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STATUTO DELLA FEDERAZIONE DEL
PIEMONTE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E
L’EDUCAZIONE SANITARIA
Via Sant’Agostino n. 20
- 10122 - TORINO
Tel.: 011.431.07.62 fax:
011.431.07.68
(Approvato dall’Assemblea dei soci il 23 Marzo 2001)
Titolo I
Costituzione - Sede - Durata - Finalità - Soci
Art. 1 - Costituzione. Durata.
1 - È costituita l'Associazione "Confederazione Italiana per
la Promozione della salute e l’Educazione Sanitaria – Federazione del
Piemonte" siglabile in
“CIPES – Piemonte”.
2 – Essa non ha alcun fine di lucro ed ha durata illimitata. Essa è una
Federazione permanente di chiunque sia interessato alla materia della
promozione della salute e dell’educazione sanitaria nell'ambito della
regione Piemonte.
3 - La Federazione rappresenta il Piemonte nella "Unione
Internazionale per la Promozione alla salute e l’Educazione Sanitaria (UIPES)".
Art. 2 - Sede legale.
1 – La CIPES – Piemonte ha sede in Torino, via Sant’Agostino
n. 20.
La Commissione Esecutiva della Federazione potrà decidere di spostare la
sede legale, nel territorio di un qualsiasi Comune, purché rientrante
nell’ambito regionale piemontese, senza che ciò comporti una
modificazione formale al presente Statuto.
Art. 3 - Ambito di applicazione.
Validità.
1 - Il presente Statuto disciplina
l’attività della CIPES – Piemonte in conformità delle norme
contenute nel medesimo e di quanto deliberato dagli organi associativi.
Art. 4 - Finalità e compiti.
1 – La CIPES – Piemonte
ha il fine di favorire lo sviluppo, nell’ambito della regione
Piemonte, della promozione della salute e dell’educazione sanitaria,
considerata mezzo fondamentale per migliorare lo stato di salute della
popolazione.
In via esemplificativa, ma non
esaustiva, si propone di:
a.
promuovere ed agevolare la costituzione di gruppi locali per la
promozione della salute e dell’educazione sanitaria, assicurando loro la
opportuna collaborazione tecnica, organizzativa e coordinandone
l’attività;
rappresentare,
nella regione Piemonte, un organo permanente di collegamento e
consultazione tra gli Enti, le Associazioni, le persone fisiche o
giuridiche tutte, che operano nel campo sanitario, educativo,
assistenziale, previdenziale e ambientale;
c.
facilitare lo scambio di informazioni ed il confronto delle
esperienze in ogni campo teorico ed applicativo della promozione della
salute e dell’educazione sanitaria;
d.
incoraggiare la ricerca scientifica e gli studi sperimentali sulle
metodiche più efficaci di promozione della salute e di educazione
sanitaria, sia di gruppo sia individuale;
e.
favorire la adeguata preparazione in materia di promozione della
salute e di educazione sanitaria delle categorie professionali e tutti gli
altri operatori ad essa direttamente interessati;
f.
contribuire alla formazione di una opinione pubblica sensibile ai
problemi della salute fisica e mentale attraverso l’informazione e la
partecipazione;
g.
contribuire alla promozione della formazione e della ricerca per la
migliore organizzazione istituzionale della promozione della salute e
dell’educazione sanitaria;
h.
procedere alla raccolta, produzione e divulgazione di documenti, di
qualsiasi tipo o genere che possano essere di supporto agli interventi
educativi;
i.
qualunque altra attività che possa facilitare il raggiungimento
dello scopo sociale, purché connessa ed attinente all’educazione
sanitaria ed alla promozione della salute;
j.
stampare ed editare periodici il cui contenuto sia connesso alla
materia della promozione della salute e dell’educazione sanitaria.
In particolare la CIPES – Piemonte potrà:
a.
attivare il coordinamento delle organizzazioni di volontariato su
problematiche di interesse regionale e/o locale, comunque connesse alla
promozione della salute ed all’educazione sanitaria;
b.
realizzare iniziative rivolte a promuovere la partecipazione dei
cittadini;
c.
favorire la collaborazione dei Soci con la Federazione, tra di loro
e con gli Enti, sia pubblici sia privati,
interessati alla promozione della salute ed all’educazione
sanitaria;
d.
svolgere opera di sensibilizzazione sulle materie della promozione
della salute e dell’educazione sanitaria favorendo iniziative,
promuovendo attività e divulgando materiali, provenienti dalla realtà
piemontese o ad essa specificamente riferentisi.
2 - La Federazione del Piemonte ha piena
autonomia amministrativa ed organizzativa.
3 - Per il raggiungimento delle proprie finalità la CIPES –
Piemonte indice, periodicamente, la "Giornata di Promozione della
Salute".
4 – La CIPES – Piemonte potrà sempre compiere le operazioni di
qualunque tipo o natura funzionalmente connesse al raggiungimento dello
scopo sociale.
Art. 5 - Soci effettivi e Soci
onorari.
1 - Può essere “Socio effettivo” della Federazione del
Piemonte della CIPES chiunque operi nel campo della promozione della
salute e dell’educazione sanitaria e sia interessato al suo sviluppo e
che, in qualsiasi modo, intenda coadiuvare la Federazione nel
conseguimento dei suoi fini. Per aderire è sufficiente versare la quota
associativa, salvo ratifica della Commissione Esecutiva della Federazione.
2 - Possono essere nominati, da parte dell’Assemblea e su proposta del
Consiglio Direttivo, “Socio onorario” quelle personalità che abbiano
particolarmente contribuito all’attività della Federazione del
Piemonte. I Soci onorari sono invitati a partecipare alle sedute del
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ad eccezione del caso nel
quale siano componenti dei medesimi.
Titolo II
Gli organi della
Federazione del Piemonte
Art. 6 - Organi direttivi della
Federazione. Altre funzioni.
1 - Gli organi della CIPES – Piemonte
sono:
a - l’Assemblea dei Soci;
b - il Consiglio Direttivo;
c - la Commissione Esecutiva;
d - il Presidente della Federazione;
e - il Collegio dei Sindaci;
f - il Delegato locale.
2 - Altre cariche della Federazione sono:
a - i due vice-Presidenti;
b - il Tesoriere;
c - il Segretario della Federazione.
3 - Tutti i Soci possono candidarsi a fare parte degli organi della
Federazione ovvero a ricoprire le cariche e funzioni previste dal presente
Statuto.
4 - Ogni attività, funzione ovvero carica svolta o ricoperta dai Soci è
effettuata a titolo gratuito e non può in nessun caso, né direttamente
od indirettamente, venire retribuita, ad eccezione dell'eventuale rimborso
delle spese sostenute nell'espletamento di compiti riferibili alla
Federazione e comunque secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli
organi associativi competenti.
Art. 7 - L’Assemblea dei Soci.
1 - L’Assemblea è costituita da tutti i Soci, effettivi ed
onorari, della Federazione e delle organizzazioni locali federate. Ogni
componente presente non può avere più di una delega.
2 - L’Assemblea:
a.
determina le linee generali programmatiche della Federazione;
b.
approva la relazione
annuale generale del Presidente sull’azione svolta dalla Federazione;
c.
elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
d.
nomina i componenti del Collegio dei sindaci ed il suo
Presidente;
e.
nomina i Soci onorari;
f.
approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, relativo
all'esercizio finanziario precedente, entro il trenta Aprile di ogni anno;
g.
approva lo Statuto della Federazione e le sue eventuali
modificazioni;
h.
decide sullo scioglimento della Federazione del Piemonte della
CIPES;
i.
decide su tutte le altre questioni che gli organi della
Federazione riterranno di sottoporle e su quant’altro inderogabilmente
rimesso dalle norme alla sua competenza.
Art. 8 - Svolgimento dei lavori.
1 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della vita della
Federazione: ad essa si dovrà ricorrere ogni qualvolta se ne ravvisi
l’opportunità.
2 - Sessioni straordinarie dell’Assemblea possono essere convocate in
qualunque momento su iniziativa del Presidente della Federazione ovvero
dietro richiesta di almeno un terzo dei Soci.
3 - L’avviso di convocazione, insieme all’ordine del giorno, deve
essere comunicato, mediante semplice lettera ovvero via fax od e-mail,
recapitata al domicilio segnalato all'atto dell'associazione, a tutti i
Soci almeno quindici giorni prima della data della seduta.
4 - L’Assemblea è validamente
costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati
almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le
deliberazioni sono prese, sia in prima sia in seconda convocazione, a
maggioranza di voti, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 25 e 26
che seguono.
5 - L’Assemblea dei Soci della Federazione è presieduta dal
Presidente, ovvero, in sua assenza o mancanza, da uno dei vice-Presidenti
o, in loro assenza o mancanza dal consigliere presente più anziano di età.
6 - Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano ovvero
per corrispondenza, via fax o via e-mail. Se è stabilito che la votazione
sia a scrutinio segreto il Presidente, tra i Soci presenti, nomina due
scrutatori.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo.
1 - Il Consiglio Direttivo si compone di non più di n. 30 membri
sia di diritto sia nominati dall’Assemblea.
2 - Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo: l’Assessore alla
Sanità della Regione Piemonte o suo delegato, l’Assessore alla sanità
della Provincia di Torino o suo delegato l’Assessore alla sanità della
Città di Torino o suo delegato, il
Responsabile del Ministero della PP.II. per il Piemonte o suo delegato.
Essi non hanno diritto di voto.
3 - I restanti componenti, in numero non superiore a n. 26, saranno
designati dall’Assemblea.
4 - Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio; i suoi membri
possono essere rieletti.
5 - Esso deve essere convocato almeno due volte all’anno dal Presidente
ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Il Presidente dovrà
ottemperare a tale richiesta nei venti giorni successivi. Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente, a mezzo lettera semplice, fax o
e-mail con avvisi comunicati almeno otto giorni prima di quello della
seduta.
6 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente
almeno la metà più uno dei suoi componenti. I membri del Consiglio
possono delegare altri componenti del medesimo a rappresentarli; ogni
componente del Consiglio non può essere titolare di più di due deleghe.
7 - I componenti del Consiglio Direttivo potranno validamente giustificare
la propria assenza per un massimo di tre sedute consecutive.
8 - Al fine di permettere un corretto
svolgimento dei compiti del Consiglio Direttivo, il medesimo potrà
sostituire i componenti venuti meno, per qualsivoglia motivo, entro la
quota di un quinto dei componenti, salvo ratifica dell’Assemblea: oltre
tale quota sarà necessario, per la sostituzione dei consiglieri venuti
meno, l’intervento dell’Assemblea. I componenti così individuati
rimarranno in carica per il restante periodo di compimento del triennio di
nomina.
Art. 10 - Competenza del Consiglio
Direttivo.
1 - Il Consiglio Direttivo:
a.
elegge nel proprio ambito il Presidente, i due vice-Presidenti
della Federazione ed il Tesoriere;
b.
decide sull’ammissione degli aspiranti soci della
Federazione;
c.
nomina, su proposta del Presidente, la Commissione Esecutiva;
d.
nomina il Comitato Scientifico e la Consulta delle
Associazioni;
e.
predispone la proposta di bilancio preventivo e lo schema di
conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
f.
formula il programma annuale sulla base delle linee indicate
dall’Assemblea;
g.
approva i regolamenti della Federazione;
h.
adotta, qualora motivi di particolare urgenza lo richiedano,
provvedimenti di competenza dell’Assemblea. Il provvedimento adottato
dovrà essere adeguatamente motivato. In tale evenienza l’atto dovrà
essere sottoposto, da parte del Presidente, a pena di decadenza, alla
prima Assemblea utile, e comunque non oltre sei mesi dall’adozione per
la sua ratifica.
Art. 11 - La Commissione Esecutiva
e sue competenze.
1 - La Commissione Esecutiva, nominata dal Consiglio Direttivo su
proposta del Presidente del Federazione, si compone di non meno di sette e
non più di tredici membri, oltre al Presidente, a due vice-Presidenti ed
al Tesoriere.
2 - Essi durano in carica tre anni e vengono scelti, anche tra i non Soci,
secondo le diverse professionalità e conoscenze necessarie alla gestione
della Federazione ed alla realizzazione delle attività decise dagli
organi associativi. I suoi componenti possono essere rieletti.
3 - La Commissione Esecutiva provvede all’organizzazione dei servizi e
realizza la completa gestione ed esecuzione delle iniziative della
Federazione del Piemonte della CIPES, secondo gli indirizzi decisi
dall'Assemblea e tenuto conto del contenuto del programma annuale adottato
dal Consiglio Direttivo, a cui risponde del proprio operato. Alla
Commissione Esecutiva compete ogni attività o provvedimento che non sia
di competenza degli altri organi associativi. Adotta, qualora particolari
motivi di urgenza lo richiedano, provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo. In questo caso il Presidente nei 180 giorni successivi, a pena
di decadenza dell’atto, deve convocare il Consiglio Direttivo per la
ratifica del provvedimento, adottato.
4 - La Commissione Esecutiva si riunisce almeno mensilmente e, comunque,
tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità.
5 - Ad ogni componente potrà essere conferito l’incarico di piena e
diretta gestione di una particolare attività ovvero settore della
Federazione. Ai medesimi potrà essere conferita anche autonomia
contabile, con piena responsabilità diretta, per fare fronte alle spese
necessarie all’assolvimento del loro compito.
Art. 12 - Il Presidente.
1 - Il Presidente della Federazione è eletto dai componenti del
Consiglio Direttivo nel proprio seno a maggioranza dei componenti e resta
in carica per tutta la durata del Consiglio. È rieleggibile.
2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione; egli,
sovrintende alla gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari
all’ordinato funzionamento dell’attività della Federazione.
3 - Il Presidente può delegare la firma ai vice-Presidenti o ad un altro
membro della Commissione Esecutiva. In caso di impedimento o di assenza, e
sempre che non vi sia stata la
formale delega di cui al punto che precede, il Presidente è sostituito
dal vice-Presidente.
4 - Il Presidente:
a.
convoca e presiede gli organi associativi, predisponendone
l’ordine del giorno;
b.
designa i Delegati Locali provvisori e ne dà comunicazione
alla prima riunione della Commissione Esecutiva;
c.
adotta, qualora particolari motivi di urgenza lo richiedano,
provvedimenti di competenza della Commissione Esecutiva. In questo caso il
Presidente nei 30 giorni successivi, a pena di decadenza dell’atto, deve
convocare la Commissione Esecutiva per la ratifica del provvedimento,
adottato.
Art. 13 - I vice-Presidenti.
1 - I vice-Presidenti sostituiscono il Presidente, in caso di sua
assenza o impedimento, alla presidenza degli organi associativi ed alla
gestione ordinaria della Federazione. È facoltà del Presidente indicare
tra i due vice Presidenti un vicario.
2 - Su incarico del Presidente possono sovraintendere alle attività di
specifici settori.
Art. 14 - Il Collegio dei Sindaci.
1 - Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre componenti
ordinari e da due supplenti. Dura in carica un triennio ed i membri sono
rieleggibili.
2 - Il Collegio dei Sindaci:
a
-
accerta la regolare tenuta della contabilità sociale;
b
-
controlla i conti consuntivi accompagnandoli con una
relazione.
Art. 15 - Il Tesoriere.
1 - Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, predispone il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare al Consiglio
Direttivo ed alla Assemblea.
2 - Garantisce lo svolgimento di tutte le attività amministrative e
contabili e la corretta gestione della sede sociale e dei materiali ed
arredi di vario genere, secondo le prescrizioni dell’apposito
regolamento.
Art. 16 - Il Segretario della
Federazione.
1 - Il Segretario, nominato dal Presidente, lo coadiuva
nell’espletamento delle sue funzioni; redige i verbali delle sedute
degli organi associativi. Coordina le attività organizzative e di
segreteria.
Art. 17 - Il Delegato Locale.
1 - Il Delegato Locale (provinciale, comunale, circoscrizionale,
di ASL ovvero di ASO) ha il compito di favorire lo sviluppo e
l’organizzazione della Federazione nel territorio di competenza ed è
designato dall’Assemblea dei Soci ivi residenti ovvero dal Presidente
della Federazione, scelto, preferibilmente, tra i residenti nel territorio
interessato.
2 – Egli decade di diritto dalle funzioni assegnate contemporaneamente
alla costituzione della organizzazione locale di riferimento per il
territorio di sua competenza.
Art. 18 - Il Comitato Scientifico.
1 - Il Comitato Scientifico si
compone di non più di venticinque membri, designati dal Consiglio
Direttivo su proposta del Presidente, scelti tra studiosi e personalità,
anche non aderenti alla Federazione, che, comunque, ne condividano finalità
e compiti e siano disponibili a contribuire alla loro realizzazione.
Art. 19 - La Consulta delle
Associazioni.
1 - La Consulta delle Associazioni si compone di non più di
venticinque membri. Essi sono designati dal Consiglio Direttivo anche
sulla base delle indicazioni delle Associazioni, sia aderenti sia non
aderenti, ma disponibili ad operare in modo coordinato per la
realizzazione delle finalità comuni.
Titolo III
Norme finanziarie e di contabilità
Art. 20 - Quote associative.
1 - I soggetti aderenti alla
Federazione sono tenuti a contribuire agli oneri conseguenti all’attività
della medesima mediante il versamento di una quota associativa stabilita
annualmente dall’Assemblea sia nell’entità sia nelle modalità di
versamento.
2 - L’impegno associativo ha la durata di un anno e si intende
tacitamente rinnovato, per l’identico periodo, ove non sia stata
notificata al Presidente formale lettera di recesso, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.
3 - L’adesione alla Federazione comporta l’accettazione piena e senza
alcuna riserva delle norme contenute nei diversi atti dell’Ente.
4 - La quota associativa è da intendersi intrasmissibile, ad eccezione
dei trasferimenti a causa di morte; essa, inoltre, non è rivalutabile.
Art. 21 - Esercizio sociale.
1 - La chiusura dell’esercizio sociale è fissata al 31 Dicembre
di ogni anno.
2 - È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposte dalla legge.
Art. 22 - Entrate.
1 - Le entrate della Federazione sono rappresentate:
a - dalle quote associative dei Soci effettivi;
b - dai contributi straordinari degli stessi soci;
c - da altre sovvenzioni di qualsiasi natura;
d - dai proventi derivanti dalle attività e dalle iniziative stabilite
dagli organi dirigenti nel rispetto delle finalità sociali;
e - da lasciti e donazioni.
Art. 23 - Regolamento interno.
1 - Il Regolamento interno deve disciplinare le modalità di
lavoro e di organizzazione delle attività della Federazione ed è
strumento di attuazione del presente Statuto.
2 - Al Regolamento interno potranno
essere aggiunti allegati su singoli aspetti dell’attività: essi
formeranno parte integrante e sostanziale del
medesimo.
Titolo IV
Organizzazioni locali
Art. 24 – Costituzione di
organizzazioni locali.
1 - Possono essere costituite organizzazioni provinciali,
comunali, infracomunali, etc., le quali, oltre a quanto stabilito
all’art. 2, svolgono la loro opera di sensibilizzazione sulla promozione
della salute e sull’educazione sanitaria nell’ambito del loro
territorio di riferimento favorendo, promuovendo e divulgando iniziative,
attività e materiali scaturiti dalla realtà locale o ad essa
specificamente utili.
2 – Esse hanno, nell’ambito delle direttive della Federazione, propria
autonomia statutaria, regolamentare e democratica e sono sede di
partecipazione alle diverse fasi ed iniziative della vita federativa
regionale.
Titolo V
Norme finali
Art. 25 - Modifiche allo Statuto
della Federazione.
1 - Le modifiche al presente documento sono adottate
dall’Assemblea dei Soci con la presenza della maggioranza dei Soci e con
il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.
2 - Ogni volta che si procederà alla modifica ovvero alla integrazione
del presente Statuto, alla relativa delibera assembleare dovrà essere
allegata una copia completa ed integrale del nuovo testo.
Art. 26 - Scioglimento della
Federazione.
1 - La deliberazione di scioglimento della Federazione Piemontese
della CIPES è adottata dall’Assemblea dei Soci con la stessa
maggioranza di cui all’art. 25 che precede.
2 - In questo caso, nella medesima delibera di scioglimento, l’Assemblea
nominerà un liquidatore, fissando, altresì, le modalità di riparto
dell’eventuale residuo attivo. Questo dovrà essere destinato a favore
di uno o più enti scelti tra quelli le cui finalità presentano maggiori
analogie con quelle della Federazione ovvero devoluto ad altro ente aventi
fini di pubblica utilità, sentito, comunque, l'organismo di controllo
di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 o
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 27 - Entrata in vigore.
1 - Il presente Statuto federale entra in vigore lo stesso giorno
della sua adozione.
Art. 28 - Riferimento alla legge
in generale.
1 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel
regolamento interno e di attuazione, nel codice civile e tutte le altre
vigenti in materia.
Titolo VI
Norma transitoria.
Art. 29 - Applicazione del presente
Statuto federale.
1 - In sede di applicazione della disciplina del presente Statuto
federale, le determinazioni già assunte dagli organi della Federazione
del Piemonte della CIPES, in base alla disciplina dello Statuto
precedente, restano comunque valide applicandosi le norme qui contenute
solo per il futuro.
2 - Gli organi della Federazione del Piemonte della CIPES già eletti,
nominati ovvero designati, in quanto compatibili, restano in carica sino
alla loro scadenza naturale, compreso il caso di prorogatio,
divenendo i relativi organi della Federazione.
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