La Costituzione Italiana
Ordinamento della Repubblica
Art. 115.
Le Regioni sono costituite in enti autonomi
con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati
nella Costituzione.
Art. 116.
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto
Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta
sono attribuite forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.
Art. 117.
La Regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale
e con quello di altre Regioni:
* ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla Regione;
* circoscrizioni comunali;
* polizia locale urbana e rurale;
* fiere e mercati;
* beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
* istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
* musei e biblioteche di enti locali;
* urbanistica;
* turismo e industria alberghiera;
* tranvie e linee automobilistiche d'interesse
regionale;
* viabilità, acquedotti e lavori pubblici di
interesse regionale;
* navigazione e porti lacuali;
* acque minerali e termali;
* cave e torbiere;
* caccia;
* pesca nelle acque interne;
* agricoltura e foreste;
* artigianato;
* altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla
Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione.
Art. 118.
Spettano alla Regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti
locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o
ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Art. 119.
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle
forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica,
che la coordinano con la finanza dello Stato delle
Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di
tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni
per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente
per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato
assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo
le modalità stabilite con legge della Repubblica.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi
d'importazione o esportazione o transito fra le
Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare
in qualunque parte del territorio nazionale la loro
professione, impiego o lavoro.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative
e regolamentari attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.
Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione:
promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
centrale.
Art. 122
Il sistema d'elezione, il numero e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri
regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un
Consiglio regionale e ad una delle Camere del
Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un
ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal
Consiglio regionale tra i suoi componenti.
Art. 123.
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in
armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è
approvato con legge della Repubblica.
Art. 124.
Un commissario del Governo, residente nel
capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con
quelle esercitate dalla Regione.
Art. 125.
Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della Regione è esercitato, in forma
decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge
può in determinati casi ammettere il controllo di
merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta
motivata, il riesame della deliberazione da parte del
Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126.
Il Consiglio regionale può essere sciolto
quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del
Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che
abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per
impossibilità di formare una maggioranza, non sia in
grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per
ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di
deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione
di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che
indice le elezioni entro tre mesi e provvede
all'ordinaria amministrazione di competenza della
Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla
ratifica del nuovo Consiglio.
Art. 127.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale
è comunicata al Commissario che, salvo il caso di
opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione
del visto ed entra in vigore non prima di quindici
giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è
dichiarata urgente dai Consiglio regionale, e il
Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione
e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una
legge approvata dal Consigio regionale ecceda la
competenza della Regione o contrasti con gli interessi
nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al
Consiglio regionale nel termine fissato per
l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo
della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimita
davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito
per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso
di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
Art. 128.
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principi fissati da leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
Art. 129.
Le Provincie e i Comuni sono anche
circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise
in circondari con funzioni esclusivamente
amministrative per un ulteriore decentramento.
Art. 130.
Un organo della Regione, costituito nei modi
stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in
forma decentrata, il controllo di legittimità sugli
atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti
locali. In casi determinati dalla legge può essere
esercitato il controllo di merito, nella forma di
richiesta motivata, agli enti deliberanti, di
riesaminare la loro deliberazione.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
* Piemonte;
* Valle d'Aosta;
* Lombardia;
* Trentino-Alto Adige;
* Veneto;
* Friuli-Venezia Giulia;
* Liguria;
* Emilia-Romagna;
* Toscana;
* Umbria;
* Marche;
* Lazio;
* Abruzzi;.
* Molise;
* Campania;
* Puglia;
* Basilicata;
* Calabria;
* Sicilia;
* Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo
di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si puo, con referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie
e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali
e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con
sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni
e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.