Il diritto dovere cancella l’obbligo scolastico
E’ stato
presentato ieri dal sottosegretario all’istruzione on. Valentina Aprea, la bozza
di decreto legislativo sul diritto – dovere all’istruzione e formazione.
Erano presenti
le Organizzazioni Sindacalidi categoria e confederali.
L’on Aprea ha
giustificato l’assenza del decreto sul secondo ciclo di istruzione adducendo
motivi di complessità che hanno impedito di addivenire ad un testo, ha aggiunto
tuttavia che tale mancanza non impedisce di ragionare sugli aspetti di cornice
al sistema in quanto essi rappresentano i principi in base ai quali procedere
all’elaborazione del decreto sul secondo ciclo.
Secondo il
sottosegretario il fine è quello di chiarire ai cittadini i nuovi diritti e i
nuovi doveri in fatto di istruzione e di formazione.
Il
diritto-dovere è finalizzato alla realizzazione del diritto allo studio e alla
cittadinanza attiva che si sostanzia con il diritto all’occupazione, resa
possibile dalla differenziazione dei percorsi e dei profili in uscita, dalle
certificazioni che riconoscono le competenze individuali in un sistema
flessibile dell’istruzione e della formazione.
La FLC CGIL ha
criticato la bozza di decreto con le argomentazioni sotto riportate.
Nella replica
finale l’on. Aprea ha fatto alcune dichiarazioni che dimostrano l’assoluta
incoerenza fra gli obiettivi dichiarati e i mezzi utilizzati per raggiungerli,
l’evocazione infatti del successo scolastico, della garanzia di occupabilità e
della cittadinanza attiva non è di per sé sufficiente alla loro realizzazione,
infatti la riduzione del tempo scuola e delle discipline, la riduzione di
risorse, economiche e professionali, negano nei fatti la possibilità di
conseguire l’obiettivo della qualità.
Senza contare
che la pesante curvatura del sistema verso l’obiettivo di maturare competenze
finalizzate al lavoro, non è di per sé garanzia di diritti di cittadinanza, né
la sola evocazione dell’occupabilità può produrre i posti di lavoro che sono
sempre più scarsi.
Il
sottosegretario ha dichiarato altresì di non essere minimamente preoccupata del
dissenso che la legge Moratti sta sollevando, disponibile a scontare
l’impopolarità pur di giungere agli obiettivi di qualità che la legge si
propone.
E’ ancora
lontana la definizione di un decreto per il secondo ciclo, la gratuità,
nonostante il limite dichiarato dei 12 anni, si estenderà oltre tale limite e
le agevolazioni sull’acquisto dei libri di testo rientreranno nel
diritto-dovere, così ha dichiarato l’on. Aprea.
E’ rimasta
appesa nel vuoto, senza risposta, la nostra osservazione circa
l’incostituzionalità di tale norma, tutti i proclami demagogici sui diritti di
cittadinanza attiva non coprono comunque uno sconcertante vuoto di proposte.
Roma, 18 maggio
2004
Note al decreto sul Diritto-Dovere
Di obbligo
scolastico c’è ancora bisogno.
I dati resi
noti dal Miur dicono che grazie alla legge 9/99, che aveva elevato di un anno
la durata dell’obbligo scolastico, circa 40.000 ragazzi in più si erano
iscritti alla 1^ classe della scuola superiore e la stragrande maggioranza di
loro ha proseguito gli studi nel sistema di istruzione, anche dopo
l’assolvimento dell’obbligo.
Appena la legge
9/99 è stata abrogata, a seguito dell’approvazione della legge 53/03, il numero
di questi ragazzi è immediatamente sceso: una parte si è rivolto alla
formazione professionale regionale, un’altra si è persa per strada, nonostante
i tentativi di trattenerli con gli Accordi Stato Regioni.
La ricerca
P.I.S.A., che ha analizzato gli esiti dei sistemi formativi, ha rilevato che i
paesi con i sistemi formativi con gli esiti migliori siano quelli dove la
durata dell’obbligo scolastico è più elevata.
Al vertice
europeo di Lisbona nel 2000 i Paesi membri si sono impegnati a combattere le
dispersione scolastica, portandola al di sotto del 10%, a portare almeno l’85%
dei giovani in età al diploma di scuola secondaria, a costruire un sistema di
educazione permanente. Entro il 2010.
In un Paese
moderno, i cittadini hanno bisogno di rimanere più a lungo a scuola per
acquisire i saperi necessari all’esercizio pieno della cittadinanza, in una
società sempre più complessa.
Rispetto al
testo della Bozza di decreto rileviamo che:
1.
L’obbligo
scolastico è previsto dall’art. 34 della Costituzione. Perché si possa
annullare, occorre una legge di pari grado, cioè costituzionale. Il Governo
presume di poterlo fare addirittura con un decreto legislativo!!
2.
La
duplice definizione ( diritto dovere) comporta in sé una contraddizione,
lessicale e concettuale, tra i due termini:lo stesso testo nel 1^ articolo
sisofferma inizialmente sul solo concetto di diritto e introduce quello
didovere solo successivamente, collegandolo peraltro alla definizione di
“dovere sociale” di cui al 2^ comma dell’art.4 della Costituzione, che poco o
nulla ha a che vedere con quello di dovere giuridicamente sanzionabile.
a) Il diritto
Si dice infatti che “La repubblica assicura a tutti il diritto alla
istruzione e alla formazione per almeno 12 anni…” (art. 1 comma 3). In tal modo
sidelimita il diritto allo studio, che in quanto tale invece si esplica in
termini generali e in forme diverse, senza limiti di tempo. Addirittura
l’Europa parla di diritto all’istruzione per tutto l’arco della vita. Ne
deriva, quindi,una pesante limitazione del concetto di diritto all’istruzione
che, nel nostro paese, sarebbe compito della repubblica assicurare, invece,
solo per 12 anni!
Questa assicurazioneviene sostanziata da un fatto: la gratuità. “La fruizione
del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di
frequenza.” (art. 1 comma 4).
Se ne potrebbero dedurre, però, alcune conseguenze: nella gratuità non rientra
la scuola dell’infanzia, il quinto anno del liceo con l’esame di stato.
E potrebbero non rientrare neppure gli anni di studio oltre i 12, derivanti da
eventuali bocciature e ripetenze. Infatti il diritto in questione è definito
quale “diritto soggettivo” (art. 1 comma 5) e quindi a responsabilità del tutto
personale. Avremo dunque i fuoricorso anche nella secondaria superiore?
Oggi inoltre, l’obbligo scolastico si sostanzia anche con la gratuità dei libri
di testo, totale nella scuola elementare, vincolata a condizioni di reddito
nella scuola media.
Non si capisce se la definizione di gratuità contenuta nella bozza di decreto
debba intendersi estesa ai libri di testo.
Peraltro, nonostante il “diritto” in questione sia assicurato per 12 anni, per
ora, a partire dal 2004-05 sarà assicurato solo per 10 ( art. 8 comma 1) o,
meglio, qui più esattamente si dice: saranno assicurate la frequenza e
l’iscrizione gratuite. Quindila gratuità cresce progressivamente, per ora di un
anno, ma quando arriverà a regime non è detto. Stando alla logica iniziale ne
dovremmo dedurre che cresce anche il diritto, ma non è così. E quando si
compirà questo diritto?!
b) Il dovere
Dopo quattro commi sul diritto all’istruzione e alla formazione, si dice
che però queste costituiscono anche un dovere e più precisamente un “dovere
sociale” ai sensi dell’art. 4 della Costituzione” (art. 1 comma 5). L’articolo
4 della Costituzione recita: “Ogni cittadinoha il dovere di svolgere ,secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra
al progresso materiale e spirituale della società.” Una definizione di dovere
sociale,appunto, per il quale non risulta che siaprevista sanzione alcuna nel
nostro ordinamento giuridico, proprio in quanto principio generale contenuto
nella 1^ parte costituzionale; concettualmente e sostanzialmente diverso dal
concetto di obbligo, quindi, giuridicamente definito e sanzionato.
Pare del tutto evidente che proprio sulla base delle definizioni, esplicitate
nella bozza di decreto anche con i riferimenti costituzionali, di diritto
(diritto soggettivo) e di dovere (dovere sociale), il diritto-dovere ha un
contenuto del tutto diverso dall’obbligo, decisamente più labile e meno cogente
dell’obbligo stesso. Proprio sulla base di tutti questi elementi, riteniamotale
operazione incostituzionale, in quanto con una legge di grado inferiore si
interviene a modificare, sostituendola, una norma costituzionale.
3.
Il
diritto-dovere inizia al primo anno della primaria: dal testo si evince un
percorso ben stabilito che si divide in due rami nella secondaria superiore e
che termina ai 12 anni di istruzione o formazione, a meno di una qualifica
professionale ottenuta prima.
Il termine dei 12 anni non coincide né con la durata quinquennale degli studi
liceali né con quella almeno quadriennale dei percorsi di istruzione e
formazione, così come definiti nella legge 53. Si ferma in tutti casi prima del
loro completamento, spezzando un percorso unitario, di cui sfuggono i motivi e
la logica.
4.
Sparisce
l’esame di Stato nel passaggio da un grado all’altro di scuola, anch’esso
costituzionalmente previsto all’art.33: di nuovo con un decreto si cambiano i
contenuti della Costituzione. Si reitera lo stesso errore.
5.
Sono
davvero incomprensibili le ragioni per le quali si voglia istituire un’anagrafe
nazionale degli studenti presso il Miur: a parte ovvie considerazioni su un
nuovo, forte e anacronistico accentramento di competenze, se l’intento è quello
di combattere, anche attraverso l’anagrafe, la dispersione scolastica, la sede
più opportuna ed efficace è quella più vicina al luogo dove vivono e studiano
gli studenti. Chi controlla, chi prende contatto con loro e con le loro
famiglie, chi interviene per favorire la frequenza?
6.
Dopo
il primo ciclo, di fatto, ci si può indifferentemente iscrivere sia al sistema
di istruzione che alla formazione professionale regionale. Perché in molte,
troppe regioni, l’Accordo tra Miur e Regione prevede che i ragazzi usciti dalla
terza media e che non si iscrivano al sistema dell’istruzione possono
iscriversi ai corsi di Formazione professionale. La frequenza obbligatoria del
sistema di istruzione termina così con il primo ciclo, cioè a 14 anni, o prima,
se si comincia a 5 anni e mezzo. Dopo si sceglie tra due sistemi, che sono
falsamente posti sullo stesso piano, mentre la loro durata, i contenuti e le
finalità sono profondamente diverse, e le stesse istituzioni di riferimento
cambiano (allo Stato i Licei, alle Regioni il resto).
7.
Per
quanto attiene l’apprendistato, riteniamo sbagliato equiparare i suoi effetti
ai fini deldiritto – dovere alla formazione alla frequenza di un percorso
formativo. Nel decreto legislativo 276/03 sul mercato del lavoro, infatti, sono
spariti il vincolo alla formazione esterna degli apprendisti e la
quantificazione delle ore da destinare alla formazione. In sostanza frequentare
corsi con un numero considerevole di ore di formazione e lavorare soltanto
evocando la formazionepare abbiano lo stesso valore formativo. Da questo punto
di vista si va ben oltre il riconoscimento della valenza formativa del lavoro,
che pure condividiamo. Ma va notato anche che il percorso finale prende in
considerazione solo i due canali ( liceale e formativo), dimenticando qualsiasi
riferimento di saldatura al canale dell’apprendistato, che viene citato solo per
derivane crediti formativi.
8.
Su
questi ultimi, peraltro, vogliamo sottolineare la necessità di precisare la
lorodefinizione, non limitandosi alla sola citazione a qualcosa di cui pare
sfugga la consapevolezza della complessità. Si tratta infatti di indicare le
modalità concrete della loro certificazione, presupposto per illoro
riconoscimento, peraltro da parte di soggetti anche istituzionalmente con ruoli
e funzioni diverse. Permane peraltro il problema di un anno “vuoto”: infatti
l’accesso all’apprendistato è previsto dalla legge 30/03 a 15 anni e la scuola
secondaria di primo grado termina a 14. Cosa faranno in questo anno quei
ragazzi che non si iscrivono né all’istruzione né alla formazione/istruzione
professionale, e che continueranno, grazie e nonostante il diritto dovere, a
non essere soggetti all’obbligo di istruzione? si pensa di parcheggiarli per un
anno in un corso qualunque, magari “povero”, o si presume già, nella previsione
legislativa, che saranno ragazzi che avranno maturato ripetenze nel loro
curricolo? In tutti i casi si lasciaancora una volta la porta socchiusa per
permettere a qualcuno di uscire dal sistema.
9.
Dobbiamo
attendere ancora per sapere in cosa consisterà il sistema di istruzione e
formazione professionale, quando sarà emanato l’apposito decreto legislativo. Il
destino degli istituti tecnici e professionali, che ora fanno parte del sistema
di istruzione nazionale, quindi, è rinviato a data da stabilire. Nel frattempo
sono crollate le iscrizioni agli istituti tecnici; gli istituti professionali
sono abbandonati più o meno a sé stessi, le risorse specifiche per la terza
area sono state e continuano ad essere pesantemente ridotte. Su questa
questione, non banale, perché ne discende la qualità stessa del modello di
sviluppo produttivo, si è aperto un confronto nel paese, limitato però ai soli
istituti tecnici. Ma non si riesce a intravvedere le soluzioni che ha in mente
il Ministro. Si sta lasciando marcire una situazione delicata: alcune
discipline rischiano di sparire, e insieme a loro i docenti e i posti di
lavoro.
10.
“Responsabili
dell’adempimento del doveredi istruzione e formazione sono i genitori…” (art. 7
comma 1). La vigilanza sul diritto spetta ai sindaci, ai dirigenti scolastici e
ai centri per l’impiego (art. 7 comma 2,) in maniera indistinta (sfugge cosa
farà o dovrebbe fare ciascuno di loro in materia). Se il dovere (il dovere a
questo punto non il diritto-dovere) non viene rispettato, si va alle sanzioni
che pare restino quelle previste per l’obbligo. Ma se è così, allora perchésostituire
l’obbligo scolastico con il diritto dovere ?
11.
Infine
le linee guida ministeriali, ancorché d’intesa con laConferenza Unificata, per
l’orientamento e la prevenzione degli abbandoni, confermano una preoccupante e
contraddittoria spinta a riportare al centro competenze che attengono a livelli
istituzionali territoriali e alle singole istituzioni scolastiche autonome. Sono
problemi da leggere, interpretare, affrontare e risolvere a questi livelli, con
interventi mirati e integrati anche con i servizi presenti sul territorio.