Art. 1.
(Delega in
materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali
delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e
dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro
della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla
Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle
competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto
salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione
professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la
realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi
finanziari, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei ministri, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281
del 1997, a sostegno:
a) della
riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e
con lo sviluppo e la valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
b) dell’istituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello
sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle
soluzioni informatiche offerte dall’informazione tecnologica, al fine di
incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello
sviluppo dell’attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della
valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle
iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del concorso
al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della
valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA);
i) degli
interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la
realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione;
j) degli
interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
k) degli
interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori
disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al
presente articolo e all’articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto
dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro
diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di
istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono
assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e
di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b)
sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale
e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale
ed alla civiltà europea;
c)
è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla
formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una
qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si
realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base
nazionale a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante
regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l’integrazione
delle persone in situazione di handicap
a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell’offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei
termini anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo
dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’articolo 34
della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L’attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui
all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui
all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma 6,
della presente legge;
d)
il sistema educativo di istruzione e di formazione si
articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che
comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione
professionale;
e)
la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre
all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale,
religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità
di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della
primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la
generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della
scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti secondo
criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che
compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e
modalità organizzative;
f)
il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola
primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado
della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la
scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle
strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola
secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento
ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il
raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che
alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini
che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; la
scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo
della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e
le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far
apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una
lingua dell’Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per
l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale,
dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e
di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali
della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di
studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza
ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della
realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni
degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di
istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua
dell’Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione
e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato,
il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
g)
il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire,
e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma
capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in
tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso
delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e
dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento
del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei
comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e
coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività didattica
si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento delle
conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato
il cui superamento rappresenta titolo necessario per l’accesso all’università e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione al quinto
anno dà accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
h)
ferma restando la competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e
professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai
livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini
della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione europea, sono
definite con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche
costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del
sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini
degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con
le università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma
restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche
senza tale frequenza;
i)
è assicurata e assistita la possibilità di cambiare
indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonchè di passare dal sistema dei
licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa,
mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative
e stage realizzati in Italia o
all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali,
produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e
formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le università, con
le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai
corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai percorsi
dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di
studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni
e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa
agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà
locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e
della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali
sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a)
la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e
del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate;
agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento
e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati
anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b)
ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione
della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative;
in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la
struttura del predetto Istituto;
c)
l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione
considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al
termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e
su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1) Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di
età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro,
come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e
valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le
imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre
alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato
del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi
dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto
legislativo su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese
o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati
ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti
per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono
collegarsi con il sistema dell’istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza
negli istituti d’istruzione e formazione professionale di corsi integrati che
prevedano piani di studio progettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con
il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i
sistemi;
b)
fornire indicazioni generali per il reperimento e
l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei
percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la
valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l’assistenza tutoriale;
c)
indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo
del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti
svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio
degli allievi che si avvalgono dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti
nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i
decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei
docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti
e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui
accesso è programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto
1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai
corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla
base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito
regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b)
con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni
di cui all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di
laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche
alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della
scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono
individuate con riferimento all’insegnamento delle discipline impartite in tali
gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione
scolastica degli alunni in condizione di handicap;
la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero;
c)
l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione
degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera
b) e all’adeguatezza della personale
preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
d)
l’esame finale per il conseguimento della laurea
specialistica di cui alla lettera a)
ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
e)
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui
alla lettera a), ai fini dell’accesso
nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche,
svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche
attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la
direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l’istituzione e l’organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base
di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f)
le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo di cui
alla lettera e) promuovono e
governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti,
definiti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;
g)
le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti
interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento
dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e
formative.
2.
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme anche
sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi
diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti,
i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro
che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento secondario, sono in possesso
del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7
giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di
educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore
per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il
percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento
del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei
relativi crediti didattici, anche per consentire loro un’abbreviazione del
percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in
scienze della formazione primaria di cui all’articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli
esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti
didattici e dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito
dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di
specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato
le relative prove di accesso. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei
corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore
di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola
materna o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì
l’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo 401 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei
titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al
voto di laurea conseguito. All’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e
province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante
uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla
individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la
quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline
e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari,
ai limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle discipline;
b) alla
determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla
definizione degli standard minimi
formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonchè per i passaggi dai percorsi
formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme
regolamentari di cui al comma 1, lettera c),
sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre
anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di
formazione professionale.
4. Per gli
anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo
criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la
disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli
obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla
finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell’infanzia
i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio
2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).
Per l’anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola
primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e
le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri
derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003,
45.829 migliaia di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere
dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche
fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del
predetto limite di spesa.
6. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3,
si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con
quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema
di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere
corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
8. I decreti
legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all’entrata in
vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
9. Il parere
di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario.
10.
La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11.
La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.