Una delle principali "notizie" che si leggevano quest’estate sotto gli ombrelloni riguardava la nuova "invasione" di immigrati per lo più provenienti dal Nord Africa e approdanti sulle isole siciliane.
Da lì le polemiche sulla penetrabilità dei nostri confini costieri e sul loro scarso controllo militare; le rinnovate richieste di penalizzazione degli ingressi clandestini degli stranieri; le proposte di allungamento, magari con decreto legge, dei termini di permanenza nei centri istituiti con la recente legge n. 40/98, subito giudicata come lassista.
Secondo consuetudine l’immigrazione veniva presentata come una guerra allo straniero e come un’emergenza da combattere con mezzi spicci.
Nessuna distinzione tra le tipologie di invasori fossero semplicemente poveri, criminali, perseguitati nel paese d’origine e potenziali "asilanti". L’opinione pubblica aveva motivo di sentire accresciute le proprie preoccupazioni per i problemi della sicurezza.
A fronte delle rapide decisioni imposte da una guerra contro un nemico di grandi dimensioni il diritto doveva retrocedere in spazi sempre più ristretti.
Ma qual è stata l’effettiva consistenza del fenomeno?
Stando ai dati finora forniti dal Ministero dell’Interno l’esercito
degli invasori sarebbe in leggero aumento, ma resterebbe nei limiti dei
guardia.
Gli strumenti di reazione non sarebbero poi così lenti posto che i respingimenti alle frontiere (oltre 8000 negli ultimi mesi) superano ampiamente le espulsioni amministrative, una larga fetta delle quali risultano eseguite con accompagnamento alla frontiera.
La conoscenza del fenomeno dell’immigrazione in Italia è poco
approfondita e ancor meno diffusa.
A proposito di numeri pubblichiamo il documento programmatico relativo
alla politica dell’immigrazione approvato con DPR 5 agosto 1998 e la relazione
sulla presenza straniera in Italia del Ministero dell’Interno che ne costituisce
il presupposto.
I numeri e le analisi italiani sulla entità del fenomeno migratorio clandestino appaiono variabili a seconda della tipologia delle fonti e non costanti nemmeno nell’ambito di quelle ufficiali.
Riserviamo ad un prossimo numero del presente bollettino una più ampia disamina degli ultimi dati che qui pubblichiamo rimandando intanto al commento di Palidda, nonché a quello di Palombarini e Scarpari per la situazione in Veneto nel 1997.
Negli ambiti ristretti che gli sono riservati la tutela giurisdizionale muove passi anche importanti com’è visibile dalla lettura di questa rivista.
Intanto in materia di lavoro vi sono le decisioni della Corte Costituzionale e dei giudici ordinari e amministrativi in ordine all’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio (vedi sull’argomento il commento di Paggi), nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 866/98 in tema di lavoro autonomo.
Il fronte delle decisioni dei Pretori sui ricorsi ex art. 11 l. 40/98 avverso i provvedimenti amministrativi di espulsione è assai vario: si estendono i presupposti (anche ai casi di rifiuto - cfr. decreti n. 1 e 2), ma si applica il principio di non refoulement anche a situazioni di mero rischio di persecuzioni; (decreto n. 19 e n. 21; sul tema vedi il commento di Citti); si consente a certe condizioni, la motivazione con l’uso di prestampati (n. 15), ma si applica, non senza contrasti (n. 22), il diritto alla traduzione in lingua effettivamente conosciuta dall’interessato (n. 16 e n: 20); si precisano i rapporti tra termine di rinnovo dei permessi di soggiorno ed espulsioni (n. 7 e n. 14, nonché per un caso particolare n. 18); si continuano a porre questioni sul gratuito patrocinio (n. 6, oltre al parere del Ministero di G.G. qui edito); si aprono nuove questioni procedurali quali quella sulla forma dell’audizione dell’interessato per il quale sia stata già eseguita l’espulsione (n. 9) o l’altra sull’ammissibilità di una decisione di incompetenza territoriale (n. 10 e n. 11 con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale); la definizione normativa del procedimento giurisdizionale appare troppo sommaria; i ristretti termini per la decisione si appalesano in vari casi impossibili da rispettare e pertanto vengono prorogati (n. 9) o sospesi (n. 12).
Quanto ai centri di permanenza temporanea previsti dalla l. 40/98 non
pochi problemi emergono come evidenziato dall’analisi di Vassallo Paleologo
basata anche sulla constatazione diretta.
Di rilievo la sentenza della Corte di Cassazione sulla sospensione
condizionale della pena agli extracomunitari privi di fissa dimora e stabile
occupazione.
Molta materia di confronto per il convegno europeo di Torino.
Pier Luigi di Bari (MD) e Nazzarena Zorzella (ASGI)