STATUTO DELLA FEDERAZIONE DEL PIEMONTE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E L’EDUCAZIONE SANITARIA

Via Sant’Agostino n. 20 - 10122 - TORINO
Tel.: 011.431.07.62   fax: 011.431.07.68

(Approvato dall’Assemblea dei soci il 23 Marzo 2001)
Titolo I  
Costituzione - Sede - Durata - Finalità - Soci
 Art. 1 - Costituzione. Durata.
1 - È costituita l'Associazione "Confederazione Italiana per la Promozione della salute e l’Educazione Sanitaria – Federazione del Piemonte"  siglabile in “CIPES – Piemonte”.
2 – Essa non ha alcun fine di lucro ed ha durata illimitata. Essa è una Federazione permanente di chiunque sia interessato alla materia della promozione della salute e dell’educazione sanitaria nell'ambito della regione Piemonte.
3 - La Federazione rappresenta il Piemonte nella "Unione Internazionale per la Promozione alla salute e l’Educazione Sanitaria (UIPES)".
Art. 2 - Sede legale.
1 – La CIPES – Piemonte ha sede in Torino, via Sant’Agostino n. 20.
La Commissione Esecutiva della Federazione potrà decidere di spostare la sede legale, nel territorio di un qualsiasi Comune, purché rientrante nell’ambito regionale piemontese, senza che ciò comporti una modificazione formale al presente Statuto.
Art. 3 - Ambito di applicazione. Validità.
1 - Il presente Statuto disciplina l’attività della CIPES – Piemonte in conformità delle norme contenute nel medesimo e di quanto deliberato dagli organi associativi.
Art. 4 - Finalità e compiti.
1 – La CIPES – Piemonte  ha il fine di favorire lo sviluppo, nell’ambito della regione Piemonte, della promozione della salute e dell’educazione sanitaria, considerata mezzo fondamentale per migliorare lo stato di salute della popolazione.
In via esemplificativa, ma non esaustiva, si propone di:
a.        promuovere ed agevolare la costituzione di gruppi locali per la promozione della salute e dell’educazione sanitaria, assicurando loro la opportuna collaborazione tecnica, organizzativa e coordinandone l’attività;
  rappresentare, nella regione Piemonte, un organo permanente di collegamento e consultazione tra gli Enti, le Associazioni, le persone fisiche o giuridiche tutte, che operano nel campo sanitario, educativo, assistenziale, previdenziale e ambientale;
c.        facilitare lo scambio di informazioni ed il confronto delle esperienze in ogni campo teorico ed applicativo della promozione della salute e dell’educazione sanitaria;
d.       incoraggiare la ricerca scientifica e gli studi sperimentali sulle metodiche più efficaci di promozione della salute e di educazione sanitaria, sia di gruppo sia individuale;
e.        favorire la adeguata preparazione in materia di promozione della salute e di educazione sanitaria delle categorie professionali e tutti gli altri operatori ad essa direttamente interessati;
f.         contribuire alla formazione di una opinione pubblica sensibile ai problemi della salute fisica e mentale attraverso l’informazione e la partecipazione;
g.       contribuire alla promozione della formazione e della ricerca per la migliore organizzazione istituzionale della promozione della salute e dell’educazione sanitaria;
h.       procedere alla raccolta, produzione e divulgazione di documenti, di qualsiasi tipo o genere che possano essere di supporto agli interventi educativi;
i.         qualunque altra attività che possa facilitare il raggiungimento dello scopo sociale, purché connessa ed attinente all’educazione sanitaria ed alla promozione della salute;
j.         stampare ed editare periodici il cui contenuto sia connesso alla materia della promozione della salute e dell’educazione sanitaria.
In particolare la CIPES – Piemonte potrà:
a.        attivare il coordinamento delle organizzazioni di volontariato su problematiche di interesse regionale e/o locale, comunque connesse alla promozione della salute ed all’educazione sanitaria;
b.       realizzare iniziative rivolte a promuovere la partecipazione dei cittadini;
c.        favorire la collaborazione dei Soci con la Federazione, tra di loro e con gli Enti, sia pubblici sia privati,  interessati alla promozione della salute ed all’educazione sanitaria;
d.       svolgere opera di sensibilizzazione sulle materie della promozione della salute e dell’educazione sanitaria favorendo iniziative, promuovendo attività e divulgando materiali, provenienti dalla realtà piemontese o ad essa specificamente riferentisi.
2 - La Federazione del Piemonte ha piena autonomia amministrativa ed organizzativa.
3 - Per il raggiungimento delle proprie finalità la CIPES – Piemonte indice, periodicamente, la "Giornata di Promozione della Salute".
4 – La CIPES – Piemonte potrà sempre compiere le operazioni di qualunque tipo o natura funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 5 - Soci effettivi e Soci onorari.
1 - Può essere “Socio effettivo” della Federazione del Piemonte della CIPES chiunque operi nel campo della promozione della salute e dell’educazione sanitaria e sia interessato al suo sviluppo e che, in qualsiasi modo, intenda coadiuvare la Federazione nel conseguimento dei suoi fini. Per aderire è sufficiente versare la quota associativa, salvo ratifica della Commissione Esecutiva della Federazione.
2 - Possono essere nominati, da parte dell’Assemblea e su proposta del Consiglio Direttivo, “Socio onorario” quelle personalità che abbiano particolarmente contribuito all’attività della Federazione del Piemonte. I Soci onorari sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ad eccezione del caso nel quale siano componenti dei medesimi.
Titolo II  
Gli organi della Federazione del Piemonte
 Art. 6 - Organi direttivi della Federazione. Altre funzioni.
1 - Gli organi della CIPES – Piemonte sono:
a - l’Assemblea dei Soci;
b - il Consiglio Direttivo;
c - la Commissione Esecutiva;
d - il Presidente della Federazione;
e - il Collegio dei Sindaci;
f - il Delegato locale.
2 - Altre cariche della Federazione sono:
a - i due vice-Presidenti;
b - il Tesoriere;
c - il Segretario della Federazione.
3 - Tutti i Soci possono candidarsi a fare parte degli organi della Federazione ovvero a ricoprire le cariche e funzioni previste dal presente Statuto.
4 - Ogni attività, funzione ovvero carica svolta o ricoperta dai Soci è effettuata a titolo gratuito e non può in nessun caso, né direttamente od indirettamente, venire retribuita, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese sostenute nell'espletamento di compiti riferibili alla Federazione e comunque secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli organi associativi competenti.
Art. 7 - L’Assemblea dei Soci.
1 - L’Assemblea è costituita da tutti i Soci, effettivi ed onorari, della Federazione e delle organizzazioni locali federate. Ogni componente presente non può avere più di una delega.
2 - L’Assemblea:
a.       determina le linee generali programmatiche della Federazione;
b.       approva la relazione annuale generale del Presidente sull’azione svolta dalla Federazione;
c.        elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
d.       nomina i componenti del Collegio dei sindaci ed il suo Presidente;
e.        nomina i Soci onorari;
f.         approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, relativo all'esercizio finanziario precedente, entro il trenta Aprile di ogni anno;
g.       approva lo Statuto della Federazione e le sue eventuali modificazioni;
h.       decide sullo scioglimento della Federazione del Piemonte della CIPES;
i.         decide su tutte le altre questioni che gli organi della Federazione riterranno di sottoporle e su quant’altro inderogabilmente rimesso dalle norme alla sua competenza.
Art. 8 - Svolgimento dei lavori.
1 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della vita della Federazione: ad essa si dovrà ricorrere ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.
2 - Sessioni straordinarie dell’Assemblea possono essere convocate in qualunque momento su iniziativa del Presidente della Federazione ovvero dietro richiesta di almeno un terzo dei Soci.
3 - L’avviso di convocazione, insieme all’ordine del giorno, deve essere comunicato, mediante semplice lettera ovvero via fax od e-mail, recapitata al domicilio segnalato all'atto dell'associazione, a tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data della seduta.
4 - L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza di voti, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 25 e 26 che seguono.
5 - L’Assemblea dei Soci della Federazione è presieduta dal Presidente, ovvero, in sua assenza o mancanza, da uno dei vice-Presidenti o, in loro assenza o mancanza dal consigliere presente più anziano di età.
6 - Le votazioni avvengono a scrutinio palese per alzata di mano ovvero per corrispondenza, via fax o via e-mail. Se è stabilito che la votazione sia a scrutinio segreto il Presidente, tra i Soci presenti, nomina due scrutatori.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo.
1 - Il Consiglio Direttivo si compone di non più di n. 30 membri sia di diritto sia nominati dall’Assemblea.
2 - Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo: l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte o suo delegato, l’Assessore alla sanità della Provincia di Torino o suo delegato l’Assessore alla sanità della Città di Torino o suo delegato,  il Responsabile del Ministero della PP.II. per il Piemonte o suo delegato. Essi non hanno diritto di voto.
3 - I restanti componenti, in numero non superiore a n. 26, saranno designati dall’Assemblea.
4 - Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere rieletti.
5 - Esso deve essere convocato almeno due volte all’anno dal Presidente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Il Presidente dovrà ottemperare a tale richiesta nei venti giorni successivi. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a mezzo lettera semplice, fax o e-mail con avvisi comunicati almeno otto giorni prima di quello della seduta.
6 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. I membri del Consiglio possono delegare altri componenti del medesimo a rappresentarli; ogni componente del Consiglio non può essere titolare di più di due deleghe.
7 - I componenti del Consiglio Direttivo potranno validamente giustificare la propria assenza per un massimo di tre sedute consecutive.
8 - Al fine di permettere un corretto svolgimento dei compiti del Consiglio Direttivo, il medesimo potrà sostituire i componenti venuti meno, per qualsivoglia motivo, entro la quota di un quinto dei componenti, salvo ratifica dell’Assemblea: oltre tale quota sarà necessario, per la sostituzione dei consiglieri venuti meno, l’intervento dell’Assemblea. I componenti così individuati rimarranno in carica per il restante periodo di compimento del triennio di nomina.
Art. 10 - Competenza del Consiglio Direttivo.
1 - Il Consiglio Direttivo:
a.       elegge nel proprio ambito il Presidente, i due vice-Presidenti della Federazione ed il Tesoriere;
b.       decide sull’ammissione degli aspiranti soci della Federazione;
c.        nomina, su proposta del Presidente, la Commissione Esecutiva;
d.       nomina il Comitato Scientifico e la Consulta delle Associazioni;
e.        predispone la proposta di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
f.         formula il programma annuale sulla base delle linee indicate dall’Assemblea;
g.       approva i regolamenti della Federazione;
h.       adotta, qualora motivi di particolare urgenza lo richiedano, provvedimenti di competenza dell’Assemblea. Il provvedimento adottato dovrà essere adeguatamente motivato. In tale evenienza l’atto dovrà essere sottoposto, da parte del Presidente, a pena di decadenza, alla prima Assemblea utile, e comunque non oltre sei mesi dall’adozione per la sua ratifica.
Art. 11 - La Commissione Esecutiva e sue competenze.
1 - La Commissione Esecutiva, nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Federazione, si compone di non meno di sette e non più di tredici membri, oltre al Presidente, a due vice-Presidenti ed al Tesoriere.
2 - Essi durano in carica tre anni e vengono scelti, anche tra i non Soci, secondo le diverse professionalità e conoscenze necessarie alla gestione della Federazione ed alla realizzazione delle attività decise dagli organi associativi. I suoi componenti possono essere rieletti.
3 - La Commissione Esecutiva provvede all’organizzazione dei servizi e realizza la completa gestione ed esecuzione delle iniziative della Federazione del Piemonte della CIPES, secondo gli indirizzi decisi dall'Assemblea e tenuto conto del contenuto del programma annuale adottato dal Consiglio Direttivo, a cui risponde del proprio operato. Alla Commissione Esecutiva compete ogni attività o provvedimento che non sia di competenza degli altri organi associativi. Adotta, qualora particolari motivi di urgenza lo richiedano, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. In questo caso il Presidente nei 180 giorni successivi, a pena di decadenza dell’atto, deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del provvedimento, adottato.
4 - La Commissione Esecutiva si riunisce almeno mensilmente e, comunque, tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità.
5 - Ad ogni componente potrà essere conferito l’incarico di piena e diretta gestione di una particolare attività ovvero settore della Federazione. Ai medesimi potrà essere conferita anche autonomia contabile, con piena responsabilità diretta, per fare fronte alle spese necessarie all’assolvimento del loro compito.
Art. 12 - Il Presidente.
1 - Il Presidente della Federazione è eletto dai componenti del Consiglio Direttivo nel proprio seno a maggioranza dei componenti e resta in carica per tutta la durata del Consiglio. È rieleggibile.
2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione; egli, sovrintende alla gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari all’ordinato funzionamento dell’attività della Federazione.
3 - Il Presidente può delegare la firma ai vice-Presidenti o ad un altro membro della Commissione Esecutiva. In caso di impedimento o di assenza, e sempre che non vi sia stata  la formale delega di cui al punto che precede, il Presidente è sostituito dal vice-Presidente.
4 - Il Presidente:
a.       convoca e presiede gli organi associativi, predisponendone l’ordine del giorno;
b.       designa i Delegati Locali provvisori e ne dà comunicazione alla prima riunione della Commissione Esecutiva;
c.        adotta, qualora particolari motivi di urgenza lo richiedano, provvedimenti di competenza della Commissione Esecutiva. In questo caso il Presidente nei 30 giorni successivi, a pena di decadenza dell’atto, deve convocare la Commissione Esecutiva per la ratifica del provvedimento, adottato.
Art. 13 - I vice-Presidenti.
1 -  I vice-Presidenti sostituiscono il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, alla presidenza degli organi associativi ed alla gestione ordinaria della Federazione. È facoltà del Presidente indicare tra i due vice Presidenti un vicario.
2 - Su incarico del Presidente possono sovraintendere alle attività di specifici settori.
Art. 14 - Il Collegio dei Sindaci.
1 - Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre componenti ordinari e da due supplenti. Dura in carica un triennio ed i membri sono rieleggibili.
2 - Il Collegio dei Sindaci:
a -        accerta la regolare tenuta della contabilità sociale;
b -        controlla i conti consuntivi accompagnandoli con una relazione.
Art. 15 - Il Tesoriere.
1 - Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea.
2 - Garantisce lo svolgimento di tutte le attività amministrative e contabili e la corretta gestione della sede sociale e dei materiali ed arredi di vario genere, secondo le prescrizioni dell’apposito regolamento.
Art. 16 - Il Segretario della Federazione.
1 - Il Segretario, nominato dal Presidente, lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni; redige i verbali delle sedute degli organi associativi. Coordina le attività organizzative e di segreteria.
Art. 17 - Il Delegato Locale.
1 - Il Delegato Locale (provinciale, comunale, circoscrizionale, di ASL ovvero di ASO) ha il compito di favorire lo sviluppo e l’organizzazione della Federazione nel territorio di competenza ed è designato dall’Assemblea dei Soci ivi residenti ovvero dal Presidente della Federazione, scelto, preferibilmente, tra i residenti nel territorio interessato.
2 – Egli decade di diritto dalle funzioni assegnate contemporaneamente alla costituzione della organizzazione locale di riferimento per il territorio di sua competenza.
Art. 18 - Il Comitato Scientifico.
1 - Il Comitato Scientifico si compone di non più di venticinque membri, designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, scelti tra studiosi e personalità, anche non aderenti alla Federazione, che, comunque, ne condividano finalità e compiti e siano disponibili a contribuire alla loro realizzazione.
Art. 19 - La Consulta delle Associazioni.
1 - La Consulta delle Associazioni si compone di non più di venticinque membri. Essi sono designati dal Consiglio Direttivo anche sulla base delle indicazioni delle Associazioni, sia aderenti sia non aderenti, ma disponibili ad operare in modo coordinato per la realizzazione delle finalità comuni.
Titolo III

Norme finanziarie e di contabilità
Art. 20 - Quote associative.
1 - I soggetti aderenti alla Federazione sono tenuti a contribuire agli oneri conseguenti all’attività della medesima mediante il versamento di una quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea sia nell’entità sia nelle modalità di versamento.
2 - L’impegno associativo ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato, per l’identico periodo, ove non sia stata notificata al Presidente formale lettera di recesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.
3 - L’adesione alla Federazione comporta l’accettazione piena e senza alcuna riserva delle norme contenute nei diversi atti dell’Ente.
4 - La quota associativa è da intendersi intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; essa, inoltre, non è rivalutabile.
Art. 21 - Esercizio sociale.
1 - La chiusura dell’esercizio sociale è fissata al 31 Dicembre di ogni anno.
2 - È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 22 - Entrate.
1 - Le entrate della Federazione sono rappresentate:
a - dalle quote associative dei Soci effettivi;
b - dai contributi straordinari degli stessi soci;
c - da altre sovvenzioni di qualsiasi natura;
d - dai proventi derivanti dalle attività e dalle iniziative stabilite dagli organi dirigenti nel rispetto delle finalità sociali;
e - da lasciti e donazioni.
Art. 23 - Regolamento interno.
1 - Il Regolamento interno deve disciplinare le modalità di lavoro e di organizzazione delle attività della Federazione ed è strumento di attuazione del presente Statuto.

2 - Al Regolamento interno potranno essere aggiunti allegati su singoli aspetti dell’attività: essi formeranno parte integrante e sostanziale del  medesimo.
Titolo IV
Organizzazioni locali
 Art. 24 – Costituzione di organizzazioni locali.
1 - Possono essere costituite organizzazioni provinciali, comunali, infracomunali, etc., le quali, oltre a quanto stabilito all’art. 2, svolgono la loro opera di sensibilizzazione sulla promozione della salute e sull’educazione sanitaria nell’ambito del loro territorio di riferimento favorendo, promuovendo e divulgando iniziative, attività e materiali scaturiti dalla realtà locale o ad essa specificamente utili.
2 – Esse hanno, nell’ambito delle direttive della Federazione, propria autonomia statutaria, regolamentare e democratica e sono sede di partecipazione alle diverse fasi ed iniziative della vita federativa regionale.
Titolo V
Norme finali
Art. 25 - Modifiche allo Statuto della Federazione.
1 - Le modifiche al presente documento sono adottate dall’Assemblea dei Soci con la presenza della maggioranza dei Soci e con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.
2 - Ogni volta che si procederà alla modifica ovvero alla integrazione del presente Statuto, alla relativa delibera assembleare dovrà essere allegata una copia completa ed integrale del nuovo testo.
Art. 26 - Scioglimento della Federazione.
1 - La deliberazione di scioglimento della Federazione Piemontese della CIPES è adottata dall’Assemblea dei Soci con la stessa maggioranza di cui all’art. 25 che precede.
2 - In questo caso, nella medesima delibera di scioglimento, l’Assemblea nominerà un liquidatore, fissando, altresì, le modalità di riparto dell’eventuale residuo attivo. Questo dovrà essere destinato a favore di uno o più enti scelti tra quelli le cui finalità presentano maggiori analogie con quelle della Federazione ovvero devoluto ad altro ente aventi fini di pubblica utilità, sentito, comunque, l'organismo di controllo  di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 Art. 27 - Entrata in vigore.
1 - Il presente Statuto federale entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione.
Art. 28 - Riferimento alla legge in generale.
1 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento interno e di attuazione, nel codice civile e tutte le altre vigenti in materia.
Titolo VI
Norma transitoria.
Art. 29 - Applicazione del presente Statuto federale.
1 - In sede di applicazione della disciplina del presente Statuto federale, le determinazioni già assunte dagli organi della Federazione del Piemonte della CIPES, in base alla disciplina dello Statuto precedente, restano comunque valide applicandosi le norme qui contenute solo per il futuro.
2 - Gli organi della Federazione del Piemonte della CIPES già eletti, nominati ovvero designati, in quanto compatibili, restano in carica sino alla loro scadenza naturale, compreso il caso di prorogatio, divenendo i relativi organi della Federazione.