C.I.P.E.S.
Perugia 1998
Statuto della "Confederazione Italiana per la Promozione della
salute e l'Educazione Sanitaria"
Art. 1 - Costituzione.
1 - È costituita la "Confederazione Italiana per la Promozione della
salute e l'Educazione Sanitaria" (siglabile in C.I.P.E.S.) con sede in
Perugia, in Via del Giochetto n. 6, d'ora in poi denominata
"Confederazione".
2 - La Confederazione rappresenta l'Italia nella Unione Internazionale per
la Promozione alla salute e l'Educazione Sanitaria (UIPES), della quale è
membro costituente. Alla Unione Internazionale possono aderire, direttamente,
anche le Federazioni Regionali e delle Province autonome di cui al successivo
art. 15.
3 - Essa è una Confederazione permanente delle Federazioni Regionali o delle
Province autonome per la Promozione della salute e l'Educazione Sanitaria;
inoltre può svolgere attività di collegamento e di consultazione tra gli Enti,
Associazioni e Società che operano nel campo sanitario, educativo,
assistenziale, previdenziale per ciò che concerne l'educazione sanitaria e la
promozione della salute.
4 - La Confederazione non ha alcun fine di lucro ed ha durata illimitata.
5 - Nelle regioni o province autonome ove la locale Federazione non è stata
costituita e nelle more di tale insediamento, la adesione, dei diversi soggetti
interessati, può avvenire direttamente alla Confederazione; i soci aderenti
alla Confederazione diventano di diritto ed automaticamente soci della
Federazione locale quando costituita.
Art. 2 - Finalità e compiti.
1 - La Confederazione ha il fine di favorire lo sviluppo nel Paese della
promozione della salute e l'educazione sanitaria, considerate quale mezzo
fondamentale per migliorare lo stato di salute della popolazione.
2 - In particolare si propone di:
a) promuovere ed agevolare la costituzione di Federazioni Regionali o delle
Province autonome, assicurando ad esse la opportuna collaborazione tecnica ed
organizzativa e coordinandone l'opera;
b) rappresentare un organismo permanente di collegamento e di consultazione, per
ciò che concerne l'educazione sanitaria e la promozione della salute, tra gli
Enti, le Associazioni e le Società che operano in campo sanitario educativo
assistenziale e previdenziale, dando vita anche a specifiche consulte;
c) facilitare lo scambio di informazioni ed il confronto delle esperienze in
ogni campo teorico ed applicativo della educazione sanitaria e promozione della
salute;
d) incoraggiare la ricerca scientifica e gli studi sperimentali sulle metodiche
più efficaci di educazione sanitaria individuale e di gruppo;
e) favorire la adeguata preparazione in materia di educazione sanitaria delle
categorie professionali ad essa direttamente interessate: medici, insegnanti ed
altri operatori nel campo sanitario e sociale;
f) contribuire alla formazione di una opinione pubblica correttamente sensibile
ai problemi della salute fisica e mentale;
g) promuovere e partecipare a campagne di educazione sanitaria su piano
nazionale e locale di intesa col Ministero della Sanità, della Pubblica
Istruzione, dell'Ambiente e con le Regioni;
h) favorire la partecipazione alle reti ed ai progetti inerenti alla educazione
sanitaria ed alla promozione della salute, promossi dalle istituzioni
comunitarie europee e dall'OMS;
i) stampare ed editare periodici il cui contenuto sia connesso alle attività e
finalità associative.
Art. 3 - Mezzi d'attuazione.
1 - Per il raggiungimento delle proprie finalità la Confederazione indice
congressi nazionali periodici, promuove, coordina e collabora a convegni e
seminari interregionali e regionali, costituisce commissioni di studio
permanenti o temporanee, produce e diffonde pubblicazioni, istituisce borse di
studio ed utilizza ogni altro mezzo ritenuto idoneo, nei limiti delle proprie
risorse finanziarie e comunque coordinandosi con le Federazioni Regionali o
delle Province autonome interessate.
Art.4 - Soci.
1 - I Soci della Confederazione si suddividono in Soci effettivi, ordinari
od onorari.
2 - Possono essere Soci effettivi della Confederazione le Federazioni Regionali
o delle Province autonome per la Promozione della salute e l'Educazione
sanitaria.
3 - Possono essere Soci ordinari della Confederazione gli Enti ovvero Organismi,
siano essi pubblici o privati, individuali ovvero collettivi, comunque
denominati o situati sul territorio nazionale la cui attività si svolga in
ambito nazionale ovvero sovrarregionale, salvo quanto disposto al precedente
art.1, comma quinto.
4 - Possono, altresì, aderire, quali Soci ordinari, le persone fisiche o
giuridiche che intendono coadiuvare la Confederazione nel conseguimento dei suoi
fini statuari.
5 - L'ammissione dei Soci effettivi od ordinari viene fatta dal Consiglio
Direttivo.
6 - Possono essere nominati "Soci Onorari" della Confederazione quelle
personalità che abbiano particolarmente contribuito alle attività connesse
all'educazione sanitaria ed alla promozione della salute. La nomina viene fatta
dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Titolo II
Gli organi della Confederazione
Art. 5 - Organi.
1 - Gli organi della Confederazione sono:
a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Sindaci.
2 - Tutti i Soci, persone fisiche aderenti direttamente alla Confederazione a
norma dell'art. 4 che precede ovvero aderenti ad una Federazione locale, possono
candidarsi a fare parte degli organi della Confederazione ovvero a ricoprire le
cariche e funzioni previste dal presente Statuto.
3 - Ogni attività, funzione ovvero carica svolta o ricoperta dai Soci è
effettuata a titolo gratuito e non può in nessun caso, né direttamente od
indirettamente, venire retribuita, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle
spese sostenute nell'espletamento di compiti, riferibili alla Confederazione e
comunque secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli organi associativi
competenti.
Art. 6 -Assemblea dei Soci
1 - L'assemblea dei Soci è composta di tutti i Soci effettivi, ordinari ed
onorari. I Soci ordinari ed onorari hanno diritto ad un solo voto per ognuno di
loro; i Soci effettivi hanno diritto, invece, ad un voto ogni dieci propri Soci,
in regola con il versamento delle relative quote associative ed arrotondato per
eccesso.
2 - L'Assemblea: a) determina le linee generali programmatiche dell'attività
della Confederazione;
b) approva la relazione del Presidente sull'azione svolta dalla Confederazione;
c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo ovvero prende atto delle
designazioni di cui all'art. 7;
d) nomina il Collegio dei Sindaci;
e) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
f) stabilisce le quote associative annuali;
g) delibera le eventuali modifiche ed integrazioni allo Statuto nazionale;
h) approva il regolamento e le sue eventuali modifiche ovvero la deliberazione
di delega al Consiglio Direttivo circa la sua adozione o modifica;
i) decide su tutte le questioni che possono essere sottoposte ad essa dal
Consiglio Direttivo.
3 - L'Assemblea è convocata, a mezzo di lettera semplice, contenente l'Ordine
del giorno della seduta, in sessione ordinaria almeno una volta all'anno dal
Presidente con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
4 - Può essere convocata in sessione straordinaria quando lo ritenga opportuno
il Presidente o lo richieda non meno di un terzo dei voti assegnati alle
Federazione. locali costituite.
5 - L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia
presente almeno la metà dei voti assegnati ai Soci effettivi; in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei voti assegnati ai Soci effettivi
intervenuti.
6 - La documentazione relativa alle deliberazioni dovrà essere a disposizione
dei Soci, per la consultazione, presso la sede almeno ventiquattro ore prima
della seduta.
7 - L'Assemblea dei Soci della Confederazione è presieduta dal Presidente, o,
in assenza o mancanza, dal Vice-Presidente presente più anziano di età o, in
mancanza, dal consigliere presente più anziano di età. Il Presidente quale
primo atto deve constatare la regolarità della costituzione delle deleghe.
8 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. Le votazioni avvengono
a scrutinio palese per alzata di mano. Se è stabilito che la votazione su un
singolo argomento sia a scrutinio segreto il Presidente, tra i Soci presenti,
nomina due scrutatori.
9 - Il voto potrà avvenire anche per corrispondenza, mediante semplice lettera
trasmessa alla sede legale della Confederazione e fatta pervenire entro i 5
giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea. Nella nota trasmessa il voto,
riferito singolarmente ad ogni punto all'ordine del giorno, dovrà essere
espresso segnalando l'organo o la persona che esprime il voto, la qualifica
della medesima, se il voto è favorevole, non favorevole ovvero se vi è
astensione circa il punto all'ordine del giorno interessato. Dei voti espressi
per corrispondenza e pervenuti entro i termini fissati, il Presidente ne darà
notizia alla prima seduta utile sia dell'Assemblea sia del Consiglio Direttivo,
comunicando, altresì, il risultato totale, riferito ad ogni punto all'ordine
del giorno, sommati i voti espressi durante l'Assemblea ovvero pervenuti a mezzo
corrispondenza. In nessun caso potrà essere valido il voto espresso per
corrispondenza quando la votazione è avvenuta mediante voto segreto.
Art. 7 - Consiglio Direttivo.
1 - Il Consiglio Direttivo è composto da soggetti eletti dall'Assemblea in
numero non inferiore a sette e non superiore a quindici.
2 - Di esso fanno parte, di diritto, i rappresentanti del Ministero della
Sanità, della Pubblica Istruzione, dell'Ambiente. Essi non hanno diritto di
voto.
3 - Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando siano presenti
almeno metà dei suoi componenti. L'assenza regolarmente giustificata determina
l'adeguamento del numero legale necessario alla validità della seduta.
4 - Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità
prevale la parte cui accede il Presidente.
5 - Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente e i tre vice-presidenti;
b) nomina, anche al di fuori del proprio seno, il Segretario della
Confederazione;
c) formula il programma annuale in base alle linee indicate dall'Assemblea;
d) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea; e) formula la bozza di regolamento da sottoporre alla
approvazione della Assemblea;
f) nomina le commissioni di studio coordinandosi con le eventuali Federazioni
locali interessate ed i rappresentanti della Confederazione ai Congressi e
Convegni;
g) esplica ogni altro compito delegatogli dall'Assemblea. Per motivi di
particolare urgenza e con riserva di ratifica da parte dell'Assemblea adotta i
provvedimenti di competenza di quest'ultima;
h) esamina preventivamente le relazioni del Presidente all'Assemblea;
i) delibera sulle richieste di consulenza e di assistenza tecnica presentate da
soggetti aderenti alla Confederazione;
j) decide l'ammissione dei nuovi membri effettivi ovvero dei diversi;
k) delibera sulla parte delle quote spettanti alla Confederazione delle
Federazioni per la Promozione della Salute e l'Educazione Sanitaria;
l) adotta ogni altro provvedimento per la legge, a norma del presente Statuto
ovvero dietro delega dell'Assemblea sia di sua competenza e riguardi
l'esecuzione di deliberazioni assembleari ovvero sia necessario per il
conseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
6 - I suoi componenti restano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Al
fine di permettere un corretto svolgimento dei compiti del Consiglio Direttivo,
il medesimo potrà sostituire i componenti venuti meno, per qualsiasi motivo,
entro la quota di un quinto, salvo ratifica dell'Assemblea: oltre tale quota
sarà necessario, per la sostituzione dei consiglieri decaduti, l'intervento
dell'Assemblea. I componenti così individuati rimarranno in carica per il
restante periodo di compimento del triennio di nomina.
7 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni semestre e tutte le volte che
lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda un terzo dei suoi componenti.
8 - Il Consiglio Direttivo, è convocato, a mezzo di lettera semplice, dal
Presidente o, in mancanza dal più anziano di età dei Vice-Presidenti con
avviso comunicato almeno otto giorni prima della data di convocazione.
Art.8 -Presidente.
1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, con
la maggioranza dei voti dei suoi componenti.
2 - Il Presidente ha la legale rappresentanza della Confederazione. Egli
sovrintende alla gestione amministrativa; adotta i provvedimenti necessari
all'ordinario funzionamento della attività della Confederazione; convoca e
presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie, il Consiglio Direttivo
predisponendone l'Ordine del giorno.
3 - In caso di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal
Vice-Presidente più anziano di età.
4 - Il Presidente può affidare ai Vice-Presidenti la sovrintendenza su
determinati settori di attività della Confederazione
5 - Il Presidente è coadiuvato dal Segretario nell'adempimento delle sue
mansioni, in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art.16 che
segue.
Art. 9 -Collegio dei Sindaci
1 - Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 componenti effettivi e da 2
supplenti. Nomina tra i suoi componenti effettivi il Presidente.
2 - Il Collegio dura in carica un triennio.
3 - Il Collegio dei Sindaci:
a) accerta la regolare tenuta della contabilità sociale;
b) controlla i bilanci consuntivi, accompagnandoli con relazione.
Titolo III
Norme finanziarie e di contabilità
Art.10 - Quote Associative.
1 - I soggetti aderenti alla Confederazione sono tenuti a contribuire agli
oneri necessari per lo svolgimento dell'attività mediante il versamento di una
quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea. L'impegno di
associazione ha la durata di un triennio e si intende tacitamente rinnovato per
lo stesso periodo ove non ne sia notificata al Presidente la relativa disdetta
almeno tre mesi prima della scadenza.
2 - La quota associativa può essere differenziata per i Soci effettivi,
ordinari, individuali, ovvero collettivi.
Art.11 - Entrate.
1 - Le entrate della Confederazione sono costituite:
a) dalle quote associative dei Soci effettivi e ordinari;
b) dai contributi straordinari degli stessi Soci;
c) da altre sovvenzioni e contributi;
d) dai proventi derivanti dalle attività e dalle iniziative stabilite dagli
organi direttivi nel rispetto delle finalità statutarie;
e) da lasciti e donazioni.
Art. 12 - Durata esercizio sociale.
1 - L'esercizio sociale ha la durata di un anno solare dal 1° Gennaio al 31
Dicembre di ogni anno.
2 - È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della
Confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
Titolo IV
Delle modifiche statutarie e dello scioglimento della Confederazione
Art. 13 -Modificazioni statutarie.
1 - Per le modificazioni statuarie è richiesta nell'Assemblea la presenza della
maggioranza dei voti assegnati ai Soci effettivi ed il voto favorevole dei due
terzi degli intervenuti.
2 - Lo spostamento della sede sociale non comporta la necessità di una
procedura formale di modifica dello Statuto.
3 - Ogni volta che si procederà alla modifica ovvero alla integrazione del
presente Statuto, alla relativa delibera assembleare dovrà essere allegata una
copia completa ed integrale del nuovo testo.
4 - Il voto potrà essere espresso con le identiche modalità di cui all'art. 6,
tra cui, anche, per corrispondenza.
Art. 14 -Scioglimento della Confederazione.
1 - Per deliberare lo scioglimento della Confederazione delle Federazioni per la
Promozione della salute e l'Educazione Sanitaria valgono le medesime norme
stabilite per le modificazioni statuarie. Il voto potrà essere espresso con le
identiche modalità di cui all'art. 6, tra cui, anche, per corrispondenza.
2 - In questo caso, nella medesima delibera di scioglimento, l'Assemblea
nominerà un liquidatore, fissando, altresì, le modalità di riparto
dell'eventuale residuo attivo. Questo dovrà essere destinato a favore di uno o
più Enti, Soci effettivi, scelti tra quelli le cui finalità presentano
maggiori analogie con quelle della Confederazione devoluto ad altro ente aventi
fini di pubblica utilità, sentito, comunque, l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 o salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Titolo V
Federazioni Regionali o delle Province Autonome
Art. 15 - Costituzione delle Federazioni Regionali o delle Province
Autonome.
1 - Possono essere costituite Federazioni regionali o delle province autonome
che assumeranno la denominazione di "Federazione Regionale o della
Provincia autonoma per la Promozione della salute e l'Educazione
Sanitaria", (siglabile in Fe.P.E.S.) seguito dal nome della regione o
provincia autonoma di riferimento.
2 - Per la promozione della costituzione delle Federazioni locali, il Consiglio
Direttivo può nominare un Commissario straordinario per ognuna dei territori
interessati. Sino alla formale costituzione della Federazione di riferimento, i
Commissari straordinari sono i legali rappresentanti della Confederazione nel
territorio loro assegnato e dispongono della piena autonomia di gestione. Dopo
la costituzione, la Federazione, per il proprio territorio, subentra in ogni e
possibile rapporto tra la Confederazione ed altri soggetti.
3 - Oltre a quanto previsto all'art. 2, le Federazioni svolgono la loro opera di
sensibilizzazione sull'educazione sanitaria e la promozione della salute
nell'ambito del loro territorio di riferimento favorendo, promuovendo e
divulgando iniziative, attività e materiali scaturiti dalla realtà locale o ad
essa specificamente utili.
4 - Le Federazioni associate alla Confederazione sono vincolati al rispetto
dello Statuto confederale favorendo:
a) lo sviluppo dell'educazione sanitaria e della partecipazione nel processo di
promozione della salute;
b) lo scambio di esperienze e l'approfondimento scientifico dell'educazione
sanitaria e della promozione della salute;
c) la raccolta, produzione-divulgazione di documentazione di supporto agli
interventi educativi;
d) la promozione della formazione, della ricerca, per l'organizzazione
istituzionale dell'educazione sanitaria.
5 - In particolare le Federazioni orienteranno il loro lavoro per:
a) attivare il coordinamento delle associazioni democratiche, delle
organizzazioni di volontariato, della cooperazione e della mutualità su
problematiche di ambito regionale, provinciale e/o locale connesse
all'educazione sanitaria e alla promozione della salute;
b) realizzare iniziative rivolte ad attivare cittadini attorno ai problemi di
salute;
c) favorire la collaborazione tra i soci;
d) favorire i rapporti con le diverse istituzioni.
6 - Le Federazioni locali possono articolarsi in gruppi, a livello provinciale e
locale, ai quali l'organo volitivo può delegare la gestione amministrativa
delle attività in ambito locale. I gruppi locali rispondono direttamente alla
Federazione interessata.
7 - L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo ha la facoltà di
deliberare l'esclusione dalla Confederazione delle Federazioni che svolgano
principalmente attività in contrasto con le finalità e gli scopi della
Confederazione medesima.
8 - Il Presidente della Federazione ha la responsabilità e rappresentanza
amministrativa e fiscale e ha l'obbligo di relazione alla Confederazione
sull'attività del Federazione medesima, in via preventiva e consuntiva.
Riscuote le quote e trasmette la parte stabilita dal Consiglio Direttivo,
nonché, nel rispetto delle norme in materia, gli elenchi nominativi, alla
Presidenza nazionale. Gli organi a livello regionale sono quelli previsti dagli
artt. 5,6,7,8, e 9, salvo diversa previsione da parte dello Statuto locale.
9 - Ogni Federazione locale dovrà essere costituito in Ente autonomo, mediante
atto pubblico, scrittura privata autenticata da Notaio ovvero semplice scrittura
privata registrata.
10 - Lo Statuto locale dovrà prevedere che:
a) l'attività non ha alcun fine di lucro;
b) la Federazione intende conformarsi alle finalità ed agli scopi specificati
nel presente Statuto della Confederazione.
11 - Alla domanda di adesione alla Confederazione dovrà essere allegata copia
dello Statuto locale del quale l'Assemblea confederale ne prenderà atto per
verificare la conformità degli scopi associativi.
Titolo VI
Norme finali e di rinvio
Art. 16 - Regolamento
1 - Il presente Statuto della Confederazione sarà corredato da un
regolamento per la sua attuazione.
Art. 17 - Entrata in vigore.
1 - Il presente Statuto della Confederazione Italiana delle Federazione per
la Promozione della Salute e l'Educazione Sanitaria (C.I.P.E.S.) entra in vigore
il giorno successivo a quello di adozione da parte dell'Assemblea dei Soci del
previgente Comitato Italiano per l'Educazione Sanitaria.
Art. 18 - Revoca di precedenti deliberazioni assembleari.
1 - Con l'adozione del testo del presente Statuto sono revocate, tutte e
nessuna esclusa ed a tutti gli effetti di legge, ad eccezione di quanto disposto
al successivo art. 20, le precedenti delibere assembleari riguardanti
l'adozione, la integrazione ovvero la modifica dello Statuto del previgente
Comitato Italiano per l'Educazione Sanitaria.
Art. 19 - Riferimento alla legge in generale.
1 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si
applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel codice civile e tutte
le altre vigenti in materia.
Titolo VII
Norma transitoria.
Art. 20 - Applicazione del presente Statuto della C.I.P.E.S.
1 - In sede di applicazione della disciplina del presente Statuto, le
determinazioni già assunte dagli organi del C.I.E.S., in base alla disciplina
dello Statuto precedente, restano comunque valide applicandosi le norme qui
contenute solo per il futuro. 2 - Gli organi del C.I.E.S. già eletti, nominati
ovvero designati, restano in carica sino alla loro scadenza naturale, divenendo
i relativi organi della Confederazione. 3 - In sede di applicazione del presente
Statuto, il patrimonio del previgente Comitato Italiano per l'Educazione
Sanitaria viene devoluto completamente ed integralmente, compresi debiti,
crediti, contratti attivi e passivi, alla qui costituita Confederazione.