LO STATUTO


DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

L' Associazione si denomina "COMITATO PER LA COSTITUZIONE" Cittadini, non sudditi"

ARTICOLO 2

La sede legale e' localizzata in Torino Via Vanchiglia 3

ARTICOLO 3

Esclusa ogni finalita' soggettiva di lucro, l'Associazione persegue lo scopo di far maturare e diffondere nella coscienza collettiva il comune patrimonio di civilta' e di democrazia, nato dall'antifascismo e dalla Resistenza ed espresso dalla Costituzione della Repubblica Italiana. A tal fine l'Associazione si propone, in particolare, di promuovere la conoscenza, la divulgazione e l'attuazione dei fondamentali valori civili, etici, politici e di solidarieta' sociale della Costituzione, di potenziare e difendere il libero funzionamento degli organi costituzionali di garanzia e di controllo, di partecipare anche mediante l'elaborazione di proprie proposte al dibattito culturale e politico sulle riforme istituzionali.

ASSOCIATI


ARTICOLO 4


L'Associazione e' aperta all'adesione di persone singole o di formazioni collettive che intendono concorrere, con apporti d'opera e contribuzioni in denaro, alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione stessa. Omissis...

FONDO COMUNE


ARTICOLO 5


Il fondo comune e' costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con detti contributi, nonche' da eventuali oblazioni e liberalita'. Omissis...

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI


ARTICOLO 6


Possono intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote contributive. Ogni associato ha diritto ad un voto qualunque sia l'entita' della propria contribuzione. Omissis.... Gli associati sono obbligati all'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento sociale e delle deliberazioni legittimamente assunte dai competenti organi sociali, nonche' al pagamento della quota associativa, il cui ammontare e' stabilito dall'assemblea, e delle maggiori somme eventualmente promesse.

ASSEMBLEA


ARTICOLO 7


L'Assemblea e' convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Omissis.... Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' degli associati. Omissis... La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso personale scritto (inviato almeno sette giorni prima della data fissata) contenente il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

AMMINISTRAZIONE


ARTICOLO 8


L'amministrazione spetta ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. Omissis.... Il Consiglio si costituisce validamente se e' presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. Il Consiglio nella sua prima adunanza nomina il Segretario.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE ONORARIO DELL'ASSOCIAZIONE


ARTICOLO 9


L' Assemblea elegge altresė tra i componenti del consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio stesso ed il Presidente onorario dell'Associazione. Omissis...


POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


ARTICOLO 10


Il Consiglio Direttivo esercita i poteri decisionali in ogni settore operativo, economico ed ideale in cui si concreta l'attivita' dell'Associazione. Esso ha pertanto la piu' ampia facolta' di programmazione, di iniziativa, di organizzazione e di amministrazione, purche' funzionale agli scopi sociali.

RAPPRESENTANZA


ARTICOLO 11


Il Segretario ha i poteri individuali di rappresentanza in tutte le operazioni di natura economico-finanziaria e organizzativa. Il Presidente del Consiglio Direttivo e il Presidente onorario dell'Associazione hanno ciascuno i poteri di rappresentanza per gli altri rapporti esterni e per gli atti in cui si esplicano le funzioni ideali e morali dell'Associazione.

DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE


ARTICOLO 12


In caso di scioglimento dell'Associazione il fondo comune sara' devoluto all'Istituto Piemontese Antonio Gramsci e all'Associazione Nazionale Partigiani d' Italia, Comitato Provinciale di Torino.




Comitato per la Costituzione - "Cittadini, non sudditi": ccost@arpnet.it

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