STATUTO DELLE NAZIONI UNITE

Preambolo

 

NOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE ABBIAMO DETERMINATO

·          di salvare le generazioni che verranno dallo spettro della guerra che nel tempo della nostra vita per due volte ha portato indicibili sofferenze al genere umano e

·          di riaffermare la fede nei fondamentali diritti dell’uomo, la dignità e il valore della persona umana, negli uguali diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, e

·          di stabilire condizioni nelle quali la giustizia e il rispetto per le obbligazioni scaturite da trattati e da altre sorgenti di diritto internazionale possano essere mantenute, e

·          di promuovere il progresso sociale e migliori livelli di vita in una più ampia libertà

 

E A TAL FINE

·          di praticare la tolleranza e di vivere insieme in pace fra di noi e coi nostri vicini, e

·          di unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, e

·          di assicurare, attraverso l’accettazione dei principi e la istituzione di metodi,che le forze armate non vengano usate, fuorché per l’interesse comune, e

·          di impiegare l’organizzazione internazionale per la promozione del progresso economico e sociale di tutti i popoli.

 

ABBIAMO DECISO DI COMBINARE I NOSTRI SFORZI PER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI

 

Di conseguenza, i nostri rispettivi Governi, attraverso rappresentanti riuniti nella Città di San Francisco, che hanno presentato i loro pieni poteri riscontrati essere validi e nelle forme dovute, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite e pertanto costituiscono una organizzazione internazionale che sarà conosciuta come Nazioni Unite.

 

CAPITOLO I
FINI E PRINCIPI

 

Articolo 1

I fini delle Nazioni Unite sono:

1.      Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, e a tal fine: assumere misure collettive efficaci per la prevenzione e la rimozione delle minacce alla pace, e per la soppressione di atti di aggressione o altre rotture della pace, e di perseguire con mezzi pacifici e in conformità con i principi di giustizia e con le leggi internazionali, aggiustamenti e composizioni di dispute internazionali o di situazioni che potrebbero portare a rottura della pace;

2.      Sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti e sulla autodeterminazione dei popoli, e di assumere altre misure appropriate per rafforzare la pace universale;

3.      Conseguire una collaborazione internazionale per risolvere problemi di carattere economico, sociale, culturale o sanitario, e per promuovere e sostenere il rispetto dei diritti umani e per le libertà fondamentali per tutti senza distinzione per razza, lingue, sesso o religione, e

4.      Essere un centro per armonizzare le azioni delle nazioni per raggiungere questi fini comuni.

 

Articolo 2

L’Organizzazione e i suoi Membri, per raggiungere i fini stabiliti all’articolo 1, agiranno in accordo coi seguenti principi

1.     L’organizzazione è basata sul principio della pari sovranità di tutti i Membri

2.     Tutti i Membri, al fine di assicurare a ognuno di loro i diritti e i benefici risultanti dalla associazione, adempiranno in buona fede le obbligazioni assunte da essi in accordo al presente statuto

3.     Tutti i Membri sistemeranno le loro controversie internazionali con mezzi pacifici in modo tale che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non vengano messe in pericolo

4.     Tutti i Membri si asterranno nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di ogni stato, o in qualsiasi altro modo non adeguato ai fini della Nazioni Unite.

5.     Tutti i Membri daranno alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che esse assumano in accordo con il presente Statuto, e si asterranno da dare assistenza a qualsiasi stato verso il quale le Nazioni Unite intraprendano azioni preventive o costrittive

6.     L’ organizzazione dovrà assicurare che gli stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in accordo con questi Principi per quanto potrà essere necessario per mantenere la pace e la sicurezza internazionale

7.     Nulla di quanto contenuto nel presente Statuto autorizzerà le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che siano essenzialmente all’interno della giurisdizione domestica dei singoli stati o richiederanno ai Membri di sottoporre tali questioni a composizione secondo il presente Statuto; ma questo principio non pregiudicherà l’applicazione di misure costrittive previste al Capitolo VII

 

Capitolo II
Stato di Membro

 

Articolo 3

I membri iniziali delle Nazioni Unite saranno gli stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla Organizzazione Internazionale a San Francisco, o avendo precedentemente firmata la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 Gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in accordo con l’articolo 110

 

Articolo 4

1.      L’ adesione alle nazioni Unite è aperta a tutti gli stati che amano la pace che accettino le obbligazioni contenute nel presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, sono i grado e hanno la volontà di adempierle.

2.      L’ammissione di tali stati     allo stato di membro delle Nazioni Unite verrà decisa dall’Assemblea generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza.

 

Articolo 5

Un membro delle Nazioni Unite contro il quale siano state assunte azioni preventive o coercitive dal Consiglio di Sicurezza, può essere sospeso dall’esercizio dei suoi diritti e privilegi di Membro dall’ Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ristabilito dal Consiglio di Sicurezza.

 

Articolo 6

Un membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi contenuti nel presente Statuto può essere espulso dall’ Organizzazione dall’ Assemblea Generale, su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza.

 

 

CAPITOLO III

ORGANI

 

Articolo 7

1.       Questi sono costituiti come organi principali delle Nazioni Unite:

·          Una Assemblea Generale

·          Un Consiglio di Sicurezza

·          Un Consiglio economico e sociale

·          Un Consiglio di tutela

·          Una corte Internazionale di Giustizia

·          Un Segretariato

2.       Ogni Organo sussidiario che possa essere trovato necessario, può essere costituito in accordo con il presente Statuto

 

Articolo 8

Le Nazioni unite non porranno alcuna restrizione all’ eleggibilità di uomini o donne a partecipare in ogni ruolo e in condizioni di eguaglianza nei suoi organi principali o sussidiari.

 

CAPITOLO IV

L’ASSEMBLEA GENERALE

 

COMPOSIZIONE

 

Articolo 9

1.         L’ Assemblea Generale consisterà di tutti i Membri delle Nazioni Unite

2.         Ogni Membro non potrà avere più di cinque rappresentanti nell’Assemblea Generale.

 

FUNZIONI E POTERI

 

Articolo 10

L’Assemblea Generale può discutere ogni problema e ogni affare nell’ambito del presente Statuto o che si riferisca ai poteri e alle funzioni di qualsiasi organo previsto nel presente Statuto e, con l’eccezione di quanto previsto all’articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite o al Consiglio di Sicurezza o ad entrambi su qualunque di questi problemi o affare.

 

Articolo 11

1.        L’Assemblea Generale può considerare i principi generali di cooperazione nel mantenimento della pace e sicurezza internazionale, compresi i principi che governano il disarmo e la regolazione degli armamenti e fare raccomandazioni per quanto concerne a tali principi ai Membri o al consiglio di Sicurezza o a entrambi.

2.        L’ Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione relativa al mantenimento della pace e sicurezza internazionale portata davanti ad essa da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite o dal Consiglio di Sicurezza, o da uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite a mente dell’articolo 35, paragrafo 2 e, eccetto quanto previsto all’articolo 12, può fare raccomandazioni rispetto a tali questioni allo stato o agli stati interessati o al Consiglio di Sicurezza o a entrambi. Qualunque di tali questioni per i quali è necessaria una azione, dovrà essere riferita al Consiglio di Sicurezza dall’ Assemblea Generale o prima o dopo la discussione.

3.        L’ Assemblea Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza su situazioni che possono danneggiare la pace e la sicurezza internazionale

4.        I poteri dell’ Assemblea Generale stabiliti in questo articolo non limitano la portata dell’ articolo 10

 

Articolo 12

1.       Mentre il Consiglio di Sicurezza sta agendo nei riguardi di ogni disputa o situazione assegnatagli nel presente Statuto, l’ Assemblea Generale non farà alcuna raccomandazione concernete la disputa o la situazione a meno che lo richieda il Consiglio di Sicurezza.

2.       Il Segretario Generale, col consenso del Consiglio di Sicurezza, metterà al corrente l’ Assemblea Generale ad ogni sessione di ogni problema relativo al mantenimento della pace e sicurezza internazionale che vengono trattati dal Consiglio di Sicurezza e in modo analogo metterà al corrente l’ Assemblea Generale o i Membri della Nazioni Unite se l’ Assemblea Generale non è in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cesserà di trattare tale questione.

 

Articolo 13

1.       L’Assemblea Generale inizierà studi e farà raccomandazioni al fine di:

a.          promuovere la collaborazione internazionale in campo politico e sostenere il progressivo sviluppo di leggi internazionali e della  loro codificazione

b.          promuovere la cooperazione internazionale nei campi economici, sociale, culturale educativo e sanitario, e collaborare alla realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

2.       Le ulteriori responsabilità, funzioni e poteri dell’ assemblea Generale rispetto alle questioni citate nel paragrafo 1(b) qui sopra sono stabilite nei Capitoli IX e X.

 

Articolo 14

Secondo quanto previsto dell’articolo 12, l’ Assemblea Generale può raccomandare misure per la composizione pacifica di qualsiasi situazione, indipendentemente di chi essa giudichi capace di compromettere il benessere generale e le relazioni amichevoli fra nazioni, comprese le situazioni che risultino dalla violazione di quanto previsto dal presente Statuto nello stabilire i fini e i principi delle Nazioni Unite.

 

Articolo 15

1.      L’ Assemblea Generale riceverà e discuterà relazioni annuali e speciali dal Consiglio di sicurezza; queste relazioni comprenderanno un rendiconto delle misure che il Consiglio di Sicurezza ha deciso o preso per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

2.      L’Assemblea Generale riceverà e discuterà relazioni dagli altri Organi delle nazioni Unite

 

Articolo 16

L’ Assemblea Generale svolgerà tali funzioni nei rispetti del sistema di amministrazione internazionale secondo quanto assegnato ad esso nei Capitolo XII e XIII compresa l’approvazione degli accordi di tutela per aree non considerate strategiche.

 

Articolo 17

1.           L’ Assemblea Generale discuterà e approverà il budget dell’Organizzazione

2.           Le spese dell’ Organizzazione saranno sostenute dai Membri come ripartite dall’ Assemblea Generale

3.           L’ Assemblea Generale discuterà e approverà ogni accordo finanziario e budgetario con agenzie specializzate a cui si fa riferimento nell’ articolo 57 ed esaminerà i budget amministrativi di tali agenzie specializzate con l’ottica di fare raccomandazioni alle agenzie interessate

 

VOTAZIONI

 

Articolo 18

1.     Ogni Membro dell’Assemblea Generale ha un voto

Decisioni dell’ Assemblea Generale su questioni importanti dovranno essere assunte sulla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Queste questioni comprendono: raccomandazioni rispetto al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’elezione di membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’elezione di Membri del Consiglio Economico e Sociale, l’elezione di Membri del Consiglio di Tutela secondo il paragrafo 1© dell’ Articolo 86, l’ ammissione di nuovi Membri alle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e privilegi dell’ associazione, l’espulsione di Membri, questioni relative alle operazioni del sistema di tutela e questioni budgetarie.

2.     Decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di altre categorie di argomenti da essere decisi da una maggioranza di due terzi, saranno assunte dalla maggioranza dei membri presenti e votanti.

 

Articolo 19

Un Membro delle Nazioni Unite che è in debito col pagamento del contributo finanziario all’ Organizzazione non avrà voto nell’Assemblea Generale se la somma del suo debito equivale o supera il contributo dovuto per i due anni precedenti. L’ Assemblea Generale può tuttavia permettere a tali Membri di votare se è soddisfatto dal fatto che la mancanza del pagamento è dovuto a condizioni che sono al di fuori del controllo del Membro.

 

PROCEDURE

 

Articolo 20

L’ Assemblea Generale si riunisce in sessioni regolari annuali e in sessioni speciali secondo richiesto dalle occasioni. Le sessioni speciali devono essere convocate dal Segretario Generale su richiesta dal Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri della Nazioni Unite

 

Articolo 21

L’Assemblea Generale adotterà le proprie regole e procedure. Esso eleggerà il suo presidente per ogni Sessione

 

Articolo 22

L’ Assemblea Generale può stabilire ogni organo sussidiario che ritenga necessario per la sua funzione.

 

 

 

CAPITOLO V

IL CONSIGLIO DI SICUREZZA

 

COMPOSIZIONE

 

Articolo 23

1.     Il Consiglio di sicurezza consisterà di 15 Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica della Cina, la Francia, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Garn Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d‘America saranno membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea Generale eleggerà altri 10 Membri delle Nazioni Unite come membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, facendo particolarmente attenzione, in prima battuta, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e sicurezza internazionale e agli altri fini dell’ Organizzazione, ed anche ad una equilibrata distribuzione geografica.

2.     I membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza saranno eletti per la durata di due anni. Nella prima elezione di membri non permanenti dopo l’aumento del numero di componenti del Consiglio di Sicurezza da 11 a 15, due dei quattro nuovi membri dovrà essere eletto per un periodo di un anno. Un membro scaduto non è immediatamente rieleggibile

3.     Ogni membro del Consiglio di Sicurezza avrà un rappresentante.

 

FUNZIONI E POTERI

 

Articolo 24

1.        Al fine di assicurare una azione pronta ed efficace delle Nazioni Unite, i suoi Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità primaria per il mantenimento della pace e sicurezza internazionale e concordano che nel portare avanti i propri compiti sotto tale responsabilità il Consiglio di Sicurezza agisce per loro conto.

2.        Nell’adempire tali compiti il Consiglio di Sicurezza agirà con i fini e i principi della Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l’adempimento di tali compiti sono esposti nei Capitolo VI, VII, VIII e XII.

3.        Il Consiglio di Sicurezza dovrà presentare relazioni annuali e, al bisogno, speciali all’Assemblea Generale per la valutazione

 

Articolo 25

I Membri delle Nazioni Unite concordano di accettare a adempiere le decisioni  del Consiglio di Sicurezza in accordo col presente Statuto.

 

Articolo 26

Al fine di promuovere lo stabilimento e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale con la sottrazione minima delle risorse umane ed economiche per armamenti, il Consiglio di Sicurezza sarà responsabile di formulare, con l’assistenza del Comitato di Staff Militare di cui all’articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per stabilire un sistema di regolazione degli armamenti.

 

VOTAZIONI

 

Articolo 27

1.     Ogni membro del Consiglio di Sicurezza avrà un voto

2.     Le decisioni del consiglio di Sicurezza su questioni procedurali dovranno essere assunte con il voto favorevole di 9 membri

3.     Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su tutte le altre questioni dovranno essere assunte con voto favorevole di 9 membri, comprendenti i voti dei membri permanenti; fermo restando che nelle decisioni che rientrano nel Capitolo VI e nel paragrafo 3 dell’articolo 52, una parte in causa in una disputa debba astenersi del voto.

 

PROCEDURE

 

Articolo 28

1.     Il Consiglio di Sicurezza dovrà essere organizzato in modo tale da essere in grado di funzionare continuativamente. Ogni membro del Consiglio di Sicurezza dovrà a tal fine essere rappresentato ad ogni momento alla sedute dell’Organizzazione.

2.     Il Consiglio di Sicurezza terrà incontri periodici ai quali ognuno dei suoi membri può, se lo desidera, essere rappresentato da un membro del governo o da qualcun altro rappresentante appositamente incaricato.

3.     Il consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in altri posti al di fuori della sede dell’Organizzazione, se ciò a suo parere facilita il suo lavoro.

 

Articolo 29

Il Consiglio di Sicurezza può costituire organi sussidiari che ritiene necessari per adempiere le proprie funzioni

 

Articolo 30

Il Consiglio di Sicurezza adotterà le proprie regole procedurali, compreso il metodo per eleggere il Presidente

 

Articolo 31

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non è membro dei Consiglio di Sicurezza, può partecipare, senza voto, nella discussione di qualsiasi questione portata davanti al Consiglio di Sicurezza, ogni qual volta quest’ultimo ritenga che sia coinvolto particolarmente l’interesse di tale Membro.

 

Articolo 32

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non è membro del Consiglio di Sicurezza, o qualsiasi stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, se è parte in una disputa in discussione presso il Consiglio di Sicurezza, potrà essere invitato a partecipare, senza voto, alla discussione relativa alla disputa. Il consiglio di Sicurezza dovrà stabilire le condizione che ritiene opportune per la partecipazione dei uno stato che non sia Membro della Nazioni Unite.

 

CAPITOLO VI

COMPOSIZIONE PACIFICA DELLE DISPUTE

 

Articolo 33

1.        Le parti di una disputa, la cui prosecuzione sia ritenuta pericolosa per il mantenimento della pace e sicurezza internazionale, dovranno, prima di tutto, cercare una soluzione con la negoziazione, l’inchiesta, la mediazione, la conciliazione, l’arbitrato, la composizione giudiziaria, il ricorso a agenzie regionali di composizione o altri mezzi pacifici a propria scelta

2.        Il Consiglio di Sicurezza potrà, se lo riterrà necessario, invitare le parti a comporre la propria disputa con tali mezzi.

 

Articolo 34

Il consiglio di Sicurezza può indagare su ogni disputa o ogni situazione che possa portare a frizioni internazionali o dare origine a dispute, al fine di determinare se la prosecuzione della disputa o della situazione possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale

 

Articolo 35

1.     Ogni Membro delle Nazioni Unite può portare ogni disputa o ogni situazione della natura a cui fa riferimento l’articolo 34, all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale

2.     Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può portare all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’ Assemblea Generale ogni disputa nella quale sia parte in causa se accetta preliminarmente, ai fini della disputa, l’obbligo di composizione pacifica stabilito nel presente Statuto

3.     Gli atti dell’ Assemblea Generale a proposito di questioni portate alla sua attenzione in base a questo articolo saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 11 e 12

 

Articolo 36

1.      Il Consiglio di Sicurezza può,in qualsiasi fase di un disputa della natura di cui all’articolo 33 o di una situazione di analogo natura, raccomandare appropriate procedure e metodi di composizione.

2.      Il Consiglio di sicurezza dovrebbe prendere in considerazione qualsiasi procedura per la composizione di una disputa che sia stata già adottata dalle parti.

3.      Nel fare raccomandazioni ai sensi di questo articolo, il Consiglio di Sicurezza dovrebbe anche prendere in considerazione che le dispute legali dovrebbero come regola generale essere riferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in accordo con quanto previsto dallo Statuto della Corte

 

Articolo 37

1.     Se le parti di una disputa della natura di cui all’articolo 33, non riescono a comporla coi mezzi indicati in quell’articolo, esse dovrebbero rivolgersi al Consiglio di Sicurezza.

2.     Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della disputa ponga in effetti in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, deciderà se prendere provvedimenti secondo l’articolo 36 o raccomandare le condizioni di composizione che ritiene appropriate.

 

Articolo 38

Senza pregiudizio per quanto previsto agli articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se richiesto da tutte le parti di una disputa, fare raccomandazioni alle parti in vista di una pacifica composizione della disputa.

 

CAPITOLO VII

AZIONI RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ROTTURA DELLA PACE E ATTI DI AGGRESSIONE

 

Articolo 39

Il consiglio di Sicurezza determinerà l’esistenza di qualsiasi minaccia alla pace, rottura della pace o atto di aggressione e farà raccomandazioni o deciderà quali misure prendere in accordo con gli articoli 41 e 42 per mantenere o riportare la pace e sicurezza internazionale

 

Articolo 40

Al fine di prevenire un aggravamento della situazione, il Consiglio di Sicurezza può, prima di fare le raccomandazioni o decidere le misure previste all’articolo 39, invitare le parti interessate ad adeguarsi alle misure provvisorie che si ritengano opportune o desiderabili. Tali misure provvisorie dovranno non pregiudicare i diritti, le pretese o le posizioni delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza dovrà prendere dovuto conto delle mancanze  di uniformarsi a tali  misure provvisorie.

 

Articolo 41

Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure che non comportino l’uso di forze armate debbano essere impiegate per dare effetto alle proprie decisioni, e può richiedere ai Membri della Nazioni Unite di applicare tali misure. Queste possono comprendere la interruzione completa o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radiofoniche e di altro tipo e la rottura delle relazioni diplomatiche.

 

Articolo 42

Se il Consiglio di Sicurezza dovesse considerare inadeguate le misure previste dall’articolo 41 o queste dovessero dimostrarsi inadeguate, esso può adottare le azioni con forze aeree, marine o di terra che potrebbero essere necessarie per mantenere o riportare la pace e sicurezza internazionali. Tali azioni possono comprendere dimostrazioni, blocchi e altre operazioni con forze di terra, mare o aria di Membri delle Nazioni Unite

 

Articolo 43

1.      Tutti i Membri delle Nazioni Unite, al fine di contribuire al mantenimento della pace e sicurezza internazionale, si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta e in conformità a specifici accordi, forze armate, assistenza e strutture, compreso il diritto di passaggio, necessarie ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale

2.      Tale accordo o tali accordi dovranno regolare il numero e il tipo di forze, il loro grado di allerta e la loro dislocazione generale e la natura delle strutture e assistenza fornite

3.      L’accordo o gli accordi dovranno essere negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi dovranno essere conclusi fra il consiglio di Sicurezza e i Membri o fra il Consiglio di Sicurezza e gruppi di Membri e saranno soggetti a ratifica dagli stati firmatari, secondo i loro rispettivi processi costituzionali.

 

Articolo 44

Quando il Consiglio di sicurezza decida di usare le forze armate, dovrà, prima di richiedere a un Membro non rappresentato in esso, di fornire forze armate per soddisfare l’obbligazione assunta secondo l’articolo 43, dovrà invitare quel Membro, se lo stesso lo desidera, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza che riguardino l’impiego di contingenti di forze armate di quel Membro.

 

Articolo 45

Al fine di permettere alle Nazioni Unite di prendere misure militari urgenti, i Membri dovranno tenere contingenti di forze aeree immediatamente disponibili per azioni di pressione combinata internazionale. La forza e il grado di disponibilità di questi contingenti e i piani per le loro azioni combinate dovranno essere determinati nei limiti posti negli accordi speciali a cui fa riferimento l’articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza con l’assistenza dal Comitato di Staff Militare

 

Articolo 46 

I piani per l’utilizzo delle forze armate dovranno essere fatti dal Consiglio di Sicurezza con l’Assistenza del Comitato di Staff Militare

 

Articolo 47

1.        Dovrà essere costituito un Comitato di Staff Militare per consigliare e assistere il Consiglio di Sicurezza su tutte le questioni relative alle richieste militari del Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, l’impiego e il comando delle forze poste e sua disposizione, la regolazione degli armamenti e il possibile disarmo.

2.        Il Comitato di Staff Militare sarà costituito dai Capi dello Staff dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza o dei loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato permanentemente nel Comitato sarà invitato dal Comitato ad associarsi con esso quando l’espletamento efficiente delle responsabilità del Comitato richiede la partecipazione di quel Membro ai lavori.

3.        Il Comitato di Staff Militare sarà responsabile sotto al Consiglio di Sicurezza per la direzione strategica di ogni forza militare posta a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Problemi relativi al comando di tali forze saranno affrontati successivamente.

4.        Il comitato di Staff Militare, con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazione con idonee agenzie regionali, può stabilire sub comitati regionali.

 

Articolo 48

1.      Le azioni richieste per adempire alle decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e sicurezza internazionali dovranno essere compiute da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi, secondo quanto determinato del Consiglio di Sicurezza.

2.      Tali decisioni dovranno essere realizzate dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o attraverso la loro azione nella appropriata agenzia internazionale in cui si riconoscono

 

Articolo 49

I Membri delle Nazioni Unite si uniranno per fornirsi mutua assistenza per eseguire le misure decise dal Consiglio di Sicurezza.

 

Articolo 50

Se misure preventive o costrittive vengono prese dal Consiglio di Sicurezza contro uno stato, qualsiasi altro stato, sia Membro delle Nazioni Unite che non membro, che si trovi a fronteggiare speciali problemi economici che derivino dall’ adozione di tali misure avrà il diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza a riguardo della soluzione di tali problemi.

 

Articolo 51

Nel presente Statuto dovrà compromettere il diritto essenziale di auto difesa individuale o collettiva se un attacco armato si verifica contro un Membro delle Nazioni Unite, finché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di auto-difesa dovranno essere immediatamente riferite al Consiglio di Sicurezza e non comprometteranno in alcun modo la autorità e la responsabilità del Consiglio di Sicurezza a mente del presente Statuto a prendere in qualsiasi tempo le azioni ritenute necessarie per mantenere o restituire la pace e la sicurezza nazionale. 

 

 

CAPITOLO VIII

ACCORDI REGIONALI

 

Articolo 52

1.        Nulla nel presente Statuto preclude l’esistenza di accordi regionali o di agenzie che trattino con problemi relativi al mantenimento della pace e sicurezza internazionale in modo appropriato all’azione regionale, purché tali accordi o agenzie e le loro attività siano in accordo coi Fini e i Principi della Nazioni Unite.

2.        I Membri delle Nazioni Unite che entrano in tali accordi e che costituiscono tali agenzie dovranno fare ogni sforzo per raggiungere la composizione pacifica di dispute locali attraverso tali accordi regionali e per mezzo di tali agenzie regionali prima di far riferimento al Consiglio di Sicurezza.

3.        Il Consiglio di Sicurezza incoraggerà lo sviluppo di composizioni pacifiche delle dispute locali attraverso tali accordi e da parte di tali agenzie regionali sia per iniziativa degli stati interessati sia per incarico del Consiglio di Sicurezza.

4.        Questo articolo non impedisce in alcun modo l’applicazione degli articoli 34 e 35.

 

Articolo 53

1.      Il consiglio di Sicurezza utilizzerà, quando appropriato, tali accordi e tali agenzie regionali per azioni costrittive sotto la sua autorità. Ma nessun azione di forza sarà intrapresa a livello di accordi regionali o da agenzie regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza con l’eccezione di misure contro ogni stato nemico, come definito nel paragrafo 2 di questo articolo, promosse per aderire all’articolo 107 o in accordi regionali diretti contro la reiterazione di una politica aggressiva da parte di un tale stato, fino a quando l’Organizzazione , a richiesta dei Governi interessati, venga caricata della responsabilità di prevenire ulteriori aggressioni da parte di tale stato.

2.      Il termine “stato nemico” usato nel paragrafo 1 di questo Articolo si applica ad ogni stato che durante la Seconda Guerra Mondiale sia stato un nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.

 

Articolo 54

Il consiglio di Sicurezza dovrà in ogni momento essere tenuto pienamente informato della attività intraprese o sotto considerazione secondo gli accordi regionali o da agenzie regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

CAPITOLO IX

COOPERAZIONE ECONOMICA E SOCIALE INTERNAZIONALE

 

Articolo 55

In vista di creare condizioni di stabilità e benessere che sono necessarie per le relazioni pacifiche ed amichevoli fra nazioni basate sul rispetto del principio dell’eguaglianza di diritti e sulla auto-determinazione dei popoli, le Nazioni Unite promuovono:

a.         più alti standard di vita, pieno impiego e condizioni di progresso economico e sociale e sviluppo

b.         Soluzioni dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili; e una cooperazione internazionale culturale e di istruzione; e

c.         Un universale rispetto per, e osservazione dei diritti umani e della fondamentale libertà per tutti senza distinzione per razza, sesso, lingue o religione.

 

Articolo 56

Tutti i Membri si impegnano ad assumere azioni congiunte o separate in collaborazione con l’Organizzazione per il raggiungimento dei fini stabiliti nell’articolo 55

 

Articolo 57

1.           Le varie agenzie specializzate, costituite per accordi intergovernativi  e che hanno ampie responsabilità internazionali, come definito nei loro atti costitutivi, nei campi economico, sociale, culturale educativo, sanitario e altri correlati, dovranno essere messe in relazione con le Nazioni Unite in accordo con quanto previsto all’articolo 63

2.           Tali agenzie messe così in relazione con le Nazioni Unite saranno d’ora in poi definite agenzie specializzate.

 

Articolo 58

L’Organizzazione farà raccomandazioni per il coordinamento delle politiche e attività delle agenzie specializzate

 

Articolo 59

L’organizzazione inizierà, quando appropriato, negoziazioni fra gli stati interessati per la creazione si ogni nuova agenzia specializzata richiesta per il raggiungimento sei fini stabiliti nell’articolo 55

 

Articolo 60

La responsabilità per l’ esecuzione delle funzioni dell’ Organizzazione stabilite in questo Capitolo dovranno essere investite nell’Assemblea Generale e, sotto l’autorità dell’Assemblea Generale, nel Consiglio Economico e Sociale, che varanno a tal fine i poteri stabiliti nel Capitolo X

 

CAPITOLO X

IL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

 

COMPOSIZIONE

 

Articolo 61

1.     Il Consiglio Economico e Sociale consisterà di 54 Membri delle Nazioni Unite eletti dall’Assemblea Generale.

2.     Secondo quanto previsto al paragrafo 3, diciotto membri del Consiglio Economico e Sociale saranno eletti ogni anno per la durata di tre anni. Un membro scaduto sarà eleggibile per la rielezione immediata.

3.     Alla prima elezione dopo l’aumento dei componenti del consiglio Economico e Sociale da 27 a 54 membri, in aggiunta ai membri eletti al posto dei nove per i quali scade il mandato alla fine di quell’anno, altri 27 membri saranno aletti. Di questi 27 membri aggiuntivi, il mandato di 9 membri così eletti si esaurirà alla fine di un anno, e di altri 9 membri alla fine di due anni, in aderenza all’accordo fatto dall’Assemblea Generale.

4.     Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale avrà un rappresentante.

 

FUNZIONI E POTERI

 

Articolo 62

1.     Il Consiglio Economico e Sociale può eseguire o iniziare studi e relazioni relativi alle questioni economiche , sociali, culturali, educative, di salute e altre collegate e può fare raccomandazioni relative a ciascuna di queste materie all’assemblea generale, ai Membri delle Nazioni Unite e alle agenzie specializzate interessate.

2.     Può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto per e l’osservanza dei diritti umani e della fondamentale libertà per tutti

3.     Può preparare bozze di convenzioni da sottoporre all’Assemblea Generale, in rapporto alle materie che rientrano nella sua competenza

4.     Può indire, in accordo con le regole fissate dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su materie che cadono nella sua competenza.

 

Articolo 63

1.       Il consiglio Economico e Sociale può entrare in accordi con qualsiasi delle agenzie di cui all’articolo 57, definendo i termini entro i quali l’agenzia interessata dovrà essere messa in relazione con le Nazioni Unite. Tali accordi saranno soggetti ad approvazione da parte dell’Assemblea Generale.

2.       Può coordinare le attività delle agenzie specializzate attraverso consulatzioni e con raccomandazioni a tali agenzie e attraverso raccomandazioni all’Assemblea Generale e ai Membri delle Nazioni Unite.

 

Articolo 64

1.      Il Consiglio Economico e Sociale può fare passi adeguati per ottenere regolari relazioni dalle agenzie specializzate. Esso può fare accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con le agenzie specializzate per ottenere relazioni sui passi compiuti per dare efficacia alla proprie raccomandazioni e a raccomandazioni su materie che cadono nella sua competenza fatte dall’Assemblea Generale.

2.      Può comunicare le sue osservazioni in queste relazioni all’Assemblea Generale.

 

Articolo 65

Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al consiglio di Sicurezza e potrà assistere il consiglio di Sicurezza a sua richiesta.

 

Articolo 66

1.        Il consiglio Economico e Sociale svolgerà le funzioni che rientrano nella sua competenza in connessione con l’ esecuzione delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale

2.        Esso può, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, eseguire servizi a richiesta dei Membri delle Nazioni Unite ed a richiesta della agenzie specializzate

3.        Esso eseguirà le altre funzioni che sono specificate in altri punti del presente Statuto o che possano essergli assegnate dalla Assemblea Generale.

 

VOTAZIONI

 

Articolo 67

1.     Ogni membro del Consiglio Economico e Sociale avrà un voto

2.     Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale saranno assunte a maggioranza di membri presenti e votanti.

 

PROCEDURE

 

Articolo 68

Il Consiglio Economico e Sociale stabilirà Commissioni nei campi economico e sociale per la promozione dei diritti umani e ogni altra commissione che possa essere richiesta per lo svolgimento delle sue funzioni.

 

Articolo 69

Il consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza voto, alle sue deliberazione in qualsiasi materia di particolare interesse per tale Membro.

     

Articolo 70

Il Consiglio Economico e Sociale può fare accordi coi rappresentati delle agenzie specializzate per partecipare, senza voto, nelle sue deliberazioni e in quelle delle commissioni da esso istituite e coi i suoi rappresentanti per partecipare alle deliberazioni delle agenzie specializzate.

 

Articolo 71

Il consiglio Economico e Sociale può fare idonei accordi per la consultazione con organizzazioni non governative che sono interessate con materie di sua competenza. Tali accordi possono esser fatti con organismi internazionali e, se del caso, con consultazioni di  organizzazioni nazionali con i Membri della Nazioni Unite interessati.

 

Articolo 72

1.        Il Consiglio Economico e Sociale può adottare sue proprie regole e procedure, comprese le modalità per eleggere il Presidente

2.        Il Consiglio Economico e Sociale si incontrerà come richiesto in accordo alla proprie regole, che includeranno la previsione per la convocazione di incontri a richiesta della maggioranza dei membri.

 

 

CAPITOLO XI

DICHIARAZIONE RIGUARDANTE I TERRITORI NON AUTO-GOVERNATI

 

Articolo 73

I Membri delle Nazioni Unite che hanno o assumono la responsabilità dell’amministrazione di territori i popoli dei quali non hanno raggiunto ancora la pienezza dell’auto-governo, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di questi territori sono prevalenti e accettano, come un impegno sacro l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema della pace e sicurezza internazionale stabilito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori e a tal fine:

a.       di assicurare col dovuto rispetto per la cultura dei popoli interessati, il loro progresso politico, economico, sociale e educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi;

b.       di promuovere l’auto-governo, di tenere in debito conto le aspirazioni politiche dei popoli e di aiutarli nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in accordo con le particolari circostanze di ciascun territorio e della sua popolazione e dei loro vari stadi di progresso;

c.       di promuovere la pace e la sicurezza internazionale

d.       di promuovere misure costruttive di sviluppo per favorire la ricerca e la cooperazione fra di loro e, quando e dove sia opportuno, con organismi specializzati internazionali in vita del pratico conseguimento dei fini sociali, economici e scientifici stabiliti in questo articolo; e

e.       trasmettere regolarmente al Segretario Generale a fini informativi, soggetti alla limitazioni che considerazioni di sicurezza o costituzionali possano richiedere, informazioni statistiche o di natura tecnica in relazione alle condizioni economiche, sociale educative nei territori per i quali loro sono rispettivamente responsabili oltre a quei territori ai quali si applicano i Capitoli XII e XIII.

 

                        Articolo 74

I Membri delle Nazioni Unite concordano inoltre che le loro politiche rispetto ai territori ai quali si applica il presente capitolo, non meno che rispetto alle loro aree metropolitane, debbano basarsi sul principio generale di buon vicinato, essendo preso in debito conto l’interesse e il benessere del resto del mondo in questioni sociali, economiche e commerciali.

 

 

CAPITOLO XII

SISTEMA DI TUTELA INTERNAZIONALE

 

Articolo 75

La Nazioni Unite stabiliranno sotto la propria autorità un sistema di tutela internazionale per l’amministrazione e la supervisione di quei territori che possano essere messi sotto loro tutela da accordi individuali susseguenti. Questi territori saranno d’ora in poi indicati come territori tutelati.

 

Articolo 76

Gli obiettivi basilari del sistema di tutela, in accordo coi fini delle Nazioni Unite esposti all’articolo 1 del presente Statuto dovranno essere:

a.     promuovere la pace e la sicurezza internazionale

b.     promuovere il progresso politico, economico, sociale, ed educativo degli abitanti dei territori tutelati e il loro progressivo sviluppo verso l’auto-governo o l’indipendenza, come può essere appropriato alle particolari circostanze di ogni territorio e della sua popolazione e i desideri liberamente espressi dei popoli interessati, e come può essere fatto nei termini di ciascun accordo di tutela

c.     incoraggiare il rispetto per i diritti umani e per le fondamentali libertà di tutti senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione e incoraggiare il riconoscimento dell’indipendenza dei popoli del mondo; e

d.     assicurare uguale trattamento in materie sociali economiche e commerciali per tutti i Membri delle Nazioni Unite e le loro nazionalità e anche uguale trattamento per queste ultime nell’amministrazione della giustizia, senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi in corso e soggetti a quanto previsto all’articolo 80

 

Articolo 77

1.      Il sistema di tutela dovrà applicarsi a quei territori delle seguenti categorie che possono essere messe sotto di essa per mezzo di tutela:

a.     territori attualmente tenuti per mandato

b.     territori che possono essere staccati da stati nemici in conseguenza della Seconda Guerra Mondiale; e

c.     territori volontariamente posti sotto il sistema dagli stati responsabili della loro amministrazione.

2.      Sarà materia di successivi accordi quali dei territori delle categorie predette saranno messi sotto il sistema di tutela e in quali termini

 

 

Articolo 78

Il sistema di tutela non si applicherà a territori che sono divenuti Membri delle Nazioni Unite, i rapporti fra i quali saranno basati sul rispetto dei principi di uguaglianza di sovranità

 

Articolo 79

I termini di tutela per ciascun territorio posto sotto il sistema di tutela, comprese qualsiasi modificazione o correzione, sarà concordato dagli stati direttamente interessati, compreso il potere mandatoriale per i territori tenuti sotto mandato da un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati come previsto negli articolo 83 e 85

 

Articolo 80

1.         Eccezioni possono essere concordate in accordi di tutela individuali, stipulati secondo gli articoli 77, 79 e 81, ponendo ogni territorio sotto il sistema di tutela, e finché tali accordi siano stai conclusi, nulla in questo Capitolo sarà costituito in o per se stesso per alterare in alcuno i diritti qualsivoglia di ogni stato o ogni popolo o i termini di strumenti esistenti internazionali ai quali Membri della Nazioni Unite possono essere rispettivamente parti.

2.         Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato per dare terreno per ritardi e rinvii della negoziazione e della conclusione di accordi per porre i mandati o altri territori sotto il sistema di tutela come previsto all’articolo 77

 

                    

Articolo 81

L’accordo di tutela dovrà in ogni caso includere i termini entro i quali il territorio tutelato sarà amministrato e designare l’autorità che eserciterà l’amministrazione del territorio tutelato. Tale autorità, d’ora in avanti chiamata autorità amministrante, può essere  una o più dell’ Organizzazione stessa.

 

Articolo 82

Può essere designata in ogni accordo di tutela, un’area o aree strategiche che possono comprendere parte o tutto il territorio tutelato al quale si applica l’accordo, senza pregiudizio ad alcun accordo o accordi fatti secondo l’articolo 43

 

Articolo 83

1.        Tutte le funzioni delle Nazioni Unite che riguardano aree strategiche, compresa l’approvazione dei termini di un accordo di tutela e la loro modificazione o correzione dovranno essere esercitate dal Consiglio di Sicurezza

2.        Gli obiettivi basilari stabiliti nell’articolo 76 saranno applicabili alle popolazioni di tali aree strategiche

3.        Il Consiglio di Sicurezza , secondo quanto previsto dagli accordi di tutela e senza pregiudizio a considerazioni di sicurezza, si avvarrà dell’assistenza del Consiglio di Tutela per eseguire quelle funzioni delle Nazioni Unite, secondo il sistema delle tutele, che si riferiscono a materie politiche, economiche, sociali ed educativa nelle aree strategiche

 

Articolo 84

Sarà compito dell’autorità amministrativa assicurare che i territori tutelati giochino la loro parte nel mantenimento della pace e sicurezza internazionale. A tal fine l’autorità amministrativa può far uso di forze, strutture e assistenza volontarie dei territori sotto tutela nel compiere gli obblighi verso il Consiglio di Sicurezza assunti a tale riguardo dall’autorità amministrativa, come pure per la difesa locale e il mantenimento della legge e dell’ordine all’interno del territorio in tutela

 

Articolo 85

1.        L funzioni delle Nazioni Unite riguardanti gli accordi di tutela per tutte le aree classificare non strategiche, compresa l’approvazione dei termini dell’accordo di tutela e le lor alterazioni e correzioni, dovranno essere esercitate dall’Assemblea Generale.

2.        Il consiglio di Tutela, che opera sotto l’autorità dell’ Assemblea Generale, assisterà l’ assemblea Generale nel compiere tali funzioni.

 

CAPITOLO XIII

IL CONSIGLIO DI TUTELA

 

Articolo 86

1.       Il consiglio di Tutela consisterà dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:

a.     Quei Membri che amministrano territori in tutela

b.     Quei Membri citati per nome nell’articolo 23 in quanto non amministrano territori sotto tutela; e

c.     Tanti altri Membri eletti per un periodo di tre anni dall’ assemblea Generale, quanti possano essere necessari per assicurare che il numero totale di Membri del Consiglio di Tutela sia equamente diviso fra quei Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in tutela e quelli che non li amministrano.

2.       Ogni Membro del Consiglio di Tutela designerà una persona specificamente qualificata che lo rappresenti da allora in avanti

 

 

FUNZIONI E POTERI

 

Articolo 87

L’ Assemblea Generale e, sotto la sua autorità, il Consiglio di Tutela, nello svolgere le proprie funzioni, possono

a.       prendere in considerazione relazioni sottoposte dall’autorità amministrativa

b.       accogliere ed esaminare petizioni in consultazione con l’autorità amministrativa;

c.       provvedere a periodiche visite ai rispettivi territori sotto tutela concordate con l’autorità amministrativa; e

d.       compiere queste ed altre azioni in conformità coi termini dell’accordo di tutela

 

Articolo 88

Il Consiglio di tutela formulerà un questionario sui progressi politici, economici, sociali ed educativi degli abitanti di ciascun territorio in tutela, e l’autorità amministrativa per ciascun territorio sotto tutela nelle competenza dell’Assemblea Generale compilerà un rapporto annuale all’ Assemblea Generale sulla base di tale questionario.

 

VOTAZIONI

 

Articolo 89

1.     Ogni membro del Consiglio di Tutela avrà un voto

2.     Le decisioni del Consiglio di Tutela saranno assunte a maggioranza dei membri presenti e votanti

 

PROCEDURE

 

Articolo 90

1.          Il consiglio di Tutela adotterà le proprie regole di procedura, compreso il metodo per eleggere il suo Presidente.

2.          Il Consiglio di Tutela si incontrerà come richiesto in accordo con le proprie regole, che devono comprendere previsioni per la convocazione di incontri a richiesta della maggioranza dei membri

 

Articolo 91

Il Consiglio di Tutela si avvarrà, quando appropriato, dell’assistenza del Consiglio Economico e Sociale e delle agenzie specializzate nella materie delle quali esse si occupano rispettivamente.

 

 

CAPITOLO XIV

LA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

 

Articolo 92

La Corte Internazionale di Giustizia sarà il principale organo giudicante delle Nazioni Unite. Esso funzionerà in accordo con l’annesso Statuto che è basato sullo Statuto delle Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto.

 

Articolo 93

1.     Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto parti nello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

2.     Uno Stato che non è Membro delle Nazioni Unite può diventire una parte nello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia a condizione di essere designato in ciscun caso dall’ Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza.

 

Articolo 94

1.     Ogni Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi con le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia in ogni caso in cui è parte

2.     Se qualsiasi parte in causa manca di adempiere le obbligazioni ad essa imposta secondo un giudizio formulato della Corte, le altre parti possono ricorrere al Consiglio di Sicurezza che può, se lo ritiene necessario, fare raccomandazioni o decidere misure da assumere per dare efficacia al giudizio.

 

Articolo 95

Nulla nel presente Statuto impedirà ai Membri delle Nazioni Unite di affidare la soluzione delle loro differenze ad altri tribunali in virtù di accordi già in essere o che possano essere conclusi per il futuro.

 

Articolo 96

1.          L’Assemblea Generale o il Consiglio di Sicurezza possono richiedere ala Corte Internazionale di Giustizia di dare un parere consultivo su ogni questione legale.

2.          Altri Organi delle Nazioni Unite e agenzie specializzate che possono ad ogni tempo esserne autorizzate dall’Assemblea Generale, possono anche richiedere opinioni della Corte su questioni legali che sorgano nell’ambito delle loro attività.

 

 

CAPITOLO XV

IL SECRETARIATO

 

Articolo 97

Il Segretariato comprenderà un Segretario Generale a lo staff che l’Organizzazione richiede. Il Segretario Generale sarà incaricato dall’ Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza. Egli sarà il capo amministrativo dell’Organizzazione

 

Articolo 98

Il Segretario Generale agirà in tale veste in tutte le riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale e del Consiglio di Tutela, e eseguirà tutti i compiti che vengono affidati a lui da tali Organi. Il Segretario Generale farà una relazioni annuale all’ Assemblea Generale sul lavoro dell’organizzazione.

 

Articolo 99

Il Segretario Generale può portare all’attenzione del Consiglio di Sicurezza ogni questione che a suo parere possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

Articolo 100

1.     Nell’adempimento dei propri compiti il Segretario Generale e il suo staff non cercheranno e non recepiranno istruzioni da qualsiasi governo o da qualsiasi altra autorità esterna all’Organizzazione. Essi si asterranno da ogni azione che possa aver riflessi sulla loro posizione di funzionari che rispondono solo alla Organizzazione.

2.     Ogni Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Segretario Generale e del suo staff e a non cercare di influenzarli nell’esercizio delle proprie responsabilità

 

Articolo 101

1.     Lo staff sarà incaricato dal Segretario Generale secondo regole stabilite dall’Assemblea Generale.

2.     Staff appropriati saranno permanentemente assegnati al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Tutela e, se richiesto, a altri organi delle Nazioni Unite. Queste staff faranno parte del Segretariato.

3.     La fondamentale considerazione nell’impiego dello staff e nella determinazione delle condizioni di servizio sarà la necessità di garantire i maggiori livelli di efficienza, competenza ed integrità. Sarà posta dovuta considerazione all’importanza di reclutare lo staff sulla più ampia base geografica possibile

 

CAPITOLO XVI

PROVVEDIMENTI MISCELLANAI

 

Articolo 102

1.      Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da ogni Membro delle Nazioni Unite dopo che il presente Statuto sia entrato in vigore dovrà essere registrato al più presto possibile dal Segretariato e da esso pubblicato.

2.      Nessuna parte di un tale trattato o accordo che non sia stato registrato secondo quanto previsto al paragrafo 1 di questo articolo può impugnare tale trattato o accordo davanti a qualsiasi organo delle Nazioni Unite.

 

Articolo 103

Nel caso di in conflitto fra le obbligazioni dei Membri delle Nazioni Unite secondo il presente Statuto e loro obbligazioni in base a altri accordi internazionali, prevarranno le obbligazioni secondo il presente Statuto.

 

Articolo 104

L’Organizzazione godrà nei territori di qualunque dei suoi Membri i poteri legali necessari per l’esercizio delle sue funzioni e il conseguimento dei propri fini.

 

Articolo 105

1.       L’ Organizzazione godrà nel territorio di ciascuno dei suoi Membri i privilegi e le immunità che sono necessari per il conseguimento dei propri fini

2.       I Rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite e i funzionari dell’Organizzazione godranno del pari dei privilegi e immunità che sono necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni in connessione con l’Organizzazione.

3.       L’ Assemblea Generale può fare raccomandazioni nell’ottica di determinare i dettagli applicativi dei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo o può proporre convenzioni ai Membri delle Nazioni Unite a tale fine

 

 

CAPITOLO XVII

ACCORDI TRANSITORI DI SICUREZZA

 

Articolo 106

In attesa che entrino in vigore gli accordi speciali di cui all’articolo 43 che nell’ opinione del Consiglio di Sicurezza gli consentano di iniziare a esercitare le proprie responsabilità secondo l’articolo 42, le parti della Dichiarazione quadripartita firmata a Mosca il 30 Ottobre 1943, e la Francia potranno in accordo con quanto previsto dal paragrafo 5 di quella Dichiarazione, consultarsi fra di loro e quando le circostanze lo richiedano con altri Membri delle Nazioni Unite in vista delle azioni congiunte per conto dell’Organizzazione che possano essere necessarie al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale

 

Articolo 107

Nulla nel presente Statuto invaliderà o precluderà azioni, nei riguardi di ogni stato che durante la seconda Guerra Mondiale sia stato un nemico dei qualsiasi dei firmatari del presente Statuto, fatta o autorizzata in conseguenza della guerra dai Governi aventi responsabilità per tale azione.

 

 

CAPITOLO XVIII

CORREZIONI

 

Articolo 108

Correzioni al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando esse siano state adottate col voto di due terzi dei Membri dell’ Assemblea Generale e ratificate secondo le loro rispettive procedure costituzionali da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

 

Articolo 109

1.     Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite al fine di rivedere il presente Statuto potrà tenersi alla data e nel luogo da fissare col voto di due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e dal voto di ciascuno dei nove membri del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite avrà un voto in tale Conferenza

2.     Le modificazioni del presente Statuto raccomandate dal voto di due terzi della Conferenza avranno effetto quando ratificate in accordo con le rispettive procedure costituzionali da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

3.     Se una tale Conferenza non sarà stata tenuta prima della decima sessione annuale dell’ Assemblea Generale dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare una tale Conferenza sarà posta nell’agenda di quella Sessione dell’Assemblea Generale e la Conferenza sarà tenuta, se così deciso dal voto di maggioranza dei Membri dell’Assemblea Generale a dal voto di sette membri qualsiasi del consiglio di Sicurezza.

 

CAPITOLO XIX

RATIFICA E FIRMA

 

Articolo 110

1.       Il presente Statuto sarà ratificato dagli stati firmatari in accordo con le loro rispettive procedura istituzionale.

2.       La ratifica sarà depositata presso il Governo degli Stati Uniti d’America, che notificherà a tutti gli stati firmatari tale deposito oltre che al Segretario Generale dell’Organizzazione quando questo è stato nominato.

3.       Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito della ratifica da parte della Repubblica di Cina, Francia, Unione Sovietica, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d’America e dalla maggioranza degli altri stati firmatari.Un protocollo delle ratificazioni depositate sarà allora steso dal Governo degli Stati Uniti d’America che comunicherà copia di esso a tutti gli Stati firmatari.

4.       Gli stati firmatari del presente Statuto, che lo ratificheranno dopo che è entrato in vigore diverranno Membri originali delle Nazioni Unite alla data di deposito delle loro rispettive ratifiche.

 

Articolo 111

Il presente Statuto, del quale i testi Cinese, Francese, Russo, Inglese e Spagnolo sono ugualmente autentici, rimarrà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Copie debitamente certificate verranno trasmesse dal quel Governo ai Governi degli altri stati firmatari.

 

PERTANTO IN FEDE i rappresentanti del Governo degli Stati Uniti hanno firmato il presente Statuto

 

FATTO nella Città di San Francisco il ventisei Giugno, millenovecentoquarantacinque.