La Costituzione Italiana
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilita e la propria scelta, una attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il piu ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente
libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le
Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.