La Costituzione Italiana
Diritti e Doveri dei Cittadini
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e
di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali
sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell'autorita giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni
politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non
è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato
preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non
sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè
non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto d'una associazione od istituzione
non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di
attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i
quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,
o nel caso di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a
prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della cittadinanza,
del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la
riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se
non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere
consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso
essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilita penale è personale.
L' imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non
nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli
atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.