La Costituzione Italiana
Ordinamento della Repubblica
Garanzie Costituzionali
La Corte Costituzionale
Art. 135.
La Corte Costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I
giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano
parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e
non sono immediatamente rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio
regionale, con l'esercizio della professione
d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della
Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti,
all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in
seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle
Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei
giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della
Corte.
Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le
altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se
non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale.
II.
Se alla data della elezione del Presidente della
Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i
componenti delle due Camere.
III.
Per la prima composizione del Senato della
Repubblica sono nominati senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per
essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di
Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto
Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa
quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati
decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione
non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del
tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può
rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV.
Per la prima elezione del Senato il Molise è
considerato come Regione a se stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V.
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per
quanto concerne i trattati internazionali che importano
oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto
dalla data di convocazione delle Camere.
VI.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione degli organi
speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo
le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte
dei Conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge
al riordinamento del tribunale supremo militare in
relazione all'art. III.
VII.
Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte
Costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei
limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore
della Costituzione.
I giudici della Corte Costituzionale nominati nella
prima composizione della Corte stessa non sono soggetti
alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici
anni.
VIII.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi
elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni
statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano
alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro
l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche
delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario
dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro
uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
necessita, trarre il proprio personale da quello dello
Stato e degli enti locali.
XI.
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in
vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
X.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui
all'articolo I 16, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformita con l'articolo 6.
XI.
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della
Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di
cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132,
fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
XII.
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge,
per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore
della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto
di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono
elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né
cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il
soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re
di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui
beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV.
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero
e funziona nei modi stabiliti dalla legge
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV.
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha
per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI.
Entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII.
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948,
sulla legge per la elezione del Senato della
Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi
sia necessità di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo
comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in
funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo
comma del presente articolo, è convocata dal suo
Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua
approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed
entra in vigore il 1 gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché
ogni cittadino possa prenderne cognizione.