La Costituzione Italiana
Diritti e Doveri dei Cittadini
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e,
a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano
al lavoratore. Le con- dizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essen- ziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il
diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se
non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito
delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i
limiti della successione legittima e testamentaria e i
diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
unita produttive; aiuta la piccola e la media
proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità e senza
fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi piu idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e
le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale
del lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio
in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del paese.