La Costituzione Italiana
Ordinamento della Repubblica
TITOLO IV
La Magistratura
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso
gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla
legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forme armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti
i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica
quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del Parlamento o
di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte
le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all'ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche
e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e
siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su
ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso
di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
Art. 111.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, e sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per
i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.