La Costituzione Italiana
Ordinamento della Repubblica
TITOLO III.
Il Governo
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due
Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si
presenta alle Camere per ottenere la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
decimo dei componenti della Camera e non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività
dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i
ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in
seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari
ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all estero.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive,
in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per
le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla
elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla
legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei
loro componenti di fronte al Governo.