La duplice definizione ( diritto dovere) comporta in sé una contraddizione, lessicale e concettuale, tra i due termini:lo stesso testo nel 1^ articolo sisofferma inizialmente sul solo concetto di diritto e introduce quello didovere solo successivamente, collegandolo peraltro alla definizione di “dovere sociale” di cui al 2^ comma dell’art.4 della Costituzione, che poco o nulla ha a che vedere con quello di dovere giuridicamente sanzionabile.

a) Il diritto

Si dice infatti che “La repubblica assicura a tutti il diritto alla istruzione e alla formazione per almeno 12 anni…” (art. 1 comma 3). In tal modo sidelimita il diritto allo studio, che in quanto tale invece si esplica in termini generali e in forme diverse, senza limiti di tempo. Addirittura l’Europa parla di diritto all’istruzione per tutto l’arco della vita. Ne deriva, quindi,una pesante limitazione del concetto di diritto all’istruzione che, nel nostro paese, sarebbe compito della repubblica assicurare, invece, solo per 12 anni!
Questa assicurazioneviene sostanziata da un fatto: la gratuità. “La fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.” (art. 1 comma 4).
Se ne potrebbero dedurre, però, alcune conseguenze: nella gratuità non rientra la scuola dell’infanzia, il quinto anno del liceo con l’esame di stato.
E potrebbero non rientrare neppure gli anni di studio oltre i 12, derivanti da eventuali bocciature e ripetenze. Infatti il diritto in questione è definito quale “diritto soggettivo” (art. 1 comma 5) e quindi a responsabilità del tutto personale. Avremo dunque i fuoricorso anche nella secondaria superiore?
Oggi inoltre, l’obbligo scolastico si sostanzia anche con la gratuità dei libri di testo, totale nella scuola elementare, vincolata a condizioni di reddito nella scuola media.
Non si capisce se la definizione di gratuità contenuta nella bozza di decreto debba intendersi estesa ai libri di testo.
Peraltro, nonostante il “diritto” in questione sia assicurato per 12 anni, per ora, a partire dal 2004-05 sarà assicurato solo per 10 ( art. 8 comma 1) o, meglio, qui più esattamente si dice: saranno assicurate la frequenza e l’iscrizione gratuite. Quindila gratuità cresce progressivamente, per ora di un anno, ma quando arriverà a regime non è detto. Stando alla logica iniziale ne dovremmo dedurre che cresce anche il diritto, ma non è così. E quando si compirà questo diritto?!

b) Il dovere

Dopo quattro commi sul diritto all’istruzione e alla formazione, si dice che però queste costituiscono anche un dovere e più precisamente un “dovere sociale” ai sensi dell’art. 4 della Costituzione” (art. 1 comma 5). L’articolo 4 della Costituzione recita: “Ogni cittadinoha il dovere di svolgere ,secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.” Una definizione di dovere sociale,appunto, per il quale non risulta che siaprevista sanzione alcuna nel nostro ordinamento giuridico, proprio in quanto principio generale contenuto nella 1^ parte costituzionale; concettualmente e sostanzialmente diverso dal concetto di obbligo, quindi, giuridicamente definito e sanzionato.
Pare del tutto evidente che proprio sulla base delle definizioni, esplicitate nella bozza di decreto anche con i riferimenti costituzionali, di diritto (diritto soggettivo) e di dovere (dovere sociale), il diritto-dovere ha un contenuto del tutto diverso dall’obbligo, decisamente più labile e meno cogente dell’obbligo stesso. Proprio sulla base di tutti questi elementi, riteniamotale operazione incostituzionale, in quanto con una legge di grado inferiore si interviene a modificare, sostituendola, una norma costituzionale.

3.      Il diritto-dovere inizia al primo anno della primaria: dal testo si evince un percorso ben stabilito che si divide in due rami nella secondaria superiore e che termina ai 12 anni di istruzione o formazione, a meno di una qualifica professionale ottenuta prima.
Il termine dei 12 anni non coincide né con la durata quinquennale degli studi liceali né con quella almeno quadriennale dei percorsi di istruzione e formazione, così come definiti nella legge 53. Si ferma in tutti casi prima del loro completamento, spezzando un percorso unitario, di cui sfuggono i motivi e la logica.

4.      Sparisce l’esame di Stato nel passaggio da un grado all’altro di scuola, anch’esso costituzionalmente previsto all’art.33: di nuovo con un decreto si cambiano i contenuti della Costituzione. Si reitera lo stesso errore.

5.      Sono davvero incomprensibili le ragioni per le quali si voglia istituire un’anagrafe nazionale degli studenti presso il Miur: a parte ovvie considerazioni su un nuovo, forte e anacronistico accentramento di competenze, se l’intento è quello di combattere, anche attraverso l’anagrafe, la dispersione scolastica, la sede più opportuna ed efficace è quella più vicina al luogo dove vivono e studiano gli studenti. Chi controlla, chi prende contatto con loro e con le loro famiglie, chi interviene per favorire la frequenza?

6.      Dopo il primo ciclo, di fatto, ci si può indifferentemente iscrivere sia al sistema di istruzione che alla formazione professionale regionale. Perché in molte, troppe regioni, l’Accordo tra Miur e Regione prevede che i ragazzi usciti dalla terza media e che non si iscrivano al sistema dell’istruzione possono iscriversi ai corsi di Formazione professionale. La frequenza obbligatoria del sistema di istruzione termina così con il primo ciclo, cioè a 14 anni, o prima, se si comincia a 5 anni e mezzo. Dopo si sceglie tra due sistemi, che sono falsamente posti sullo stesso piano, mentre la loro durata, i contenuti e le finalità sono profondamente diverse, e le stesse istituzioni di riferimento cambiano (allo Stato i Licei, alle Regioni il resto).

7.      Per quanto attiene l’apprendistato, riteniamo sbagliato equiparare i suoi effetti ai fini deldiritto – dovere alla formazione alla frequenza di un percorso formativo. Nel decreto legislativo 276/03 sul mercato del lavoro, infatti, sono spariti il vincolo alla formazione esterna degli apprendisti e la quantificazione delle ore da destinare alla formazione. In sostanza frequentare corsi con un numero considerevole di ore di formazione e lavorare soltanto evocando la formazionepare abbiano lo stesso valore formativo. Da questo punto di vista si va ben oltre il riconoscimento della valenza formativa del lavoro, che pure condividiamo. Ma va notato anche che il percorso finale prende in considerazione solo i due canali ( liceale e formativo), dimenticando qualsiasi riferimento di saldatura al canale dell’apprendistato, che viene citato solo per derivane crediti formativi.

8.      Su questi ultimi, peraltro, vogliamo sottolineare la necessità di precisare la lorodefinizione, non limitandosi alla sola citazione a qualcosa di cui pare sfugga la consapevolezza della complessità. Si tratta infatti di indicare le modalità concrete della loro certificazione, presupposto per illoro riconoscimento, peraltro da parte di soggetti anche istituzionalmente con ruoli e funzioni diverse. Permane peraltro il problema di un anno “vuoto”: infatti l’accesso all’apprendistato è previsto dalla legge 30/03 a 15 anni e la scuola secondaria di primo grado termina a 14. Cosa faranno in questo anno quei ragazzi che non si iscrivono né all’istruzione né alla formazione/istruzione professionale, e che continueranno, grazie e nonostante il diritto dovere, a non essere soggetti all’obbligo di istruzione? si pensa di parcheggiarli per un anno in un corso qualunque, magari “povero”, o si presume già, nella previsione legislativa, che saranno ragazzi che avranno maturato ripetenze nel loro curricolo? In tutti i casi si lasciaancora una volta la porta socchiusa per permettere a qualcuno di uscire dal sistema.

9.      Dobbiamo attendere ancora per sapere in cosa consisterà il sistema di istruzione e formazione professionale, quando sarà emanato l’apposito decreto legislativo. Il destino degli istituti tecnici e professionali, che ora fanno parte del sistema di istruzione nazionale, quindi, è rinviato a data da stabilire. Nel frattempo sono crollate le iscrizioni agli istituti tecnici; gli istituti professionali sono abbandonati più o meno a sé stessi, le risorse specifiche per la terza area sono state e continuano ad essere pesantemente ridotte. Su questa questione, non banale, perché ne discende la qualità stessa del modello di sviluppo produttivo, si è aperto un confronto nel paese, limitato però ai soli istituti tecnici. Ma non si riesce a intravvedere le soluzioni che ha in mente il Ministro. Si sta lasciando marcire una situazione delicata: alcune discipline rischiano di sparire, e insieme a loro i docenti e i posti di lavoro.

10. “Responsabili dell’adempimento del doveredi istruzione e formazione sono i genitori…” (art. 7 comma 1). La vigilanza sul diritto spetta ai sindaci, ai dirigenti scolastici e ai centri per l’impiego (art. 7 comma 2,) in maniera indistinta (sfugge cosa farà o dovrebbe fare ciascuno di loro in materia). Se il dovere (il dovere a questo punto non il diritto-dovere) non viene rispettato, si va alle sanzioni che pare restino quelle previste per l’obbligo. Ma se è così, allora perchésostituire l’obbligo scolastico con il diritto dovere ?

11. Infine le linee guida ministeriali, ancorché d’intesa con laConferenza Unificata, per l’orientamento e la prevenzione degli abbandoni, confermano una preoccupante e contraddittoria spinta a riportare al centro competenze che attengono a livelli istituzionali territoriali e alle singole istituzioni scolastiche autonome. Sono problemi da leggere, interpretare, affrontare e risolvere a questi livelli, con interventi mirati e integrati anche con i servizi presenti sul territorio.