La Costituzione Italiana
Ordinamento della Repubblica
TITOLO II.. Il Presidente della Repubblica
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età
e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono
determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il
nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in
carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica,
in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il
Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere
sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Puo inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i
loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola
di esse.
Non può esercitare tali facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri
indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle
sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.

