La Costituzione Italiana
Ordinamento della Repubblica
TITOLO I. Il Parlamento
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio
universale e diretto. Il numero dei deputati e' di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni
di età. La ripartizione dei seggi tra le circostanze si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base
regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il La Valle d'Aosta ha un solo senatore.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale
e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno di età.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a
vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni.
Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati
i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti
il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento
non sono valide se non è presente la maggioranza dei
loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di
senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere
perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a procedimento penale; né può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà
personale, o sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto
o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in
esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità
stabilita dalla legge.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi
ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una
Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa,
che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Puo altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e
l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono
che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con
sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera è sempre adottata per i disegni
di legge in materia costituzionale ed elettorale e per
quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dai Presidente della
Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
Art. 75.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle
Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con la forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi dal
Presidente della Repubblica su legge di delegazione
delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla proposta di delegazione.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica
dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.